63ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS
indi della Presidente
CATALFO
La seduta inizia alle ore 10,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Esame e rinvio)
Il relatore ROMAGNOLI (M5S) illustrail disegno di legge, che reca interventi urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. Per le parti di più stretta competenza della Commissione segnala, in particolare, gli articoli 3 e 11.
L’articolo 3 abroga l’articolo 15 del decreto legislativo n. 151 del 2015, e successive modificazioni, il quale prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il libro unico del lavoro dovesse essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro. Secondo la relazione di accompagnamento, tale previsione, oltre a porre in capo al Ministero un aggravio di risorse non giustificabile, non appare utile alle attività istituzionali né dello stesso, né dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
L’articolo 11 restringe l’ambito di applicazione del limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche. Nello specifico, vengono esclusi da tale limite gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 75 del 2017 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico e gli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del limite, in deroga alle facoltà di assunzione vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri per quest’ultima deroga. L’articolo esplicita inoltre che l’esclusione concerne anche le assunzioni effettuate in deroga ai relativi limiti finanziari utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, secondo la specifica disciplina posta, per il triennio 2018-2020, dal citato decreto legislativo n. 75.
Il relatore riferisce poi brevemente sul contenuto degli articoli 1, 2, 9 e 10. L’articolo 1 riguarda gli interventi di garanzia in favore delle piccole e medie imprese. L’articolo 2 proroga il termine per la restituzione del finanziamento pubblico – pari a 900 milioni di euro – concesso a titolo oneroso ad Alitalia Spa. L’articolo 9 disciplina l’assegnazione degli incarichi di medicina generale. Infine, l’articolo 10 interviene sul reclutamento dei dirigenti scolastici.
Conclusivamente si riserva di formulare una proposta di parere all’esito del dibattito.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (n. 53)
(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non ostative con suggerimento)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
La relatrice NISINI (L-SP-PSd’Az) illustra una proposta di osservazioni con suggerimento, pubblicata in allegato al resoconto.
La senatrice PARENTE (PD) interviene chiedendo alla relatrice chiarimenti sulla portata esatta del suggerimento contenuto nella sua proposta di osservazioni.
La relatrice NISINI (L-SP-PSd’Az) interviene per fornire i chiarimenti richiesti dalla senatrice PARENTE (PD), che si si dichiara insoddisfatta della risposta.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
Il senatore PATRIARCA (PD) annuncia che, in considerazione della eccessiva ristrettezza dei tempi concessi alla Commissione per l’esame dell’atto, i senatori del suo Gruppo non parteciperanno al voto. Fa presente che in Senato è in corso la sessione di bilancio e che i parlamentari sono impegnati in una intensa fase di approfondimento dei relativi documenti; manifesta pertanto dubbi sull’opportunità che le Commissioni diverse dalla 5a Commissione permanente procedano con le rispettive attività. Chiede inoltre alla Presidente di farsi portavoce presso il Governo della esigenza di disporre di tempi più congrui nell’esame di simili provvedimenti, così da consentire a tutti i senatori di operare gli opportuni approfondimenti e di fornire il proprio contributo. In conclusione, invita i rappresentanti della maggioranza a prendere atto che il suo Gruppo non persegue alcun atteggiamento pregiudiziale, ma intende sottolineare il proprio disagio per le condizioni di lavoro attuali.
La PRESIDENTE, nel comprendere le difficoltà manifestate dal senatore Patriarca, assicura che si farà portavoce delle esigenze da lui espresse. Chiarisce comunque che, per alcuni provvedimenti, l’attività delle Commissioni è consentita anche durante la sessione di bilancio.
Il senatore FLORIS (FI-BP) sottolinea l’impossibilità di svolgere in un tempo così ristretto l’opportuna attività istruttoria su un provvedimento dal quale possono dipendere le sorti di migliaia di lavoratori. In particolare, evidenzia le difficoltà di valutare, nel corso di un forzato, e necessariamente superficiale, esame del testo, la bontà delle formule di garanzia, delle coperture e degli strumenti di sostegno previsti. In considerazione di quanto detto, preannuncia che i senatori del suo Gruppo non parteciperanno al voto.
Il senatore LAUS (PD), interloquisce brevemente per ringraziare la Presidente della sua disponibilità e chiedere al contempo con forza che in futuro i lavori vengano organizzati in modo rispettoso dei diritti di tutti i parlamentari, sottolineando che il ripetersi di analoghe situazioni incresciose potrebbe portare a clamorose manifestazioni di dissenso.
Anche il senatore BERTACCO (FdI) lamenta che i tempi concessi non abbiano reso possibili gli approfondimenti necessari e dichiara che non parteciperà al voto.
Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la presidente CATALFO mette quindi ai voti la proposta di osservazioni non ostative con suggerimento formulata dalla relatrice, che risulta approvata.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE (n. 57)
(Osservazioni alla 10a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
La PRESIDENTE ricorda che la relatrice Botto ha illustrato i contenuti dello schema.
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, rinvia il seguito dell’esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,50.
OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 53
L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che la proposta non abroga la legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) e la legge sul sovra indebitamento (legge n. 3 del 2012). Restano pertanto disciplinati dalla normativa attualmente in vigore i ricorsi e le domande pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, così come le procedure aperte e pendenti alla medesima data;
rilevato, in merito agli articoli di competenza (articoli 189, 190, 191, 368 e 375), che il provvedimento ha lo scopo di coordinare la procedura di liquidazione giudiziale con le disposizioni in materia di diritto del lavoro per quanto attiene il licenziamento, nonché un equo contemperamento delle esigenze di tutela dei diritti dei lavoratori e di salvaguardia dei livelli occupazionali, anche alla luce del diritto comunitario;
sottolineato che con l’approvazione del decreto non costituirebbe più giusta causa di risoluzione del contratto la situazione riferita al “fallimento dell’imprenditore”, in quanto tale espressione non sarebbe più contemplata nell’ordinamento,
esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con il seguente suggerimento:
– all’articolo 190 andrebbe confermato che l’applicazione del decreto legislativo n. 22 del 2015 sulla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) va intesa nella sua interezza, includendovi quindi anche i requisiti generali previsti per l’accesso alle prestazioni ed escludendo che lo stesso sia direttamente ed esclusivamente correlato allo status di lavoratore di impresa per la quale sono in corso procedure di gestione della crisi o d’insolvenza.
62ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS
indi della Presidente
CATALFO
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.
La seduta inizia alle ore 15,50.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (n. 53)
(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice NISINI (L-SP-PSd’Az) fa presente che lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della delega contenuta nellalegge n. 155 del 2017 ed opera un’ampia riforma della disciplina delle crisi di impresa e dell’insolvenza.
In premessa ritiene opportuno precisare che la legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) e la legge sul sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012) rimangono in vigore e che i ricorsi e le domande pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, così come le procedure aperte e pendenti alla medesima data, continuano a essere disciplinati dalla normativa vigente.
Si sofferma quindi sugli articoli di competenza della Commissione, evidenziando che l’articolo 189, dedicato ai rapporti di lavoro subordinato, è volto a coordinare la procedura di liquidazione giudiziale con la disciplina in materia di licenziamento. In generale, la norma segue il principio per cui la liquidazione giudiziale, nei casi diversi dall’assunzione dell’esercizio dell’impresa da parte del curatore, comporta la sospensione dei rapporti di lavoro in attesa delle decisioni del curatore e mantiene le regole generali del recesso, introducendo però una semplificazione per la procedura di licenziamento collettivo.
L’articolo 190 dispone che il lavoratore possa usufruire del trattamento NASpI. In proposito la relatrice riterrebbe opportuno confermare esplicitamente l’applicazione del decreto legislativo n. 22 del 2015 vada intesa nella sua interezza, includendovi quindi anche i requisiti generali previsti per l’accesso alle prestazioni.
Il successivo articolo 191 prevede che, in caso di procedura di liquidazione, concordato preventivo o trasferimento aziendale in esecuzione di accordi di ristrutturazione, ove l’azienda occupi almeno 15 dipendenti, il cedente e il cessionario sono tenuti ad informare i rappresentanti dei lavoratori sulla data e sui motivi del trasferimento, sulle conseguenze giuridiche, economiche o sociali e sulle eventuali misure previste nei confronti dei lavoratori medesimi. L’articolo 368 prevede inoltre che le deroghe all’articolo 2112 del codice civile nelle procedure di insolvenza previste dal decreto in esame avvengano nei termini concordati da accordi sindacali, da concludersi anche mediante contratti collettivi. Infine, l’articolo 375 modifica l’articolo 2119 del codice civile, in materia di recesso dal contratto per giusta causa; in particolare, si sopprime il riferimento al fallimento dell’imprenditore come situazione che, al pari della liquidazione coatta amministrativa dell’impresa, non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto, e si introduce il richiamo al Codice della crisi e dell’insolvenza per la disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro.
La PRESIDENTE ricorda che il termine per l’espressione delle osservazioni è scaduto il 4 dicembre e che la Commissione di merito dovrebbe concludere l’esame nella giornata di domani. Considera quindi opportuno procedere speditamente alla conclusione dell’iter in questa sede.
Il senatore PATRIARCA (PD) segnala l’esiguità dei tempi a disposizione per l’esame dell’atto. Invita quindi la Presidente a valutare l’opportunità di concedere un margine maggiore alla Commissione, al fine di consentire ulteriori approfondimenti.
Il senatore FLORIS (FI-BP) condivide le considerazioni del senatore Patriarca e chiede al rappresentante del Governo di farsi portavoce presso l’Esecutivo delle esigenze del Parlamento nell’esame di simili provvedimenti. In ogni caso anticipa che, se l’iter dovesse concludersi troppo rapidamente, il suo voto sarà forzatamente di astensione, motivata proprio dall’impossibilità di approfondire adeguatamente il contenuto dell’Atto.
Il sottosegretario COMINARDI rassicura il senatore Floris sulla sua richiesta.
Anche la senatrice PARENTE (PD) ritiene necessario un supplemento istruttorio, data la complessità del provvedimento, che ha un impatto rilevante sulla legislazione in tema del lavoro.
La PRESIDENTE precisa che i lavori della Commissione si sono necessariamente dovuti concentrare prioritariamente prima sul disegno di legge “Concretezza” e poi sulla manovra di bilancio, per le parti di competenza. In considerazione delle richieste pervenute, assicura che in ogni caso accerterà presso la Commissione di merito la possibilità di disporre di un tempo ulteriore per l’espressione del parere.
Non essendovi altre richieste di intervento, il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE (n. 57)
(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice BOTTO (M5S) illustra il decreto legislativo, finalizzato ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE (regolamento DPI). Dopo aver ricordato che il provvedimento, predisposto in attuazione dell’articolo 6 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), si pone l’obiettivo di semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale, nonché di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure in vigore, tenendo conto del nuovo quadro normativo europeo, passa all’esame del testo.
L’articolo 1apporta al decreto legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992, attuativo di precedente corrispondente normativa europea in materia, modifiche ed integrazioni necessarie per il corretto adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) sopra citato. In particolare, modifica il titolo del provvedimento; sostituisce gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 12-bis, 13, 14, 14-bis e 15; abroga gli articoli 4, 8, 9, 10 e 11; abroga gli allegati.
Soffermandosi sulle parti di più stretta competenza della Commissione, la relatrice segnala soprattutto che il ruolo di autorità di vigilanza del mercato viene confermato anche in capo al Ministero del lavoro, che potrà avvalersi della collaborazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Illustra quindi l’articolo 2, che modificagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 81 del 2008 per finalità di coordinamento normativo, l‘articolo 3, cheprevede disposizioni di raccordo e abrogazioni, l’articolo 4, contenente la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 5, che regola l’entrata in vigore.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (COM(2018) 380 definitivo)
(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 11)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 novembre.
La relatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
Il senatore PATRIARCA (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, in quanto condivide le finalità della proposta di Regolamento in esame, che si pone l’obiettivo di agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori espulsi dal lavoro in determinate aree colpite dalla crisi economica. In tema di contrasto alla povertà segnala l’importante ruolo svolto dal Reddito di inclusione nel 2018, cui seguirà, secondo la manovra di bilancio in esame in Parlamento, la nuova misura del reddito di cittadinanza, sulla quale non ritiene di potersi esprimere, in assenza di un testo che ne definisca i profili.
Il senatore FLORIS (FI-BP) ricorda le conseguenze della crisi economico-finanziaria mondiale e riconosce l’utilità del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, la cui operatività è stata prorogata oltre il 31 dicembre 2020. Segnala tuttavia, come indicato anche dalla relatrice nella proposta di risoluzione, l’eccesso di informazioni che la domanda di accesso al finanziamento deve recare, le difficoltà che potrebbero emergere nell’individuazione dei dati necessari alla relazione finale sull’attuazione del contributo e la limitatezza del termine di preavviso per i controlli da parte di funzionari o agenti della Commissione. Conclusivamente, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.
Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva all’unanimità lo schema di risoluzione proposto dalla relatrice.
POSTICIPAZIONE DELL’ORARIO DI INIZIO E INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
La presidente CATALFO avverte che la seduta di domani, mercoledì 19 dicembre, avrà inizio alle ore 10 e che l’ordine del giorno è integrato con l’esame in sede consultiva del disegno di legge n. 989 recante conversione in legge del decreto-legge n. 135 del 2018 (Semplificazione).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,40.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 380 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 11)
L’11a Commissione, esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) – (COM (2018) 380 definitivo), premesso che:
il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), istituito dal regolamento (CE) n. 1927/2006 quale strumento di solidarietà dell’Unione europea nei confronti dei lavoratori che hanno perso il lavoro a seguito di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, fornisce un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica;
l’ambito di applicazione e la durata del Fondo sono stati ampliati nel 2009 dal regolamento (CE) n. 546/2009, al fine di ricomprendervi i lavoratori che hanno perso il lavoro come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica globale;
con il regolamento (UE) n. 1309/2013 l’applicazione del Fondo è stata estesa anche ai casi di espulsione dal lavoro dovuti a qualsiasi crisi economico-finanziaria mondiale ed è stato altresì ampliato il concetto di “lavoratori” che possono accedere alle risorse del Fondo;
la proposta di regolamento all’esame della Commissione mira a permettere al Fondo di operare anche dopo il 31 dicembre 2020, senza limiti di tempo in quanto strumento speciale non soggetto ai massimali del quadro finanziario pluriennale;
l’intervento si rende opportuno alla luce dell’articolo 175, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ai sensi del quale le azioni che si rivelassero necessarie per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale al di fuori dell’azione dei Fondi a finalità strutturale possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni;
considerato che:
la Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi delle attività su cui si concentrano i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri autonomamente ed in quanto le misure cofinanziate dal FEG hanno creato, rispetto agli interventi dei singoli Stati membri, un aumento del numero dei servizi offerti, della loro varietà e del loro livello di intensità;
la Commissione afferma altresì che la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi prefissati, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea;
ritenuto che:
ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della proposta di regolamento, possono rientrare nell’ambito di applicazione del Fondo gli eventi di ristrutturazione che abbiano determinato la cessazione dell’attività di oltre 250 lavoratori, espulsi dal lavoro dipendente o autonomo nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, ovvero in alcune ipotesi di sei mesi. La cessazione comprende anche i casi di mancato rinnovo di un contratto a termine e deve riguardare un’impresa ed eventualmente le imprese di fornitori o produttori a valle della medesima oppure un determinato complesso di piccole e medie imprese (PMI);
ai sensi dell’articolo 9, le domande di accesso al finanziamento devono essere presentate, da parte dello Stato membro, entro dodici settimane dalla data in cui i criteri di ammissibilità siano soddisfatti e tra le informazioni che deve contenere la domanda rientrano gli obiettivi indicativi definiti dallo Stato membro in merito al tasso di ricollocamento dei beneficiari a 6 mesi dal termine del periodo di attuazione;
la relazione del Governo italiano ritiene che tale stima non sia utile e che sia difficile determinare la medesima nella fase in oggetto;
gli Stati membri che hanno ricevuto un finanziamento devono presentare alla Commissione una relazione finale sull’attuazione del contributo finanziario entro la fine del settimo mese dal termine del periodo di attuazione, indicando in particolare il tipo di misure ed i principali risultati; i nomi degli organismi responsabili dell’esecuzione del pacchetto di misure; i risultati di indagini condotte presso i beneficiari a sei mesi dalla fine del periodo di attuazione, che rendano conto dell’evoluzione dell’occupabilità dei beneficiari o, per coloro che abbiano già trovato un impiego, forniscano maggiori informazioni sul lavoro trovato; una dichiarazione giustificativa delle spese; gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma;
la relazione del Governo italiano osserva che alcuni dati relativi ai suddetti indicatori – quali le percentuali di beneficiari del FEG che abbiano ottenuto una qualifica o siano inseriti in un percorso di istruzione o formazione entro sei mesi dalla fine del periodo di attuazione – sono conseguibili solo mediante apposite indagini, da svolgere peraltro in un arco di tempo molto stretto, e che esperienze precedenti inducono ad ipotizzare che i tassi di risposta sarebbero estremamente bassi;
la relazione del Governo osserva altresì che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, e dell’articolo 22, paragrafo 4, la Commissione può modificare gli indicatori e che tale possibilità crea un clima di incertezza sulle attività da svolgere e i relativi costi;
la responsabilità della gestione delle misure e del controllo finanziario ricade, ai sensi dell’articolo 23, sugli Stati membri. Con riferimento alla possibilità, ivi prevista, al paragrafo 4, che funzionari o agenti della Commissione eseguano controlli in loco, anche a campione, con il preavviso minimo di un giorno lavorativo, la relazione del Governo italiano osserva che quest’ultimo termine appare troppo limitato, considerato anche che in molti casi sarà necessario coinvolgere altri soggetti pubblici, come ad esempio in Italia le regioni e le province autonome;
a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, le Commissioni permanenti del Senato della Repubblica hanno in più occasioni rilevato ed evidenziato, nelle proprie risoluzioni, elementi di criticità nell’applicazione pratica del sistema di delega, relativi all’indeterminatezza temporale e di portata delle deleghe stesse;
la proposta di regolamento delega in vari punti la Commissione ad adottare propri atti, senza chiare indicazioni dei tempi entro cui ciò deve avvenire e senza precise indicazioni sulla portata dell’intervento, sebbene il TFUE vieti esplicitamente di incidere, tramite delega legislativa, su elementi essenziali del documento legislativo;
rilevato che, allo stato, non sembrano sussistere aspetti di criticità, né in relazione alla base giuridica individuata per la proposta di regolamento, né in ordine al rispetto dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità;
si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:
– in relazione all’articolo 9, sarebbe opportuno valutare con attenzione l’elenco di informazioni che la domanda di accesso al finanziamento deve recare, al fine di evitare che lo Stato membro sia messo in condizione di indicare dati la cui determinazione risulti oggettivamente inutile, difficile o addirittura impossibile;
– in relazione all’articolo 19, appare opportuno evitare modifiche in corso degli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma, che creano incertezze sulle attività da svolgere e sui relativi costi da sostenere;
– in relazione all’articolo 20, sarebbe opportuno valutare con attenzione l’elenco di dati da indicare nella relazione finale sull’attuazione del contributo, in particolare per quei dati oggettivamente difficili da reperire o che necessitano di tempi lunghi di raccolta;
– in relazione all’articolo 23, si suggerisce di valutare con attenzione la possibilità di prevedere un termine di preavviso più ampio, anche in considerazione della necessità di coinvolgimento di altri soggetti pubblici, quali ad esempio gli enti substatali dotati di autonomia;
– in relazione all’articolo 25, si suggerisce di valutare con attenzione le norme di delega, al fine di non prevedere l’esercizio sine die del potere di adottare atti delegati e di consentire che la delega avvenga con precise indicazioni su oggetto e portata dell’intervento, nel rispetto delle norme del TFUE che vietano esplicitamente di incidere, tramite delega legislativa, su elementi essenziali del documento legislativo.

























