57ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di FNOMCeO, Roberto Monaco, segretario, accompagnato da Marcello Fontana, dirigente dell’ufficio legislativo, e Michela Molinari, ufficio stampa.
La seduta inizia alle ore 9,20.
SULLA PUBBLICITA’ DEI LAVORI
Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Audizione di rappresentanti di FNOMCeO
Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 aprile.
Il presidente ZAFFINI introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola al dottor MONACO.
Successivamente il presidente ZAFFINI (FdI) pone un quesito, al quale risponde il dottor MONACO.
Il PRESIDENTE ringrazia infine gli intervenuti e conclude la procedura informativa in titolo.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,40.
56ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
SBROLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. – Disposizioni in materia di emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore SATTA (FdI) fa presenti l’oggetto e le finalità del disegno di legge in esame, specificati dall’articolo 1, riguardante la sperimentazione di metodi volti al miglioramento genetico delle piante per mezzo delle tecniche definite dall’articolo 2.
L’articolo 3 disciplina l’iter autorizzatorio che le istituzioni di ricerca e sperimentazione devono seguire ai fini dell’emissione nell’ambiente degli organismi modificati, mentre l’articolo 4 reca disposizioni su consultazione e informazione pubbliche.
L’articolo 5 stabilisce l’obbligo delle istituzioni autorizzate all’emissione di trasmettere all’Autorità nazionale competente una relazione conclusiva, anche con riferimento al possibile impatto sulla salute umana e animale e sull’ambiente. La medesima Autorità, in base all’articolo 6, cura lo scambio di informazioni con la Commissione europea.
L’articolo 7 rimanda all’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 224 del 2003 in materia di vigilanza, spese relative a ispezioni, controlli e funzionamento della Commissione interministeriale di valutazione, sanzioni.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,15.
IN SEDE REDIGENTE
(246) Isabella RAUTI e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(400) DE PRIAMO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(485) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica
(546) SILVESTRONI e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(601) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica
(603) Ylenia ZAMBITO e altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 246, 400, 485 e 546, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 601 e 603 e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 marzo.
Il relatore RUSSO (FdI) dà conto in primo luogo dei contenuti del disegno di legge n. 601, le cui finalità sono specificate dall’articolo 1.
L’articolo 2 reca una serie di definizioni relative alle finalità del disegno di legge.
L’articolo 3 dispone il riconoscimento della sindrome fibromialgica quale malattia invalidante e la sua inclusione tra le patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie. Prevede inoltre che con decreto del Ministro della salute siano individuati i criteri necessari all’inserimento tra le malattie invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Ai sensi dell’articolo 4, con decreto del Ministro della salute sono individuati i centri nazionali di ricerca. Inoltre è attribuita alle regioni l’individuazione di specifici percorsi di diagnosi, assistenza, cura e riabilitazione.
L’articolo 5 reca la disciplina relativa al Registro nazionale della fibromialgia.
Il compito di predisporre corsi di formazione concernenti la diagnosi e la terapia è attribuito al Ministero della salute dall’articolo 6.
L’articolo 7 prevede interventi volti alla promozione della ricerca sulla fibromialgia.
L’articolo 8 è volto a garantire alle persone affette da fibromialgia la possibilità di svolgere l’attività lavorativa con le modalità previste dalla vigente disciplina in tema di lavoro agile.
La promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione, attribuita al Ministero della salute, è oggetto dell’articolo 9.
L’articolo 10 destina al fondo per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
L’articolo 11 provvede alla copertura finanziaria degli oneri connessi al provvedimento.
Le finalità del disegno di legge n. 603 sono definite dall’articolo 1, mentre il successivo articolo 2 dispone il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante.
L’articolo 3 prevede l’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie correlate alla fibromialgia, disponendo che con regolamento emanato dal Ministro della salute siano individuati i criteri relativi all’identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche ai fini dell’esenzione e sia disciplinato l’accesso al telelavoro per le persone affette dalla patologia.
In base all’articolo 4, comma 1, con decreto del Ministro della salute sono individuati i centri nazionali di ricerca. Il successivo comma 2 attribuisce alle regioni l’individuazione di ambulatori specialistici idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.
L’articolo 5 concerne l’istituzione presso il Ministero della salute del Registro nazionale della fibromialgia.
Il Ministero della salute predispone, ai sensi dell’articolo 6, idonei corsi di formazione, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua.
L’articolo 7 reca disposizioni finalizzate a promuovere la ricerca su criteri diagnostici, terapie e prevenzione degli aggravamenti.
Secondo quanto disposto dall’articolo 8 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali volti a favorire l’accesso al telelavoro delle persone affette da fibromialgia.
L’articolo 9 prevede la promozione da parte del Ministero della salute di campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione.
L’articolo 10 reca le disposizioni concernenti la copertura finanziaria.
In considerazione dell’affinità della materia, la presidente SBROLLINI propone, per il prosieguo dell’iter, l’abbinamento dei disegni di legge nn. 601 e 603 con i disegni di legge nn. 246, 400, 485 e 546, già in discussione congiunta.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,25.

























