293ª seduta: martedì 27 marzo 2012, ore 15,30
294ª seduta: mercoledì 28 marzo 2012, ore 15
ORDINE DEL GIORNO
MARTEDI’
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni.
MARTEDI’ E MERCOLEDI’
IN SEDE CONSULTIVA
Seguito dell’esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. – Relatore alla Commissione GIULIANO.
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite)
(3184)
IN SEDE REFERENTE
I. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Nicola Molteni ed altri; Volontè ed altri; Narducci ed altri).
(Pareri della 1ª, della 3ª e della 5ª Commissione)
(3180)
2. BUTTI ed altri. – Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
(Pareri della 1ª, della 3ª e della 5ª Commissione)
(2112)
3. ZANETTA ed altri. – Disposizioni in materia di agevolazioni per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nonché disposizioni in materia di esenzione dell’imposta sui redditi da lavoro dipendente.
(Pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª e della 6ª Commissione)
(2137)
4. MICHELONI ed altri. – Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera e in Italia rimasti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.
(Pareri della 1ª, della 3ª e della 5ª Commissione)
(2187)
5. RIZZI e PITTONI. – Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
(Pareri della 1ª, della 3ª e della 5ª Commissione)
(2244)
– Relatrice alla Commissione SBARBATI.
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
1. AMATI ed altri. – Delega al Governo in materia di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª e della 12ª Commissione)
(3109)
2. MARAVENTANO ed altri. – Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici.
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 12ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2691)
– Relatrice alla Commissione BLAZINA.
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
1. BORNACIN. – Disposizioni in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici.
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(1186)
2. D’ALIA. – Disposizioni in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici e per la disciplina della separazione contabile delle gestioni previdenziali e assistenziali.
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(1416)
– Relatrice alla Commissione BIANCHI.
IV. Seguito dell’esame del disegno di legge:
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Moffa e Tortoli; Farina Coscioni ed altri).- Relatore alla Commissione GIULIANO.
(Pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª, della 8ª e della 12ª Commissione)
(2892)
INTERROGAZIONI ALL’ORDINE DEL GIORNO
POLI BORTONE – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:
sono passati 14 mesi dalla sottoscrizione di un accordo siglato tra Fim/Fiom/Uilm, Ilva SpA e Regione Puglia;
questo accordo prevedeva l’assunzione di lavoratori ex somministrati. Nello specifico diceva che chi aveva trascorso almeno 24 mesi all’interno della fabbrica sarebbe stato assunto a tempo indeterminato; per la restante parte (ovvero per i lavoratori che non potevano vantare i 24 mesi) sarebbe stata applicata una corsia preferenziale per eventuali assunzioni, una volta esaurito il bacino di 140 lavoratori che avevano la priorità,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire immediatamente, per quanto di competenza, eventualmente anche coinvolgendo la Regione Puglia, perché sia rispettato l’accordo siglato;
come il Governo intenda intervenire a tutela dei lavoratori già operanti all’interno dell’Ilva che avevano dimensionato la loro vita in rapporto alle assicurazioni ricevute sulla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
(3-02677)
GHEDINI – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:
i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi, anche di fatto, che svolgono attività di facchinaggio sono assicurati presso l’Inail con il sistema del “premio speciale unitario”, trimestrale e a persona, con onere della contribuzione a carico delle cooperative e degli enti associativi di fatto per conto dei quali i soci svolgono le attività;
in base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 423 del 2001, fino al 31 dicembre 2006 il premio speciale unitario veniva calcolato in relazione ai cosiddetti salari convenzionali, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile anche per questa tipologia di lavoratori è la retribuzione effettiva determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti;
di conseguenza le cooperative, ai fini della regolazione del premio, avrebbero dovuto a partire dal 1° gennaio 2007 comunicare con cadenza trimestrale all’Inail, secondo modalità indicate dall’Istituto, l’elenco dei soci lavoratori del trimestre e le relative retribuzioni effettive;
l’Inail, dopo aver avviato negli anni 2007 e 2008, un confronto con le associazioni cooperative, non ha mai proceduto ad indicare alle imprese le modalità da utilizzare per comunicare le nuove retribuzioni imponibili, continuando, fino a tutto l’anno 2011, a riscuotere i premi unitari sulla base dei salari convenzionali;
nel mese di gennaio 2012 l’Istituto ha comunicato alle associazioni cooperative di aver predisposto una procedura per la rilevazione delle retribuzioni reali, e invitato le stesse ad un incontro per prendere visione della procedura predisposta e per confrontarsi sugli eventuali problemi;
durante tale incontro le associazioni cooperative hanno evidenziato che il ritardo dell’Istituto nell’individuare le soluzioni applicative relative al nuovo sistema di calcolo e ai nuovi importi del premio ha determinato il formarsi di un onere complessivo in capo alle cooperative, al quale le medesime sono impossibilitate a far fronte in un’unica soluzione. Si tratta, infatti, di importi relativi a 5 anni (2007-2011) di differenziali di premio – che mediamente possono essere calcolati in 500 euro annui per ogni singolo lavoratore – che concorrono a formare un onere finanziario complessivo impossibile da fronteggiare, in particolare in questa fase in cui il settore sta attraversando gravi difficoltà. Inoltre, nel medesimo incontro, è stata rappresentata l’irragionevolezza della richiesta di procedere nel giro di poche settimane alla raccolta ed alla trasmissione dei dati relativi ai 5 anni trascorsi;
considerato che:
in data 30 gennaio 2012, la Direzione centrale Inail, interrompendo bruscamente il confronto con le associazioni cooperative, ha emanato una circolare nella quale si indicano le procedure e le modalità per le comunicazioni future e si impone l’obbligo di comunicazione, con le medesime, di tutti gli elenchi e dati riferiti al quinquennio 2007-2011, entro il 31 marzo 2012, con la pena dell’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le omissioni contributive;
nella circolare medesima, si afferma che “alle somme dovute a titolo di conguaglio si applica la vigente normativa in tema di rateazione ordinaria (legge n. 389 del 1989)”, con ciò imponendo la liquidazione di tutte le somme dovute in 12 mesi, con gli effetti precedentemente richiamati,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito alla situazione;
se e come intenda procedere al fine di evitare che il ritardo procedurale dell’Inail nell’individuazione delle modalità applicative delle disposizioni di legge risalenti al 2001 determini condizioni di grave criticità per il settore interessato, incidendo negativamente sul già precario equilibrio economico delle imprese del settore, con gravi rischi per la continuità aziendale e per l’occupazione garantita dalle cooperative interessate a 150.000 soci-lavoratori delle cooperative medesime.
(3-02654)