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Home - Approfondimenti - Analisi - Primo commento alla sentenza di Torino sull’accordo di Pomigliano

Primo commento alla sentenza di Torino sull’accordo di Pomigliano

16 Settembre 2011
in Analisi

di Pietro De Biasi, direttore relazioni industriali dell’Ilva

Il giudice di Torino ha negli scorsi giorni depositato le motivazioni della sentenza con la quale ha, da un lato sancito la piena validità ed efficacia degli accordi sottoscritti da Fiat e da altre OO.SS. derogativi e sostitutivi del CCNL metalmeccanico e, dall’altro riconosciuto il comportamento antisindacale di FIAT nell’escludere la FIOM, che come è noto quelle intese ha respinto ed impugnato, dalla fruizione di quei diritti sindacali che l’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori riconosce appunto solo alle organizzazioni sindacali firmatarie di accordi applicati nell’unità produttiva di riferimento.

Questa sentenza, oltre ad essere di particolare rilievo per gli attori in campo e per la materia che affronta, cruciale nel campo delle relazioni industriali, si caratterizza anche per lo svolgimento approfondito di argomenti di grande rilevanza sistemica, con i quali occorre confrontarsi se si vuole partecipare seriamente al generale dibattito sul sistema di contrattazione in Italia.
Il perno da cui si snodano le motivazioni del giudice è la nozione di effettività.

Tale principio, il cui rilievo storico e dottrinale trascende ampiamente i limiti di queste brevi note, caratterizza la particolare normatività dei contratti di natura sindacale. Come il giudice correttamente illustra, mentre la norma statuale trova la sua capacità regolativa, la sua cogenza dalla fonte, cioè dalla auctoritas del potere emanante, le clausole dei contratti collettivi acquisiscono normatività, cioè capacità di regolare la generalità dei rapporti lavorativi a cui fanno riferimento, dalla loro effettività. In sostanza l’auctoritas della norma non è, per così dire, già data a priori ma viene guadagnata sul campo dalla sua effettiva capacità di essere applicata, rispettata ed eventualmente sanzionata.

Su questa base il giudice motiva e sostiene l’effettiva vigenza degli accordi sottoscritti, deducendone l’effettività anche da una serie di indicatori quali il consenso referendario ottenuto, l’autenticità e rappresentatività dei sottoscrittori.

Qui è già possibile esplicitare una prima valutazione di politica sindacale che la sentenza non può che lasciare implicita. Il ricorso e le complessive doglianze della Fiom, e ciò vale anche ed a maggior ragione per la più ampia questione del contratto nazionale metalmeccanico, trascurano completamente il punto dell’effettività, essi si fondano infatti esclusivamente su argomenti di stretta natura civilistica (art.2112, validità del recesso ed ultrattività del contratto), appena rivestiti dalla costante ed un po’ petulante accusa di antisindacalità. Questi argomenti sono di per sé il segno di un grave arretramento culturale del principale sindacato metalmeccanico e spia di una seria difficoltà sul piano propriamente sindacale. In sostanza la Fiom non è in grado di contestare l’effettività degli accordi Fiat (e dell’ultimo contratto metalmeccanico) e cerca dunque tra le pieghe del codice e della disciplina dei contratti (come se il CCNL fosse una sorta di regolamento condominiale) gli appigli per rimettere in discussione un ordinamento intersindacale che non gradisce.

Le successive motivazioni della sentenza, con le quali il giudice cerca di tenere insieme la validità ed efficacia degli accordi sottoscritti senza la Fiom e, contemporaneamente, il diritto di questa a godere dei medesimi diritti sindacali delle organizzazioni sottoscriventi, sono altrettanto interessanti ma più discutibili, evidenziando, a mio giudizio, un salto logico che rischia di inficiare la nozione stessa di effettività, posta, come abbiamo visto, all’origine del filo argomentativo.

Ed infatti dall’effettività degli accordi in questione viene fatta discendere la loro validità erga omnes, intesa non solo e non tanto fattualmente, cioè sulla base della considerazione che questi accordi sono in sé capaci di applicarsi alla generalità dei lavoratori a cui si riferiscono, quanto in senso proprio tecnico-giuridico: poiché essi sono effettivi, bisogna riconoscerli giuridicamente una validità erga omnes. La logica è di immediata comprensione ed è la stessa che sostiene l’accordo interconfederale del 28 giugno u.s. e il recentissimo art.8 della manovra finanziaria, nonché un’ampia dottrina. Epperò questa logica, apparentemente limpida, nasconde diversi problemi che emergono chiaramente nell’esito di fatto contraddittorio della sentenza di Pomigliano.

Il riconoscimento giuridico dell’erga omnes fa rifluire, per così dire, la norma intersindacale nell’ambito della normatività statuale (peraltro tale riconoscimento, presentato in sentenza come pressocchè naturale, è assente in diversi ed importanti ordinamenti intersindacali di altri paesi avanzati). Così però la sua capacità regolativa non ha più bisogno del connotato dell’effettività per imporsi essendo essa già valida erga omnes; per dirla in estrema sintesi: il contratto non è più generalmente efficace perché dotato di effettività ma è effettivo perché efficace erga omnes. Non sembri un astratto sofisma, vi sono infatti precise ricadute sul piano della realtà fattuale.

Prima di analizzarle nell’ambito della sentenza in questione, occorre rispondere ad un’obiezione immediata: il referendum sancisce e garantisce l’effettività dell’accordo e impedisce, dunque, l’inversione dell’effettività della norma intersindacale. Questo argomento molto usato e molto suggestivo misconosce però la diversa natura della rappresentanza sindacale da quella politico-elettorale. Il referendum nel sistema delle relazioni industriali, non solo in Italia , è un atto interno alle organizzazioni sindacali e serve loro per orientare liberamente la propria azione ma non investe, o almeno non dovrebbe, direttamente né la controparte datoriale né necessariamente la generalità dei lavoratori. La rappresentanza sindacale ha un’intensità diversa da quella “elettorale” e si esplica pienamente nel caso di eccezione, cioè nell’azione estrema di autotutela, lo sciopero, che è l’unico strumento per misurare davvero la capacità di affermare ed imporre le proprie rivendicazioni, “i contratti voluti”, validità o meno della norma. Se la validità ed addirittura l’efficacia erga omnes è rimessa ad un voto referendario cui partecipano iscritti e non iscritti, interessati e meno interessati, viene ad essere in qualche modo alla fine toccato lo specifico stesso dell’azione sindacale. Vale la pena citare ancora una volta l’esempio tedesco.

In Germania, l’IGM prevede nel suo statuto il ricorso al referendum sia per proclamare lo sciopero, sia per validare accordi raggiunti. Qui ciò che rileva non è solo che il ricorso al voto è una scelta interna ed insindacabile dell’ organizzazione, e non piuttosto una norma di carattere generale, quanto le caratteristiche del voto stesso. Lo statuto dell’IGM, e di gran parte dei sindacati tedeschi, prevede che l’inizio delle azioni di autotutela a sostegno di una vertenza debba essere approvato da almeno il 75% degli iscritti; mentre per ratificare un contratto basta il 25%. Questa apparente violazione delle regole democratiche ha invece una profonda ragion d’essere che attiene agli interessi dei lavoratori in gioco. Poiché lo sciopero è una misura traumatica che richiede specifici sacrifici da parte dei lavoratori, sacrifici seri che coinvolgono valori e beni primari per il singolo lavoratore, non basta una maggioranza aritmetica, ma occorre che si manifesti una determinazione rafforzata che, da un lato dia effettività all’astratta volontà di scioperare, e dall’altro possa prevalere sugli interessi dei lavoratori dissenzienti. Lo stesso vale per la situazione speculare: un accordo raggiunto è un precario e sofferto contemperamento di interessi contrastanti, per rimetterlo in discussione ed affrontare probabilmente un incerto e faticoso conflitto è necessaria una volontà compatta e determinata, ben oltre i confini del 50,1%; cosicché l’accettazione di una buona minoranza basta al sindacato per valutare sufficiente il compromesso raggiunto. Come si vede, in questo caso, il referendum oltre a non avere alcuna valenza giuridica, tanto meno pubblicistica, è strutturato in maniera da preservare lo specifico sindacale (rectius: poiché è strutturato in maniera da preservare lo specifico sindacale non ha, né può avere, alcuna valenza pubblicistica).

Le conseguenze contraddittorie che la mutazione della norma intersindacale porta con sé si appalesano chiaramente nello svolgimento della sentenza del giudice di Torino. La seconda parte della motivazione è vittima infatti di questo snaturamento. Si sostiene, in buona sostanza, che poiché l’accordo è efficace erga omnes, esso deve essere accettato e subito dalla Fiom (ciò vale a fortiori per il CCNL metalmeccanico), ma proprio per la sua validità ed efficacia non vi è motivo, da cui l’antisindacalità, di escludere un sindacato pacificamente rappresentativo dai benefici dell’art.19 dello Statuto dei lavoratori. Qui ciò che conta non è tanto che il giudice argomenta a prescindere e, in qualche modo, contro il dettato della norma stessa, quanto la logica complessiva: se la validità erga omnes dell’accordo ha la forza giuridica di costringere la Fiom alla sua accettazione, allora tale accettazione per non essere meramente retorica dovrebbe essere integrale e coinvolgere, ad esempio, anche le limitazioni al diritto di sciopero ivi pattuite; in questo caso davvero non vi sarebbe motivo, se non illecitamente discriminatorio, di privare la Fiom dei diritti sindacali attribuiti alle altre organizzazioni firmatarie. Ma allo stato ciò non è possibile, giacchè l’estensione delle limitazioni al diritto di sciopero concordate in via pattizia ad un sindacato che quell’intesa ha respinto sarebbe palesemente incostituzionale (ciò nonostante questa conseguenza traluce nelle motivazioni della sentenza dove si dice: “tale organizzazione [la Fiom] è vincolata per il principio di effettività [??], al rispetto delle nuove pattuizioni”.) Ma se il diritto a scioperare, e dunque a cercare di modificare o respingere in toto sul piano dell’azione sindacale un contratto non gradito non può essere sottratto, occorre perché il sistema sia coerente ed agibile che i diritti che l’ordinamento intersindacale riconosce, e giustamente, solo ai sindacati sottoscrittori di accordi applicati, ad essi e solo ad essi siano davvero riconosciuti.

Ciò che resta è altrimenti in sé incongruo, giacchè al sindacato dissenziente vengono attribuiti gli stessi privilegi legali che spettano alle organizzazioni firmatarie senza poterlo di fatto vincolare all’accordo stesso di cui però si inferisce l’efficacia erga omnes anche e proprio per motivare il riconoscimento anche a questo di quei privilegi a cui in realtà non avrebbe diritto.

L’errore a monte (vox clamantis in deserto) sta proprio nel voler attribuire un’ efficacia giuridica erga omnes ad accordi che traggono invece la normatività dalla loro effettività che, come argomenta inizialmente il giudice, sancisce di fatto la validità e supremazia su accordi precedenti, a Pomigliano così come nelle sedi di negoziazione del Contratto collettivo nazionale metalmeccanico.

 

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