Il recentissimo rinnovo del contratto nazionale dell’industria metalmeccanica rappresenta indiscutibilmente la prima vera e compiuta applicazione dell’accordo interconfederale del 15 aprile scorso, nello spirito non meno che nella lettera. In questo senso esso costituisce davvero un salto di qualità rispetto al contratto che lo ha preceduto di qualche settimana, quello degli alimentaristi. Quest’ultimo ha seguito un modello tradizionale del settore, peraltro praticato da molti in passato – e probabilmente anche in futuro-; ad un adesione formale, quasi un omaggio rituale, ai dettami degli accordi interconfederali (a partire da quello del ’93), fa riscontro un’applicazione molto “elastica”. In questo modo gli alimentaristi hanno ottenuto l’adesione della componente CGIL, costata, tra l’altro, un aumento percentuale ben oltre la famosa inflazione IPCA. (Cosa non diversa hanno fatto negli ultimi giorni i telefonici).
Ed invero, l’esclusione della FIOM rappresenta appunto un primo essenziale elemento caratterizzante il nuovo contratto metalmeccanico. Detto però in via preliminare che a questa esclusione la FIOM ha fattivamente collaborato, con la presentazione di una piattaforma del tutto irrealistica e con una proposta finale, che all’irrealismo aggiungeva, nel contenuto e nella forma, una notevole arroganza, è forse meglio concentrare l’analisi sul disegno complessivo sotteso all’accordo interconfederale cosiccome implementato da Federmeccanica.
L’intesa del 15 aprile si presenta con le caratteristiche salienti di un accordo para-corporativo (con questo termine intendo una struttura sostanzialmente corporativa pur in assenza di un’esplicita e coerente sanzione legale), a cominciare dalla informale, ma salda ed invasiva, egida governativa.
In realtà esso non costituisce una novità nel panorama storico italiano; in tempi recenti la strada è stata
tracciata dall’accordo interconfederale del ’93, di cui non è altro che una sorta di manutenzione straordinaria, con alcuni elementi che ne rafforzano la tendenza. Il parametro di riferimento per gli incrementi salariali era un’ inflazione da programmarsi d’intesa tra governo e parti sociali; si lasciava cioè una limitata libertà di valutazione da esprimersi ad ogni nuova programmazione, per quanto iper centralizzata. Questo meccanismo e la durata biennale non recidevano del tutto il legame con la reale congiuntura economica del paese. Infine, l’accordo del ’93 nasceva e si caratterizzava come risposta emergenziale ad una grave crisi economica e sociale; giustificava insomma la concertazione verticistica con la sua propria eccezionalità. L’accordo di quest’anno invece ha l’ambizione di modernizzare il sistema delle relazioni industriali italiane verso un’ autodichiarata normalità.
In effetti, in Italia il contratto nazionale ha sempre avuto tratti ambigui, svolgendo di fatto, per il tramite di una consolidata giurisprudenza, ed una prassi legislativa di sostegno, una funzione normativa, almeno parzialmente, erga omnes – certamente nei parametri retributivi, ma non solo-, che il suo nomen iuris di atto obbligatorio di diritto privato dovrebbe precludergli. Il nuovo modello che emerge dall’accordo interconfederale tende ulteriormente a rafforzare questa seconda natura; e ciò, nonostante che la mancata firma della FIOM dovrebbe, in teoria, accentuarne invece il carattere privatistico.
Innanzitutto esso viene, almeno nelle intenzioni, deprivato della funzione che ha in più o meno tutti i paesi ad avanzata democrazia industriale: il dinamico e temporaneo contemperamento dei diversi interessi di cui imprenditori e lavoratori sono portatori, attraverso il raggiungimento di accordi principalmente sui livelli retributivi. Queste intese, che nella maggior parte dei casi sono annuali, rispecchiano direttamente l’ andamento congiunturale del settore, o dell’impresa, di riferimento, cosiccome l’evoluzione della produttività del lavoro e dell’inflazione. Intorno alla contrattazione salariale si sviluppa poi quella sulle condizioni della prestazione di lavoro e sul ruolo delle parti negoziali, importanti anch’esse, ma, per così dire, rette e sorrette dalla prima. Nel modello che Confindustria e CISL-UIL hanno tracciato accade esattamente il contrario: la negoziazione salariale viene, se non abolita, fortemente depotenziata tramite l’applicazione automatica di indici inflattivi previsti da un ente terzo. La triennalità rompe poi qualsiasi possibile legame con la concreta situazione congiunturale in cui versa il settore di riferimento.
La rinuncia delle parti contrattuali alla loro sovranità negoziale a favore del mero recepimento di dati neutri indica chiaramente che il contratto nazionale è visto e previsto in realtà come norma parzialmente ma significativamente eteronoma, regolatrice delle dinamiche salariali, valevole tendenzialmente erga omnes; non solo per l’accennata ambiguità sistemica del CCNL, ma anche perché l’opzione per la neutralizzazione dei dati salariali esclude, almeno in via di principio, contrattazioni concorrenti. Ma anche la parte cosiddetta normativa del contratto nazionale subisce un significativo slittamento, a partire dal fatto che una negoziazione senza leva salariale perde il suo tradizionale carattere di contrattazione, come conosciuta nel mondo capitalistico avanzato.
Il nuovo contratto dei metalmeccanici ne rappresenta una prima dimostrazione: la magna pars delle intese di carattere normativo consiste nell’istituzione di commissioni, tendenzialmente tecniche più che negoziali. Ma è soprattutto l’istituzione dell’Organismo bilaterale nazionale, e del fondo di sostegno al reddito, previsto al suo interno, che danno ragione al meglio della nuova natura del contratto nazionale. Tale ente, non a caso dotato di uno statuto societario, può in potenza assorbire progressivamente, da un lato materie normalmente proprie del welfare universalistico, dall’altro, agisce depotenziando la stessa contrattazione tra le parti, riconducendola insensibilmente verso modelli di discussione infrasocietari.
Il fondo di sostegno al reddito traccia, in questo senso, una significativa linea di espansione della bilateralità. Esso, prevedendo un prelievo forzoso a carico di tutte le aziende metalmeccanica, crea di fatto una sorta di “onere sociale” paracorporativo a fianco della normale contribuzione per il welfare statuale. La finalizzazione di queste risorse è rimandata ad una commissione, ma la possibilità concreta che le future prestazioni affianchino e tendenzialmente rimpiazzino (come del resto è già teorizzato dal libro bianco del ministro Sacconi) quelle pubbliche, sussiste senza dubbio. Non è questa peraltro la sede per domandarsi quanto sia opportuno aggiungere ulteriori carichi contributivi sussidiari ad una struttura del costo del lavoro che ha il più ampio cuneo contributivo d’Europa.
Ma l’Organismo bilaterale ed i suoi contenuti incidono anche direttamente sul ruolo e addirittura sulla natura delle stesse organizzazioni sindacali.
L’accordo interconfederale attribuisce per via verticale e presuntiva il carattere di rappresentatività alle organizzazioni sindacali firmatarie; e implicitamente lo nega a quelle che invece non vi abbiano aderito, nonostante la CGIL, che come è noto ha rifiutato la sottoscrizione, sia il sindacato italiano con il maggior numero di iscritti, cosiccome la FIOM lo è nel settore metalmeccanico.
Così viene dunque risolta a priori ogni questione sulla rappresentatività delle parti contraenti, e depotenziato il connesso problema dell’effettività negoziale di sindacati minoritari, o comunque a rappresentatività limitata, giacchè la contrattazione è, per così dire, sdrammatizzata secondo le modalità esposte. Le Organizzazioni sindacali firmatarie dell’ accordo interconfederale si trovano investite non tanto di un esclusivo potere negoziale, quanto di funzioni tipiche di organi di un sistema chiuso che non ha bisogno di verifiche concrete di rappresentatività. In questo ambito il loro ruolo non è più definito perspicuamente dalla contrattazione, quanto dalla nuova natura di “organi” coemananti la norma-contratto e di cogestori della bilateralità, e delle sue risorse economiche. Assumono insomma sempre più, al di là della forma, una sostanza simile a quella di ” enti categoriali” e di ” ordini professionali”, perpetuando così la peculiarità tutta italiana di una molteplicità di corpi intermedi di rappresentanza istituzionalizzata che puntellano (e piombano) la nostra società, attribuendole quel carattere concertativo-consociativo che la contraddistingue nel panorama europeo.
Il fatto che Federmeccanica debba riconoscere un ruolo nell’istituendo Organismo bilaterale anche a FISMIC e UGL, firmatari dell’accordo interconfederale ma pressocchè privi di rappresentatività nel mondo metalmeccanico, costituisce una plastica controprova di questa mutazione della natura e della funzione delle organizzazioni sindacali (oltre che voler dire in concreto che questi sindacati potranno partecipare all’amministrazione di soldi di aziende – e di lavoratori- dove spesso non hanno neppure un iscritto).
Tutto ciò sembra riproporre prepotentemente la vexata quaestio della misurazione della rappresentatività, e giustificare le vibranti proteste della CGIL e della FIOM contro l’emarginazione dalla dinamica contrattuale. In realtà, in un sistema aperto, la FIOM non avrebbe (e non ha) alcun diritto di lamentare lesioni di diritti costituzionali – per usare una formulazione appena meno rozza dell’evocato golpe contro i diritti dei lavoratori-. Essa può far valere la sua maggiore rappresentatività, forzando le aziende metalmeccaniche, e la loro federazione, a riaprire le trattative, come? Ma con il mezzo che da solo misura davvero l’effettività della rappresentanza di un’organizzazione sindacale: lo sciopero (e non una legge che ricondurrebbe gioco forza la rappresentatività ad un dato quantitativo, secondo il modello politico elettorale, disconoscendo la peculiarità della rappresentanza sindacale che invece si misura prevalentemente sulla sua effettività). Se la FIOM non ci riuscirà, salvo forse in alcune aree limitate del paese, significa che la sua capacità negoziale, anche se in astratto superiore a quella degli altri sindacati, non è sufficiente.
Detto questo, però, non può in conclusione non rilevarsi l’anomalia di un sistema di relazioni industriali di carattere paracorporativo, dove la rappresentatività degli organi di rappresentanza è presunta e “ottriata” a favore di alcuni, ed a sfavore di altri. Non si può infine non ricordare che in quei pochi paesi avanzati che conservano tratti corporativi nella loro organizzazione, la selezione degli agenti sociali è sottoposta a verifiche formali ed accurate, presidiate dalla legge, della rappresentatività.
Un’analisi del sistema delle relazioni industriali non può dirsi completa senza affrontare il tema della contrattazione di 2^ livello, altra importante “eccezione” italiana, giacchè un doppio livello negoziale di questo tipo è quasi completamente sconosciuto negli altri paesi europei nostri partner, o concorrenti. Senza voler entrare in una materia piuttosto vasta e complessa, per l’obiettivo di questi brevi appunti, vale forse la pena di osservare che il coordinamento dei 2 livelli contrattuali, sempre più necessario data la natura del CCNL, resta, e lo sarà probabilmente anche in futuro, una obiettiva criticità del nuovo modello. La mancanza di innovazioni vere su questo punto nell’accordo del 15 aprile scorso, che si limita a riproporre quasi la stessa formulazione del testo del ’93, testimonia una latente contraddizione tra la dichiarata centralità del 2^livello di contrattazione ed il rinvio alla contrattazione di settore per una sua effettiva regolazione. Il rinnovo dei metalmeccanici incarna, anche in questo caso in maniera pregnante, questa contraddizione, rimettendo la tematica al lavoro di commissioni, rinviando così di fatto l’argomento e le sue aporie.
di Pietro De Biasi


























