(Dal resoconto di martedì 9 aprile 2002)
Martedì 9 aprile 2002. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. Aldo PERROTTA, relatore, osserva che il decreto-legge in esame, già approvato con modifiche dal Senato, reca disposizione urgenti relative a due problematiche differenti: l’emersione delle attività finanziarie detenute all’estero ai sensi del decreto-legge n. 350 del 2001 e l’emersione del lavoro irregolare di cui al Capo I della legge n. 383 del 2001. Soffermandosi sulla problematica dell’emersione del lavoro irregolare, di stretta competenza della Commissione lavoro, rileva che l’articolo 3 da un lato modifica le disposizioni concernenti la procedura di regolarizzazione di cui al Capo I della legge n. 383 del 2001 e, dall’altro, introduce una nuova procedura personalizzata, definita «emersione progressiva», che permetterebbe la regolarizzazione degli adempimenti, diversi da quelli fiscali e previdenziali, previsti per l’esercizio di attività imprenditoriali. Il comma 1 dell’articolo 3, oltre ad introdurre l’articolo 1-bis, reca le seguenti modifiche agli articoli 1 e 3 della citata legge n. 383 del 2001: il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro viene posticipato dal 30 giugno 2002 al 30 novembre 2002 (lettera a), n. 1). Difatti, per usufruire del regime fiscale e previdenziale agevolato, i datori di lavoro che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare dovevano presentare la dichiarazione di emersione entro il 30 giugno 2002. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere dai deputati Cordoni, Negra, Innocenti, Buffo, Diana, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Sciacca, Trupia, Delbono e Sgobio (vedi allegato). Lino DUILIO (MARGH-U) osserva che il comma introdotto dal Senato in sede di esame dell’articolo 3 del decreto-legge, al di là del merito, pone dubbi e perplessità sul piano del metodo, poiché riguarda una materia, quella contenuta nell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, che si cerca di introdurre in modo surrettizio. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, riconosce fondata l’osservazione del deputato Duilio, atteso che sulla materia richiamata, che si ricollega all’eventuale modifica parziale dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, potrebbe determinarsi una sorta di interazione. Ritiene pertanto opportuno procedere ad un approfondimento della questione. Andrea DI TEODORO (FI), in considerazione della presentazione da parte dei deputati dell’opposizione di una proposta alternativa di parere e data la rilevanza della materia in discussione, chiede al presidente di rinviare a domani il seguito dell’esame. Elena Emma CORDONI (DS-U), intervenendo sull’ordine dei lavori, fa notare che il suo gruppo ha presentato oggi la proposta alternativa di parere, essendo stata definita urgente la trasmissione del parere stesso. Cesare CAMPA (FI) precisa che la richiesta di rinvio dell’esame – che condivide e ribadisce a nome del gruppo di Forza Italia – è legata alla necessità di valutare non solo la proposta alternativa di parere presentata dai deputati di opposizione, ma anche le considerazioni espresse nel corso del dibattito, in particolare quelle del deputato Duilio, che meritano di essere valutate attentamente. Roberto GUERZONI (DS-U) sottolinea che, anche se il regolamento non lo prevede espressamente, di fronte ad un provvedimento che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, non è più solo una proroga di termini, ma reca elementi di contenuto profondamente innovativi, la presenza di un rappresentante del Governo in Commissione in sede consultiva appare estremamente opportuna. Osserva che il relatore non ha accennato ai risultati ottenuti dalla norma prevista nel decreto-legge precedente in materia di emersione, che doveva coinvolgere 900 mila lavoratori e per la quale erano stati stanziati nella legge finanziaria e nel documento di programmazione economico-finanziaria 9 mila 700 miliardi di lire: a tutt’oggi quella norma presenta un consultivo di 430 lavoratori coinvolti e di 800 milioni di lire recuperati. Pertanto, ritiene che la presenza del Governo potrebbe essere utile a confermare questi dati e a fare una valutazione non pregiudiziale ma oggettiva del funzionamento della normativa approvata sull’emersione del lavoro nero. Renzo INNOCENTI (DS-U), associandosi alla richiesta del deputato Guerzoni, osserva che sarebbe opportuno avere a disposizione, prima di esprimere il parere sul provvedimento, alcuni elementi di giudizio che consentano di comprendere le ragioni poste alla base della proroga in esso contenuta. Per come impostato, il decreto-legge sembra ripercorrere una strada già segnata da un insuccesso. Pertanto, così come è legittima la richiesta di rinvio dell’esame, avanzata dai deputati della maggioranza, al fine di approfondire la proposta alternativa di parere presentata dall’opposizione, allo stesso modo ritiene legittima la richiesta, avanzata dal suo gruppo, della presenza del Governo in Commissione, al fine non solo di conoscere la ragioni che hanno portato lo stesso a prevedere la proroga dei termini, ma anche di comprendere il motivo per il quale al Senato è stato introdotto un vero e proprio vulnus nei rapporti con le forze sociali in un momento tanto delicato della vita del paese. Andrea DI TEODORO (FI) si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta dell’opposizione in merito alla presenza del Governo in Commissione, precisando però che alla base della stessa dovrebbe esserci un atteggiamento diverso, atteso che non si può partire da una lettura pregiudiziale e strumentale del testo, quasi si dovesse testimoniare il fallimento di un provvedimento, dalla portata triennale, in vigore solo da pochi mesi. La presenza del Governo in Commissione è utile per poter disporre del monitoraggio sull’andamento degli effetti della norma in questione e per consentire un confronto serio e sereno, dal quale ognuno trarrà le proprie conclusioni. Emilio DELBONO (MARGH-U) osserva che la presenza del Governo in Commissione non deve essere subordinata ad un atteggiamento più o meno accondiscendente dei deputati dell’opposizione: il confronto serve per comprendere se i mancati risultati del decreto-legge sull’emersione dal nero rappresentino la spia di uno strumento inadeguato oppure se si tratti solo di un problema di tempo. In proposito, osserva che il Governo ha assunto un atteggiamento neutrale in Parlamento, mentre sulla stampa sono apparsi giudizi ed affermazioni che meritano di essere approfonditi in sede parlamentare, per verificare se è vero, come qualcuno sostiene, che gli imprenditori «remano contro» e quindi non fanno scattare le norme di emersione. Ritiene infine necessario valutare l’opportunità di prevedere una bilateralità tra datore di lavoro e lavoratore per quanto riguarda il periodo pregresso alla regolarizzazione, per non porre l’ultimo in una situazione di disparità rispetto al primo. Alfonso GIANNI (RC) si associa alla richiesta che un rappresentante del Governo sia presente in Commissione nel corso dell’esame in sede consultiva del decreto-legge sul completamento delle operazioni di emersione di attività irregolare, anche atteso che si è di fronte ad un provvedimento-copertina, cioè ad una nuova versione della decretazione d’urgenza assunta come modello dall’attuale esecutivo: in proposito, osserva che le modifiche intervenute nel corso dell’esame al Senato superano quantitativamente e qualitativamente in negativo il testo originario del provvedimento. Carmen MOTTA (DS-U) ritiene che la richiesta di approfondimento della proposta alternativa di parere dell’opposizione, avanzata dai deputati della maggioranza, confermi che le osservazioni in essa contenute rivestono grande rilevanza, atteso che in una materia così importante non ci si può limitare ad una considerazione sul differimento dei termini previsto per dare piena valenza ad un provvedimento già emanato. In tema di emersione del lavoro nero ritiene necessario coinvolgere complessivamente il mondo del lavoro e degli imprenditori, senza escludere le confederazioni sindacali: occorre attivare tutti i soggetti interessati perché in campo vi sono principi e benefici che riguardano più in generale il tessuto sociale e in primo luogo la concorrenza a livello economico fra imprese leali. Non approntare norme utili e valide per l’emersione del lavoro nero potrebbe risultare addirittura dannoso nei confronti di coloro che maggiormente potrebbero esserne i beneficiari, introducendo addirittura elementi di distorsione della concorrenza. Alberto NIGRA (DS-U), ricordati i due obiettivi del provvedimento (incentivare la fuoriuscita dal lavoro nero e produrre effetti positivi sui conti pubblici), osserva che gli stessi, pur corretti, si sono basati su un impianto debole e la dimostrazione di ciò è data dal provvedimento in esame che non contiene elementi sufficienti a consentire il funzionamento dei meccanismi predisposti; anzi, nel corso della discussione al Senato è emersa la tendenza a voler fare del provvedimento altra cosa, alla luce del continuo andirivieni delle disposizioni concernenti anche la materia dei licenziamenti. Cesare CAMPA (FI) ritiene che la richiesta della presenza del Governo per l’esame del provvedimento in sede consultiva possa ritenersi praticabile. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, alla luce delle considerazioni esposte dai gruppi di opposizione ed anche di maggioranza, ritiene condivisibile la richiesta che il Governo intervenga in Commissione al momento dell’espressione del parere sul provvedimento recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività irregolari. Tale presenza, pur non essendo istituzionalmente indispensabile od obbligatoria, risulta essere sostenuta da una ragione di opportunità politica, volta al raggiungimento di una fase di scambio di idee e di confronto.
SEDE CONSULTIVA
Decreto-legge 12/2002: Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare.
C. 2592, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio). La Commissione inizia l’esame.
Il periodo oggetto della procedura di regolarizzazione viene poi spostato al triennio 2002-2004 (lettera a), n. 2). In base al regime vigente, invece, il periodo agevolato coincide con il triennio 2001-2003. Nonostante lo slittamento di un anno del triennio di riferimento, si conferma nel reddito dichiarato per il 2000 il parametro di base per l’incremento di reddito che gli imprenditori devono dichiarare per accedere al regime agevolato. Viene inoltre sostituito il comma 2-bis dell’articolo 1 della legge n. 383 del 2001 (lettera a), n. 4). Il nuovo comma precisa, in primo luogo, che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo per gli imprenditori di versare la contribuzione e l’imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d’imposta, gli stessi sono tenuti a trattenere i relativi importi, evidentemente in ragione della loro qualità di sostituti di imposta. In secondo luogo, si stabiliscono nuovi termini e nuove modalità di pagamento. Infatti, nel caso di versamento in unica soluzione, la scadenza è fissata al 30 novembre 2002; nel caso di rateizzazione, le modifiche riguardano sia il numero delle rate mensili, che viene esteso da 24 a 60, sia la eliminazione della maggiorazione costituita dagli interessi legali (attualmente fissati nella misura del 3 per cento, ai sensi del decreto del ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2001). La previsione di un più ampio periodo di rateizzazione e l’eliminazione degli interessi sembrano diretti a concorrere all’obiettivo di incentivare l’adesione alla procedura di emersione da parte dei soggetti interessati.
La scadenza del termine per il pagamento della contribuzione sostitutiva da parte dei lavoratori che aderiscono ai programmi di emersione viene differita dal 30 giugno 2002 al 30 novembre 2002 (lettera a), n. 6). Inoltre, la medesima data del 30 novembre 2002 diviene il nuovo termine di riferimento ai fini della ricostruzione della posizione pensionistica degli anni pregressi mediante contribuzione volontaria da parte dei lavoratori.
Il comma 4-bis, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, stabilisce una sorta di «congelamento convenzionale» del numero dei dipendenti delle imprese, qualora queste partecipino a programmi di emersione. I lavoratori che aderiscano a tali programmi di emersione, cioè, sono esclusi, per il periodo antecedente e per il triennio di emersione, nel quale le imprese hanno diritto a benefici fiscali e contributivi, dal computo dei limiti numerici di unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell’applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi. La ratio della disposizione consiste nella volontà di preservare un margine di flessibilità per le piccole imprese che decidano di emergere totalmente o parzialmente, preservandole dall’applicazione automatica di determinate misure al superamento della soglia dei quindici dipendenti. Qualora tali imprese dovessero superare, in forza dell’emersione, tale soglia, a loro continuerebbero comunque a non applicarsi per un triennio le norme dello statuto dei lavoratori in materia di attività sindacale e quelle in materia di collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68 del 1999. In riferimento alla «copertura» per la situazione precedente all’emersione, le disposizioni dell’ultimo periodo del nuovo comma 4-bis danno garanzie al datore di lavoro per le rivendicazioni retributive o risarcitorie da parte dei dipendenti (questo sia nel caso di utilizzo della procedura «automatica» che di quella «progressiva» prevista dal successivo articolo 1-bis). Viene, infatti, stabilito che se il lavoratore aderisce al programma di emersione è tenuto anche a sottoscrivere uno specifico atto di conciliazione, firmato il quale non potranno essere più avanzate rivendicazioni retributive o risarcitorie per il periodo antecedente la data di presentazione della dichiarazione di emersione.
All’articolo 3, comma 1, lettera b), con un emendamento approvato nel corso dell’esame da parte del Senato, viene introdotto l’articolo 1-bis alla legge n. 383 del 2001. In sostanza, in alternativa alla procedura «automatica», viene prevista una procedura «progressiva» che cambia radicalmente le regole per la dichiarazione.
La novità più rilevante (comma 1) è data dal fatto che nel nuovo percorso delineato il punto di partenza non è costituito dalla dichiarazione di emersione, bensì dalla presentazione al sindaco del comune ove ha sede l’unità produttiva di un piano individuale di emersione, recante: le proposte per la regolarizzazione di violazioni anche diverse da quelle fiscali e previdenziali (a titolo esemplificativo si citano quelle in materia di sicurezza del lavoro, in materia di edilizia, urbanistica o di impatto ambientale). La regolarizzazione può avvenire progressivamente in un arco di tempo non superiore a 18 mesi, che possono essere prorogati a 24 per particolari e motivate esigenze. Il piano individuale di emersione deve altresì recare la possibilità di riallineamento nel tempo – in un periodo non superiore al triennio – delle retribuzioni dei lavoratori emersi; il numero e la retribuzione dei lavoratori interessati all’emersione; l’impegno da parte dell’imprenditore a presentare una apposita dichiarazione di emersione dopo l’approvazione del piano da parte del sindaco.
Il comma 2 dell’articolo 3 fa salva, in primo luogo, l’applicazione, per i soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di emersione prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, del regime di incentivo previsto dal testo attuale della legge n. 383 del 2001.
In sostanza, la disposizione, tenuto conto che dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame non sarà più possibile regolarizzare il triennio 2001-2003, fa salva la posizione dei soggetti che abbiano appunto presentato la dichiarazione di emersione in conformità alla disciplina previgente che prevedeva il pagamento della contribuzione sostitutiva entro il 30 giugno 2002, salvo rateizzazione.
Allo stesso tempo, il secondo periodo del comma 2 in esame, prevede ai soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di emersione prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, la possibilità di avvalersi delle disposizioni di maggior favore introdotte dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis introdotti dall’articolo 3 in esame.
Evidenzia, poi, in particolare, che nel caso di rateizzazione delle imposte e contributi dovuti, ai sensi del nuovo comma 2-bis dell’articolo 1 della legge n. 383 del 2001, il periodo interessato sarà di 60 mesi (e non più 24) e sulla dilazione non saranno calcolati interessi legali.
I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 3, in aggiunta alla sanzioni previste dalla normativa vigente, prevedono ulteriori sanzioni per l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie.
In particolare, al comma 3 si stabilisce una sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione. Il meccanismo sanzionatorio in questione appare di difficile applicazione. Infatti, ancorando in maniera proporzionale l’entità della sanzione al momento dell’anno in cui avviene l’accertamento, non è difficile immaginare il prodursi di situazioni inique tra vari soggetti accertati.
In conclusione, propone di esprimere parere favorevole, con una osservazione volta a riformulare l’articolo 3, comma 3 (vedi allegato).
Richiama quindi l’attenzione sulla normativa relativa alla soppressione di alcuni diritti in caso di programma di emersione, che desta grande preoccupazione in riferimento al contenuto dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, per la totale inefficacia del provvedimento in sé rispetto ai fini dichiarati dal progetto di emersione.
Condividendo, infine, la richiesta avanzata dai colleghi di opposizione della presenza di un rappresentante del Governo in Commissione, osserva che l’introduzione di misure che riguardano problemi all’attenzione politica del paese è un modo surrettizio di operare in direzione opposta a quell’apertura, quel confronto e quel dialogo più volte richiamati dagli stessi esponenti del Governo.
Il testo rafforza un ruolo passivo dei lavoratori rispetto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro. L’esperienza insegna che per ottenere risultati positivi, l’emersione dal nero va realizzata non escludendo, ma coinvolgendo lavoratori e sindacati nell’obiettivo da raggiungere. Altro punto di debolezza sta nel fatto che si aggravano gli oneri a danno della collettività e dei lavoratori e non degli imprenditori. Anche il principio della concorrenza viene leso: il lavoro è diversamente distribuito sul territorio nazionale, ma il provvedimento, applicandosi in maniera omogenea a tutte le situazioni, di fatto crea discriminazioni rispetto alla condizione del mercato del lavoro.
Rileva poi che con le modificazioni introdotte all’articolo 3, punto 4-bis), si profili un trattamento discriminatorio per i lavoratori che sarebbero privati di diritti fondamentali stabiliti dalla Costituzione, dalle leggi e dai contratti collettivi.
Ribadisce infine la necessità che si giunga ad un confronto con il Governo per comprendere quali possano essere le modifiche da apportare al provvedimento per renderlo funzionante laddove lo stesso si è dimostrato debole.
Rinvia pertanto a domani il seguito dell’esame del provvedimento, compatibilmente con i lavori dell’Assemblea.

























