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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato

Commissione Lavoro, pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Camera

(Dal Resoconto Sommario)

SEDE CONSULTIVA


Mercoledì 15 maggio 2002. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.

Riforma organizzazione del Governo.
C. 1534-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Antonino LO PRESTI (AN), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è già stato approvato dalla Camera in prima lettura il 27 novembre scorso, ma avendo il Senato apportato significative integrazioni e modifiche, è necessario un ulteriore passaggio presso la Camera. Nel corso della prima lettura, la Commissione non era stata chiamata a dare il parere sul provvedimento, in quanto le norme che affrontano questioni di sua competenza sono state introdotte successivamente, in parte dall’Assemblea della Camera e in parte dal Senato.
Il provvedimento contiene disposizioni riguardanti l’organizzazione di vari uffici ministeriali e di altri enti pubblici, affrontando materie diverse e in alcuni casi aspetti molto specifici.
Per quanto di competenza della Commissione, osserva che l’articolo 3, introdotto nel corso della prima lettura del disegno di legge alla Camera e modificato in alcuni punti dal Senato, prevede l’attribuzione ai viceministri di un determinato contingente di personale, la cui consistenza numerica può arrivare fino al triplo di quella dei sottosegretari di Stato. La disposizione, nella formulazione approvata dalla Camera, riservava ai viceministri un contingente fisso, pari al triplo di quello dei sottosegretari, e non variabile («fino al triplo»), come nel testo modificato nel corso dell’esame da parte del Senato.
La disposizione, comunque, è di carattere transitorio, essendo destinata a trovare applicazione fino all’adeguamento dei regolamenti che regolano, per ciascun ministero, gli uffici di diretta collaborazione del ministro.
Il contingente di personale di collaborazione dei viceministri si intende comunque compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun ministro. Come specificato a seguito di una modifica introdotta al Senato, viene presa in considerazione – a questi fini – la quota di personale che eccede il contingente spettante ai sottosegretari di Stato. In altre parole, agli uffici di diretta collaborazione di ogni viceministro è destinata la quota di personale, prevista da ciascun regolamento di organizzazione di tali uffici, destinata alla segreteria del sottosegretario, più una quota supplementare (pari, al massimo, al doppio di tale contingente). Per questa quota aggiuntiva si deve far ricorso al personale degli uffici di diretta collaborazione del ministro.
In base al comma 3, inserito nel corso dell’esame in Assemblea della Camera, dall’attuazione dell’articolo in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
L’articolo 6 è volto a riordinare alcuni emolumenti di natura assistenziale previsti dalla legislazione vigente. A tal fine il Governo è delegato ad emanare entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 328 del 2000. Quest’ultima disposizione prevedeva già una delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, attraverso l’emanazione di un (singolo) decreto legislativo «nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». La delega non è stata peraltro esercitata entro il termine di sei mesi disposto dalla norma.
Per quanto riguarda l’articolo 8, sul fondo perequativo della giustizia amministrativa, c’è da premettere che il regolamento di disciplina degli incarichi extragiudiziari dei magistrati amministrativi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.418 del 1993,ha previsto la costituzione, su iniziativa del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, di un fondo di perequazione, con eventuali finalità previdenziali, costituito da quote degli emolumenti percepiti per la partecipazione ai collegi arbitrali e diretto ad assicurare l’equa ripartizione dei compensi spettanti ai predetti magistrati per gli incarichi svolti.
L’articolo in questione, aggiunto nel corso dell’esame al Senato per effetto di un emendamento governativo, al comma 1 attribuisce al segretariato generale della giustizia amministrativa compiti di gestione del fondo perequativo e previdenziale previsto dalla norma sopra menzionata, in conformità ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, precisando che tale fondo è alimentato oltre che dagli emolumenti derivanti dalla partecipazione ai collegi arbitrali anche dalle somme dovute quale compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
Per quanto concerne l’alimentazione del fondo, il comma 2 stabilisce che le somme dovute sono versate, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale della giustizia amministrativa, secondo modalità da definirsi con regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
A norma del successivo comma 3, il riparto dei compensi tra i magistrati che hanno svolto incarichi extragiudiziari è effettuato dal segretariato generale sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa: a ciascun magistrato viene corrisposta, quale compenso, una somma compresa tra il 50 e l’80 per cento dell’importo versato il fondo, nonché, a titolo di rimborso spese, l’intera somma versata al fondo stesso.
Il comma 4 dispone infine che la parte residua del fondo sia periodicamente ripartita fra tutti i magistrati amministrativi, secondo modalità e criteri definiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, e che possa essere utilizzata anche per finalità di carattere assistenziale e previdenziale.
Tutte le somme percepite in base alle disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati amministrativi (comma 5).
L’articolo 11, introdotto nel corso dell’esame al Senato, al comma 1 sopprime, dal 30 giugno 2002, il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure previsto dalla legge di semplificazione del 1998. I compiti svolti dal Nucleo vengono affidati dal comma 2 ad altri organismi. A questo scopo l’articolo in esame prevede l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Ufficio per l’attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Tale organismo coadiuva il ministro della funzione pubblica nell’attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.
Sono inoltre istituiti nell’ambito della Presidenza del Consiglio, con la stessa procedura, due servizi con il compito di provvedere: all’applicazione dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), la cui sperimentazione è prevista dall’articolo 5 della legge n. 50 del 1999; alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica da utilizzarsi da parte delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini. La disposizione non specifica in quale Dipartimento della Presidenza del Consiglio saranno incardinati i due nuovi servizi, essendo comunque riservata al potere organizzatorio del Presidente del Consiglio la decisione in merito.
Il comma 3 detta disposizioni circa la nomina degli esperti (in numero di diciotto) che collaborano con gli organismi previsti dai commi precedenti nelle attività istituzionali: redazione dei testi normativi, valutazione di impatto delle norme; analisi delle politiche pubbliche; analisi economica, semplificazione delle norme e delle procedure. L’incarico può essere conferito per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile. Gli esperti scelti, nel caso in cui appartengano ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita. Per quanto concerne il compenso degli esperti, il comma in esame ripete la disposizione vigente, secondo la quale esso è determinato dal Presidente del Consiglio, con proprio decreto emanato d’intesa con il ministro dell’economia.
I successivi commi 4 e 5 dispongono in merito agli esperti, al personale della segreteria tecnica, ai dirigenti e al personale non dirigenziale attualmente in servizio presso il nucleo: il Presidente del Consiglio determinerà con propri decreti il numero di essi da assegnare alla Presidenza del Consiglio e al Dipartimento della funzione pubblica. Ai dirigenti non confermati nell’attuale incarico ne viene attribuito un altro, secondo le disposizioni della contrattazione collettiva; al personale non dirigenziale viene assicurato il mantenimento della posizione giuridica già rivestita presso il nucleo.
Il comma 6 prevede il trasferimento delle risorse finanziarie, ora assegnate al nucleo, al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, che ne dispone in relazione alle esigenze.
Il comma 7 reca una formula di invarianza della spesa derivante dall’attuazione delle disposizioni in esame.
L’articolo 13 – introdotto dal Senato – conferisce al Governo una delega per riordinare le disposizioni in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna al fine di riordinare, ed eventualmente ridurre, gli organismi pubblici operanti nel settore e di affidare alla Presidenza del Consiglio compiti di coordinamento di tali organismi.
Viene autorizzata in sostanza la creazione di un testo unico del settore. Si tratta di un testo unico innovativo, come si ricava dai criteri direttivi esposti nel comma 2. Infatti, entrambi i principi ivi indicati prevedono la possibilità di modificare la legislazione vigente. In primo luogo, il decreto delegato dovrà razionalizzare gli organismi pubblici che hanno competenza in materia, anche attraverso la riduzione del loro numero per accorpamento e la riduzione dei loro membri. Il secondo principio direttivo prevede la creazione di un punto di riferimento centrale, individuato nella Presidenza del Consiglio dei ministri, cui siano affidati i compiti di coordinamento di tutti gli organismi operanti nel settore parità uomo- donna.
In conclusione propone di esprimere parere favorevole senza osservazioni né condizioni.

Elena Emma CORDONI (DS-U) osserva che l’articolo 13, introdotto dal Senato, conferisce al Governo una delega troppo ampia e generica per riordinare le disposizioni in tema di parità e di pari opportunità tra uomo e donna, riconducendo alla Presidenza del Consiglio compiti di coordinamento degli organismi pubblici operanti nel settore. A suo giudizio, si tratta di criteri inidonei e insufficienti a definire il percorso che il Governo intende seguire.
Ricordato che la legge n. 125 del 1991 prevede competenze specifiche sul tema dell’impiego, con una collocazione naturale presso il Ministero del lavoro, per favorire la parità nei luoghi di lavoro, paventa il rischio che attraverso il conferimento della delega al Governo si voglia intervenire sui contenuti della legge citata. Concorda sull’opportunità di una riorganizzazione delle competenze e delle funzioni degli organismi operanti nel settore, ma non condivide lo strumento attraverso il quale si cerca di intervenire nei meccanismi del lavoro, caratterizzati da una loro specificità.
Pertanto, proprio in considerazione della rilevanza della materia in discussione e tenendo conto del fatto che il disegno di legge n. 1534-B non è stato ancora inserito nel calendario dei lavori dell’Assemblea, chiede al presidente di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta, preannunciando l’intenzione di presentare una proposta alternativa di parere.

Antonino LO PRESTI (AN), relatore, dichiara di non condividere le preoccupazioni espresse dal deputato Cordoni, atteso che i principi direttivi riguardano le competenze generali in materia di pari opportunità tra uomo e donna, relative a quegli organismi che le esercitano e che devono essere razionalizzati; la norma specifica citata attiene a competenze specifiche che non formano oggetto della delega. Conferma che si tratta di un’operazione di razionalizzazione del sistema e non di elusione o soppressione di talune competenze.

Lalla TRUPIA (DS-U) si associa ai rilievi formulati dal deputato Cordoni, sottolineando la necessità di poter disporre di un certo margine di tempo per approfondire il tema in discussione e arrivare all’espressione di un parere il più ponderato possibile. Ritiene che, se tutta la legislazione esistente in Italia in materia di parità, che dà vita a moltissimi organismi a livello nazionale e decentrato sul terreno del lavoro, dovesse rimanere inalterata, un’indicazione in questa direzione dovrebbe pur essere espressa nel parere che la Commissione si appresta a formulare; viceversa, se ci si muove verso una razionalizzazione e una revisione degli strumenti in materia di pari opportunità, il compito è senz’altro più complesso e non può limitarsi al conferimento di una delega generica che, come recita l’articolo 13, comma 2, lettera a) del provvedimento in esame, prevede «la razionalizzazione degli organismi titolari delle competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti».

Angelo SANTORI, presidente, alla luce delle considerazioni emerse dal dibattito, anche per consentire all’opposizione di presentare, come preannunciato, una proposta alternativa di parere, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.


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