(Dal Resoconto Sommario) La Commissione inizia l’esame. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, sostituendo il relatore, osserva che il provvedimento in esame, di iniziativa governativa ed approvato in prima lettura dal Senato il 29 gennaio 2002, detta una serie di disposizioni in materia di università e ricerca. Disposizioni concernenti la scuola, l’università e la ricerca scientifica (C. 2238 Governo, approvato dal Senato). La XI Commissione, con la seguente osservazione:
Disposizioni concernenti la scuola, l’università e la ricerca scientifica.
C. 2238 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VII e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
L’articolo 1 include tra i soggetti destinatari degli interventi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica le imprese del commercio, del turismo e dei servizi.
L’articolo 2 è volto ad introdurre modalità omogenee di erogazione dei compensi ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca.
L’articolo 3 detta disposizioni in materia di titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali nell’ambito dei rapporti di lavoro intercorrenti con università o con pubbliche amministrazioni aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca.
L’articolo 4 novella l’articolo 10 del decreto legislativo n. 297 del 1999, prevedendo forme di coordinamento tra ministro dell’istruzione, ministro delle attività produttive e ministro per l’innovazione e le tecnologie nell’attività di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica.
L’articolo 5 reca disposizioni varie in materia universitaria.
L’articolo 6 dispone lo stanziamento di 375 milioni di euro al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie necessarie per sanare situazioni debitorie derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore.
L’articolo 7 modifica la disciplina concernente l’utilizzo del personale docente di istituzioni scolastiche da parte delle università, con specifico riferimento ai corsi di laurea in psicologia.
Di interesse della Commissione risultano quindi gli articoli 2, 3, 6 e 7, tutti inseriti durante l’esame al Senato.
L’articolo 2 è volto a introdurre modalità omogenee di erogazione dei compensi ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca. La disposizione, in particolare, introduce il principio che i compensi sono corrisposti a valere sui fondi cui afferiscono le attività di selezione e valutazione, entro un limite di spesa comunque non superiore all’1 per cento dei fondi medesimi. La definizione dei compensi è rimessa a uno specifico decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze. È fatto espressamente salvo, infine, quanto disposto dall’articolo 18 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), che pone un divieto all’istituzione di nuovi organi collegiali, ad eccezione di quelli indispensabili e dà l’avvio ad una revisione di quelli esistenti, al fine di sopprimere quelli ritenuti non indispensabili, vietando di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organi collegiali, in assenza del provvedimento di revisione di quelli esistenti. La norma intende rimediare alla prassi, seguita dal ministero in mancanza di una uniforme base normativa, di introdurre disposizioni ad hoc all’interno dei singoli bandi. Il comma 2 detta una norma transitoria, rendendo applicabile la norma sui compensi anche alle procedure non concluse alla data di entrata in vigore della legge.
L’articolo 3 detta disposizioni in materia di titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali, introducendo una disciplina speciale per i rapporti di lavoro intercorrenti con università o con pubbliche amministrazioni aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca. La titolarità del brevetto spetta al ricercatore, che presenta la domanda di brevetto, mentre le università e le pubbliche amministrazioni hanno comunque diritto a non meno del 50% dei proventi dallo sfruttamento economico dell’invenzione. In caso di mancato sfruttamento industriale del brevetto, la pubblica amministrazione di cui l’inventore era dipendente acquisisce un diritto gratuito, non esclusivo, allo sfruttamento dell’invenzione.
L’articolo 6 dispone, come detto, lo stanziamento di 375 milioni di euro al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie necessarie per sanare situazioni debitorie derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore. A tal fine viene istituito, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un fondo da ripartire tra le università sulla base di parametri definiti con decreto ministeriale. Secondo quanto emerge dai lavori preparatori, lo stanziamento è volto a far fronte alla grave situazione debitoria delle università statali nei confronti del sistema bancario, a fronte di alcune mancate coperture e a valere sulle risorse statali degli oneri relativi alla progressione economica per anzianità, dunque classi e scatti del personale docente e ricercatore. L’importo in questione è stato inserito tra le finalizzazioni dei fondi speciali in conto capitale del Ministero dell’economia e delle finanze, nella legge finanziaria 2002. L’articolo 6 interviene a ripianare la situazione debitoria delle università, però lasciando inalterato il quadro normativo all’interno del quale la situazione debitoria medesima è venuta a determinarsi.
L’articolo 7 novella l’articolo 1, commi 4 e 6, della legge n. 315 del 1998, al fine di stabilizzare la permanenza in servizio presso le facoltà di psicologia del personale della scuola assegnato alle università ai sensi della legge n. 1213 del 1967, che consente, tra l’altro, l’impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare, con almeno quattro anni di servizio in ruolo in attività inerenti ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle università statali. L’assegnazione ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile. Successivamente, la legge 3 agosto 1998, n. 315, ha ridefinito le modalità di utilizzo del personale docente di istituzioni scolastiche da parte delle università. In particolare, l’articolo 1, comma 4 (sul quale interviene la novella in esame) ha stanziato dei fondi per le spese conseguenti alla sostituzione dei docenti nelle scuole ed ha stabilito che l’attività del personale abbia ad oggetto la supervisione e il coordinamento del tirocinio con altre attività didattiche, che le modalità di utilizzo del personale siano determinate con decreto ministeriale e, infine, che gli atenei adottino procedure di valutazione comparativa ai fini della scelta degli insegnanti. Il comma 5 ha altresì espressamente previsto, ai fini di cui al comma 4, l’utilizzabilità di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, mentre il comma 6 (anch’esso novellato dall’articolo in esame), richiamando espressamente la legge n. 1213 del 1967, ha confermato la durata massima quinquennale dell’assegnazione ad esercitazioni presso cattedre universitarie di pedagogia e psicologia di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare.
In conclusione, propone di esprimere parere favorevole, con la seguente osservazione: che all’articolo 6, si valuti l’opportunità di prevedere l’obbligo per il Governo di trasmettere alla Camere una relazione sulle spese per il personale docente delle università in riferimento alla condizione economica degli atenei (vedi allegato 3).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.
(allegato 3)
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
esaminato il disegno di legge n. 2238, recante «Disposizioni concernenti la scuola, l’università e la ricerca scientifica», già approvato dal Senato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
all’articolo 6, si valuti l’opportunità di prevedere l’obbligo per il Governo di trasmettere alla Camere una relazione sulle spese per il personale docente delle università, in relazione alla condizione economica degli atenei.
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