(Dal Resoconto Sommario)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000.
Atto n. 171.
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 6 marzo 2003.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni. Ricorda altresì che è stata presentata una proposta alternativa di parere dai deputati Nigra ed altri (vedi allegato 4 al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentare della seduta del 5 marzo 2003).
Cesare CAMPA (FI), relatore, richiamandosi alla proposta di parere presentata, sottolinea che la stessa tiene conto delle aspettative espresse dal mondo delle imprese e del lavoro e risponde anche ai principi stabiliti nella direttiva europea 93/104/CE. Pur cogliendo le preoccupazioni evidenziate nella proposta alternativa di parere che i deputati dell’opposizione hanno ritenuto di presentare nonostante la sostanziale convergenza sulle questioni in discussione, considera necessario procedere ad una rapida approvazione del parere presentato, in considerazione del ritardo, da più parti sottolineato, con il quale l’Italia provvede al recepimento della direttiva europea.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, prospetta l’opportunità, per dare maggiore incidenza al parere che la Commissione è chiamata ad esprimere, di mutare in condizioni le osservazioni contenute nelle lettere c), d), e), g), h) e i) della proposta di parere del relatore.
Il sottosegretario Maurizio SACCONI esprime innanzitutto parere contrario sulla proposta alternativa dei deputati Nigra ed altri; considera condivisibili alcune delle osservazioni contenute nella proposta di parere presentata dal relatore, non solo nel merito ma anche dal punto di vista della coerenza con i criteri della delega e con il contenuto della direttiva comunitaria, mentre ritiene suscettibili di approfondimento taluni aspetti contenuti in altre osservazioni.
Ricorda che tre sono i criteri di delega: innanzitutto la direttiva comunitaria, che costituisce un vincolo cogente, posto che è stato avviato il secondo procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia; il secondo criterio è rappresentato dall’avviso comune del 1997, che è stato recepito ovunque fosse compatibile con la direttiva europea. Infine, l’ultimo criterio di delega è quello relativo alle esigenze del terziario, non considerate nell’avviso comune che coinvolgeva solo i rappresentanti delle parti sociali relative al settore dell’industria. Sulla base di tali criteri non ritiene possibile mantenere, come chiesto nel parere alternativo dell’opposizione, il vincolo trimestrale delle 80 ore di lavoro straordinario previsto dall’accordo interconfederale, posto che il limite contenuto nella direttiva europea – che pone un vincolo quadrimestrale – è da considerarsi ineludibile.
Osserva poi che la norma transitoria di cui all’articolo 18 dello schema di decreto legislativo era stata concepita a salvaguardia della contrattazione, nel timore che fossero numerosi i contenuti della contrattazione non coerenti con la direttiva europea. Tale timore, alla luce degli accertamenti poi compiuti, si è molto ridimensionato, per cui l’articolo può essere espunto dal testo definitivo.
Alberto NIGRA (DS-U), richiamandosi alla sua proposta alternativa di parere, osserva che alcune questioni sul tappeto non hanno trovato una soluzione positiva ed equilibrata con l’attuale schema di decreto legislativo. Rileva infatti che il testo in esame non è stato redatto tenendo conto dell’avviso comune sottoscritto dalle parti sociali nel 1997, indicato come uno dei criteri di attuazione della direttiva comunitaria, e sottolinea che la scelta compiuta dal Governo è addirittura peggiore rispetto ai contenuti della direttiva stessa. Per quanto riguarda il lavoro straordinario, osserva che nello schema di decreto vengono cancellati il limite trimestrale di 80 ore, definito dall’avviso comune del 1997, e il rinvio alla contrattazione collettiva nel caso in cui si dovesse definire la durata massima dell’orario del lavoro come media plurisettimanale. Inoltre, la previsione legislativa viene estesa anche al comparto del pubblico impiego non coinvolto nel confronto già svoltosi e riguardante solo il settore privato, con grave lesione del sistema delle relazioni sindacali e della disciplina contrattuale del settore pubblico.
Concorda sull’opportunità di modificare in condizioni le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, per dare a quest’ultimo un carattere più incisivo.
Condivide infine le osservazioni espresse in merito all’articolo 18 dello schema di decreto legislativo, il cui contenuto rischia di determinare un precedente pericoloso. In proposito, prospetta l’eventualità di una votazione per parti separate della proposta di parere avanzata dal relatore, nel senso di votare prima la parte comprensiva dell’espressione del parere favorevole (sulla quale preannuncia il voto contrario del suo gruppo) e, poi, la parte comprensiva dell’osservazione relativa all’articolo 18 dello schema di decreto legislativo trasmesso dal Governo.
Cesare CAMPA (FI), relatore, ribadisce, come anche precisato dal rappresentante del Governo, che in merito all’articolo 18 dello schema di decreto legislativo l’intenzione non è di cancellare la contrattazione collettiva, ma è di fare in modo che la stessa esplichi la propria azione anche in avvenire.
Condividendo le considerazioni espresse dal presidente, riformula conseguentemente la propria proposta di parere (vedi allegato) ed auspica che su tale nuova formulazione vi sia un voto unanime della Commissione.
Alberto NIGRA (DS-U) precisa che l’opposizione potrebbe votare a favore della proposta di parere del relatore solo se venissero soppresse le lettere d) e g) dal testo della precedente formulazione che hanno un contenuto peggiorativo rispetto a quello della direttiva europea.
Roberto GUERZONI (DS-U) chiede la votazione per parti separate della nuova formulazione della proposta di parere avanzata dal relatore, nel senso di votare prima la parte comprensiva dell’espressione del parere favorevole e poi la parte comprensiva della condizione relativa all’articolo 18 dello schema di decreto legislativo trasmesso dal Governo.
Cesare CAMPA (FI), relatore, accede alla richiesta di votare per parti separate la propria proposta di parere.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte, quindi, che la Commissione procederà alla votazione per parti separate della nuova proposta di parere formulata dal relatore, nel senso di votare prima tutta la proposta ad esclusione della lettera f) e, successivamente, la condizione contenuta nella lettera f).
La Commissione approva, con distinte votazioni, la prima parte della proposta di parere favorevole del relatore e, quindi, la condizione contenuta nella lettera f), restando così preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Nigra ed altri.
Il testo del parere
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno del 2000 (Atto n. 171).
TERZA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000;
ritenuto che esso dia puntuale applicazione alla legge di delega e alle direttive comunitarie;
ritenuto che il provvedimento, pur rispettando interamente la normativa comunitaria, preveda meccanismi di flessibilità idonei a venire incontro alle richieste e alle esigenze di particolari settori, quali il settore turistico e quello dei trasporti, introducendo all’articolo 17 la possibilità di deroghe, tramite la contrattazione o, in via sussidiaria, tramite decreto ministeriale, alle disposizioni in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale;
ritenuto altresì che il concetto di orario medio di cui all’articolo 4 costituisca la più rilevante novità della disciplina dell’orario di lavoro rispetto all’ordinamento italiano;
considerato che il meccanismo di abrogazione implicita previsto dal comma 2 dell’articolo 18 costituisce una scelta che presenta evidenti margini di rischio e di dubbi interpretativi;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) all’articolo 2, andrebbe adattata la disciplina generale in materia di orario di lavoro a quei settori della pubblica amministrazione interessati da specifici regimi legali dell’orario di lavoro (come nel caso della scuola), compatibili con le prescrizioni comunitarie;
b) all’articolo 4, con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale per prestazioni di lavoro straordinario, si preveda un innalzamento del limite dimensionale delle unità produttive che determina l’obbligo di comunicazione periodica, inoltre, occorrerebbe coordinare i tempi della informativa, previsti in linea di principio in quattro mesi, con la durata del periodo di riferimento di cui ai commi 3 e 4, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva fissi quale periodo di riferimento per la durata media il periodo di sei o di dodici mesi;
c) all’articolo 7, con riferimento al diritto per il prestatore di lavoro di poter usufruire di undici ore di riposo consecutive ogni ventiquattro ore, introdurre regolamentazioni specifiche con riferimento alle attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata; <
d) all’articolo 13, si preveda una deroga relativamente al settore della panificazione non industriale, che altrimenti incontrerebbe serie difficoltà organizzative: all’uopo la media delle otto ore dovrebbe essere riferita alla settimana lavorativa invece che alle 24 ore;
e) all’articolo 17, per evitare di discostarsi dalla normativa comunitaria, sarebbe necessario limitare le deroghe relative alla disciplina del lavoro notturno con riferimento al profilo della durata (articolo 13), eliminando il riferimento agli articoli 11 e 14;
f) per evitare difficoltà interpretative potrebbe rivelarsi opportuno sopprimere il comma 1 dell’articolo 18, tanto più che esso potrebbe essere interpretato in senso non conforme alla esigenza di valorizzare il ruolo della autonomia contrattuale collettiva nella disciplina dei vari aspetti dell’orario di lavoro e quindi come una indebita ingerenza nella sfera della autonomia contrattuale,
e con le seguenti osservazioni:
g) non ravvisando nell’articolato dello schema disposizioni che si applicano ai lavoratori a domicilio e nelle ipotesi di telelavoro, all’articolo 2 andrebbe chiarito in quali fonti debbano essere previsti espressamente i casi di applicazione dello schema a tali categorie;
h) sarebbe opportuno valutare la conformità della definizione di «lavoro a turni» di cui all’articolo 1, comma 2, con la direttiva comunitaria e con la prassi della contrattazione collettiva in materia di organizzazione del lavoro a turni;
i) all’articolo 1, comma 2, lettera h), converrebbe sostituire le parole: «su strada» con le seguenti: «per via terrestre»;
l) sarebbe preferibile procedere all’abrogazione espressa delle disposizioni superate, come previsto dalla legge 8 marzo 1999, n. 50.

























