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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato

Commissione Lavoro, pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Camera

(Dal Resoconto Somario)

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Atto n. 250.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta di ieri.

Lalla TRUPIA (DS-U) esprime un giudizio negativo sullo schema di decreto legislativo in esame. Il testo trasmesso alle Camere tradisce tutti gli obiettivi più qualificanti di un intervento di riforma del mercato del lavoro. Infatti, mentre ci sarebbe bisogno di strumenti di flessibilità per così dire virtuosi, che fungano da volano per l’occupazione femminile e che rendano più efficiente il mercato del lavoro, lo schema di decreto insegue una logica di selvaggia privatizzazione del rapporto di lavoro, dando un colpo mortale agli strumenti pubblici di governo del mercato del lavoro e ridimensionando il ruolo delle parti sociali e dei sindacati in maniera tanto evidente quanto ingiustificata.
Ancora in termini generali, segnala che lo schema di decreto legislativo incorre in più punti in un eccesso di delega, viola le prerogative regionali ed è ispirato ad una logica fortemente centralista. Si tratta pertanto di uno schema per molte parti discutibile, sotto il profilo della sua stessa legittimità costituzionale.
Si continua con questo schema di decreto legislativo in una pericolosa sottovalutazione delle esigenze delle categorie più deboli, come dimostra l’articolo 14, che modifica in maniera grave la disciplina sui disabili, per lo più in carenza di ogni principio di delega che indicasse un intervento in tale direzione.
Le misure che ridisegnano la ripartizione di competenze tra sistema pubblico e sistema privato in materia di collocamento, poi, si rivelano pur esse largamente insoddisfacenti. Questo è un campo in cui si può intervenire per modernizzare e rendere più efficiente l’offerta di servizi; tuttavia, la scelta di emarginare il sistema pubblico, relegandolo all’esercizio di funzioni puramente residuali non va in questa direzione, ma risponde ad una foga ideologica controproducente.
Venendo ad alcune parti più specifiche dello schema di decreto legislativo, sottolinea che la disciplina contenuta nel titolo V, relativo al lavoro intermittente, ripartito e a part-time conferma che si introducono elementi di stabile precariato invece che strumenti di flessibile governo del rapporto di lavoro, sulla scorta dell’esperienza dei principali paesi europei. Questo avviene perché non si riesce ad immaginare qualcosa di diverso rispetto ad una inesistente contrapposizione.

Pietro GASPERONI (DS-U), nel preannunciare la presentazione di una proposta alternativa di parere, che contenga nello specifico soluzioni e correttivi indispensabili a sopprimere quegli elementi di mortificazione presenti nello schema di decreto legislativo, sottolinea innanzitutto come il testo normativo sia caratterizzato da evidenti vizi di legittimità costituzionale per eccesso di delega, con ciò peggiorando ulteriormente il giudizio negativo su tutta l’operazione di riforma del mercato del lavoro già espresso in occasione dell’esame del disegno di legge di delega. L’aver concentrato in unico decreto legislativo di 86 articoli le deleghe contenute nella legge n. 30 del 2003 a suo avviso fa apparire ancora più evidente il disegno complessivo che ispira la politica del Governo, e cioè, lo stravolgimento dell’attuale quadro sul diritto del lavoro.
Rilevando preliminarmente che ciò che favorisce lo sviluppo dell’occupazione è la crescita economica, osserva che dalle misure poste in essere dal Governo nel DPEF non sembrano esservi le premesse per intravedere una prospettiva di sviluppo a sostegno dell’occupazione.
Ribadisce le preoccupazioni da altri colleghi evidenziate in ordine all’introduzione di un’eccessiva flessibilità che nello schema di decreto legislativo si traduce in precarietà. In proposito, osserva che la prima condizione per una buona flessibilità è la tutela sindacale, ma nel provvedimento in esame il ruolo delle parti sociali e della contrattazione viene mortificato, posto che non vengono stabilite quelle regole sulla base delle quali si misura la reale rappresentatività di ciascuna delle organizzazioni interessate. Esprime quindi netta contrarietà sull’impianto generale dello schema di decreto legislativo che rischia di annullare le esperienze di flessibilità oggi esistenti, come quelle previste per il part-time, che andrebbero invece favorite nel loro sviluppo.
Posto che per competere con gli altri paesi europei è necessaria una mano d’opera qualificata, caratterizzata da un certo grado d’istruzione e da processi formativi permanenti che accompagnino il lavoratore nel corso di tutta la sua vita produttiva, sottolinea come nel provvedimento in esame questi aspetti siano completamenti negati a favore di una frammentazione dell’impresa che dovrebbe essere considerata come entità produttiva, come luogo di socialità. Ciò che si propone nello schema di decreto legislativo è invece una condizione di precarietà permanente che estranea il lavoratore dal processo produttivo dell’impresa e che accompagna i giovani che entrano nel mercato del lavoro fino al momento dell’andata in pensione.
In conclusione, preannuncia l’impegno dell’opposizione, quando tornerà ad essere maggioranza nel paese, a cambiare l’insieme delle misure proposte con lo schema di decreto legislativo per ridare ai giovani una prospettiva ed un futuro che l’attuale Governo sta togliendo loro in maniera irreversibile.

Renzo INNOCENTI (DS-U), nel ribadire le critiche già espresse dalle forze politiche di opposizione in ordine alla legge n. 30 del 2003, conferma il giudizio negativo della sua parte politica anche riguardo lo schema di decreto legislativo, posto che la riforma del mercato del lavoro investe una questione di grande rilievo che è quella della connotazione del diritto del lavoro nel paese, diritto che ha sempre avuto caratteristiche a metà tra la legislazione di sostegno alla negoziazione delle parti sociali, riconoscendo a queste un ruolo autonomo e di concorrenza nell’individuazione delle regole, e una interpretazione della Costituzione che regola la tipicità del rapporto del lavoro come una vera e propria disciplina che individua nei due contraenti una parte più debole a cui assegnare un favor nel rapporto contrattuale. Posto che lo schema di decreto legislativo in esame mette in discussione questo quadro definito, esprime un giudizio negativo anche sui singoli strumenti indicati nel provvedimento, che sono la dimostrazione del tentativo di demolire il diritto del lavoro. La precarizzazione che emerge dalle misure poste in essere altro non è che la dimostrazione della volontà di mercificare il rapporto di lavoro, cioè di renderlo al pari di qualsiasi altro fattore dell’organizzazione produttiva.
Dopo aver formulato rilievi critici in ordine anche allo staff leasing e alla disciplina della cessione del ramo di azienda, insiste sul carattere centralista e burocratico dell’impianto dello schema di decreto legislativo, che cerca di regolamentare il diritto del lavoro in modo rigido, sottraendo spazio all’autonomia negoziale e sostenendo la negazione di un pluralismo che deve essere invece patrimonio di tutti, indipendentemente dalla collocazione politica contingente.
Ricorda poi come il decreto legislativo risulti essere anche in contraddizione con la riforma del titolo V della Costituzione, così come peraltro evidenziato nel corso delle recenti audizioni dei rappresentanti delle regioni e delle province, che hanno chiesto una radicale correzione del provvedimento per rivendicare quegli spazi di coordinamento e di politiche attive del lavoro propri delle regioni. In proposito, evidenzia come schema di decreto legislativo contraddica sul punto ciò che la Casa delle libertà ha sempre propagandato.
Proseguendo nel suo intervento, ravvisa una palese violazione della Costituzione per eccesso di delega per quanto riguarda l’articolo 14 del provvedimento, recante norme per l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, in particolare di quelli disabili, con ciò andando ad intaccare la legge n. 68 del 1999, costruita con il contributo di tutte le forze politiche, che già prevede la costituzione di appositi servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili. Chiede pertanto di stralciare dallo schema di decreto legislativo la disciplina di revisione della legge n. 68 del 1999, paventando il rischio, in caso contrario, di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale.
Infine, si sofferma sul problema dell’autonomia negoziale nelle attività portuali, attualmente disciplinate da una legge di riforma che risponde alla necessità di rilanciare un settore specifico e che lo schema di decreto legislativo intende abrogare, così creando problemi all’organizzazione delle attività portuali, attraverso l’introduzione della precarizzazione di un lavoro già informato a grande flessibilità.
In conclusione, invita la Commissione a trovare nelle proposte di parere uno spazio per garantire il permanere nell’ordinamento di un a disciplina particolare per quanto riguarda le attività portuali, cercando di cogliere in un processo di riforma quegli elementi positivi già esistenti.

Luigi MANINETTI (UDC) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è sicuramente apprezzabile nel suo complesso, poiché rappresenta la prima trasposizione concreta delle indicazioni di Marco Biagi contenute nel Libro bianco sulla riforma del mercato del lavoro. Esso contiene infatti una serie di misure atte a rendere flessibile il mercato del lavoro, in un quadro di garanzie per i lavoratori, facilitando l’incontro tra domanda e offerta attraverso la realizzazione di un sistema di servizi pubblici e privati e disciplinando in modo dettagliato nuove tipologie contrattuali che favoriscono il reciproco adattamento delle esigenze dei lavoratori e delle imprese, con particolare riguardo all’orario di lavoro; misure che certamente svecchieranno il sistema rendendolo più dinamico e consentendogli di mettersi alla pari con quello degli altri paesi europei.
Pone così in evidenza alcuni punti della disciplina che presentano aspetti problematici, così come emerso anche in sede di audizione delle parti sociali, e che quindi necessitano di interventi correttivi.
Per quanto riguarda l’apprendistato ritiene opportuno eliminare il riferimento alla distinzione tra formazione interna ed esterna, poiché, come si evince dall’impianto della legge delega, la formazione può essere interamente svolta all’interno dell’impresa con specifici e qualificati percorsi formativi.
Occorre assicurare ai giovani che al termine del primo ciclo scolastico sceglieranno di espletare il loro diritto-dovere di istruzione e formazione attraverso il contratto di apprendistato di cui all’articolo 48 del presente schema, le stesse opportunità offerte ai giovani che avranno conseguito una qualifica professionale a seguito dei nuovi percorsi di istruzione e formazione previsti dalla legge delega n. 53 del 2003. In entrambi i casi, infatti, l’obiettivo è il conseguimento di una qualifica professionale, per cui ritiene opportuno parificare le due situazioni rispetto all’inserimento nel mondo del lavoro.
Ritiene altresì necessario stabilire attraverso il metodo della contrazione collettiva una congrua durata del contatto di apprendistato professionalizzante per quei giovani che hanno già usufruito di un contratto di apprendistato, onde accelerare il percorso qualificante proprio in virtù della precedente esperienza lavorativa.
Ritiene che l’erogazione degli incentivi debba rimanere ancorata al momento della stipula del contratto, come avviene in base alla normativa vigente, e non debba essere subordinata alla verifica effettiva dello svolgimento dell’attività di formazione. Semmai la mancanza di quest’ultima potrà costituire motivi di sanzioni.
Lo schema del decreto oggetto d’esame, inoltre, nel ridisciplinare le collaborazioni coordinate e continuative che diventano lavoro cosiddetto a progetto, prevede la perdita di efficacia dei contratti di collaborazione in atto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
A tal proposito, fa notare che questo arco di tempo sembra del tutto insufficiente a effettuare il passaggio da una forma contrattuale all’altra, soprattutto nei casi in cui sorgano dubbi interpretativi o difficoltà organizzative, per cui si renderebbe necessario prevedere che le collaborazioni che non possono essere ricondotte ad un progetto, elemento fondamentale della nuova disciplina, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, fino ad almeno due anni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Altro rilievo riguarda l’articolo 74, relativo alle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, che stabilisce nell’ambito del lavoro agricolo l’esclusione da qualsiasi obbligo previdenziale e assicurativo delle prestazioni svolte da parenti e affini fino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, in quanto non integranti un rapporto di lavoro. Poiché esigenze analoghe si presentano nell’ambito del lavoro artigianale e commerciale, è opportuno estendere la disposizione de quo alle imprese artigianali e commerciali.
L’ultimo rilievo riguarda le comunicazioni ai servizi territorialmente competenti che il datore di lavoro è tenuto ad adempiere contestualmente all’assunzione, disposizione che contrasta con l’esigenza di semplificazione e che rappresenta un onere gravoso e inutilmente complicato per i datori di lavoro. Chiede pertanto che la previsione sia modificata in modo da introdurre un ampliamento del termine della comunicazione di almeno 5 giorni.

Antonino LO PRESTI (AN) esprime il giudizio complessivamente positivo dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale sullo schema di decreto legislativo che rappresenta un grande tentativo di innovazione e di modernizzazione nell’ambito del sistema lavorativo italiano, all’avanguardia di un nuovo modello di sviluppo. Sottolinea che l’organizzazione posta in essere necessita di strumenti, articolazioni e tipi di attività lavorative in grado di consentire ai lavoratori, attraverso la fungibilità di prestazioni dettata dal nuovo sistema economico globale, di inserirsi nel mercato del lavoro in modo più stabile; si tratta di attività lavorative che, al di là di un’apparente precarietà, una volta a regime potranno assegnare una nuova coscienza, una nuova dimensione e un nuovo umanesimo ai lavoratori.
Ribadito il grande contributo della maggioranza parlamentare e dell’attuale Governo al processo di ristrutturazione del mercato del lavoro, ritiene che si sia di fronte ad un primo importante tassello verso il nuovo percorso per una nuova coscienza del lavoro, che veda il lavoratore non più oggetto passivo di scelte che lo sovrastano, ma soggetto di attività comparativamente responsabilizzate e poliformate in una prospettiva di cambiamento continuo.
Proprio per questa spinta innovativa, il gruppo di Alleanza nazionale ribadisce il proprio giudizio positivo sul provvedimento in materia di occupazione e mercato del lavoro, al quale seguiranno altre iniziative in diversi campi del sistema sociale, produttivo, economico e finanziario.

Andrea DI TEODORO (FI), nel condividere le considerazioni già espresse dagli altri deputati di maggioranza, ritiene che con questa riforma complessiva del mercato del lavoro si pongano le basi per un nuovo umanesimo del lavoro; ritiene altresì che lo schema di decreto legislativo si inserisca a pieno titolo in una strategia per l’occupazione in sintonia con le linee di fondo sottese alla Strategia europea per l’occupazione delineata nel Consiglio europeo di Lisbona.
Preannuncia con orgoglio che i gruppi di maggioranza esprimeranno un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo che, per l’ampiezza delle materie trattate, costituisce una sorta di rivoluzione epocale nella storia del diritto del lavoro.
Reputa tuttavia opportuno indicare alcune proposte migliorative alla disciplina in esame, in modo da rendere il parere più aderente alle necessità individuate. Innanzitutto, per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative, che la normativa intende ricondurre ad un uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso al fine di superare gli abusi che hanno condotto ad un utilizzo improprio di tali strumenti contrattuali, ritiene che l’arco di tempo previsto per effettuare il passaggio da una forma contrattuale all’altra sia insufficiente e propone quindi che per le collaborazioni che non possano essere ricondotte ad un progetto sia mantenuta la loro efficacia fino al momento della scadenza del contratto e in ogni caso fino a tre anni dall’entrata in vigore dal presente schema di decreto legislativo.
In ordine al cosiddetto staff leasing, ricorda le obiezioni sollevate in merito ad una sostanziale competizione fra appalto di servizi e somministrazione di lavoro, anche se sembrerebbe esservi una maggiore competitività ed un minor aggravio in termini di costi e in termini lavorativi per l’appalto di servizi; quest’ultimo si differenzia dallo staff leasing per la previsione di una solidità tra appaltante e appaltatore. Inoltre, ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro viene posto a carico un aggravio pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta, quale contributo per il fondo per la formazione e l’integrazione del reddito. In proposito, prospetta l’opportunità di rimettere alla contrattazione la possibilità di fissare una nuova aliquota che vada incontro alle esigenze di abbattimento dei costi.
Anche l’obbligo della comunicazioni del datore di lavoro ai servizi territorialmente competenti dell’avvenuta assunzione ritiene sia una disposizione in contrasto con l’esigenza di semplificazione; pertanto, propone che la previsione sia modificata in modo da introdurre un ampliamento del termine fissato.
Svolte alcune considerazioni in merito all’opportunità che venga eliminata la previsione secondo cui in mancanza di una disciplina ad hoc della contrattazione collettiva, il datore di lavoro potrà accordarsi con il lavoratore per la prestazione di lavoro supplementare senza un tetto prestabilito per legge, ritiene altresì necessario rivedere la disciplina delle autorizzazioni ai soggetti abilitati a fare attività di intermediazione che a suo giudizio non devono essere necessariamente agganciati ad associazioni che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro.
In conclusione, conferma il proprio giudizio positivo, riconoscendo allo schema di decreto legislativo la previsione di una flessibilità che per alcuni versi a suo giudizio appare addirittura troppo timida.

Roberto GUERZONI (DS-U), intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede chiarimenti alla presidenza in ordine alla presentazione da parte del Governo di una nota sugli aspetti finanziari dello schema di decreto legislativo.

Angelo SANTORI (FI), presidente, fa presente che il sottosegretario Sacconi ha testé depositato una copia della nota sugli aspetti finanziari dello schema di decreto legislativo, unitamente ad alcune ipotesi di modifica dello stesso. Si tratta peraltro della medesima documentazione depositata presso la Commissione bilancio.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

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