(Dal Resoconto Sommario)
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Atto n. 250.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 24 luglio 2003.
Carmen MOTTA (DS-U), intervenendo sull’ordine dei lavori, fa presente che non tutti i deputati, ed in particolare i colleghi Cordoni e Nigra, hanno ricevuto il fax con la convocazione della Commissione aggiornata a lunedì; precisa, d’altra parte, che in ufficio di presidenza era stata considerata come probabile ma non sicura una seduta della Commissione nella giornata di lunedì. Posto che i deputati Cordoni e Nigra si erano iscritti a parlare sullo schema di decreto legislativo n. 250 per la giornata di martedì, essendo impossibilitati a raggiungere la Camera nella giornata di oggi, avanza la richiesta da parte loro, senza alcun intento dilatorio, di poter intervenire nella seduta di domani, così come peraltro già stabilito in precedenza.
Cesare CAMPA (FI), relatore, pur precisando che in ufficio di presidenza era stata preannunciata la possibilità che la Commissione si riunisse nella giornata di lunedì, in considerazione della convocazione anche dell’Assemblea, ritiene che non vi siano difficoltà ad accogliere la richiesta avanzata dal deputato Motta. Peraltro, propone di essere autorizzato a presentare già nella giornata di domani la proposta di parere, in modo da poterla esitare nella giornata di mercoledì.
Angelo SANTORI (FI), intervenendo sull’ordine dei lavori, precisa che il calendario dei lavori stabilito in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevedeva l’inizio delle sedute della Commissione addirittura per le ore 10 di lunedì mattina.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, fa presente l’esigenza di coniugare non poche necessità, tra cui quella di dare il più ampio spazio possibile al dibattito, consentendo al tempo stesso al Governo di deliberare sullo schema di decreto legislativo nella giornata del 31 luglio. Si riserva pertanto di valutare la richiesta avanzata dal deputato Motta dopo aver acquisito sul punto l’orientamento di tutti i gruppi presenti in Commissione.
Emerenzio BARBIERI (UDC) intervenendo in merito allo schema di decreto legislativo n. 250, nell’avanzare alcune osservazioni, fa presente che all’articolo 5, recante requisiti giuridici e finanziari, sarebbe opportuno introdurre alcune modifiche volte a garantire, anche alle cooperative, la possibilità concreta di iscriversi nell’apposito albo delle agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4, e dunque, di poter esercitare la funzione di collocamento. Il mantenimento del testo attuale determinerebbe l’esclusione dal meccanismo domanda-offerta di lavoro del fenomeno cooperativo: ciò non può che costituire un danno al sistema del mercato del lavoro.
Infatti, nelle cooperative il capitale sociale è per natura variabile e generalmente ha dimensioni ridotte; viceversa le riserve accumulate in ragione della limitata divisibilità degli utili, oltre a raggiungere valori consistenti, sono esse stesse indivisibili tra i soci e offrono quindi maggiore garanzia, conformemente a quelle che sono le finalità della norma. L’attuale formulazione della norma, tuttavia, esclude i consorzi di cooperative, che costituiscono la più diffusa forma di aggregazione tra cooperative, di fatto escludendo dall’ambito di applicazione della norma il mondo delle cooperative, atteso che, come detto, nelle cooperative il capitale sociale ha, di norma, dimensioni ridotte.
Propone pertanto, le seguenti modifiche: al comma 1, lettera a), dopo la parola «cooperativa» aggiungere «o consorzio di cooperative»; al comma 2, lettera a), aggiungere: «nel caso l’agenzia sia costituita informa cooperativa, la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili»; al comma 3, lettera a): aggiungere «nel caso in cui l’agenzia sia costituita in forma cooperativa; la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili».
Conseguentemente a questa modifica, sotto un profilo di tenuta di sistema, all’articolo 22, recante disciplina del rapporto di lavoro, dopo il comma 6, occorre aggiungere il seguente comma: «7. Nel caso in cui il somministratore sia un consorzio cooperativo, lo stesso può utilizzare prestatori di lavoro il cui rapporto di lavoro è stabilito con le società consorziate. Fermo quanto previsto dal successivo articolo 23, comma 3, il consorzio è obbligato in solido con la cooperativa consorziata a corrispondere ai prestatori di lavoro i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali». All’articolo 20, comma 3, recante condizioni di liceità, occorrerebbe eliminare dall’elenco delle attività preindividuate per la somministrazione a tempo indeterminato il riferimento ai servizi di assistenza e cura alla persona: la particolare delicatezza delle attività svolte nell’espletamento di tali servizi ne sconsiglia assolutamente il ricorso alla somministrazione.
Si tratta di servizi solitamente resi direttamente in abitazioni private a soggetti che si trovano in condizioni di disagio, e dunque, sembra preferibile escluderli dal meccanismo di somministrazione di lavoro individuato dallo schema di decreto in esame, mantenendo gli attuali meccanismi di selezione che appaiono offrire maggiori garanzie sia sotto il profilo della sicurezza che dei livelli di professionalità. Conseguentemente, all’articolo 20, comma 3, occorre cancellare la lettera d): «per servizi di assistenza e cura della persona».
Sempre all’articolo 20 potrebbe essere utile un ripensamento sul sistema di classificazione dei settori di attività, con particolare riferimento ai servizi di trasporto di persone, macchinari e merci, che dovrebbero di per sé naturalmente ricomprendere anche il facchinaggio. In effetti, l’attività di facchinaggio è intrinsecamente connessa alle attività di trasporto tanto che attualmente, per definire il settore in argomento, si parla comunemente di logistica.
Infine, per ovvi motivi di sicurezza e considerata anche l’evidente necessità di mantenere per questi settori una disciplina specifica, dovrebbe essere espunto dall’elenco il riferimento alle attività di vigilanza e custodia, stante il probabile contrasto con le norme del Testo unico sulla pubblica sicurezza. In proposito, sottolinea la necessità di un complessivo coordinamento con il disegno di legge in materia di sicurezza sussidiaria, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 19 giugno 2003.
All’articolo 83, comma 2 recante deposito del regolamento interne delle cooperative, dovrebbero essere previste specifiche commissioni in grado di affrontare le tematiche inerenti il lavoro cooperativo contenute nel regolamento interno di cui all’articolo 6, delle legge 142 del 2001. A tale riguardo, l’attuale formulazione non risulta in linea con il principio di bilateralità contenuto nell’articolo 5 della legge delega, laddove la necessità di assicurare tale principio nasce dall’esigenza di prevedere strumenti idonei a «raffreddare» il conflitto prima di aprire la sede giurisdizionale. Si sottolinea che, mentre il suddetto principio di bilateralità risulta correttamente realizzato in tutte le ipotesi disciplinate dagli articoli 76 e seguenti dello schema di decreto in esame, rimane ingiustificatamente escluso solo il mondo cooperativo. L’emendamento che propone, oltre a garantire un abbassamento del livello di contenzioso, permette di ricondurre il testo ai principi contenuti nella legge delega. Sulla base di queste osservazioni, l’articolo in esame andrebbe modificato come segue: al comma 2, dopo la parola «espletata», inserire «…da specifiche commissioni istituite…», e al comma 2, dopo le parole «lettera b),» inserire il seguente periodo: «Tali commissioni sono presiedute da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro nel cui ambito è istituita la commissione e sono costituite, in materia paritetica, da rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative».
Infine, sarebbe opportuna una riflessione più approfondita sull’articolo 14, con le conseguenti modifiche di ordine tecnico, idonee a collegarlo in modo funzionale alla normativa in materia di collocamento obbligatorio (legge n. 68 del 1999) e a quella relativa alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta di domani.

























