(Dal Resoconto Sommario)
Diritti di sicurezza sociale in materia di tutela del lavoro e del reddito.
C. 3134 Rutelli.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che si tratta di un provvedimento per il quale i gruppi di minoranza hanno chiesto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 24 del regolamento, l’inserimento nel calendario dei lavori nella cosiddetta quota spettante all’opposizione.
Cesare CAMPA (FI), relatore, il provvedimento in esame contiene una riforma dei contratti con finalità formative e degli ammortizzatori sociali e introduce nuove forme di sostegno al reddito, riprendendo in parte i principi già contenuti nella legge delega n. 144 del 1999.
L’obiettivo, come emerge anche dalla relazione, è quello di realizzare un sistema organico di tutele attive dell’occupazione e del reddito, mediante strumenti che non siano riservati esclusivamente ai lavoratori subordinati, ma al contrario garantiscano i bisogni di protezione di tutti i lavoratori, anche di quelli parasubordinati e in generale «atipici».
Fa presente inoltre che la proposta di legge C. 3134 è complementare alla proposta di legge C. 3133, volta ad istituire una «Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori», non limitata alla tradizionale figura del lavoratore subordinato ma prevedendo forme di tutela sul piano dei diritti personali fondamentali, degli ammortizzatori sociali, della formazione, della sicurezza sui luoghi di lavoro, estesa ai «lavoratori economicamente dipendenti» e perfino ai soggetti impegnati in attività di tirocinio, di stages, di volontariato.
Il Capo I del Titolo I della proposta di legge in esame disciplina una nuova forma di contratto di formazione, denominato «contratto formativo», destinato a sostituire sia il contratto di formazione e lavoro sia quello di apprendistato. Tale contratto, che si configura come un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da stipularsi in tutti i settori di attività, deve garantire ai lavoratori interessati una formazione sia teorica sia pratica al fine di garantire l’acquisizione di una qualifica professionale specifica.
Il Capo II del Titolo I prevede una forma di contratto di inserimento lavorativo destinato ai disoccupati di lunga durata, ai disoccupati con un’età superiore a 45 anni, ai disoccupati con particolari e gravi problemi familiari.
Ricorda che di recente è intervenuto sul punto, in base dell’articolo 2 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, il decreto legislativo in materia di occupazione e mercato del lavoro, approvato dal Consiglio dei ministri in via definitiva il 31 luglio 2003 ma non ancora pubblicato. Tale provvedimento mantiene in vigore, seppur riformato, l’istituto dell’apprendistato, mentre sostituisce il contratto di formazione e lavoro con il nuovo contratto di inserimento. Appare pertanto evidente la necessità di coordinare il Titolo I della proposta di legge in esame con il decreto suddetto, e quindi di rivederne l’articolato sulla base della nuova disciplina dei contratti formativi e di reinserimento.
Il Capo I del Titolo II modifica la normativa in materia di indennità di disoccupazione e di Cassa integrazione guadagni. In particolare, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, viene estesa la durata della prestazione e ne viene incrementata l’entità. Tuttavia per l’indennità a requisiti ridotti si introduce un meccanismo che fa dipendere l’an e il quantum dell’erogazione dall’ammontare del reddito familiare complessivo. Una novità di notevole rilievo è data dall’estensione dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria ai lavoratori parasubordinati. Per quanto riguarda la CIG, si prevede che il trattamento sia di ammontare equivalente a quello previsto per l’indennità di disoccupazione.
Ricorda in proposito che il disegno di legge S. 848-bis (delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro), all’articolo 2, prevede una delega per la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali. Anche il provvedimento S. 848-bis, come il provvedimento in esame, tra i principi direttivi, prevede l’estensione delle tutele a settori e situazioni che attualmente ne sono sprovvisti.
Il Capo II del Titolo II reca disposizioni volte all’introduzione di alcuni nuovi meccanismi di sostegno al reddito per i lavoratori economicamente dipendenti (in sostanza parasubordinati) o che svolgono lavoro subordinato in maniera discontinua o parziale.
Più specificamente sono previste due misure: la prima è indirizzata ai lavoratori, sia subordinati sia economicamente dipendenti, che svolgono attività intermittenti per una durata complessiva limitata nell’arco dell’anno e che, di conseguenza, beneficiano del trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti, riformato dall’articolo 17; la seconda è destinata esclusivamente ai lavoratori economicamente dipendenti, per colmare il differenziale contributivo a fini pensionistici.
In sostanza, l’intervento del legislatore si concretizza attraverso l’introduzione di una ulteriore integrazione del reddito a favore dei soggetti che svolgono prestazioni di lavoro subordinato in forma discontinua o parziale o che svolgono attività di lavoro caratterizzate da una situazione di dipendenza economica e che abbiano maturato il trattamento di disoccupazione di cui al precedente articolo 17 (articolo 21); la previsione di disposizioni ai fini dell’integrazione dei contributi previdenziali e ai fini della totalizzazione e della ricongiunzione, a fini pensionistici, per i lavoratori economicamente dipendenti (articolo 22); l’estensione dei diritti di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati discontinui, autonomi ed economicamente dipendenti (articolo 23).
L’articolo 24 reca disposizioni in materia di previdenza complementare, provvedendo a modificare, anche tramite novella al decreto legislativo n. 124 del 1993, la disciplina dei fondi pensione, con particolare riguardo al conferimento del TFR agli stessi. Più specificamente, si prevede, in luogo della libertà di adesione individuale ai fondi pensione, una forma di silenzio-assenso; che il trasferimento da un fondo ad un altro comporti anche la prosecuzione dell’obbligo di accantonamento del TFR; un periodo temporale inferiore per l’esercizio della facoltà di trasferimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto stesso presso altro fondo pensione. Contestualmente, il diritto di opzione viene riconosciuto solamente per il trasferimento delle posizioni individuali verso i fondi pensione aperti. Infine, si prevede la fissazione, in sede contrattuale, della somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare da parte della pubblica amministrazione, come quota del datore di lavoro.
Fa presente, in proposito, che è attualmente all’esame del Senato, in seconda lettura, il disegno di legge S. 2058, recante la delega al Governo in materia previdenziale, che all’articolo 1, comma 2, lettera g), punto 1, introduce l’obbligo di conferire il TFR maturando ai fondi pensione, mentre la proposta in esame prevede un meccanismo di silenzio-assenso.
Il Titolo III reca disposizioni per il sostegno ai giovani disoccupati e inoccupati.
Più specificamente, si prevede (articolo 25), per un periodo sperimentale di due anni (con possibilità di prolungamento per un ulteriore periodo non superiore a due anni) l’attribuzione di una dotazione finanziaria, sotto forma di prestito, per un importo pari a 15 mila euro, ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto 18 anni, e comunque non abbia superato i 25 anni. Tale dotazione sarà utilizzata per la formazione post-secondaria o per l’avviamento di una attività professionale.
Contestualmente si introduce una nuova misura di sostegno a favore dei soggetti con attività lavorative di carattere temporaneo e caratterizzate da redditi di lavoro aleatori, il cosiddetto conto di sicurezza individuale (articolo 28). La costituzione del conto in oggetto è disciplinata con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato previa concertazione con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, e prevede alcune agevolazioni a favore dei lavoratori economicamente dipendenti, di cui al precedente articolo 21, nonché dei lavoratori subordinati con rapporti di lavoro a carattere temporaneo.
In conclusione, osserva che la proposta di legge in titolo presenta aspetti interessanti relativi a questioni attualmente all’esame del Senato o già trattate da questo ramo del Parlamento, sui quali ritiene opportuno che si avvii un ampio confronto.
Alfonso GIANNI (RC) richiama l’attenzione della Commissione sull’opportunità di esaminare congiuntamente al provvedimento in titolo la proposta di legge Bertinotti ed altri C. 872, di cui è cofirmatario, recante l’istituzione della retribuzione sociale per i disoccupati di lunga durata, posto che entrambi i provvedimenti affrontano, tra l’altro, questioni relative al sostegno al reddito per i giovani inoccupati o per i disoccupati di lunga durata, nonché questioni inerenti la continuità del reddito a favore dei lavoratori precari nei mesi in cui essi non abbiano prestato attività lavorativa. Ricorda inoltre che sullo stesso argomento è stata presentata dal deputato Cento una proposta di legge, che recepisce una proposta di iniziativa popolare, sull’istituzione del reddito sociale minimo.
Pertanto, invita la Commissione a riflettere sull’opportunità di trattare congiuntamente i due provvedimenti che vertono su materia omogenea, pur proponendo soluzioni diverse e prevedendo un impatto finanziario diverso.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, precisa che, a norma dell’articolo 77 del regolamento, se all’ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti su materie identiche, l’esame deve essere abbinato; l’abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente a norma dell’articolo 79, per il quale le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Ricorda, altresì, che dopo l’esame preliminare dei progetti di legge abbinati la Commissione deve procedere alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato. Nel caso specifico, trattandosi di un provvedimento iscritto nel calendario dei lavori della Commissione in quota opposizione e che, tra l’altro, presenta alcune connessioni con provvedimenti in itinere, ritiene che vada valutata l’opportunità politica di procedere ad un eventuale abbinamento, tenuto conto dell’orientamento dei vari gruppi.
Elena Emma CORDONI (DS-U), posto che l’obiettivo delle proposte di legge richiamate è quello di aprire un confronto sulla questione della riorganizzazione dello Stato sociale, a fronte di una delega al Governo in materia di incentivi all’occupazione, di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno dell’occupazione considerata insufficiente oltre che sbagliata, prospetta l’opportunità, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Gianni, di procedere ad un’approfondita valutazione della questione che consenta di individuare il percorso parlamentare da seguire.
Cesare CAMPA (FI), relatore, concorda sull’opportunità di avviare una riflessione sulla questione sollevata.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rinvia pertanto il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.

























