(Dal Resoconto Sommario)
Buonuscita dei pubblici dipendenti.
C. 1666 Fiori, C. 1883 Costa, C. 3421 e C. 3803 Milioto.
(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge Molinari ed altri C. 4301).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2003.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, comunica che alla proposta di legge Fiori C. 1666, recante «Computo dell’indennità integrativa speciale per la determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici», cui sono abbinate le proposte di legge Costa C. 1883 e Milioto C. 3421 e C. 3803, di cui è iniziato l’esame il 22 ottobre scorso, viene abbinata d’ufficio anche la proposta di legge Molinari ed altri C. 4301, che verte su identica materia.
Aldo PERROTTA (FI) prospetta l’inopportunità di procedere all’abbinamento della proposta di legge Molinari C. 4301 qualora la stessa sia pervenuta alla Commissione successivamente all’inizio della trattazione dei provvedimenti in titolo.
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, concorda con l’osservazione del deputato Perrotta, non comprendendo la ratio per la quale si abbini una proposta di legge a provvedimenti dei quali è già stata illustrata la relazione.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, fa presente che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 77 del regolamento, se all’ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti su materia identica, l’esame deve essere abbinato. L’abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente a norma dell’articolo 79 del regolamento. Dopo l’esame preliminare dei progetti abbinati, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.
Roberto GUERZONI (DS-U) ricorda che nella seduta del 21 ottobre scorso la Commissione ha proceduto all’abbinamento, per identica materia, della proposta di legge Pagliarini e Didonè C. 4116, non iscritta all’ordine del giorno, alla proposta di legge Martinelli C. 1900 in materia di bilancio dei sindacati e trattenute sindacali, peraltro presentate dallo stesso gruppo parlamentare, dopo che era stata illustrata la relazione.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, propone di procedere all’abbinamento della proposta di legge Molinari C. 4301, il cui testo peraltro risulta identico alla proposta di legge Milioto C. 3422.
La Commissione consente.
Il sottosegretario Learco SAPORITO osserva che l’obiettivo delle proposte di legge in esame è quello di prevedere ai dipendenti dello Stato, delle aziende pubbliche e degli enti pubblici non economici posti in quiescenza prima del 30 novembre 1984 la riliquidazione della pensione comprensiva dell’indennità integrativa speciale sulla base di calcolo dell’indennità di buonuscita o di analogo trattamento. Già con la legge n. 87 del 1994 il Tesoro aveva fatto sapere che si sarebbero potuti prendere in considerazione solo gli ultimi 10 anni oltre i quali si sarebbe andati incontro a spese eccessive; pertanto, l’accordo tra le forze politiche fu quello di limitare il riconoscimento del diritto solo per il periodo 1974-1984.
Ricorda poi che nel 1993 con la sentenza n. 243 la Corte Costituzionale aveva sancito che l’indennità integrativa speciale aveva assunto un evidente carattere retributivo ed era da reputarsi una quota da tenere in considerazione ai fini della liquidazione pensionistica.
Tuttavia rimane il problema di fondo della copertura finanziaria dell’operazione di riconoscimento del diritto, che non viene risolto da nessuna delle proposte di legge presentate. Concorda pertanto sull’ipotesi avanzata dal relatore nella seduta del 22 ottobre scorso di giungere alla predisposizione di un testo unificato dei provvedimenti in titolo da trasmettere al Governo in considerazione della necessità di disporre di una relazione tecnica per acquisire tutte le opportune informazioni per una compiuta valutazione degli effetti onerosi determinati dall’estensione del computo dell’indennità integrativa speciale ai fini dell’indennità di buonuscita, sia sul piano dell’allargamento a categorie di pensionati tuttora esclusi dal beneficio sia su quello dell’incremento del trattamento per i dipendenti statali.
Andrea DI TEODORO (FI), intervenendo sull’ordine dei lavori, dichiara di condividere le osservazioni del rappresentante del Governo e, pur apprezzando la linea di condotta, tenuta dalla presidenza della Commissione e dai gruppi di maggioranza, di venire incontro alle esigenze di diverse categorie che spesso, per il combinato disposto delle normative emanate in tempi diversi, si sono trovate a subire situazioni di ingiustizia, richiama tutti i colleghi della maggioranza ad un senso di responsabilità nei confronti del Governo rispetto ad un quadro economico che si prospetta non facile. Solleva pertanto perplessità in ordine all’opportunità di istruire provvedimenti che comportano rilevanti oneri a carico della finanza pubblica, soprattutto a fronte di una manovra finanziaria di rigore.
Roberto GUERZONI (DS-U) ritiene che l’intervento del rappresentante del Governo abbia contribuito a chiarire un problema politico che non riguarda solo una questione di compatibilità con le scelte del Governo, ma che attiene anche all’individuazione delle priorità; ritiene quindi fondamentale comprendere quali siano gli indirizzi che il Governo intende seguire in materia previdenziale per evitare di sviluppare una discussione «schizofrenica». In proposito, si richiama al maxiemendamento di modifica radicale della delega previdenziale con cui il Governo intende intervenire nel sistema pensionistico esistente. Ritiene sia stata impostata una determinata politica che tuttavia non ha niente a che fare con altre scelte operate ed in proposito ricorda il tema dell’aggancio automatico delle pensioni alle dinamiche salariali.
Considera pertanto necessaria non solo una verifica quantitativa degli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti in titolo, ma anche una verifica di un problema che è prettamente politico: se la linea del Governo è quella del maxiemendamento presentato, ritiene che non vi sia alcuno spazio di intervento. Non si può volere una riduzione della spesa pensionistica, che l’opposizione contrasta fortemente, e poi pensare di produrre un aumento della stessa in altri settori.
Invita pertanto la maggioranza a portare avanti una linea che abbia un qualche rigore politico.
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, ribadita la necessità di giungere alla predisposizione di un testo unificato da trasmettere al Governo al fine di acquisire una relazione tecnica – ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1968 – per una valutazione compiuta degli effetti finanziari determinati dall’estensione del computo dell’indennità integrativa speciale ai fini dell’indennità di buonuscita, propone tuttavia, alla luce delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, di sospendere l’esame delle proposte di legge in titolo, in attesa di poter valutare il contenuto del maxiemendamento presentato dal Governo al disegno di legge di delega in materia previdenziale e dunque le eventuali ricadute dello stesso sui provvedimenti in esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nel condividere la proposta avanzata dal relatore, rinvia il seguito dell’esame delle proposte di legge in titolo, riservandosi di assumere le relative determinazioni in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Bilancio dei sindacati e trattenute sindacali.
C. 1900 Martinelli, C. 4116 Pagliarini.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2003.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, invita il relatore a fornire una integrazione di relazione in considerazione dell’avvenuto abbinamento della proposta di legge Pagliarini e Didonè C. 4116 alla proposta di legge Martinelli C. 1900 in materia di bilancio dei sindacati e trattenute sindacali.
Aldo PERROTTA (FI), relatore, fa presente che la proposta di legge Pagliarini C. 4116 si muove nella stessa ottica della proposta di legge Martinelli C. 1900 – anche se risulta molto più articolata di quest’ultima – e, infatti, all’articolo 1, istituisce, a carico dei sindacati e delle loro associazioni comunque costituite, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, l’obbligo della redazione del bilancio di esercizio, nonché della sua pubblicazione.
Mentre nella proposta di legge C. 1900 le modalità di redazione del rendiconto riprendono nella sostanza i contenuti dei corrispondenti obblighi sanciti a carico dei responsabili dei partiti politici dall’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici», nel caso in esame viene direttamente ripreso il modello delle società per azioni e le norme sono adeguate, per quanto possibile, a quanto previsto, in merito, dalla disciplina civilistica per le società di capitali. Come chiarisce la relazione, «gli schemi di stato patrimoniale e di rendiconto gestionale sono stati mutuati da quelli elaborati dalla Commissione aziende non profit del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nel «Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit» nella sua versione finale del luglio 2002. Per inciso, ritiene che si debba rivedere la previsione della sanzioni che, nel caso specifico, sono piuttosto pesanti. Il bilancio di esercizio così come previsto dall’articolo 2 della presente proposta di legge è costituito da quattro documenti: lo stato patrimoniale (allegato A); il rendiconto della gestione (allegato B); la nota integrativa (allegato C); la relazione sulla gestione (allegato D).
Nello stato patrimoniale sono indicati l’attivo, composto dai crediti verso associati per versamento quote, dalle immobilizzazioni, comprese le partecipazioni in imprese e associazioni controllate e collegate, l’attivo circolante, e i ratei e risconti. Nel passivo si iscrive il patrimonio netto, libero e vincolato, i fondi per rischi e oneri, quali il trattamento di quiescenza e obblighi simili, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo, i ratei e risconti e i conti d’ordine.
Nel rendiconto della gestione, in sezioni divise e contrapposte, sono indicati gli oneri e i proventi, mente la nota integrativa ha la funzione di illustrare o di integrare i dati e le informazioni contenuti nello stato patrimoniale e nel rendiconto della gestione. In particolare, la nota integrativa deve indicare: i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce il costo di precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, l’elenco delle partecipazioni in imprese ed associazioni controllate e collegate, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; il numero medio delle persone distaccate presso le associazioni sindacali e retribuite da terzi; il numero degli iscritti ripartito tra imprese, lavoratori dipendenti e pensionati e un’informativa sulle principali convenzioni stipulate con enti pubblici.
Infine, la relazione sulla gestione deve fornire, tra l’altro, le informazioni sulle modalità concrete di svolgimento dell’attività, sulle fonti di finanziamento e relativi impieghi e, più in generale, «ogni altra informazione che consente ai destinatari del bilancio di acquisire una conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulla qualità della gestione. La relazione deve fornire informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio dell’esercizio e sull’evoluzione prevedibile della gestione».
In sostanza, lo schema di stato patrimoniale prevede quindi una distinta evidenziazione delle attività e delle passività relative alle attività istituzionali e alle attività accessorie. Analogamente, lo schema del rendiconto della gestione suddivide gli oneri e i proventi in funzione delle attività esercitate. Le attività possono essere quelle tipiche, quelle accessorie, finanziarie e patrimoniali. Vengono inoltre previste sezioni per gli oneri e i proventi straordinari nonché per gli oneri di supporto generale non inseribili specificamente in alcuna delle attività esercitate. Le scritture contabili previste all’articolo 3 dovranno essere impostate per raccogliere conseguentemente gli eventi della gestione.
L’articolo 4 sottopone i bilanci così predisposti alla revisione contabile da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nella proposta di legge C. 4116 un intero capo (articoli da 6 a 21) è dedicato ad una analitica disciplina del bilancio consolidato, che riflette gli stessi istituti e principi del bilancio già esposto, con le opportune integrazioni dettate dalla disciplina contabile.
È anche prevista una disciplina transitoria, contenuta nel capo terzo (articolo 22), in cui si prevede che entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di entrata di vigore della legge gli obbligati alla redazione del bilancio devono redigere un piano nel quale sono identificate le azioni necessarie per consentire la redazione del bilancio d’esercizio. In particolare, il piano deve contenere l’analisi degli adattamenti richiesti ai sistemi amministrativi-contabili, al piano dei conti, alla struttura amministrativa e al controllo interno, nonché i criteri di valutazione utilizzati. Il piano deve essere corredato di una relazione redatta da parte del revisore contabile o della società di revisione. La relazione deve attestare l’idoneità del piano al raggiungimento dell’obiettivo della redazione del bilancio, nonché evidenziare le procedure svolte per raggiungere il parere espresso e l’esistenza di eventuali criticità e rischi nella sua implementazione.
La disciplina delle sanzioni (capo quarto, articolo 23) non contiene la disposizione, presente nella proposta C. 1900, volta a consentire a qualunque cittadino iscritto nelle liste elettorali, in caso di inottemperanza agli obblighi di redazione del bilancio, di ricorrere direttamente al tribunale, ai fini dell’irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.823 a euro 51.646. Nella proposta di legge in commento si fa rinvio alla disciplina del codice civile, che prevede la sanzione penale per i reati di false comunicazioni sociali, di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione e di impedito controllo (articoli 2621, 2622, 2624 e 2625 del codice civile).
Come l’articolo 5 della proposta di legge C. 1900, anche l’articolo 24 della proposta di legge C. 4116 (che da solo compone il capo quinto) prevede la soppressione di ogni forma di trattenuta sindacale sulle retribuzioni, per cui il pagamento delle quote associative deve avvenire attraverso diretto versamento volontario.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.55.
Audizione di rappresentanti di CONFAPI, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI e CONFARTIGIANATO sulle proposte di legge C. 1900 e C. 4116 «Bilancio dei sindacati e trattenute sindacali».
L’audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.15.

























