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Il Diario del Lavoro

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato

Commissione Lavoro, pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Camera

(Dal Resoconto Sommario)

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 novembre 2003. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.15.

Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale.
Nuovo testo C. 3045 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Angelo SANTORI (FI), relatore, osserva che il disegno di legge C. 3045 delega il Governo a disciplinare l’impresa sociale. Si tratta di un provvedimento volto a porre le basi per una sistemazione organica, sotto il profilo dell’ordinamento civilistico, del variegato mondo delle organizzazioni con finalità non lucrative-non profit, che si è fortemente incrementato negli ultimi anni in tutti i paesi europei, contribuendo in maniera considerevole allo sviluppo di un nuovo tipo di imprenditorialità. Si pensi alle associazioni di volontariato, alle cooperative e agli enti non profit. L’elemento unificante comune a tutte queste realtà è rappresentato dall’assenza di fine di lucro, cioè dalla mancata redistribuzione di utili tra gli associati.
La necessità di una legge-quadro è testimoniata dal panorama normativo del cosiddetto terzo settore, caratterizzato da una serie di legislazioni speciali. Si tratta della legge sulla cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo che disciplina, altresì, le organizzazioni non governative (legge n. 49 del 1987), della legge-quadro sul volontariato (legge n. 266 del 1991), della legge-quadro sulle cooperative sociali (legge n. 381 del 1991), della legge sull’associazionismo di promozione sociale (legge n. 383 del 2000), del decreto legislativo sulla soppressione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (decreto legislativo n. 207 del 2001) e del decreto legislativo sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (legge n. 460 del 1997).
Il Governo viene delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adottare una definizione di impresa sociale. Sono definite come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione e di scambio di beni e di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione lavoro, segnala alcuni principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1. In particolare, il principio rinvenibile al punto n. 10), prevede forme di partecipazione nell’impresa sociale anche ai diversi prestatori d’opera e ai destinatari delle attività. Il numero 12) prevede per l’impresa sociale la possibilità di adattamenti alla disciplina derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell’impresa sociale e della violazione di altre norme di legge, specialmente in materia di lavoro e di sicurezza.
In conclusione, prospetta l’opportunità di esprimere un parere favorevole, osservando che, al momento della predisposizione del decreto legislativo, dovrà essere tenuta nella massima attenzione la necessità di non compromettere i livelli di salvaguardia e di sicurezza dei lavoratori derivanti dal recepimento della normativa comunitaria.

Andrea DI TEODORO (FI) richiama l’attenzione della Commissione in particolare sul punto 10) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 1, recante la previsione di disposizioni in ordine a forme di partecipazione nell’impresa anche ai diversi prestatori d’opera e ai destinatari delle attività, ricordando che si tratta di una questione della quale la Commissione lavoro è già stata investita. Pur osservando che è la prima volta che in una disposizione legislativa viene richiamato il concetto di partecipazione nell’impresa, sottolinea come il Governo non fornisca alcuna indicazione di dettaglio sul tipo di partecipazione al quale intende riferirsi, e cioè se si tratti della mera attività di informazione o consultazione, ovvero se tale partecipazione si estenda fino a comprendere la presenza dei lavoratori nell’ambito degli organi di gestione e di controllo dell’impresa stessa.
Ricorda poi che la direttiva comunitaria 86/2001/CE non prevede l’introduzione di forme obbligatorie di partecipazione dei lavoratori, ma solo il riconoscimento del diritto di informazione e di consultazione e che l’articolo 43 della legge finanziaria per il 2004, in corso di esame, prevede l’istituzione di un fondo nazionale finalizzato ad incentivare la partecipazione dei lavoratori ai risultati ed alle scelte gestionali dell’impresa.
Alla luce di tali considerazioni, riterrebbe coerente eliminare il riferimento a forme di partecipazione così rigide, sostituendolo con il concetto di partecipazione volontaria, di forme di informazione e consultazione che potranno avere caratteristiche diverse a seconda dei soggetti a cui saranno indirizzate.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, precisa che la genericità della formulazione utilizzata al punto 10) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 1, rispetto anche alla formulazione originaria del testo, intende mettere a riparo da rischi di carattere giuridico proprio con riferimento al contenuto della direttiva comunitaria richiamata.

Roberto GUERZONI (DS-U), con riferimento ai principi e ai criteri direttivi indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 1, riterrebbe opportuno formulare alla Commissione di merito un’osservazione volta a garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro nell’emanazione da parte del Governo dei decreti legislativi recanti la disciplina organica relativa alle imprese sociali.

Angelo SANTORI (FI), relatore, concorda con il deputato Guerzoni sull’opportunità di formulare, nell’espressione del parere, un’osservazione alla Commissione di merito affinché nella predisposizione dei decreti legislativi per la disciplina organica relativa alle imprese sociali il Governo tenga nella massima considerazione la necessità di non compromettere i livelli di salvaguardia e di sicurezza dei lavoratori, stabiliti nelle direttive comunitarie e nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Antonino LO PRESTI (AN) solleva perplessità in ordine alla formulazione del punto 10) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 e sulla assoluta genericità e ampiezza della delega che si intende conferire al Governo, soprattutto in considerazione dell’approfondito esame svolto dalla Commissione lavoro in ordine alle proposte di legge C. 2023 Cirielli e C. 2778 Volontè, recanti partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa. In proposito, paventa il rischio che il Parlamento possa essere spogliato della facoltà di occuparsi di tale delicata materia per la quale è, sì, prevista, nelle proposte di legge citate, una delega al Governo, ma sulla base di principi e criteri direttivi molto specifici.
Nel lamentare tuttavia come in riferimento a tali proposte di legge, di cui la Commissione lavoro ha portato avanti l’esame e l’approfondimento, anche con un vasto programma di audizioni, sia stata riconosciuta l’assegnazione congiunta con la Commissione finanze, rivendica alla Commissione lavoro la competenza primaria in ordine all’esame di disposizioni concernenti l’impresa sociale o qualunque altra forma di attuazione del principio partecipativo nelle aziende e nei rapporti di lavoro e prospetta l’opportunità di invitare la Commissione di merito a sopprimere il punto 10) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 1.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, in riferimento al conflitto di competenza sollevato dalla Commissione finanze sulle proposte di legge C. 2023 Cirielli e C. 2778 Volontè, richiamato dal deputato Lo Presti, ricorda di aver scritto una lettera al Presidente della Camera affinché restasse confermata alla Commissione lavoro la competenza primaria sui due atti ad essa già assegnati. Tuttavia, a fronte della decisione di una assegnazione congiunta dei provvedimenti, auspica la migliore collaborazione con la Commissione finanze perché siano attivate, nel modo più fruttuoso, tutte le pertinenti sinergie parlamentari su un tema di tanta rilevanza sociale.

Cesare CAMPA (FI), pur lamentando la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per l’espressione dei pareri in sede consultiva, prospetta l’opportunità di procedere ad alcuni approfondimenti della materia oggetto del disegno di legge C. 3045, anche alla luce del lavoro svolto in occasione dell’esame delle proposte di legge C. 2023 Cirielli e C. 2778 Volontè, e quindi di rinviare alla seduta di domani la formulazione del parere.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nel ritenere politicamente non opportuno sopprimere del tutto il punto 10) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 1, condivide, in riferimento a tale aspetto, la necessità di formulare alcune osservazioni che specifichino che non si è di fronte ad un regime partecipazionista imposto, bensì ad una situazione frutto di una scelta che si sostanzia in uno statuto liberamente adottato dalle parti.

Roberto GUERZONI (DS-U) concorda sulla necessità di procedere ad alcuni approfondimenti del testo in esame, posto che le disposizioni si riferiscono alle imprese sociali quali organizzazioni private senza scopo di lucro, che esercitano una attività economica di produzione e di scambio di beni e di servizi di utilità sociale, sulla base di determinati principi e criteri direttivi, con l’intento di definire un ambito in cui formare queste organizzazioni private con obiettivi stabiliti.

Pietro GASPERONI (DS-U), pur riconoscendo che si tratta di una materia disciplinata dal codice civile, concorda con le osservazioni espresse in merito alla possibile competenza primaria della Commissione lavoro.

Svolte alcune considerazioni di carattere generale sulla delicata materia oggetto del provvedimento, dichiara di non comprendere le motivazioni per le quali il Governo ha presentato un disegno di legge recante delega in materia di impresa sociale, con tutte le conseguenze che da ciò potranno derivare anche sul piano dei rapporti con le cooperative.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, per consentire gli approfondimenti richiesti, rinvia il seguito dell’esame alla seduta di domani.

Decreto-legge 269/2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici.
C. 4447, Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).
S. 2512 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006.
S. 2513 Governo.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro per l’anno finanziario 2004.
(Esame ai sensi dell’articolo 120, comma 5, del regolamento).

La Commissione inizia l’esame congiunto dei provvedimenti.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda di aver già comunicato nella seduta del 28 ottobre 2003 che nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 23 ottobre 2003 si è convenuto – ai sensi dell’articolo 120, comma 5, del regolamento – che le Commissioni permanenti inizino l’esame delle parti di rispettiva competenza dei disegni di legge finanziaria e di bilancio nel testo presentato al Senato, prima dell’approvazione da parte di quest’ultimo.
L’applicazione della citata disposizione regolamentare consente di avviare parallelamente l’esame dei documenti di bilancio e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sull’andamento dei conti pubblici, collegato alla legge finanziaria.
Ricorda che prima dell’approvazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio da parte del Senato le Commissioni non potranno procedere a votazioni su tali atti. Dovrà invece essere espresso il parere sul disegno di legge C. 4447 (decreto-legge n. 269 del 2003).
Avverte che il termine per la presentazione di emendamenti presso la Commissione bilancio è stato da ultimo fissato per le ore 10 di lunedì 10 novembre 2003.
Per quanto riguarda la Commissione lavoro, un particolare rilievo assume anche l’emendamento 1.0.1 del Governo presentato al disegno di legge AS 2058, relativo alla riforma previdenziale, in distribuzione, essendo anche tale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il prossimo triennio. Ovviamente, tale documento può essere oggetto di valutazioni politiche, ma non sarà oggetto di deliberazioni da parte della Commissione, che esaminerà il disegno di legge quando sarà modificato dal Senato.

Antonino LO PRESTI (AN), relatore, nell’illustrare il contenuto delle disposizioni del decreto-legge n. 269 del 2003 riguardanti l’ambito di competenza della Commissione lavoro, osserva che l’articolo 5, comma 26, disciplina il rapporto di lavoro del personale della Cassa depositi e prestiti e sancisce il principio della continuità del rapporto di lavoro del personale della Cassa depositi e prestiti nell’ambito del processo di privatizzazione dell’ente. Il personale della Cassa passa quindi dal comparto pubblico a quello privato. Il comma in esame stabilisce anche alcune clausole di salvaguardia per il personale dipendente dell’ente, allo scopo di garantire i diritti quesiti e gli effetti connessi alla originaria natura pubblica dell’ente stesso.
Più specificamente, il comma in esame prevede che i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame continuino ad applicarsi al personale già dipendente fino al nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al personale un trattamento economico meno favorevole di quello attualmente vigente.
Sono attivabili le procedure di mobilità, con collocamento prioritario presso il Ministero dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla trasformazione in S.p.A., per i dipendenti che ne facciano richiesta, con inquadramento del personale trasferito nella corrispondente area e posizione economica rispetto a quella ricoperta in precedenza, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. La disposizione poi prevede la corresponsione di un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi miglioramento successivo, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l’amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l’importo di tale assegno personale, nonché il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti che hanno optato per il rapporto di lavoro dipendente con la nuova società, entro cinque anni dalla trasformazione.
Il comma in esame prevede, quindi, ancora il mantenimento, per i dipendenti in servizio all’atto della trasformazione, del regime pensionistico e quello relativo all’indennità di buonuscita, secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni e la facoltà per i dipendenti di optare, entro 6 mesi dalla trasformazione, per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione.
L’articolo 21, comma 6-ter, approvato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, consente agli imprenditori artigiani di avvalersi – in deroga alla normativa previdenziale vigente – di collaborazioni occasionali di parenti, che abbiano anche semplicemente il titolo di «studente».
Condizioni per avvalersi di tali collaborazioni sono: rapporto di parentela entro il terzo grado tra datore e collaboratore occasionale; l’iscrizione degli imprenditori negli albi provinciali; la temporanea impossibilità di espletare la propria attività lavorativa per gli imprenditori interessati; le collaborazioni occasionali non devono avere una durata complessiva superiore a 90 giorni, nel corso dell’anno.
Il titolo per l’espletamento di tali collaborazioni è appunto il vincolo di parentela tra collaboratore e datore di lavoro, con conseguente natura morale dell’obbligazione che ne deriva. Si precisa, anzi, che le collaborazioni sono a carattere di aiuto e non comportano la corresponsione di alcun compenso. Non è precisato se, ferma la sussistenza delle condizioni indicate, nel caso in cui vi sia la corresponsione di un compenso anche minimo, si applichi comunque la disposizione in esame; o se, al contrario, la corresponsione di un compenso minimo, sussistendo le medesime condizioni, faccia venire meno l’applicazione della norma in esame.
Ricorda che un’analoga disposizione era prevista nell’articolo 45 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003). In questo caso, peraltro, la norma si riferiva sia agli imprenditori artigiani che ai coltivatori diretti; era finalizzata alla raccolta dei prodotti agricoli, a prescindere da cause di forza maggiore; limitava le collaborazioni occasionali ai parenti entro il secondo grado; era applicabile, in sede di sperimentazione, solo per l’anno 2003.
La medesima norma, peraltro, ha rimesso la definizione delle modalità di attuazione di tale disciplina ad un successivo decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e il ministro delle politiche agricole e forestali, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il decreto interministeriale di attuazione, peraltro, non risulta essere stato emanato nel corso del 2003.
L’articolo 30, comma 2-bis, sul personale dell’Agenzia del demanio, è stato introdotto a seguito del maxi-emendamento presentato dal Governo e contiene una disciplina in parte analoga al già descritto articolo 5, comma 26, relativo alla Cassa depositi e prestiti. L’Agenzia del demanio è stata istituita nel corso dell’anno 2000, in attuazione della riforma del Ministero delle finanze prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’Agenzia del demanio è dotata di personalità giuridica ed è caratterizzata da un accentuato grado di autonomia (regolamentare, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria) volto a garantire la managerialità della gestione ed il raggiungimento di precisi obiettivi. In particolare, l’Agenzia ha il compito di gestire, in maniera produttiva, il patrimonio immobiliare dello Stato italiano con criteri imprenditoriali al fine di valorizzarne l’impiego, anche attraverso programmi di vendita, di acquisto e di manutenzione degli immobili stessi. A livello periferico, l’Agenzia è presente in Italia con una rete di 34 filiali costituite in base alla dimensione del patrimonio immobiliare presente nel territorio e in base alla centralità socio-economica delle diverse aree territoriali. Con il decreto legislativo n. 173 del 2003 è stato riconosciuto all’Agenzia del demanio il carattere di ente pubblico economico, modificando a tal fine l’articolo 61 del citato decreto n. 300 del 1999. L’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 173 del 2003 ha stabilito che, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, il personale in servizio presso l’Agenzia del demanio potesse optare per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione, previo parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto-legge in esame prevede che, al fine di assicurare la continuità dell’azione svolta dall’Agenzia, anche nella fase di trasformazione in ente pubblico economico, e allo scopo di garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati ai sensi degli articoli 27, 29 e 30 dello stesso decreto-legge, il personale in servizio presso la predetta Agenzia possa optare per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra amministrazione pubblica. L’opzione deve essere esercitata – senza possibilità di revoca – entro due mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto, e comunque non oltre il 31 gennaio 2004. Peraltro, qualora l’opzione sia già stata esercitata ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 173 del 2003, essa si intende confermata, a meno che entro il predetto termine (e cioè il 31 gennaio 2004) non sia revocata. I dipendenti in servizio all’atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono sia il regime pensionistico di provenienza sia il trattamento all’indennità di buonuscita previsti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto dell’Agenzia, i medesimi dipendenti possono inoltre optare per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a tale data.
L’articolo 43 istituisce la gestione previdenziale obbligatoria in favore degli associati in partecipazione, con decorrenza dal 1o gennaio 2004. Con il contratto di associazione in partecipazione, l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. La forma previdenziale costituisce un’apposita gestione INPS per i soggetti che, nell’ambito di un’associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, conferiscano esclusivamente prestazioni lavorative dalle quali derivano compensi qualificati come redditi da lavoro autonomo (comma 1). Sono esclusi dall’obbligo assicurativo gli iscritti agli albi professionali, in quanto anche obbligatoriamente iscritti alle Casse di previdenza. Nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, il Governo stima che dalle disposizioni sopra illustrate possano derivare entrate pari a 189 milioni di euro per il 2004, 118 milioni di euro per il 2005 e 156 milioni di euro per il 2006, al netto delle imposte. Per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza, l’aliquota contributiva è pari (comma 2) a quella relativa alla gestione separata INPS alla quale, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono iscritti i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e le categorie equiparate. Tale aliquota viene modificata dall’articolo 45 del decreto-legge in esame. Per l’associazione in partecipazione, il 55 per cento del contributo dovuto è posto a carico degli associanti, mentre la restante parte grava sull’associato; la base contributiva viene calcolata sul reddito imponibile ai fini IRPEF denunciato in sede di dichiarazione annuale dei redditi, derivante dalle attività in oggetto. I successivi commi 3 e 4 dispongono che la copertura assicurativa mensile, relativamente a ciascun anno solare, scatta se i contributi versati non sono inferiori a quelli calcolati sul minimale di reddito dei commercianti (per l’anno 2003, 12.590 euro). Se il versamento contributivo annuo è inferiore, i mesi da accreditare vengono ridotti proporzionalmente a quanto pagato. La disciplina del trattamento pensionistico prevista per gli iscritti alla nuova gestione INPS è quella propria del sistema contributivo (comma 7). L’istituzione della forma pensionistica di cui al presente articolo coincide sostanzialmente con un’analoga previsione, contenuta nell’articolo 3, comma 1, del disegno di legge governativo recante «Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria» (già approvato dalla Camera ed attualmente all’esame al Senato – A.S. n. 2058). Appare quindi necessario un coordinamento tra le due previsioni normative, tenendo conto che la presenza all’interno della delega legislativa aveva anche una funzione di parziale copertura finanziaria di tale provvedimento.
L’articolo 44 reca disposizioni varie in materia previdenziale.
In particolare: si prevedono specifiche disposizioni per il settore agricolo (commi 1 e 7); si introduce la gestione previdenziale per i produttori di assicurazione (comma 2); si apportano alcune modifiche alle norme concernenti le procedure giurisdizionali nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti gestori previdenziali (commi 3 e 4); si prevede l’obbligo di comunicazione di specifici dati agli enti previdenziali da parte di aziende stipulanti contratti di somministrazione (comma 5); si fornisce un’interpretazione autentica in merito al riconoscimento delle mensilità aggiuntive per i trattamenti di integrazione salariale (comma 6); si stabilisce l’anticipo della riscossione dei contributi previdenziali dei soggetti iscritti alle gestione dei commercianti e degli artigiani (comma 8); si dispone l’obbligo della comunicazione dei datori di lavoro agli enti previdenziali in merito a determinate informazioni (comma 9).
In seguito all’approvazione dell’emendamento del Governo nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, sono state apportate alcune modifiche all’articolo in esame.
In particolare, sotto il profilo sostanziale: sono stati aggiunti due nuovi periodi al comma 2, concernenti l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e degli incaricati alle vendite a domicilio; sono stati inseriti 3 nuovi commi (9-bis, 9-ter e 9-quater), recanti disposizioni in merito alle variazioni delle dotazioni del Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge n. 148 del 1993. In particolare, le disposizioni concernono l’applicazione del trattamento straordinario d’integrazione salariale previsto per i lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 108 del 2002, in situazione di crisi aziendale; la proroga e la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), di mobilità e di disoccupazione speciale, di cui all’articolo 41 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003); infine, è stato introdotto il comma 9-quinquies, che contiene una deroga alla possibilità di presentare la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i lavoratori che ricoprano funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali.
Passando all’analisi di tali disposizioni, con il comma 1 si fornisce un’interpretazione autentica della disciplina degli sgravi contributivi nel settore agricolo. In particolare, si dispone la non cumulabilità tra i benefici contributivi in favore dei datori di lavoro del settore agricolo, di cui all’articolo 14, comma 1, della legge n. 64 del 1986, e dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 536 del 1987 (che dispongono che per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 1987 è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori del Mezzogiorno la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente) con quelli di cui all’articolo 9, comma 6, della legge n. 67 del 1988 (che dispone che a decorrere dal 1o gennaio 1988 i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato nei territori montani di cui all’articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601).
Sulla questione del cumulo di detti benefici, come evidenziato anche nella relazione tecnica allegata al provvedimento, si è determinato nel tempo un notevole contenzioso che vede coinvolte aziende agricole ubicate in zone montane o svantaggiate. L’orientamento giurisprudenziale prevalente, confermato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 14227 del 27 ottobre 2000, afferma la compatibilità tra il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 536 del 1987 con l’ulteriore e diverso beneficio contemplato dall’articolo 9 della legge n. 67 del 1988, stabilendo che qualora un’azienda presenti entrambi i requisiti previsti possa godere di entrambi i richiamati benefici. Questa situazione ha determinato una pluralità di richieste di rimborso delle agevolazioni non concesse a titolo di fiscalizzazione da parte delle aziende. La relazione tecnica ha quantificato, in particolare, in 1.080.222.000,00 euro l’onere dei rimborsi dovuti dall’INPS al netto degli interessi legali (di cui 314.816.000.000 euro per le aziende del nord e 765.406.000,00 euro per le aziende ex Cassa del Mezzogiorno).
Sempre in riferimento al settore agricolo, il successivo comma 7 prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che assumono operai agricoli a tempo determinato, di integrare i dati forniti all’atto dell’avviamento al lavoro con ulteriori indicazioni, con particolare riferimento all’indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonché il fabbisogno di manodopera occorrente nell’anno. La norma, in sostanza, anche secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica, avrebbe lo scopo di contrastare i rapporti fittizi in agricoltura attraverso una procedura di accertamento basata su parametri presuntivi, quali il fabbisogno di manodopera, la tipologia di coltura praticata o l’allevamento condotto. È da ricordare che la questione si collega al tema dell’indennità ordinaria di disoccupazione. La relazione tecnica stima al 20 per cento sul totale degli iscritti il fenomeno dei rapporti fittizi, prevedendo che alla disposizione in esame conseguano risparmi per la finanza pubblica, in conseguenza del potenziamento degli strumenti normativi che consentono all’INPS di effettuare controlli, in via preventiva, all’atto dell’insorgere dei rapporti di lavoro nel settore. La relazione tecnica stima in circa 60 milioni di euro il totale dei minori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, decorrenti dal 2005 in quanto riferibili alle iscrizioni 2004.
Il comma 2, invece, prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2004, l’iscrizione dei produttori di assicurazione all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Per produttore di assicurazione si intende il soggetto che procura affari assicurativi ad un’impresa per il tramite di una agenzia di assicurazione.
L’attività del produttore di assicurazione è contemplata e regolamentata da un contratto collettivo di matrice corporativa ancora in vigore, stipulato il 25 maggio 1939. Il comma in esame prevede l’applicazione del sistema del calcolo contributivo di cui all’articolo 1 della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’anzianità contributiva posseduta dai soggetti interessati al momento dell’iscrizione, ed esclude espressamente possibilità di applicare ai produttori di assicurazione l’obbligo di rispettare il livello minimo imponibile di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990. La contribuzione, pertanto, dovrebbe essere versata all’INPS in relazione ai redditi effettivamente percepiti. La relazione tecnica stima che dalla disposizione in esame possano derivare maggiori entrate pari a 22 milioni di euro nel 2004, 23 milioni nel 2005 e 25 nel 2006, al netto delle imposte.
In seguito alle modifiche apportate nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, il comma in esame prevede anche l’iscrizione alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995, a decorrere dal 1o gennaio 2004, dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e degli incaricati delle vendite a domicilio, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998, a condizione che il reddito annuo derivante dalle citate attività non sia superiore a 5 mila euro.
Il comma 3, lettera a), novella l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, e detta norme in materia di procedure giurisdizionali nei confronti di pubbliche amministrazioni e, in particolare, di enti che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie
Nella formulazione fino ad ora vigente, il suddetto comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 669 del 1996 prevede che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno 120 giorni, decorrenti dalla notificazione del titolo esecutivo, per adempiere ai provvedimenti giurisdizionali ed ai lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro. Prima di tale termine, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata né, in generale, ad atti esecutivi nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti. La novella di cui alla lettera a) dispone che, prima della scadenza del termine di 120 giorni, il creditore non possa neanche provvedere alla notifica dell’atto di precetto – il quale costituisce il presupposto per l’esecuzione forzata.
La successiva lettera b) novella interamente il comma 1-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 669 del 1996. Nella versione finora vigente, tale comma prevedeva che gli atti di pignoramento e sequestro dovessero essere notificati, a pena di nullità, presso la struttura territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiede il soggetto privato interessato e contenere i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio di quest’ultimo. Si specificava, inoltre, che l’ente rispondesse in ogni caso con tutto il patrimonio. La novella di cui alla lettera b): estende la suddetta norma sulle notifiche anche agli atti introduttivi del giudizio di cognizione ed agli atti di precetto; sopprime la disposizione che fa salva la responsabilità dell’intero patrimonio dell’ente; definisce un’unica sede competente territorialmente per il pignoramento di crediti (del debitore verso terzi) nei confronti di enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie aventi strutture periferiche. Si dispone, infatti, l’instaurazione della procedura di pignoramento, a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell’esecuzione della sede principale del tribunale nella cui circoscrizione sia compreso l’ufficio giudiziario che abbia emesso il provvedimento; prevede che il pignoramento di crediti (sempre con riferimento ai suddetti enti gestori) perda efficacia qualora dal suo compimento sia trascorso un anno senza che il giudice dell’esecuzione ne disponga l’assegnazione; dispone che l’ordinanza di assegnazione medesima dei crediti diventi inefficace qualora – entro il termine di un anno dalla data di emissione – il creditore non provveda all’esazione.
La relazione tecnica segnala che quest’ultima norma è intesa a riattribuire la disponibilità di ingenti somme – vincolate mediante il pignoramento – nel caso in cui, per motivi giuridici, processuali o di altra natura, le somme non siano esatte entro la suddetta scadenza.
La relazione tecnica stima che dalle citate disposizioni di cui al comma 3 possano derivare minori oneri per 37 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2004-2006.
Il comma 4 prevede che l’azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori dei crediti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie possa essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l’attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede competente, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La relazione tecnica stima che dalle citate disposizioni di cui al comma 4 possano derivare minori oneri per 2 milioni di euro nel 2005 e 5 milioni di euro nel 2006.
La disposizione di cui al comma 5 prevede l’obbligo, per aziende, enti, istituti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonché per le società ad esse collegate, di rendere disponibili i dati relativi alle citate utenze, agli enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, al fine di contrastare il lavoro sommerso e l’evasione contributiva. La relazione tecnica al provvedimento in esame evidenzia come «la possibilità di avere una banca dati con informazioni aggiornate sulle utenze consente una più efficace attività di vigilanza e di lotta al lavoro nero con incrementi del recupero dell’evasione contributiva». Il comma in esame prevede che le modalità di fornitura dei dati sono definite da apposite convenzioni, da stipularsi entro il 1o dicembre 2003. Le stesse convenzioni prevedono il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli enti destinatari dei dati sono responsabili degli stessi ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetto codice sulla privacy).
La relazione tecnica stima che dalla disposizione in esame possano derivare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2004-2006.
Il comma 6 reca una norma di interpretazione autentica in merito al riconoscimento di mensilità – aggiuntive rispetto alle dodici – per i trattamenti di integrazione salariale. In tal senso, si dispone che l’articolo unico, comma 2, della legge n. 427 del 1980, si interpreti nel senso che nel corso di un anno solare il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali previsti, per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive. La legge n. 427 del 1980 stabilisce che, nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni (CIG), agli impiegati sospesi dal lavoro è corrisposta un’integrazione salariale pari all’80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
Secondo anche quanto evidenziato nella relazione tecnica, tenendo conto dei dati di bilancio INPS concernenti l’erogazione dei trattamenti di CIG nel periodo 1993-2002 (periodo per il quale i trattamenti già liquidati non sono prescritti), la norma è funzionale ad evitare maggiori oneri per circa 900 milioni di euro, in riferimento ai periodi pregressi.
Il comma 8 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2004, le domande di iscrizione al Registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), effettuate dalle imprese esercenti attività commerciali rientranti tra quelle assoggettate alla relativa gestione INPS, e dalle imprese artigiane, di cui all’articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge n. 662 del 1996 abbiano effetto anche ai fini dell’iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei premi e contributi ad essi dovuti.
Secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, la disposizione tende ad anticipare e incrementare la riscossione dei contributi previdenziali delle richiamate imprese, rendendo più agile il confronto tra archivi degli enti previdenziali e registro delle imprese, al fine di contrastare il lavoro nero e l’economia sommersa. In sostanza, si introduce una corrispondenza automatica tra l’iscrizione-cancellazione al Registro delle imprese e quella agli enti previdenziali ai fini del versamento dei contributi obbligatori da parte degli assicurati. Attualmente, la tariffazione, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica, è « effettuata, per motivi tecnici, con un ritardo rispetto alla data di inizio attività stimato, nei casi di interesse, in circa un anno e con un recupero di contributi mediamente di sei mesi».
La relazione tecnica stima, che dalle disposizioni in esame possano derivare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro nel 2004 e 15 nel 2006, mentre nel 2005 si avrebbe un effetto negativo pari a 10 milioni di euro.
Il comma 9 disciplina le comunicazione dei datori di lavoro agli enti previdenziali e prevede invece l’obbligo, per i sostituti d’imposta, di trasmettere mensilmente in via telematica all’INPS e all’INPDAP i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. Secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, il comma in esame prevede «un aggiornamento mensile dei conti assicurativi, resa oggi indispensabile ai fini della certificazione dei periodi assicurativi mediante l’estratto conto». In tal senso, l’aggiornamento consentirebbe un controllo più efficace sulle evasioni contributive e un maggiore gettito contributivo.
Il comma 9-bis sostituisce l’articolo 41, comma 7, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), che prevedeva che il trattamento straordinario d’integrazione salariale si applicasse, a regime, anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree svantaggiate di cui agli obiettivi 1 e 2, con un organico superiore alle 2 mila unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unità.
Il nuovo testo dell’articolo 41, comma 7, delimita temporalmente l’applicazione del trattamento in oggetto ai soggetti interessati, stabilendo l’applicazione stessa per il periodo 2004-2007 e prevede un limite inferiore a quello previgente di unità lavorative interessate ai processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, pari a 350, ai fini della fruizione del trattamento straordinario in precedenza richiamato. Si dispone, inoltre, che il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, se spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in una misura pari al massimo dell’indennità di mobilità prevista dalla normativa vigente e per una durata massima di 48 mesi.
In base alla nuova formulazione del comma 7, operata con il comma 9-bis, le cui disposizioni si applicano peraltro per il solo periodo 2004-2007, il comma 9-ter ridetermina gli oneri finanziari nella misura massima di 6.400.000 euro per ciascun anno del quadriennio 2004-2007 (il testo previgente prevedeva, invece, oneri pari a 6.667.000 euro per il 2003, 10.647.000 euro per il 2004 e a 3.800.000 euro per il 2005).
Poiché le somme necessarie all’attuazione delle suddette disposizioni sono a valere sulle risorse del Fondo per l’occupazione, il comma 9-quater provvede, di conseguenza, ad incrementare la dotazione del Fondo per l’occupazione per gli anni 2005-2007, rispettivamente, nella misura pari a 2.600.000 euro per l’anno 2005 (importo corrispondente alla differenza tra il nuovo tetto di spesa di 6.400.000 euro e quello già previsto di 3.800.000 euro) e a 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l’anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nel Fondo speciale di parte corrente per l’anno 2003, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
Infine, il comma 9-quinquies modifica la disciplina dell’accredito della contribuzione figurativa per i lavoratori che ricoprono funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali. Si estende la facoltà di presentare la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1o gennaio 2002 fino al 31 marzo 2004. Ricorda, al riguardo, che l’iniziale facoltà di regolarizzare, mediante domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, i periodi di aspettativa pregressi è stata dapprima prorogata al 31 marzo 1998 dall’articolo 59, comma 27, della citata legge n. 449 del 1997. Successivamente, l’articolo 38, comma 4, della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000) ha ulteriormente prorogato tale facoltà al 30 marzo 2000 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge) per i soggetti che non avevano presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998.
L’articolo 45, come anticipato, modifica l’aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’articolo in esame prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2004, l’equiparazione dell’aliquota contributiva pensionistica per i soggetti iscritti alla «Gestione separata INPS per i collaboratori coordinati e continuativi» a quella relativa al regime degli esercenti attività commerciali. Ricorda che attualmente l’aliquota contributiva indicata è pari al 17,19 per cento, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge n. 335 del 1995.
Nella Relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, il Governo stima che da tali disposizioni possano derivare maggiori entrate per 341 milioni di euro nel 2004, 274 milioni di euro nel 2005 e 230 milioni di euro nel 2006, al netto dell’imposizione fiscale. La disposizione concerne i soli soggetti che non risultino assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie; nell’esclusione rientrano i titolari di trattamento pensionistico, sia diretto sia riferito ai superstiti. Alla suddetta «Gestione separata INPS» sono iscritti: i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; gli incaricati della vendita a domicilio.
In base alla normativa fino ad ora vigente, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti a tale gestione – con esclusione dei soggetti assicurati anche presso altri regimi obbligatori – sarebbe stata pari, nel 2004, al 14,50 per cento. Quest’ultimo valore avrebbe registrato una progressiva elevazione di un punto percentuale ogni due anni secondo la disciplina di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento del livello di 19 punti percentuali a decorrere dal 2014. La disposizione in esame comporta invece che nel 2004 l’aliquota per i collaboratori coordinati e continuativi sia pari al 17,19 per cento e che essa sia sottoposta ad un diverso processo di innalzamento (di cui all’articolo 59, comma 15, della legge n. 449 del 1997), in base al quale si consegue il valore di 19 punti percentuali, a regime, nel 2013.
Ricorda che l’aliquota contributiva pensionistica relativa agli iscritti alla medesima gestione separata, che siano anche assicurati presso altre forme obbligatorie, è invece pari al 10 per cento, ai sensi dell’articolo 2, comma 29, della legge n. 335 del 1995.
L’articolo 46 introduce sanzioni per rendere effettivo l’obbligo per i comuni di comunicare all’INPS gli elenchi dei defunti. Si introduce un illecito amministrativo a carico del responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazioni all’INPS delle variazioni per decessi, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, della legge 21 luglio 1965, n. 903. Ricorda che di recente l’articolo 31, comma 19, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) ha disciplinato le modalità per l’attuazione di tale adempimento, fissandone in particolare il termine in 15 giorni, decorrenti dalla data dell’evento. È ora prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro, in caso di violazione dell’obbligo indicato.
L’articolo 47 modifica la regolamentazione dei benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto. Il comma 1 modifica la disciplina relativa all’individuazione, ai fini pensionistici, del coefficiente moltiplicatore riferito ai periodi lavorativi contraddistinti da esposizione all’amianto. Secondo il bilancio consuntivo dell’INPS riferito all’anno 2002 e secondo quello preventivo relativo al 2003, risultano 41.650 beneficiari nel 2002, per un totale di prestazioni pari a 658 milioni di euro, mentre la previsione per il 2003 è di 51.400 beneficiari, per un ammontare pari a 798 milioni di euro. Si ricorda che l’articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concede un beneficio previdenziale a determinate categoria di lavoratori. Tale beneficio, utile ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, nonché della misura delle stesse nei casi di esposizione all’amianto ultradecennale (comma 8), era costituito da un coefficiente di moltiplicazione ai fini delle prestazioni pensionistiche, pari a 1,5 della contribuzione obbligatoria.
Il comma 1 dell’articolo in esame riformula quindi il beneficio di cui all’articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1992, riducendo per tale fattispecie la misura del coefficiente di moltiplicazione dei periodi contributivi da 1,5 a 1,25, a decorrere dal 1o ottobre 2003. Si prevede inoltre che il nuovo coefficiente si applichi soltanto per la determinazione della misura del trattamento previdenziale e non anche per la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione (i cosiddetti requisiti minimi contributivi).
Il coefficiente di moltiplicazione rimane quindi di 1,5 per le ipotesi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 13 della legge n. 257 del 1992 (esposizione minore di 10 anni e contrazione di malattie).
Ricorda che l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 ha dato luogo a notevoli problemi interpretativi per l’individuazione dei relativi beneficiari. Sul punto è intervenuto anche il Ministero del lavoro, il quale, nel corso della precedente legislatura, ha istituito un apposito tavolo tecnico ed ha emanato circa 150 atti di indirizzo rivolti all’INAIL con i quali sono state individuate le singole aziende, e i singoli reparti all’interno delle stesse, alle quali si ritiene applicabile il citato articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. Sulla base di tali atti di indirizzo, l’INAIL ha poi rilasciato ai lavoratori interessati le certificazioni attestanti il diritto al beneficio e alcuni lavoratori hanno già iniziato a percepire il trattamento pensionistico. Diversi datori di lavoro hanno però ritenuto che tali atti di indirizzo comportino disparità di trattamento sia all’interno di una stessa azienda, sia tra diverse aziende e pertanto sono stati presentati numerosi ricorsi al TAR contestando lo strumento adottato e il merito delle scelte effettuate. In esito a tali ricorsi (si segnala in particolare la sentenza n. 4006 dell’8 maggio 2002 del TAR del Lazio), si è affermato peraltro il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, in quanto trattatasi di materia riferita a posizioni di lavoro privato. Nel frattempo, il 6 marzo 2002, il ministro del lavoro ha costituito una commissione tecnica per l’esame e la risoluzione delle questioni collegate alle vertenze in atto nella materia in esame. Per risolvere il contenzioso è intervenuto quindi l’articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, il quale ha confermato la validità delle certificazioni rilasciate dall’INAIL, entro la data di entrata in vigore della citata legge n. 179, sulla base degli atti di indirizzo emessi dal Ministero del lavoro per l’individuazione dei lavoratori che hanno diritto ai benefici previdenziali sopra illustrati. Scopo della norma è stato dunque quello di dare certezza ai lavoratori che hanno ricevuto dall’INAIL le suddette certificazioni.
Pertanto, ai sensi del citato articolo 18, comma 8, della legge n. 179 del 2002, per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, i periodi contributivi (durante i quali vi è stata esposizione a tale materiale), utili ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, vengono moltiplicati per il coefficiente 1,5. L’articolo 18, comma 8 della legge n. 179 del 2002, peraltro, non ha previsto una copertura finanziaria, in quanto il comma 9 del medesimo articolo precisa che da esso non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Tuttavia la disposizione produce l’effetto di estendere sensibilmente il numero dei beneficiari dell’articolo 13 della legge n. 257 del 1992, con evidenti riflessi sulla finanza pubblica.
È intervenuta conseguentemente la legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) che all’articolo 39, comma 3, ha provveduto ad adeguare l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente il pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all’amianto, in conseguenza di quanto disposto dall’articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179.
La medesima legge finanziaria per il 2003 (articolo 39, comma 9) ha anche operato un’estensione della norma (articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) che esclude l’azione di recupero degli importi pensionistici indebitamente corrisposti, relativamente ai lavoratori esposti all’amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall’attività lavorativa antecedentemente al 28 aprile 1992 (data di entrata in vigore della medesima legge n. 257 del 1992), in caso di rinuncia all’azione giudiziaria da essi promossa.
Il comma 1 prevede inoltre che le modifiche hanno effetto a decorrere dal 1o ottobre 2003, cioè, almeno così sembra, su tutti i trattamenti liquidati a decorrere da quella data.
Il comma 2 prevede che le misure si applicano anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate le certificazioni dall’INAIL relative all’esposizione all’amianto sulla base degli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Il comma 3 reca, quindi, la definizione di esposizione all’amianto corrispondente ai criteri generali seguiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’INAIL. In particolare, il beneficio è riconosciuto in favore dei lavoratori che siano stati esposti all’amianto «in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno».
L’esistenza dell’esposizione all’amianto e la sua durata devono essere accertate e certificate dall’INAIL (comma 4).
Nella normativa vigente il limite di esposizione all’amianto è fissato dal decreto interministeriale 6 settembre 1994 che prevede, nel caso di locali sottoposti a bonifica dall’amianto, la possibilità di riconsegna degli stessi qualora sia stato certificato dalle competenti strutture sanitarie che «è presente, nei locali stessi, una concentrazione media di fibre aerodisperse non superiore alle 2 fibre/litro». Un ulteriore limite, quale soglia massima del rischio di esposizione ai soli fini di prevenzione, è determinato anche dagli articoli 24 e 31 del decreto legislativo n. 277 del 1991. In particolare, l’articolo 31 fissa i valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell’aria, espressi, come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, in: 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo; 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.
Il comma 5 pone l’obbligo per i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici collegati all’esposizione all’amianto – compresi i lavoratori ai quali risulti già rilasciata la certificazione dall’INAIL prima del 1o ottobre 2003 – di presentare domanda alla sede INAIL competente per territorio entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale che, secondo le previsioni del successivo comma 6, sarà emanato entro il termine ordinatorio del 1o dicembre 2003 per l’attuazione del presente articolo.
Ricorda, infine, che è all’esame in sede referente presso la 11a Commissione del Senato uno schema di testo unificato dei disegni di legge in materia di previdenza per i lavoratori esposti all’amianto approvato dal Comitato ristretto a seguito dell’esame congiunto dei progetti di legge S. 229 e abbinate.
Le modifiche introdotte al Senato hanno aggiunto, dopo il comma 6, i commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, e 6-quinquies.
Il comma 6-bis fa salve le posizioni previdenziali di coloro che abbiano già maturato il diritto al trattamento pensionistico, alla data di entrata in vigore del decreto-legge (cioè al 2 ottobre 2003). Lo stesso principio è valido per coloro che, alla medesima data, abbiano fruito dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
Il comma 6-ter riconosce ai soggetti interessati dall’applicazione della disciplina in esame la facoltà di optare tra i benefici previdenziali già eventualmente riconosciuti, in virtù dei quali sia prevista l’anticipazione dell’accesso al pensionamento ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, e quelli previsti dall’articolo in esame, senza peraltro prevedere alcun termine per l’esercizio dell’opzione fra l’uno e l’altro regime.
Il comma 6-quater, provvede alla copertura finanziaria. L’onere relativo all’applicazione dei commi 6-bis e 6-ter è valutato in 75 milioni di euro annui e grava sul Fondo per l’occupazione.
Il comma 6-quinquies si riferisce invece alle ipotesi di indebito pensionistico. Non si procede al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, ove l’indebito sia stato accertato da sentenze che, avendo riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge n. 257 del 1992, siano state riformate a favore dell’ente previdenziale nei successivi gradi di giudizio.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, in considerazione dell’imminente ripresa dei lavori dell’Assemblea, rinvia il seguito dell’esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 16.15.

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