(Dal Resoconto Sommario)
SEDE REFERENTE
Mercoledì 11 febbraio 2004. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.
La seduta comincia alle 14.50.
Benefici previdenziali per dipendenti pubblici.
C. 613 Menia, C. 1977 Amoruso, C. 2114 Ruzzante, C. 2925 Fiori, C. 3306 Maceratini.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Antonio ORICCHIO (FI), relatore, rileva come la legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati, all’articolo 1 abbia previsto per i dipendenti pubblici la possibilità di chiedere, una sola volta nella carriera di appartenenza, la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo del periodo trascorso in attività di combattimento, ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione. La legge è stata poi integrata dalla legge 8 luglio 1971, n. 541, che ha incluso gli ex deportati e gli ex perseguitati sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti, fra i soggetti destinatari dei benefici.
In particolare, l’articolo 1 della legge n. 336 del 1970 si riferisce ai dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo; al personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado; ai magistrati dell’ordine giudiziario ed amministrativo; agli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate.
Ricorda che di recente, con la petizione n. 444, è stato chiesto al Parlamento di adottare un provvedimento legislativo, in favore dei dipendenti del settore privato ex combattenti in pensione, con il quale si estendano i benefici economici previsti dalla più volte richiamata legge n. 336 del 1970. L’articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica, ha stabilito, fornendo un’interpretazione autentica all’articolo 1 della legge n. 336 del 1970, che, per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Lo stesso comma, inoltre, ha disposto che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza. In sostanza, tale interpretazione autentica ha portato a considerare il beneficio in oggetto non come un riconoscimento dell’anzianità ai fini giuridici, e come tale da conservare nelle eventuali progressioni di carriera, bensì come un riconoscimento ai soli fini economici, destinato perciò ad essere riassorbito al primo miglioramento di carriera.
Al riguardo, la circolare del Ministero del tesoro del 7 settembre 1993, n. 62, emanata in applicazione del richiamato comma 5 dell’articolo 4 della legge n. 489, ha affermato che l’assegno personale così determinato deve essere riassorbito in occasione dei successivi incrementi della retribuzione o della pensione. Tutte le proposte di legge in esame intervengono sulla vicenda originata dall’intervento di interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336.
Tale intervento, pur motivato dalla necessità, condivisa dai presentatori delle proposte di legge, di porre rimedio ad una applicazione distorta della legge n. 336/1970, che aveva consentito ad alcuni soggetti di usufruire più volte nel corso della vita lavorativa dei benefici della legge medesima, ha infatti comportato a sua volta, ad avviso dei presentatori, una sostanziale vanificazione della ratio originaria della legge e l’insorgere di un vasto contenzioso. Di qui la presentazione delle proposte di legge in esame che, con soluzioni tecniche diverse, intendono precisare la portata dell’intervento di interpretazione autentica della legge n. 336 a suo tempo operato con la legge n. 498/1992, ripristinando la ratio dei benefici concessi agli ex combattenti e risolvendo il contenzioso in essere.
Ricorda che il trattamento economico dei dipendenti pubblici, in base all’attuale assetto delle fonti normative (articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001), è definito contrattualmente. Lo stesso articolo dispone altresì che «le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva». Le proposte di legge in esame, peraltro, intervengono su una normativa precedente alle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 165, con la finalità di ovviare alle conseguenze di una applicazione ritenuta erronea della normativa stessa.
Le proposte di legge C. 613 (Menia) e C. 3306 (Maceratini), che constano di un unico articolo, modificano l’articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica. In particolare, entrambe le proposte di legge inseriscono un comma 5-bis (la proposta di legge 3306 inserisce anche un comma 5-ter), all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, integrando l’interpretazione autentica contenuta nel precedente comma 5. Il nuovo comma 5-bis da un lato esclude l’applicazione della interpretazione autentica nei confronti del personale già in quiescenza alla data di entrata in vigore della proposta di legge e dall’altro prevede che la medesima interpretazione autentica si applichi al personale in servizio, a condizione che il beneficio combattentistico di cui all’articolo 1 della legge n. 336 del 1970, abbia esplicato la propria efficacia in fase di successiva ricostruzione economica di carriera a seguito di transito a qualifica o a livello superiore. In sostanza, la norma interpretativa si renderebbe necessaria, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa di entrambe le proposte di legge, in quanto l’interpretazione ministeriale avrebbe considerato come nuova ricostruzione della carriera anche un normale contratto collettivo nazionale di lavoro. Il comma 5-ter della proposta di legge 3306, inoltre, dispone che anche gli incrementi corrisposti al personale in quiescenza consistenti in meri adeguamenti percentuali all’aumento del costo della vita non costituiscono miglioramenti ai fini del riassorbimento; le somme eventualmente trattenute sono restituite dalle amministrazioni competenti.
Le proposte di legge C. 1977 (Amoruso ed altri) e C. 2925 (Fiori), del tutto identiche, modificano l’articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336. Tale modifica si rende necessaria, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa di entrambe le proposte di legge, per ripristinare la ratio originaria della legge n. 336, di fatto vanificata dall’interpretazione autentica introdotta con l’articolo 4, comma 5, della legge n. 498/1992; la motivazione di quest’ultimo intervento normativo va infatti ricercata nel fatto che, nonostante quanto già disposto dalla legge n. 336 in merito alla possibilità di usufruire del beneficio della maggiore anzianità una sola volta nell’arco della carriera lavorativa, come accennato in precedenza, limite in seguito confermato dall’articolo 3, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, recante le norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge n. 24 maggio 1970, n. 336, «si è verificato che molti soggetti (naturalmente con il beneplacito delle amministrazioni stesse) hanno fruito più volte dell’attribuzione degli aumenti periodici concessi dalla legge n. 336 del 1970». Ciò «sia per le successive variazioni strutturali che hanno modificato l’organizzazione burocratica delle amministrazioni interessate dalla citata legge n. 336 del 1970 sia per particolari ordinamenti interni che concedevano ai dipendenti delle stesse amministrazioni di cambiare l’indirizzo di carriera (tecnica, scientifica, amministrativa, impiegatizia o direttiva, eccetera)». Pertanto, il comma 1 prevede che la possibilità di usufruire del beneficio della maggiore anzianità sia da riferirsi nell’arco di tutta la vita lavorativa comunque e dovunque svolta. Tale disposizione, ai sensi del successivo comma 3, si applica a decorrere dal 1o gennaio 1993. Tale data corrisponde alla data di entrata in vigore della legge n. 498 del 1992, il cui comma 5 dell’articolo 4 è abrogato dal successivo comma 2.
La proposta di legge C. 2114 Ruzzante, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, «al fine di evitare ingiustificate ripercussioni negative sulle indicate categorie, oltre quelle dovute alla riliquidazione delle pensioni ed alla rideterminazione degli stipendi in applicazione della norma interpretativa dell’articolo 1 della legge n. 336 del 1970, e senza pertanto vanificare la portata dispositiva dell’articolo 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992 (…), dispone che siano restituite o che non costituiscano oggetto di recupero le somme indebitamente percepite ai sensi dell’articolo 1», a condizione che l’indebito non sia imputabile al dolo da parte dell’interessato. La proposta di legge, inoltre, fornisce una nuova interpretazione autentica del più volte richiamato comma 5 dell’articolo 4 della legge n. 498 del 1992, attraverso la sua completa riscrittura. In particolare, si prevede che l’articolo 1 della legge n. 336 si interpreta nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, compresi i dirigenti ed equiparati, nonché per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianità previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. In applicazione della presente disposizione interpretativa, è aggiornata la ricostruzione economica di carriera ed eventualmente del trattamento di quiescenza prevista dalle disposizioni di carattere generale per i soggetti indicati dall’articolo 1 della legge n. 336 del 1970. Non si procede comunque al recupero degli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, per interpretazioni difformi, conseguiti fino alla data del decreto che aggiorna la ricostruzione economica di carriera e del trattamento di quiescenza Il successivo articolo 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame.
Concludendo, rileva la necessità di predisporre un testo unificato delle proposte di legge in esame, per consentirne un rapido iter, non appena concluso l’esame preliminare.
Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Benefici previdenziali al personale militare esposto all’amianto.
C. 3653 Lavagnini.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Angelo SANTORI, presidente, in sostituzione del relatore, momentaneamente assente, rileva come la proposta di legge in esame preveda il riconoscimento di benefici previdenziali al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che, nello svolgimento delle proprie mansioni, sia stato esposto all’amianto.
Secondo la relazione illustrativa, l’intervento normativo si rende necessario in quanto «l’interpretazione letterale delle norme contenute nella Legge 257 del 1992 tende per l’applicazione del predetto beneficio previdenziale solo ai lavoratori di imprese private». Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, il computo dell’anzianità contributiva per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia è effettuato moltiplicando il periodo lavorativo di esposizione all’amianto per i seguenti coefficienti: personale imbarcato in servizio macchina, meccanico ed elettricista: 1,50 per cento per ogni anno o frazione; personale imbarcato con compiti diversi da quelli sopra indicati: 1,25 per cento per ogni anno o frazione; personale impiegato presso gli stabilimenti, arsenali, cantieri navali e personale del servizio antincendi: 1,25 per cento per ogni anno o frazione; altro personale: 1 per cento per ogni anno o frazione.
Il comma 2 dell’articolo 1 prevede la possibilità di cumulo delle maggiorazioni contributive indicate al comma 1 con i benefici previdenziali già previsti dalla normativa vigente. Per il personale che abbia già maturato 35 anni di anzianità contributiva ai fini previdenziali alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’articolo 2 dispone che i coefficienti moltiplicatori indicati nell’articolo precedente possano essere applicati, su richiesta degli interessati, per la riduzione dell’età anagrafica utile ai fini del collocamento a riposo.
Ai medesimi soggetti sono comunque garantiti: un’indennità di buonuscita ed un trattamento pensionistico di ammontare pari a quello che sarebbe loro spettato in caso di permanenza in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età; l’equiparazione a tutti gli effetti del collocamento in quiescenza a quello conseguito per raggiungimento dei limiti d’età.
L’articolo 3 reca la quantificazione dell’onere, stimato per il periodo 2003-2005 in 16.875 milioni di euro, e le disposizioni in merito alla copertura. A tal fine si prevede una riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’UPB di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, mediante utilizzo dell’accantonamento relativo al medesimo Ministero. In relazione agli oneri finanziari recati dal provvedimento, prospetta infine l’opportunità di acquisire la relazione tecnica del Governo.
Roberto GUERZONI (DS-U) evidenzia come il provvedimento risulti contraddittorio rispetto al quadro normativo in via di definizione attraverso il provvedimento all’esame del Senato sulla medesima materia e le disposizioni della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), le cui modalità di attuazione saranno definite con un decreto, che deve ancora essere emanato, del ministro del lavoro, di concerto con il ministro dell’economia.
Andrea DI TEODORO (FI) evidenzia come sia necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine al coordinamento tra il provvedimento in esame e le norme dettate in materia dalla legge finanziaria per il 2004.
Cesare CAMPA (FI) ritiene che il provvedimento in esame debba offrire l’occasione per individuare una soluzione complessiva per i lavoratori esposti all’amianto di tutte le categorie, che non dovrebbero subire discriminazioni in base alla data di presentazione delle domande di riconoscimento della propria posizione.
Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, scusatosi per il ritardo che gli ha impedito di svolgere la relazione, evidenzia l’esigenza di prevedere adeguati riconoscimenti per lavoratori che hanno operato in condizioni di rischio per la propria salute e nel contempo di evitare possibili abusi. Ricordato come l’articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), abbia dettato norme in materia, peraltro rinviando le modalità di attuazione delle disposizioni ad un decreto ministeriale che deve ancora essere emanato, evidenzia l’esigenza di acquisire l’orientamento del Governo in ordine al decreto da emanare ed al suo coordinamento con il provvedimento in esame.
Roberto GUERZONI (DS-U) osserva come l’intervento del relatore abbia confermato le possibili contraddizioni tra il provvedimento in esame e le norme della legge finanziaria per il 2004; sottolinea altresì come si ponga un problema politico e di rapporti istituzionali con riferimento al provvedimento sulla medesima materia all’esame del Senato.
Elena Emma CORDONI (DS-U) sottolinea come il Governo sia chiamato a chiarire i propri intendimenti sulla materia in esame, considerato che sono state dettate norme con l’ultima legge finanziaria e si è ancora in attesa del decreto ministeriale attuativo. Evidenzia altresì come il Senato si stia occupando della medesima materia, estendendo ai lavoratori di tutti i settori i benefici collegati all’esposizione all’amianto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità della norma che prevede che di tali benefici possano godere soltanto i lavoratori iscritti all’Inail.
Angelo SANTORI, presidente, ritiene opportuno che il Governo si pronunci sulla materia e che l’ufficio di presidenza valuti le modalità di prosecuzione dell’esame.
Pietro GASPERONI (DS-U) lamenta l’assenza di un rappresentante del Governo alle sedute in sede referente della Commissione in cui si esaminano importanti provvedimenti.
Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.25.
Mercoledì 11 febbraio 2004. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.
La seduta comincia alle 15.25.
Schema di decreto legislativo in materia di licenziamenti collettivi.
Atto n. 329.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta di ieri.
Emilio DELBONO (MARGH-U) evidenzia l’esigenza della presenza di un rappresentante del Governo per chiarire il contenuto del provvedimento in esame: pur potendosi infatti considerare alla stregua di un atto dovuto l’estensione ai datori di lavoro non imprenditori delle procedure di licenziamento collettivo, a seguito della sentenza in materia della Corte di giustizia delle Comunità europee, non è chiara la ragione per cui tale estensione venga sostanzialmente limitata agli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori nonché di notifica preventiva alle autorità pubbliche competenti. L’esclusione da tale estensione delle norme concernenti gli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento a quelle in materia di indennità di mobilità, risulta infatti fortemente penalizzante per numerosi lavoratori, in particolare quelli del cosiddetto terzo settore. Ritiene pertanto necessario acquisire il parere dei soggetti interessati, richiedendo agli stessi una nota scritta, nel caso in cui non si potesse procedere, per esigenze di tempo, alla loro audizione.
Evidenziato pertanto come siano necessari adeguati approfondimenti sul provvedimento, ritiene opportuno rinviare l’espressione del parere della Commissione.
Alfonso GIANNI (RC), condivise le considerazioni del deputato Delbono, sottolinea l’esigenza che vengano rese esplicite le ragioni sociali e politiche della mancata estensione degli istituti di mobilità ai datori di lavoro non imprenditori. Sottolineato come l’estensione delle sole procedure informative ai licenziamenti collettivi di datori di lavoro non imprenditori abbia semplicemente portata retorica, evidenzia come il problema reale da affrontare sia quello dell’estensione di fondamentali diritti economici, come il diritto alla continuità del reddito in seguito ad un licenziamento collettivo.
Andrea DI TEODORO (FI) condivide l’esigenza di richiedere ai soggetti interessati al provvedimento una nota scritta e di sollecitare il Governo a riferire in Commissione in ordine alle ragioni del provvedimento in esame.
Angelo SANTORI, presidente, assicura che si farà interprete dell’esigenza della presenza di un rappresentante del Governo alle sedute della Commissione. Accogliendo la richiesta del deputato Delbono, avverte che il termine per la presentazione delle proposte di parere sullo schema di decreto legislativo in esame è prorogato a martedì 17 febbraio, alle 16.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.50.

























