(Dal Resoconto Sommario)
SEDE REFERENTE
Mercoledì 10 marzo 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 15.20.
Regolarizzazione di versamenti dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori.
C. 655 Lucchese, C. 923 Lumia, C. 3037 Marras, C. 3827 Rossiello, C. 4140 Misuraca, C. 4392 Drago.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2004.
Luigi MANINETTI (UDC), relatore, illustra brevemente il contenuto delle proposte di legge in materia di regolarizzazione contributiva abbinate al provvedimento in esame.
La proposta Misuraca C. 4140 interviene in materia di crediti contributivi agricoli, in cui sussiste un alto grado di contenzioso teso a contestare le somme richieste a seguito della cartolarizzazione e della iscrizione a ruolo delle relative cartelle. Il provvedimento dà la possibilità ai datori di lavoro agricolo e ai lavoratori autonomi del settore agricolo di definire i carichi inclusi i ruoli emessi dall’INPS entro il 31 dicembre 2002 con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo. Ciò al fine di evitare che gli agricoltori possano correre il pericolo di atti esecutivi e di espropriazione dell’azienda di fronte alla richiesta di somme esorbitanti, e d’altra parte di garantire all’INPS e alla società di cartolarizzazione il pagamento di somme ragionevoli, altrimenti difficilmente esigibili. Si prevede inoltre che la definizione del carico iscritto a ruolo comporti la rinuncia a qualunque forma di contestazione in merito alla sussistenza e alla entità delle somme iscritte a ruolo e la conseguente estinzione degli eventuali procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti, al fine di porre fine al notevole contenzioso pendente, poiché l’adesione alla definizione dei carichi implica l’accettazione incondizionata dell’entità della somma iscritta a ruolo.
La proposta Marras C. 3037 riapre i termini della regolarizzazione contributiva disposta dall’articolo 76 della legge n. 448 del 1998, che conteneva condizioni di particolare favore solo per il settore agricolo e ne estende il campo di applicazione al settore artigianale e della piccola e media impresa, in riferimento ai debiti contributivi maturati sino a dicembre 2001, con la possibilità di dilazione in 20 rate semestrali consecutive, con un interesse sulle rate successive alla prima dell’1 per cento annuo. Il comma 3 precisa che a coloro che aderiscono alla regolarizzazione non si applicano le disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti, compresi gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive.
Anche la proposta Lucchese C. 655 si propone di dare la possibilità a tutti i soggetti tenuti per legge al versamento di contributi previdenziali e assistenziali, anche se non datori di lavoro, di regolarizzare le proprie posizioni debitorie attraverso la generalizzazione degli effetti del citato articolo 76 della legge n. 448 del 1998, concedendo un’ampia dilazione nei pagamenti ed il totale abbattimento degli oneri e delle spese aggiuntive. Per effetto della presentazione delle domande di regolarizzazione, si stabilisce la sospensione dei provvedimenti di esecuzione in corso. L’articolo 2 abroga il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n.338 del 1989 (convertito dalla legge n. 389 del 1989) relativo alle modalità di fissazione della retribuzione da assumere quale base per il calcolo dei contributi, e sulla base del quale sono stati compiuti accertamenti nei confronti di aziende a seguito dei quali sono state avanzate richieste di contributi o premi considerati evasi del tutto eccessivi. L’articolo 3, di conseguenza, indica la normativa di riferimento in materia sia di retribuzione imponibile ai fini contributivi previdenziali assistenziali (articolo 12 della legge n. 153 del 1969), sia di minimali di retribuzione giornaliera sempre a fini contributivi (decreto-legge n.402 del 1981 convertito dalla legge n. 537 del 1981).
Si prevede inoltre l’intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e previdenza, al pari delle sanzioni tributarie. L’articolo 6 estende alle cooperative, per i rapporti di lavoro dipendente o assimilato instaurati con i propri soci, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990. Si precisa che non è completata alcuna norma di copertura finanziaria.
La proposta di legge Rossiello C. 3827 riapre i termini della regolarizzazione contributiva nel settore agricolo di cui all’articolo 76 della legge n. 448 del 1998, concedendo ai datori di lavoro agricolo e agli imprenditori agricoli, debitori di contributi e premi previdenziali maturati fino a tutto il 2002, il beneficio della rateizzazione dei debiti stessi anche se oggetto di cessione ai fini della cartolarizzazione. Si stabilisce inoltre che la dilazione avvenga in 20 rate annuali consecutive maggiorate del tasso degli interessi legali fissato al 3 per cento. Alla regolarizzazione consegue l’estinzione delle obbligazioni per interessi, a sanzioni e somme aggiuntive, mentre nulla si dice rispetto alle eventuali sanzioni penali. Anche tale proposta non prevede alcuna copertura finanziaria.
La proposta Lumia C. 923 riguarda la regolarizzazione degli obblighi previdenziali relativamente alle piccole e medie imprese, anche se poi il testo non fa alcun riferimento a queste ultime. Essa prevede la possibilità di regolarizzare la posizione contributiva per tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori, che siano debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi ai periodi contributivi maturati fino al mese di gennaio 200l. Il pagamento può avvenire in 24 rate bimestrali. Viene inoltre fissata sia la percentuale massima del 40 per cento dei contributi e premi dovuti, sia la maggiorazione del 4 per cento annuo, in luogo delle sanzioni civili, amministrative e delle penalità. L ‘articolo 3 consente ai soggetti che in passato hanno usufruito delle procedure di regolarizzazione di accedere ai benefici suddetti. La regolarizzazione comporta l’estinzione delle obbligazioni per some aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili, mentre nulla si dice in relazione alle eventuali sanzioni penali. Anche tale proposta prevede 1’intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni relative alla materia contributiva. L’articolo 7 prevede una rateizzazione più diluita nel tempo (70 rate bimestrali consecutive) per le aziende situate nel Mezzogiorno e nelle zone di declino industriale (obiettivi l, 2 e 3 del regolamento CE 1260/1999) e per i soggetti residenti nelle aree colpite da calamità a decorrere dal 1997. Non si prevede alcuna norma di copertura finanziaria.
A conclusione dell’analisi delle suddette proposte di legge, risulta evidente che esse contengono in gran parte misure in materia di regolarizzazione contributiva che coincidono con la proposta Drago C. 4392, la quale, disponendo una regolarizzazione generalizzata e non rivolta a particolari settori, è di più ampia portata. Ritiene quindi che nel corso dell’esame si potrà discutere di problematiche e aspetti particolari ed eventualmente intervenire in via emendativa sul testo della suddetta proposta, soprattutto alla luce dei dati e dei chiarimenti che il Governo fornirà in relazione alla reale consistenza dei crediti contributivi degli enti previdenziali e all’ammontare effettivo di quelli già oggetto delle operazioni di cessione e cartolarizzazione, nonché di ogni altra informazione utile per risolvere un problema di forte impatto sociale ed economico quale il sommerso contributivo.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

























