(Dal Resoconto Sommario)
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 29 aprile 2003. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
Proposta di nomina della dottoressa Amalia Ghisani a Presidente dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
Atto n. 63.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 15 aprile 2003.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che nelle precedenti sedute del 9 e del 15 aprile la Commissione non è risultata in numero legale per deliberare sulla proposta di parere favorevole del relatore alla nomina in titolo.
Essendo al momento presenti in Commissione solo un numero esiguo di deputati, si rimette alle valutazioni della Commissione sulle modalità di prosecuzione della seduta.
Cesare CAMPA (FI), a nome del suo gruppo – e segnatamente dei deputati Santori e Fratta Pasini – esprime rammarico per l’impossibilità di giungere all’approvazione del parere favorevole proposto dal relatore.
Luigi MANINETTI (UDC), interventendo anche a nome dei deputati Emerenzio Barbieri e Peretti, si associa alle dichiarazioni del deputato Campa.
Giovanni DIDONÈ (LNP), anche a nome del deputato Dario Galli, esprime a sua volta rammarico per l’impossibilità di raggiungere, anche nella seduta odierna, il prescritto numero legale.
Roberto GUERZONI (DS-U), anche a nome della collega Motta conferma l’orientamento favorevole del suo gruppo alla nomina in questione.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rileva che – considerato il numero dei presenti – la Commissione conviene sull’inopportunità di procedere alla votazione.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro.
Atto n. 217.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, nell’illustrare schematicamente il contenuto del provvedimento, osserva che lo schema di decreto legislativo recepisce, attuando la delega di cui al combinato disposto dell’articolo 1 e dell’allegato B della legge 1o marzo 2002 n. 39 (legge comunitaria 2001), la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Lo schema, attenendosi alle disposizioni della direttiva, è volto a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.
A tale scopo, dopo aver fornito una precisa definizione di discriminazione diretta e indiretta, viene delimitato il campo di applicazione, prevedendo tra l’altro l’accesso a idonee procedure giurisdizionali al fine di tutelare i diritti e porre rimedio alle discriminazioni.
L’articolo 1 definisce l’oggetto dello schema in esame, volto ad attuare le misure necessarie a garantire pari condizioni di occupazione e di lavoro tra le persone indipendentemente da religione, convinzioni personali, handicap, età e tendenze sessuali.
L’articolo 2 definisce le fattispecie di discriminazione distinguendole in forme di discriminazione diretta (cioè trattare una persona in modo meno favorevole rispetto ad un’altra in una analoga situazione per religione, convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali); discriminazione indiretta (cioè adottare una disposizione, una prassi, un atto, un patto o un comportamento – anche in apparenza neutri – che possano creare svantaggio ad una persona che professi una religione o un’ideologia, ovvero sia portatrice di handicap, ovvero abbia una età particolare o una tendenza sessuale, rispetto ad altre persone).
Il comma 2 conferma peraltro le disposizioni vigenti in materia di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi recate dai commi 1 e 2 dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 286 del 1998 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» che detta disposizioni definitorie di comportamenti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi compiuti nei riguardi di cittadini stranieri, nonché di cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea presenti in Italia.
Di particolare rilevanza risulta essere la disposizione del comma 3 che introduce nell’ordinamento nazionale la definizione del cosiddetto «mobbing». Tale comportamento viene considerato discriminatorio e pertanto suscettibile di tutela giurisdizionale ai sensi dell’articolo 4 dello schema in esame.
Conformemente alle prescrizioni dell’articolo 3 della direttiva 2000/78/CE, il disposto dell’articolo 3 dello schema specifica che il principio di parità deve essere applicato indistintamente a tutte le persone sia nel settore pubblico sia in quello privato, e in particolare con riferimento all’accesso all’occupazione ed al lavoro, all’occupazione e condizioni di lavoro, all’accesso all’orientamento, alla formazione ed alla riqualificazione professionale, compresi i tirocini.
Restano salve le norme vigenti relative alle condizioni di ingresso, soggiorno e accesso al lavoro, all’assistenza e alla previdenza per gli stranieri e per gli apolidi, quelle in materia di sicurezza e protezione sociale, sicurezza pubblica, stato civile nonché, per le forze armate, le disposizioni limitative riguardanti l’età e l’handicap (comma 2).
I successivi commi 3, 4 e 5, in ottemperanza alle norme recate dagli articoli 4 e 6 della direttiva 2000/78/CE, riguardano gli atti che non vengono considerati discriminatori nell’ambito di un rapporto di lavoro o dell’esercizio dell’attività di impresa. Vengono in particolare citate quelle differenze di trattamento che possono incidere sullo svolgimento di un’attività lavorativa o che possono costituire un elemento essenziale e determinante di taleattività; parimenti non sono atti discriminatori le differenze di trattamento basate su una determinata religione o credenza, nel caso in cui queste siano requisito essenziale e determinante per lo svolgimento di attività praticate nell’ambito di enti religiosi o organizzazioni pubbliche o private.
Osserva poi che il comma 3, nel prevedere che non costituiscono atti di discriminazione quelle differenze di trattamento connesse alla religione, alle convinzioni personali, all’handicap, all’età o alle tendenze sessuali di una persona, non solo «qualora costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa», ma anche se si tratti solamente di «caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa», non appare perfettamente conforme all’articolo 4, comma 1, della direttiva. La previsione, del resto, a causa di una certa vaghezza, potrebbe prestarsi ad utilizzazioni strumentali e a dubbi interpretativi. Se proprio si volesse mantenere la previsione, si potrebbe formularla in termini più stringenti, ammettendo la natura non discriminatoria solamente allorché le caratteristiche in questione incidano in maniera determinante sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
In aggiunta a quanto previsto dalla direttiva comunitaria, lo schema in esame, al comma 6, stabilisce la legittimità degli atti volti ad escludere dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa inerente la cura, l’istruzione, l’assistenza e l’educazione di minorenni, le persone condannate in via definitiva per reati concernenti la libertà sessuale dei minori e la pornografia minorile.
L’articolo 4, in attuazione delle disposizioni contenute nel capo II (articolo 9 e seguenti) della direttiva 2002/78/CE, disciplina la tutela giurisdizionale dei diritti in oggetto.
In particolare, il comma 1, modificando l’articolo 15 della legge n. 300 del 1970 (lo Statuto dei lavoratori), provvede a rendere nulli anche gli atti e i patti diretti a discriminare il lavoratore per motivi di handicap, di età, di tendenze sessuali o di convinzioni personali.
Il successivo comma 2 prevede che la tutela giurisdizionale avverso gli atti discriminatori si svolge «nelle forme previste dall’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
Il citato articolo prevede la facoltà del giudice di ordinare, su istanza di parte, qualora il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produca una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, la cessazione del comportamento pregiudizievole e l’adozione di ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
Nei commi successivi dell’articolo 4, tuttavia, si prevedono disposizioni processuali in parte riproduttive di quanto già previsto dall’articolo 44 del Testo unico delle leggi sull’immigrazione. Si pone allora il problema interpretativo di raccordare i due articoli.
È da ritenere che, sicuramente, l’articolo 4 dello schema richiami i primi sei commi dell’articolo 44 del testo unico sull’immigrazione, relativi alle modalità di proposizione della domanda volta a rimuovere le conseguenze della discriminazione, alle modalità processuali del giudizio e alle forme dell’eventuale impugnazione della decisione del giudice. È dubbio invece se il rinvio all’articolo 44 riguardi anche i commi successivi, che non attengono in senso stretto alle forme della tutela giurisdizionale. L’interpretazione da preferire, sia dal punto di vista letterale che logico-sistematico, è nel senso di considerare il rinvio limitato ai primi sei commi, che riguardano le forme processuali in senso stretto. Del resto l’articolo 4 dello schema, ai commi 3 e successivi, contiene disposizioni di tenore analogo ai commi 7 e successivi dell’articolo 44 (quelli non strettamente attinenti alle forme, bensì attinenti al regime probatorio e al contenuto della sentenza).
In ogni caso, l’articolo 4 dello schema si presta ad alcuni rilievi: in proposito, osserva che, poiché il rinvio all’articolo 44 del Testo unico è da ritenere parziale, sarebbe preferibile riprodurre direttamente le disposizioni specifiche che si intende richiamare, per evitare all’interprete la difficoltà di andare a ricostruire la normativa.
I successivi commi dell’articolo 4, come sopra visto, prevedono ulteriori strumenti di tutela giurisdizionale dei diritti.
Ai sensi del comma 4, il ricorrente può, al fine di dimostrare l’esistenza della discriminazione, dedurre in giudizio elementi di fatto che il giudice deve valutare nei limiti di cui all’articolo 2729, primo comma, del codice civile.
Il richiamato articolo stabilisce che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Osserva quindi che, relativamente all’onere della prova, appare preferibile la formulazione del comma 9 dell’articolo 44 del Testo unico sull’immigrazione rispetto a quella del comma 4 dell’articolo 4 dello schema. Quest’ultimo assume un valore meramente riproduttivo dell’articolo 2729, comma 1, del codice civile, nulla aggiungendo alla normativa vigente, e potrebbe ritenersi non perfettamente aderente alla direttiva comunitaria. Al contrario, il comma 9 dell’articolo 44, nell’ammettere che il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio, possa «dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all’assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell’azienda interessata», si presenta quale specificazione connotata da elementi di novità rispetto alla disposizione del codice civile relativa alla presunzione semplice.
Il giudice, nell’accogliere il ricorso della persona lesa, oltre al risarcimento del danno patrimoniale derivante dal comportamento discriminatorio ha facoltà, con lo stesso provvedimento, di risarcire anche il danno non patrimoniale e di impartire le opportune disposizioni al fine di far cessare o rimuovere entro un certo termine l’atto o il comportamento discriminatorio (comma 5), decidendo anche di utilizzare, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 12 della direttiva 2000/78/CE, adeguate forme di pubblicità (comma 7).
Il successivo articolo 5 legittima le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative ad agire, in forza di delega rilasciata per iscritto, a pena di nullità, in giudizio in nome e per conto del soggetto discriminato, contro la persona fisica o giuridica alla quale è riconducibile l’atto o il comportamento lesivo. Tali rappresentanze, inoltre, possono agire anche in caso di discriminazione collettiva, qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dal comportamento discriminatorio.
Rileva poi che la dizione «organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative» appare eccessivamente generica e pone seri problemi interpretativi per individuare le associazioni a cui si vuol fare riferimento. Considerando la ratio dello schema e versandosi nel campo delle discriminazioni in materia di occupazione e condizioni di lavoro, ritiene che ci si debba riferire alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come del resto previsto dal più volte citato articolo 44, comma 10, della legge n. 286 del 1998.
L’articolo 6, infine, precisa che l’applicazione del provvedimento in esame non comporta oneri a carico dello Stato.
Alla luce delle considerazioni espresse, si riserva di approfondire successivamente i temi e le questioni solo genericamente accennati, integrando la relazione con valutazioni relative agli aspetti più critici dello schema di decreto legislativo.
Emerenzio BARBIERI (UDC) conviene sulla necessità di approfondire in partico lare il tema del cosiddetto «mobbing», comportamento considerato discriminatorio e pertanto suscettibile di tutela giurisdizionale.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, per consentire al relatore di svolgere gli opportuni approfondimenti, rinvia pertanto il seguito dell’esame ad altra seduta.

























