(Dal Resoconto Sommario)
SEDE CONSULTIVA
Martedì 20 aprile 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi.
La seduta comincia alle 12.
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi.
Testo unificato C. 2725 ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, sostituendo il relatore, momentaneamente assente, rileva come il testo unificato in esame rechi norme in favore delle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extra nazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché dei loro familiari superstiti.
La Commissione, nella seduta del 16 settembre 2003, aveva espresso parere favorevole con osservazioni sul provvedimento; successivamente, con l’avviso unanime di tutti i rappresentanti dei gruppi, l’Assemblea aveva deliberato il rinvio in Commissione, al fine di consentire un approfondimento, con l’ausilio dei rappresentanti del Ministero dell’interno e dell’economia e delle finanze, sui profili problematici evidenziati dalla V Commissione in ordine alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento ed alla relativa copertura finanziaria. Il Governo ha dunque predisposto una nuova relazione tecnica sul testo unificato, verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene alla quantificazione degli oneri: in base alla medesima, la valutazione complessiva degli oneri, pur con riferimento al solo primo anno di attuazione, in un’ipotesi di estensione massima dei benefici previsti, appariva insostenibile per il bilancio dello Stato, risultando pari a 1 miliardo e 400 milioni di euro.
La Commissione di merito ha provveduto pertanto a circoscrivere la platea dei beneficiari del provvedimento, specificando sin dal titolo che si tratta delle vittime del terrorismo e delle stragi che abbiano la medesima matrice, laddove la differenza tra vittime del terrorismo e vittime delle stragi è basata sulla mera circostanza di fatto di un evento che abbia coinvolto una ovvero più persone. Ha inoltre previsto, all’articolo 5, commi 1 e 5, tetti di spesa pari a 200 mila euro per le elargizioni previste e modificato l’articolo 9, determinando minori oneri connessi all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie e farmaceutiche.
Già nella relazione svolta nella seduta del 16 settembre 2003, si sottolineava come le misure incidano sui trattamenti pensionistici e sul relativo trattamento fiscale, prevedendo inoltre elargizioni una tantum, abbattimento degli oneri per l’assistenza sanitaria, semplificazione delle procedure in sede amministrativa e giurisdizionale. In particolare, l’articolo 2 dichiara applicabile l’articolo 2 della legge n. 336 del 1970, ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di fine rapporto, a chiunque abbia subito un’invalidità permanente in conseguenza di atti di terrorismo. Tale legge prevede «tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione (…) per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi, di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia ed in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia ed in internamento». Per coloro che fossero già in pensione, è previsto un aumento del trattamento previdenziale.
In base all’articolo 3, a tutti coloro che hanno subìto un’invalidità permanente della capacità lavorativa inferiore all’80 per cento, causata da atti di terrorismo, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi a fini pensionistici e di trattamento di fine rapporto. Coloro che invece hanno subìto un’invalidità pari o superiore all’80 per cento sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra. In base all’articolo 4, coloro che hanno subìto un’invalidità pari o superiore all’80 per cento sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra e hanno diritto immediato alla pensione diretta.
L’articolo 7 prevede che ai pensionati vittime del terrorismo sia costantemente assicurato l’adeguamento alle variazioni delle retribuzioni del personale in attività, difformemente da quanto avviene per gli ordinari trattamenti di quiescenza, adeguati alle sole variazioni del costo della vita: sottolinea come tale previsione in favore di categorie di cittadini gravemente colpiti da atti di terrorismo richiami la questione più generale relativa all’esigenza di adeguamento delle prestazioni pensionistiche rispetto al costo della vita e agli aumenti contrattuali dei lavoratori attivi.
Le tre osservazioni contenute nel parere del 16 settembre 2003 non sono state recepite dalla Commissione di merito. In particolare, si suggeriva, con riferimento all’articolo 3, di far riferimento anche all’indennità di buonuscita, istituto tipico dei dipendenti pubblici, oltre che al trattamento di fine rapporto. Venne poi evidenziata l’opportunità di una precisazione volta a chiarire che l’assistenza psicologica prevista dall’articolo 6, comma 2, e il patrocinio legale delle vittime del terrorismo, di cui all’articolo 10, pur essendo a carico dello Stato, non fanno venir meno il diritto di scelta di un professionista di fiducia da parte del beneficiario. Fu infine segnalata l’opportunità di chiarire se i trattamenti previsti avessero natura risarcitoria o assistenziale, nel primo caso potendo così cumularsi con altri trattamenti previdenziali, mentre nel secondo caso sarebbero stati assorbiti i trattamenti meno favorevoli.
Dato l’avanzato iter del provvedimento, già rinviato in Commissione dall’Assemblea per un più attento esame dell’impatto finanziario, ritiene che la Commissione si possa limitare a richiamare nelle premesse del parere quello già espresso lo scorso 16 settembre, esprimendo, in ogni caso, orientamento favorevole sul testo in esame.
Emerenzio BARBIERI (UDC) formula alcune perplessità in ordine all’articolo 3, comma 2, in base al quale le pensioni di quanti abbiano subito invalidità in conseguenza di atti di terrorismo sono esentate dall’IRPEF, ritenendo che ciò possa configurare una violazione di principi costituzionali. Rileva inoltre come all’articolo 6, comma 2, sarebbe opportuno prevedere che, alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari, sia assicurata anche l’assistenza psichiatrica, oltre che quella psicologica, a carico dello Stato. Ritiene infine si debba valutare più approfonditamente la previsione di cui all’articolo 9 in base alla quale gli invalidi vittime del terrorismo e delle stragi e i loro familiari sono esenti dalla partecipazione alla spesa farmaceutica.
Alfonso GIANNI (RC) ritiene, con riferimento alle osservazioni del deputato Barbieri, che effettivamente il comma 2 dell’articolo 3 possa essere considerato in contrasto con i principi costituzionali. Condivide inoltre i rilievi relativi all’articolo 6, comma 2, ritenendo che alle vittime e ai loro familiari debba essere assicurata l’assistenza psichiatrica, oltre che quella psicologica, a carico dello Stato. Quanto all’articolo 9 del testo in esame, giudica opportuno prevedere l’esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
Elena Emma CORDONI (DS-U), evidenziato come le norme in esame debbano essere considerate di natura risarcitoria, potendo pertanto cumularsi i relativi benefici con altri trattamenti previdenziali, ritiene, con riferimento all’articolo 9, che sia giusto prevedere l’esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per le vittime, mentre debba essere valutata l’opportunità di prevedere la medesima esenzione per i loro familiari.
Quanto all’articolo 3, rileva come potrebbe valutarsi l’opportunità di differenziati benefici per quanti abbiano un’invalidità permanente inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa, in relazione all’effettiva entità del danno subito. Con riferimento all’articolo 6, rileva inoltre come il confine tra assistenza psicologica e psichiatrica sia del tutto labile. Evidenzia infine come alcune associazioni dei familiari delle vittime del terrorismo e delle stragi abbiano manifestato insoddisfazione per le norme in esame, che giudicano insufficienti.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rileva, con riferimento all’ultima osservazione del deputato Cordoni, come vi siano anche associazioni dei familiari delle vittime che hanno invece espresso soddisfazione per il contenuto del provvedimento in esame, che, sebbene debba fare i conti con le note ristrettezze di bilancio, prevede significative provvidenze per le vittime del terrorismo e i loro familiari.
Antonino LO PRESTI (AN), pur auspicando una rapida approvazione del provvedimento in esame, ritiene debbano essere approfondite le ragioni della disparità di trattamento tra le vittime del terrorismo e quelle della mafia, sottolineando come debba essere superato tale tipo di sperequazione.
Cesare CAMPA (FI), relatore, ricorda come negli ultimi anni, a più riprese, siano state introdotte maggiori garanzie e tutele per le vittime del terrorismo e della criminalità, in modo particolare per le «vittime del dovere» ed i loro familiari (magistrati, poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, appartenenti a polizia penitenziaria e municipale, caduti o resi permanentemente invalidi nell’adempimento del loro dovere). Per esempio, solo da qualche anno, con l’istituzione di apposite borse di studio, le vittime del dovere e i loro familiari hanno avuto la stessa possibilità che già avevano i loro «carnefici» ai quali, infatti, da molto tempo è permesso di studiare nelle carceri a spese dello Stato; o ancora, solo recentemente, i congiunti delle vittime possono beneficiare dell’assunzione diretta (senza pubblico concorso) nella Polizia di Stato. Tuttavia, nell’ambito della legislazione in materia, si sono create alcune disparità: per esempio la legge 28 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», introducendo importanti e doverosi benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ha prodotto profonde disparità di trattamento, soprattutto tra gli appartenenti alle forze dell’ordine, creando in pratica «vittime di serie A» e «vittime di serie B». Anche a seguito di una forte e ferma critica operata dai familiari delle vittime, dalle associazioni a cui fanno capo e dalle organizzazioni sindacali, con la legge finanziaria del 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 82) si è posto parzialmente rimedio a tali iniquità.
Attualmente, a sette anni di distanza dall’entrata in vigore della legge n. 407 del 1998, rimangono penalizzate le vittime del dovere e/o i familiari il cui status per fatti verificatesi tra il 1967 e il 1990.
L’estensione dei benefici della n. 407 del 1998 a tutte le vittime del dovere e ai loro familiari – anche per eventi datati anteriormente al 1990 – si integrerebbe pienamente con le norme, inserite nella decisione quadro adottata dal Consiglio d’Europa il 15 marzo 2001, in materia di protezione ed assistenza alle vittime, destinata ad entrare in vigore nel 2002, nel 2004 e nel 2006.
Ritiene pertanto che debba essere perseguita la parificazione di tutte le vittime del dovere, senza per questo togliere valenza storico-politica ai fatti eclatanti di terrorismo o mafia, dando altresì un segnale forte dello Stato e della classe politica, per evitare che ci si ricordi solo delle vittime dell’ultimo giorno. Evidenzia pertanto come ritenga opportuno modificare il comma 1 dell’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 nei seguenti termini: «Al personale pubblico di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell’adempimento del dovere, ed ai superstiti dello stesso personale ucciso, nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1o gennaio 1967, l’applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407».
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
SEDE REFERENTE
Martedì 20 aprile 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi.
La seduta comincia alle 12.45.
Indicizzazione delle retribuzioni.
C. 1032 Bertinotti.
(Seguito dell’esame e conclusione).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o aprile 2004.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti al provvedimento in esame (vedi allegato 2).
Ricorda altresì che la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario sul provvedimento.
Cesare CAMPA (FI), relatore, esprime parere favorevole sull’emendamento Di Teodoro 1.1, soppressivo dell’articolo unico, e parere contrario su tutti i restanti emendamenti.
Il sottosegretario Maurizio SACCONI esprime parere conforme a quello del relatore. Rileva quindi come il provvedimento in esame sia frutto di un’impostazione che tende a comprimere l’autonomia delle parti sociali, prevedendo sul piano legislativo meccanismi di correlazione tra le retribuzioni da lavoro e l’andamento dei prezzi che rischiano di produrre effetti inflazionistici. Ricordato come il meccanismo della scala mobile sia stato superato ormai da un ventennio, sottolinea l’opportunità di prevedere che gli adeguamenti delle retribuzioni vengano definiti sul piano contrattuale, valorizzando le diverse realtà, anche sul piano territoriale, e facendo riferimento in primo luogo agli aumenti di produttività.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che, in caso di approvazione dell’emendamento 1.1, interamente soppressivo dell’articolo unico del testo, porrà direttamente in votazione il mandato al relatore a riferire in senso contrario all’Assemblea sulla proposta di legge n. 1032.
Elena Emma CORDONI (DS-U) illustra gli emendamenti presentati dal suo gruppo, evidenziando come gli stessi siano frutto degli approfondimenti svolti, anche attraverso le audizioni, nel corso del dibattito in Commissione. Sottolinea come il provvedimento in esame ponga una questione che non può essere elusa: quella della difesa del potere d’acquisto delle retribuzioni. Evidenzia in proposito come sia opportuno rivedere le metodologie di rilevazione statistica che conducono alla definizione del paniere per il calcolo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, istituendo nuovi indici dei prezzi al consumo riferiti alle fasce di reddito basso, in particolare per le famiglie con capofamiglia di età superiore a 65 anni. Ricordato altresì come, a partire dal 2001, non sia stato restituito il cosiddetto fiscal drag, evidenzia come ciò abbia determinato un’ulteriore riduzione dei redditi da lavoro: il suo gruppo propone pertanto che, quando le variazioni percentuali del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati abbiano superato il 2 per cento nel corso dell’anno, si provveda a neutralizzare integralmente gli effetti dell’ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Evidenziata altresì l’esigenza di individuare efficienti meccanismi di rivalutazione delle pensioni, le quali hanno subito gravi perdite del potere d’acquisto nell’ultimo decennio, sottolinea come sia opportuno prevedere che, a fini di perequazione delle pensioni, possano prevedersi, con la legge finanziaria, aumenti in relazione all’andamento dell’economia.
Ribadisce infine come il Governo e la maggioranza siano comunque chiamati, nell’ambito delle proprie responsabilità, ad offrire una risposta alla questione, posta con il provvedimento in esame, della tutela del potere d’acquisto delle retribuzioni e delle pensioni.
Alfonso GIANNI (RC) ricorda come tutti gli osservatori e gli analisti economici abbiano evidenziato, nel corso degli ultimi anni, uno spostamento di ricchezza dai redditi da lavoro dipendente e da pensione a quelli da capitale e da rendita finanziaria, che ha determinato un’eccezione italiana negativa nel contesto europeo. Ricordato come la perdita di potere d’acquisto reale dei salari abbia prodotto un grave impoverimento della classe lavoratrice ed impiegatizia, che determina effetti negativi sull’economia nazionale, evidenzia come il provvedimento in esame non tenda a reintrodurre il meccanismo della cosiddetta scala mobile su base trimestrale, né intacchi l’autonomia delle parti sociali, prevedendo invece meccanismi di garanzia per il potere d’acquisto delle retribuzioni. Sottolinea altresì come il provvedimento determini meccanismi virtuosi che dovrebbero consentire il contenimento della pressione inflazionistica ed un’opportuna distribuzione dei redditi prodotti nel paese. Apprezzato l’impegno del gruppo DS-U che ha offerto il proprio contributo con la presentazione di emendamenti, condivide la proposta di prevedere nuovi indici dei prezzi al consumo correlati alle esigenze delle fasce sociali meno abbienti, mentre ritiene che la restituzione del drenaggio fiscale debba effettuarsi anche per variazioni del valore medio dell’indice dei prezzi inferiori al 2 per cento. Preannuncia inoltre la sua intenzione, in caso di conferimento al relatore del mandato a riferire in senso contrario sulla proposta di legge in esame, di svolgere la funzione di relatore di minoranza.
Roberto GUERZONI (DS-U) evidenzia come la maggioranza ed il Governo debbano assumersi la responsabilità di fornire una risposta relativamente all’esigenza di tutelare il potere di acquisto delle retribuzioni da lavoro e pensione, in presenza di una situazione che ha fatto registrare nell’ultimo triennio gravi scostamenti tra l’inflazione programmata e quella registrata. Ricordato come gli accordi tra le parti sociali in materia di politica dei redditi prevedano un recupero di tali scostamenti in sede contrattuale, evidenzia come ciò non si sia verificato nella realtà, determinando un forte impoverimento delle classi lavoratrici, aggravato peraltro dalla mancata restituzione del fiscal drag. Sottolinea pertanto come il Governo non possa eludere l’esigenza di approntare opportuni meccanismi correttivi di tali distorsioni, quantomeno valutando l’esigenza di definire nuovi panieri statistici per la definizione dell’effettivo andamento dei prezzi al consumo, eventualmente differenziati per categorie di consumatori.
La Commissione approva l’emendamento Di Teodoro 1.1, interamente soppressivo dell’articolo unico del provvedimento, risultando pertanto preclusi i restanti emendamenti.
La Commissione delibera quindi di conferire al deputato Campa il mandato a riferire in senso contrario all’Assemblea sul testo della proposta di legge Bertinotti C. 1032.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, si riserva di designare i membri del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 14.
Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:
SEDE REFERENTE
Regolarizzazioni di versamenti dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori.
C. 655 Lucchese, C. 923 Lumia, C. 3037 Marras, C. 3827 Rossiello, C. 4140 Misuraca, C. 4392 G. Drago.





























