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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

La Commissione prosegue, in sede referente, l’esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro. E’ prevista l’illustrazione degli emendamenti. Relatore Tofani.

La Commissione approva, in sede consultiva, il parere sulla legge di semplificazione 2001.

Resoconto sommario della seduta del 19 febbraio

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,05.


IN SEDE CONSULTIVA

(776) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001

(184) BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 12 febbraio scorso.

Il relatore MORRA illustra le integrazioni apportate allo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni, da lui illustrato nella precedente seduta, intese a recepire parte dei suggerimenti e delle proposte formulati dal senatore Battafarano, sempre nella seduta del 12 febbraio. Dà quindi lettura del seguente schema di parere:


“La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 776, relativamente all’articolo 3, osserva preliminarmente:

a) che è condivisibile il fine della norma predisposta dal Governo, di modernizzare il sistema prevenzionistico rispetto alla evoluzione dei rapporti di lavoro. Pertanto, si sottolinea l’esigenza di pervenire alla predisposizione di un Testo Unico non soltanto compilativo, ma anche innovativo, per contribuire alla certezza del diritto, anche abrogando disposizioni precedenti non compatibili con il nuovo assetto;

b) che il Testo Unico dovrà inoltre strutturarsi secondo la ripartizione delle competenze previste dal nuovo assetto costituzionale per quanto attiene alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni in materia di sicurezza del lavoro, fermo restando il compito dello Stato di assicurare il pieno rispetto delle normative di sicurezza adottate in sede di recepimento di direttive comunitarie;

c) che l’adozione di misure promozionali e incentivanti – rivolgendo una particolare attenzione soprattutto alla piccola e media impresa e all’agricoltura – può consentire la valorizzazione del sistema prevenzionistico ed una sua maggiore effettività, rispetto a quanto può essere garantito con un sistema di tipo meramente sanzionatorio-repressivo;

d) che l’efficacia delle misure sopra indicate può essere rafforzata anche attraverso l’elaborazione di codici di condotta e la diffusione di buone pratiche;

ed esprime pertanto parere favorevole su di esso, condizionato all’accettazione delle seguenti modifiche relativamente all’indicazione dei principi e criteri direttivi della delega, come di seguito enunciati:

1) al comma 1, alinea, in relazione all’esigenza di pervenire ad un riassetto sistematico dell’intera materia prevenzionistica, occorre sostituire le parole “uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni” con le seguenti: “uno o più decreti legislativi nella forma di testo unico per il riassetto, coordinamento e armonizzazione di tutte le norme”;

2) al comma 1, lettera a), occorre apportare la modifica lessicale evidenziata nel corso della discussione, sostituendo le parole “delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia” con le seguenti: “alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali vigenti in materia”.

3) al comma 1, lettera b), in relazione a quanto sopra osservato, occorre sostituire le parole “di prevenzione per le” con le altre “e di criteri prevenzionistici specifici, anche di tipo promozionale e premiale, con particolare riferimento alle”.


4) con riferimento al dibattito svoltosi in Commissione, sulla necessità di enucleare criteri di delega più puntuali, dopo la lettera d) dovrebbero essere inseriti i seguenti punti:

d-bis) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;

d-ter) adeguamento del sistema prevenzionistivo e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;

d-quater) abrogazione della normativa previgente non compatibile con il nuovo assetto normativo, nonché abolizione di tutte le formule troppo elastiche o generiche che rendano i precetti ambigui o comunque di difficile o incerta interpretazione;

d-quinquies) formulazione di ogni disposizione in base a criteri di chiarezza, certezza e semplificazione;

d-sexies) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;

d-septies) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

d-octies) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell’attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l’elaborazione e l’attuazione delle misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica;

d-nonies) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;

d-decies) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all’adozione delle misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla tutela della salute dei lavoratori;

Relativamente al disegno di legge n. 184, si osserva che i temi affrontati dall’articolo 19, finalizzato ad introdurre elementi di semplificazione procedurale nel settore della previdenza complementare, potranno essere più opportunamente trattati nell’ambito dell’esame delle proposte di riforma previdenziale, attualmente in corso alla Camera dei deputati, mentre la parte dell’allegato A all’articolo 2, comma 1, lettera a) che include la disciplina delle società cooperative tra i settori organici oggetto di riordino mediante emanazione di testi unici, appare non più attuale in seguito all’approvazione della legge di delega al Governo per la riforma del diritto societario, che contempla anche la previsione di una nuova disciplina delle società cooperative.

Ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del Regolamento del Senato, si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenterà all’Assemblea.”

Il senatore BATTAFARANO esprime apprezzamento per l’impegno profuso dal relatore per individuare le possibili convergenze, e tuttavia ritiene che lo schema di parere testé illustrato sia insufficiente, in quanto non risultano accolte parti qualificanti della proposta di integrazione da lui illustrata nella precedente seduta. Illustra pertanto a nome dei gruppi dei Democratici di sinistra-l’Ulivo, della Margherita-l’Ulivo, dei Verdi-l’Ulivo e della componente comunista del gruppo Misto, il seguente schema di parere:

“La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 776, relativamente all’articolo 3, propone le seguenti integrazioni:
Il testo unico deve prevedere la piena attuazione del diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e delle direttive comunitarie relative alla tutela della salute e della sicurezza della persona e al miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori, secondo i seguenti principi generali:
a) il rispetto della salute e della sicurezza della persona negli ambienti di lavoro e di vita deve essere garantito attraverso la programmazione del processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro e non contrasti con la necessità di tutela anche dell’ambiente circostante al luogo di lavoro, con l’adozione di tutte le misure necessarie per adeguare il lavoro all’uomo, mediante la riduzione dei rischi alla fonte e il costante adeguamento delle misure prevenzionistiche ai progressi tecnologici;
b) la prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali deve essere oggetto di programmazione anche da parte dei soggetti privati, e non può essere subordinata a considerazioni di carattere economico;
c) la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve essere assicurata in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;
d) la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere realizzata perseguendo l’obiettivo della prevenzione globale ed unitaria;
e) deve essere attribuito al Servizio sanitario nazionale il compito di valutare preventivamente la compatibilità delle attività lavorative con le esigenze di tutela della salute e dell’ambiente e di esercitare il controllo delle condizioni ambientali e dello stato di salute dei lavoratori, nonché di acquisire tutte le informazioni epidemiologiche necessarie al fine di seguire sistematicamente l’evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro;
f) deve essere realizzato il collegamento e il coordinamento del Servizio sanitario nazionale con tutti gli altri organi, istituzioni e servizi che svolgono attività di prevenzione o di tutela del lavoratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e che comunque incidono sullo stato di salute degli individui, della collettività e dell’ambiente, evitando ogni sovrapposizione, duplicazione e contraddittorietà di interventi e di obblighi per il cittadino;
g) devono essere realizzate le condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell’attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l’elaborazione e l’attuazione delle misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica;
h) in nessun caso le norme delegate potranno disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze;
i) l’adozione delle misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla tutela della salute dei lavoratori non deve comportare, in nessun caso, oneri finanziari per i lavoratori;
l) ogni disposizione deve ispirarsi a criteri di chiarezza, certezza e semplificazione;
m) devono essere abolite tutte le formule troppo elastiche o generiche che rendano i precetti ambigui o comunque di difficile o incerta interpretazione;
n) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati, tali discipline potranno essere opportunamente modificate o integrate.”

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni illustrato dal relatore Morra, dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale.

Il PRESIDENTE avverte che risulta conseguentemente preclusa la votazione sullo schema di parere illustrato dal senatore Battafarano.


IN SEDE REFERENTE

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici

(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici

(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme per la tutela dei lavori “atipici”
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta di mercoledì 13 febbraio 2002.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso il parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 848, accantonando però l’esame degli emendamenti 1.229, 1.227, 2.66, 2.75, 2.45, 3.98, 3.99, 3.93, 3.95, 3.58, 3.94, 3.96, 8.122, 13.9 e 13.31. Poiché il disegno di legge n. 848 è collegato alla manovra finanziaria per il 2002, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento, comma 2-ter e in base al parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5a Commissione permanente nel parere testé richiamato, dichiara inammissibili i seguenti emendamenti: 1.231, 1.138, 3.49, 3.101, 3.88, 5.72, 6.29, 7.4, 8.52, 8.131, 8.129, 8.141, 9.2, 9.31, 10.12, 10.13, 10.26, 11.1, 12.51, 12.48, 12.0.1, 12.0.2 (limitatamente ai commi da 15 a 18), 13.32, 13.35. Ricorda che l’emendamento 11.2, soppressivo dell’articolo 11 è già stato ritirato dal proponente, senatore Tofani.
In attesa che la Commissione bilancio completi il suo parere, si procederà alla sola illustrazione degli emendamenti, fermo restando che, in caso di parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti accantonati, potrà intervenire una successiva dichiarazione di inammissibilità.
Il Presidente propone quindi di non tenere la seduta già convocata per questa sera alle ore 20,30 e di procedere nell’illustrazione degli emendamenti nella seduta già convocata per domani, mercoledì 20 febbraio, alle ore 15.

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del disegno di legge n. 848.

Il senatore GRUOSSO illustra l’emendamento 1.199, soppressivo dell’articolo 1, osservando che tale articolo disciplina non soltanto la materia dei servizi per l’impiego, ma entra anche nel merito di profili specifici del rapporto di lavoro, in particolare nella parte relativa alla soppressione della legge n. 1369 del 1960, sul divieto di interposizione. Si tratta pertanto di una norma imprecisa ed eterogenea che, tra l’altro, rischia di prospettare una discutibile interpretazione del nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione, soprattutto per quel che riguarda una corretta individuazione, in ambito lavoristico, delle materie afferenti alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni. Tale concorrenza, come ha messo in evidenza la discussione generale, deve essere esclusa, senza dare adito ad equivoci, per quanto attiene alla disciplina del rapporto di lavoro, da considerare di esclusiva competenza statale. Illustra quindi l’emendamento 1.206 inteso a determinare una situazione di effettiva parità nella competizione tra le strutture pubbliche e le agenzie private operanti nel campo del collocamento, e l’emendamento 1.208, soppressivo della lettera e) del comma 2, che introduce un principio di delega rispetto al lavoro dei cittadini non comunitari chiaramente eterogeneo rispetto all’impostazione generale dell’articolo 1.

Il senatore Tommaso SODANO illustra l’emendamento 1.259, soppressivo dell’articolo 1, ponendo in rilievo l’eterogeneità delle materie in esso trattate e rilevando che esso rischia di sovrapporsi sugli interventi di riforma del mercato del lavoro già adottati nella passata legislatura. Illustra quindi l’emendamento 1.238 e 1.239, sottolineando che quest’ultimo si propone di reintrodurre il principio della chiamata numerica per le qualifiche meno elevate, anche nella pubblica amministrazione. L’emendamento 1.240, invece, introduce un principio di trasparenza e di modernizzazione nella procedura di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, stabilendo un raccordo funzionale tra operatori privati e operatori pubblici. L’emendamento 1.241 mira a dettare una norma di garanzia per quanto attiene alla riservatezza dei dati personali del lavoratore, e ad impedire che questi ultimi vengano utilizzati per finalità discriminatorie e comunque difformi da quelle inerenti al collocamento. Dà per illustrato l’emendamento 1.242 e si riserva di illustrare successivamente gli altri emendamenti all’articolo 1 di cui è primo firmatario.
Dichiara altresì di aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.200, 1.201, 1.204, 1.121, 1.205, 1.206, 1.207, 1.137 e 1.208.

Il senatore BATTAFARANO dichiara che tutti i senatori dei gruppi politici dei democratici di sinistra-l’Ulivo, della Margherita-l’Ulivo, dei Verdi-l’Ulivo e della componente comunista del gruppo Misto sottoscrivono l’emendamento 1.241.

Il senatore PAGLIARULO illustra quindi l’emendamento 1.79, soppressivo dell’articolo 1 che, a suo avviso, introduce norme destinate a deteriorare la coesione sociale e regola istituti, come la somministrazione di manodopera, che risultano chiaramente estranei agli obiettivi di riordino del mercato del lavoro. Aggiunge quindi la propria firma all’emendamento 1.100.

Il senatore RIPAMONTI illustra l’emendamento 1.92, soppressivo dell’articolo 1, sottolineando che tale articolo non tiene conto della necessità di completare, e non di stravolgere, la riforma del mercato del lavoro già avviata con il decreto legislativo n. 496 del 1997. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.96, 1.94, 1.93, 1.95 e si sofferma sull’emendamento 1.97, in base al quale, l’esercizio della delega è attuato previo confronto con le parti sociali, come peraltro sembrerebbe essere nelle intenzioni da ultimo enunciate da autorevoli esponenti del Governo.
Dati altresì per illustrati gli emendamenti 1.98, 1.5, 1.4 e 1.3, si sofferma sull’emendamento 1.99, che fa salvo quanto già previsto dalla legislazione vigente sul riparto delle competenze tra lo Stato, le regioni e le province, in materia di organizzazione dei servizi pubblici per l’impiego. Alla stessa impostazione si ispira anche l’emendamento 1. 107, mentre l’emendamento 1.100 introduce un principio di informazione continua nei confronti dei disoccupati, dei lavoratori e delle imprese che dovrebbe concorrere a rendere meno generico il principio di delega di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1.
Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Ripamonti si sofferma sull’emendamento 1.111, che intende assicurare una verifica più stringente sui settori produttivi che, a parità di investimento, assicurano migliori prestazioni sul versante occupazionale e che operano in base a criteri di sostenibilità ambientale. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.112, 1.7, 1.6, 1.101, 1.102, 1.103 e illustra l’emendamento 1.113 che, sopprime il numero 2 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 1, recante una norma a suo parere del tutto inessenziale. Fa presente che l’emendamento 1.105 è identico all’emendamento 1.238, già illustrato dal senatore Tommaso Sodano, alle argomentazioni del quale fa rinvio, e dà per illustrati gli emendamenti 1.104, 1.115, 1.8, 1.9, 1.10, 1.116, 1.11, 1.12, 1.14, 1.13, e rileva che l’emendamento 1.117 ha il fine di precisare meglio un principio di delega che appare eccessivamente generico. Dopo aver precisato che l’emendamento 1.110 si propone di assicurare la competenza statale nella gestione del sistema informativo lavoro, dà per illustrati gli emendamenti 1.118, 1.119, 1.18, 1.15, 1.16, 1.17, 1.120, 1.21, 1.19, 1.23, 1.22, 1.20, 1.121, 1.130, 1.24, 1.25, 1.26, 1.114, 1.122, 1.27, 1.123 – analogo all’emendamento 1.239 già illustrato dal senatore Tommaso Sodano -, 1.124, 1.125, 1.28, 1.126, 1.29, 1.30, 1.127, 1.31, 1.32, 1.128, 1.129, 1.33, 1.34, 1.36 e 1.35. Si sofferma quindi sull’emendamento 1.109, che ha il fine di assicurare la competenza esclusiva dello Stato per quanto attiene alle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro, e sull’emendamento 1.108, che realizza lo stesso obiettivo per quanto attiene alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all’Unione europea e all’autorizzazione per attività lavorative all’estero. Dà per illustrati gli emendamenti 1.37, 1.132 – quest’ultimo identico all’emendamento 1.240 già illustrato dal senatore Sodano – nonché l’emendamento 1.38. Illustra quindi l’emendamento 1.131, che intende rendere più puntuale la delega conferita all’articolo 1, prevedendo l’istituzione di una rete nazionale dei servizi di collocamento, e l’emendamento 1.139 che persegue un obiettivo di trasparenza nella gestione dei dati relativi alla domanda e offerta di lavoro a livello regionale. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.42, 1.39, 1.40 e 1.41 e si sofferma sull’emendamento 1.134, simile all’emendamento 1.241, già illustrato dal senatore Tommaso Sodano, e sull’emendamento 1.137, anch’esso rivolto ad evitare ogni disparità di trattamento tra i lavoratori e ogni trattamento di dati per finalità di discriminazione o comunque difformi da quelle relative al collocamento. Dà quindi per illustrati gli emendamenti .1.133, 1.43, 1.45, 1.44, 1.140, 1.46 e 1.141, riservandosi di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all’articolo 1 di cui è primo firmatario.

Su proposta del PRESIDENTE, si decide di rinviare l’illustrazione degli emendamenti 1.229 e 1.227, in attesa che su di essi si pronunci la 5a Commissione permanente.

La senatrice PILONI illustra quindi l’emendamento 1.200 che, sopprimendo il riferimento alla somministrazione di manodopera, intende ridurre il notevole grado di confusione che caratterizza l’articolo 1. La soppressione proposta persegue un fine di chiarezza e non intende eliminare dal testo all’esame qualsiasi riferimento alle attività di fornitura di lavoro, come peraltro risulterà chiaro dalla illustrazione dell’emendamento 1.229, testé accantonato. Con la soppressione della lettera b) del comma 2 dell’articolo 1, proposta con l’emendamento 1.204, non si intende certo confutare il fine, di per sé condivisibile, di una modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, bensì si vuole rimuovere una disposizione contraddittoria, che, in particolare, ignora il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni in materia di mercato del lavoro, introdotto con il nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione e, inoltre, omette del tutto di disciplinare un elemento essenziale delle politiche attive del lavoro quale la formazione professionale continua. Con l’emendamento 1.202 si intende aggiungere alle categorie per le quali continua a sussistere una disciplina speciale del collocamento anche le fasce deboli del mercato del lavoro, individuate con precisione dal riferimento all’articolo 25 della legge n. 223 del 1991.
Dopo essersi riservata di illustrare successivamente gli altri emendamenti all’articolo 1 di cui è firmataria, la senatrice Piloni dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 1.121, 1.240, 1.131 e 1.139.

Il senatore BATTAFARANO illustra l’emendamento 1.201, soppressivo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 1, osservando che il principio di semplificazione procedurale ivi enunciato, di per sé accettabile, è però espresso in modo eccessivamente generico. Dopo aver fatto proprio, dandolo per illustrato, l’emendamento 1.81, fa presente che l’emendamento 1.203 intende riformulare il numero 11 della lettera b) del comma 2, sopprimendo la seconda parte, che appare superflua. Si riserva di illustrare successivamente gli altri emendamenti all’articolo 1 di cui è firmatario.

Il relatore TOFANI illustra l’emendamento 1.194, che sopprime gran parte dei numeri nei quali si articola la lettera b) del comma 2, facendo salvo il numero 11. All’esigenza di introdurre uno specifico regime di sanzioni civili e penali fa fronte invece il successivo emendamento 1.195.

Il senatore EUFEMI, fatti propri e dati per illustrati gli emendamenti 1.88 e 1.90, si sofferma sugli emendamenti 1.78, 1.76 e 1.77, sottolineando in particolare che, nell’ambito della razionalizzazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro, già indicata nel Libro bianco del Governo come un obiettivo prioritario, occorre prestare maggiore attenzione al collocamento delle professionalità medio alte, prevedendo specifici strumenti di intermediazione, sul modello di quanto è stato fatto in altri paesi europei.

Dopo che il senatore VANZO ha dato per illustrato l’emendamento 1.83, e che il senatore DEMASI ha rinunciato ad illustrare l’emendamento 1.198, il senatore MONTAGNINO, dopo aver auspicato che, in futuro, la Commissione bilancio adotti criteri più chiari in relazione all’espressione di pareri contrari ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, illustra l’emendamento 1.205 soppressivo della lettera c) del comma 2, osservando che occorrono non tanto interventi di coordinamento e raccordo tra operatori privati e pubblici, quanto misure volte a rafforzare l’efficienza e l’efficacia dei servizi pubblici per l’impiego, raccordati alle strutture private, come peraltro prevede la legislazione vigente che, per questo aspetto, deve essere ulteriormente migliorata. Peraltro, gli emendamenti predisposti dai gruppi politici dell’opposizione formulano precise proposte in questa direzione.

Il senatore VIVIANI illustra l’emendamento 1.207, soppressivo della lettera d) del comma 2 dell’articolo 1, contenente un principio di delega generico e inoltre, riproduttivo di quanto è già previsto dalla legislazione vigente. A tale proposito, osserva che, in generale, l’articolo 1 del disegno di legge all’esame, nel proporre una rilegificazione della disciplina sul collocamento pubblico è da una parte inutile e dall’altra dannoso, in quanto, nelle more dell’esercizio della delega ivi conferita, risulterà paralizzato il processo di creazione di nuovi servizi provinciali per l’impiego, avviato sulla base del decreto legislativo n. 496 del 1997. Una tale scelta, inoltre, favorisce surrettiziamente un processo di sostituzione degli operatori privati ai soggetti pubblici nelle attività di collocamento che va in direzione opposta anche a quanto affermato nel recente accordo tra il premier britannico Blair e il Presidente del Consiglio in materia di lavoro. Sarebbe quindi opportuno che il Governo rimeditasse l’intera materia oggetto della delega di cui all’articolo 1.

Stante l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’illustrazione degli emendamenti all’articolo 1.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI MARTEDI’ 19 FEBBRAIO 2002

Il PRESIDENTE avverte che, in base alla deliberazione già adottata dalla Commissione, la seduta convocata per questa sera alle ore 20,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30




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