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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.


IN SEDE REFERENTE

(2011) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione.
(Esame e rinvio)

Il relatore MORRA illustra il decreto legge in titolo, osservando preliminarmente che l’articolo 1, al comma 1, consente l’attribuzione di alcuni benefici ai datori di lavoro che acquisiscano imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria ed aventi un numero di dipendenti superiore alle 1.000 unità.
In particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere incentivi, con riferimento massimo complessivo a 550 lavoratori, purché siano osservate alcune condizioni. In primo luogo, si deve rientrare nella fattispecie di cui all’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in base alla quale il commissario straordinario, l’acquirente e i rappresentanti dei dipendenti possono convenire il trasferimento solo parziale di questi ultimi in capo all’acquirente stesso nonché definire ulteriori modifiche – ammesse dalle norme – delle condizioni di lavoro; in secondo luogo, il trasferimento dei dipendenti deve essere previsto in un contratto collettivo, che consenta il recupero occupazionale di lavoratori e che sia stato stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; infine, l’impresa acquirente e quella ceduta non devono presentare assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, né devono essere tra loro in rapporto di collegamento o controllo.
Soddisfatte tali condizioni, possono essere concessi i relativi benefici. Essi consistono in primo luogo in un contributo mensile pari al 50 per cento dell’indennità di mobilità, erogato per un numero di mesi non superiore a dodici ovvero a ventiquattro per i lavoratori di età superiore a 50 anni. Sempre per questi ultimi, il limite è elevato a trentasei mesi qualora essi risiedano nelle aree del Mezzogiorno e in quelle in cui il rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e la popolazione residente in età di lavoro sia superiore alla media nazionale. E’ prevista poi l’equiparazione della contribuzione a carico del datore, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti, pari, nel 2003, a 2,81 o a 2,72 euro settimanali a seconda che sia previsto o meno l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il comma 2 dell’articolo 1 pone a carico del Fondo per l’occupazione gli oneri derivanti dall’attuazione del decreto-legge all’esame, pari a 9,5 milioni di euro, relativi all’anno 2003.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 18 di martedì 25 febbraio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa.
(514) MANZIONE. – Modifica all’articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali.
(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali.
(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l’esame il relatore TOFANI, il quale ricorda preliminarmente che nella seduta del 13 giugno 2002, l’Assemblea del Senato deliberò lo stralcio degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge n.848, proposto dal rappresentante del Governo – in base ad una linea d’intesa raggiunta il 31 maggio 2002, con larga parte dei rappresentanti delle componenti sociali – e accolto dalla Commissione in data 4 giugno 2002, ai sensi dell’articolo 101 del Regolamento. Per effetto dell’approvazione della proposta di stralcio, pertanto, gli articoli citati hanno costituito un autonomo disegno di legge, n. 848-bis che – come annunciato dal rappresentante del Governo nella seduta dell’Assemblea del 13 giugno 2002 – non possiede la natura di provvedimento collegato ai documenti di bilancio, a differenza del disegno di legge n. 848, licenziato dal Senato in via definitiva.
Il relatore passa quindi a illustrare il contenuto dei quattro articoli che compongono il provvedimento, precisando che ognuno di essi dovrà essere emendato in relazione agli impegni assunti dal Governo conseguentemente alla stipula del Patto per l’Italia con la quasi totalità delle organizzazioni sindacali e datoriali. Il Sottosegretario potrà dare conto, nel prosieguo dell’esame, del merito di ciascuna di tali proposte di modifica.
L’articolo 1 contiene la delega per ridefinire, nel rispetto degli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di occupazione e nel quadro dei provvedimenti attuativi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, il sistema degli incentivi finanziari all’occupazione, in funzione della realizzazione di un sistema organico di misure volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo ovvero a rischio di esclusione sociale o comunque aventi un’occupazione di carattere precario e a bassa qualità, includendo in tale ambito anche i soggetti a basso reddito.
I criteri ed i principi direttivi della delega fanno riferimento alla razionalizzazione del sistema degli incentivi all’occupazione, con articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati e con il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali; all’articolazione delle misure d’incentivazione, anche in relazione al perseguimento dell’obiettivo della stabilizzazione delle prestazioni di lavoro; alla definizione di un sistema di incentivi per i contratti di lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento a quelli ad incremento della base occupazionale o alternativi alla cessazione integrale del rapporto a tempo pieno ovvero relativi a soggetti posti in posizione di particolare svantaggio sul mercato del lavoro; alla previsione di incentivi connessi agli emolumenti corrisposti in seguito ai lodi arbitrali; al collegamento delle misure di incentivazione finanziaria con le politiche di sviluppo territoriale e al coordinamento delle medesime con le discipline concernenti la verifica dello stato di disoccupazione e gli ammortizzatori sociali; all’introduzione di meccanismi automatici di incentivazione a favore delle imprese e dei lavoratori che investano in attività di formazione continua.
L’articolo 2 contiene la delega per ridefinire la disciplina in materia di ammortizzatori sociali e di strumenti a sostegno del reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese. Nell’ordinamento vigente gli ammortizzatori sociali sono costituiti, in via principale, dagli interventi ordinari e straordinari di integrazione salariale, dall’istituto della mobilità e dall’indennità ordinaria di disoccupazione. La delega si propone di realizzare l’integrazione tra ammortizzatori sociali e interventi formativi, prevedendo interventi di formazione e orientamento per i beneficiari degli ammortizzatori medesimi, e fa riferimento ai seguenti principi: revisione del sistema delle tutele in caso di disoccupazione e in costanza di rapporto di lavoro, con riferimento sia al trattamento su base assicurativa, sia a quello su base solidaristica, con la contestuale ridefinizione dei requisiti ridotti per l’indennità; revisione delle tutele secondo criteri che non disincentivino il lavoro e che riducano per quanto possibile la permanenza nella condizione di disoccupato; riordino razionale delle aliquote contributive in materia di ammortizzatori sociali, con la possibilità di scegliere differenti basi imponibili per il calcolo dei contributi attualmente non coperti, e di introdurre meccanismi di disincentivazioni e penalizzazioni; estensione delle tutele ad altri settori e fattispecie, sulla base dei criteri definiti in sede di accordi tra le parti sociali interessate; ridefinizione dei criteri per l’accredito figurativo dei contributi; semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione; adozione – in favore dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale – di interventi di formazione, nell’ambito di piani di reinserimento definiti in sede aziendale o territoriale da associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro; monitoraggio dell’offerta formativa delle regioni rivolta ai soggetti in condizione di temporanea disoccupazione, al fine di garantire agli stessi prestazioni corrispondenti agli impegni assunti con l’Unione europea.
L’articolo 3 delega il Governo a introdurre, in via sperimentale, alcune modifiche alla disciplina sugli effetti dei licenziamenti illegittimi, intese all’incentivazione del lavoro regolare e a tempo indeterminato. Esse consistono, in particolare, nella previsione del risarcimento del danno in alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro per le fattispecie di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 3.
Si tratta di una sperimentazione che potrà prolungarsi non oltre quattro anni dalla emanazione dei decreti legislativi, così da verificarne gli effetti. Il risarcimento in luogo della reintegrazione è previsto soltanto in relazione a misure di riemersione, stabilizzazione dei rapporti di lavoro sulla base di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, politiche di incoraggiamento della crescita dimensionale delle imprese minori, non computandosi nel numero dei dipendenti occupati le unità lavorative assunte per il primo biennio.
L’articolo 4 contiene la delega ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile sull’arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi, e modificando parzialmente quelle sull’impugnazione e sull’esecutività del lodo arbitrale.
Il relatore ricorda quindi che, congiuntamente al disegno di legge n. 848-bis, sono stati iscritti all’ordine del giorno i disegni di legge n. 514, d’iniziativa del senatore Manzione, e n. 1202, d’iniziativa del senatore Ripamonti. Entrambi introducono una modifica alla legge n. 108 del 1990, di parziale modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, relativamente al caso di licenziamenti individuali effettuati senza giusta causa o giustificato motivo da datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze meno di quindici dipendenti. Nei confronti di tali fattispecie, la legge n. 108, come è noto, applica una forma di tutela obbligatoria, con cui è data facoltà al datore di lavoro, in caso di licenziamento ingiusto e di successiva sentenza a lui sfavorevole, di optare tra il reintegro del lavoratore o il risarcimento.
Il disegno di legge n. 514 mira a sopprimere la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 4 dell’articolo 1 della predetta legge n. 108, che allarga il campo di applicazione della tutela mediante risarcimento in alternativa al reintegro, nel caso di licenziamenti ingiusti, al personale dipendente da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fine di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, indipendentemente dal dato quantitativo-occupazionale e quindi dalla soglia di quindici dipendenti. Secondo il proponente, l’introduzione della norma ha rappresentato un elemento di notevole distorsione nell’ambito della disciplina relativa ai licenziamenti individuali e nello svolgimento della contrattazione collettiva. Sulla stessa disposizione insiste anche l’articolo unico costituito dal disegno di legge n. 1202, che, però, limita la proposta abrogativa alle sole organizzazioni politiche e sindacali.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Di Siena, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, gli ha fatto sapere di avere presentato un disegno di legge avente ad oggetto la revisione della disciplina di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Ove il predetto disegno di legge venga assegnato alla Commissione, la Presidenza provvederà ad iscriverlo all’ordine del giorno, ai fini di un eventuale abbinamento con i disegni di legge già all’esame.

Il sottosegretario SACCONI preannuncia che il Governo è pronto a presentare gli emendamenti al disegno di legge n. 848-bis che si rendono necessari ai fini di dare attuazione agli impegni assunti con il Patto per l’Italia, stipulato con gran parte delle organizzazioni sindacali e datoriali il 5 luglio 2002. In particolare, con tali emendamenti verranno proposte limitate modifiche all’articolo 1 – recante la delega al Governo in materia di incentivi all’occupazione – dirette, tra l’altro, a valorizzare l’autonomia delle parti sociali e la tutela delle fasce più deboli. Le modifiche che il Governo propone di apportare all’articolo 2, in materia di riordino degli ammortizzatori sociali, sono più corpose e intendono dare attuazione in modo pieno alle indicazioni contenute nel Patto per l’Italia per la creazione di un sistema di integrazione del reddito del lavoratore in situazione di disoccupazione involontaria fondato su due pilastri: una protezione a carattere universalistico, costituita dall’indennità di disoccupazione, e una serie di protezioni integrative, aggiuntive o sostitutive, concordate e finanziate dalle parti sociali e gestite da organismi bilaterali. Ai fini della costruzione di un sistema così strutturato, si renderà necessario anche l’avvio di un processo volto a realizzare la piena trasparenza contabile nella gestione degli ammortizzatori sociali diversi dall’indennità di disoccupazione: per ciascun settore produttivo si provvederà pertanto a realizzare forme di contabilità separata, basate sulla verifica del rapporto tra contribuzioni e prestazioni, al fine di responsabilizzare maggiormente gli attori sociali. Una gestione separata per le misure integrative o sostitutive del sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito potrà inoltre assicurare un maggior grado di trasparenza del sistema.
Un successivo emendamento pone una norma direttamente precettiva, volta ad incrementare l’indennità di disoccupazione, sempre in coerenza con l’impegno assunto con la stipula del Patto per l’Italia. La disposizione è diretta ad elevare la misura e la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori non agricoli, con decorrenza dal 1° agosto 2003. La durata massima dell’indennità è elevata a dodici mesi e la percentuale di commisurazione alla retribuzione del trattamento è fissata al 60 per cento per i primi sei mesi, al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi. Attualmente la durata massima della prestazione è di sei mesi per gli infracinquantenni e di nove mesi per gli ultracinquantenni, e la prestazione è commisurata al 40 per cento della retribuzione. Viene poi confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. E’ inoltre previsto che la durata complessiva del trattamento di disoccupazione percepito nell’ultimo quinquennio non possa eccedere i ventiquattro mesi, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree dell’obiettivo 1. L’onere previsto è pari a 785 milioni di euro su base annua, e verrà pertanto formulata la conseguente disposizione di copertura.
Proseguendo nella sua esposizione, il sottosegretario fa presente che sia il Patto per l’Italia, sia gli emendamenti al disegno di legge n. 848-bis che da esso derivano, delineano una gestione degli ammortizzatori sociali tale da configurare un sistema di tutela attivo, basato sull’integrazione con le politiche di formazione e sul rafforzamento dei servizi per l’impiego, nonché su un sistema di diritti e doveri dei lavoratori che subordina la fruizione dei benefici all’adempimento degli obblighi ad essi connessi.
E’ intenzione del Governo presentare anche un emendamento di proroga dello strumento della cosiddetta “mobilità lunga”, volto a consentire alle aziende di gestire esuberi di organico la cui ricollocazione lavorativa presenta particolari difficoltà. Secondo la modifica che verrà proposta, ai fini della collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2003, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le disposizioni di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge n. 78 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 1998, si dovrebbero applicare, nel limite di tremila unità, a favore di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o presso il Ministero del lavoro nel corso dell’anno 2002 e fino al 31 marzo del 2003.
All’articolo 3, si propone poi un emendamento che riproduce il testo allegato al Patto per l’Italia in materia di misure temporanee e sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e della crescita dimensionale delle imprese. Ai fini della individuazione del campo di applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il cui contenuto intrinseco rimane inalterato, si prevede il non computo, nel numero dei dipendenti occupati, delle nuove assunzioni con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time o con contratto di formazione lavoro, instaurati nell’arco di tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi. La formula del non computo, già utilizzata in altre fattispecie, consente all’azienda di incrementare gli occupati oltre la soglia dei quindici dipendenti mantenendo inalterato il regime di tutela vigente nei confronti di licenziamenti privi di giusta causa. La presentazione dell’emendamento costituisce un atto dovuto, di attuazione delle intese stipulate: per quanto riguarda la posizione del Governo, occorre quindi chiarire che, con la sottoscrizione del Patto per l’Italia, il confronto sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori deve essere considerato concluso. Il Governo è altresì impegnato a mantenere il percorso stabilito, sia per quanto riguarda il carattere sperimentale delle misure all’esame, sia per quel che riguarda la cadenza delle verifiche. Le decisioni conseguenti all’effetto della sperimentazione saranno assunte dal Governo d’intesa con le parti sociali, quanto meno con coloro che hanno sottoscritto il Patto per l’Italia.
E’ evidente – prosegue il Sottosegretario – che la riforma degli ammortizzatori sociali deve tenere conto della limitata disponibilità di risorse finanziarie, e, a tale proposito, occorre ricordare che, proprio a causa di tale vincolo, nella passata Legislatura non è stato possibile esercitare la delega relativa al riassetto di tali istituti. Peraltro, il Governo ritiene giusto, anche nell’ipotesi di disponibilità finanziarie più ampie, adottare una riforma che ponga fortemente l’accento sulla responsabilizzazione dei soggetti beneficiari, e pertanto intende confermare l’attuale struttura dei requisiti ordinari di accesso. Per i giovani in attesa di instaurare un primo rapporto di lavoro devono invece essere rese più incisive le politiche sul versante dei servizi all’impiego, finalizzate a favorire l’accesso sul mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda l’offerta di formazione e l’orientamento. In un mercato del lavoro efficiente, l’erogazione di questi servizi dovrebbe consentire anche di prevenire la cronicizzazione di situazioni di precarietà. Come si può leggere in un non recente documento siglato congiuntamente da Tony Blair e Massimo D’Alema, occorre considerare che un sistema troppo generoso di ammortizzatori sociali può tradursi in un disincentivo alla ricerca di occupazione. D’altra parte, nel Patto per l’Italia, vengono previsti strumenti appositi, come il reddito di ultima istanza, per garantire la protezione dei soggetti per i quali l’ingresso nel mercato del lavoro non comporta il superamento di una condizione di esclusione sociale. Si tratta pertanto di uno strumento diverso dagli ammortizzatori sociali, che sono chiamati invece a garantire il sostegno alle persone che responsabilmente intendono adoperarsi per rientrare nel mercato del lavoro.

Il senatore VIVIANI, riservandosi di intervenire più ampiamente nel corso della discussione generale, raccomanda che gli emendamenti più significativi tra quelli annunciati dal Sottosegretario, vengano accompagnati da una relazione tecnica adeguatamente approfondita sulla quantificazione dei relativi oneri finanziari. Chiede poi se l’emendamento all’articolo 3, preannunciato dal rappresentante del Governo, verrà formulato in forma di delega. A suo avviso, infatti, le disposizioni in esso contenute potrebbero avere carattere immediatamente precettivo.

Il senatore BATTAFARANO chiede al rappresentante del Governo se vi saranno emendamenti riferiti anche all’articolo 4, in materia di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro.

Il PRESIDENTE ricorda che ai sensi dell’articolo 76-bis del Regolamento del Senato, gli emendamenti del Governo recanti maggiori spese o minori entrate, devono essere corredati della relazione tecnica, a pena di improponibilità.

Il sottosegretario SACCONI, dopo avere assicurato che tutti gli emendamenti di spesa verranno accompagnati da una adeguata relazione tecnica, fa presente che, per quel che riguarda le modifiche all’articolo 3, il Governo non ha inteso discostarsi dalla formulazione adottata con l’allegato al Patto per l’Italia, che prevede il conferimento di una delega legislativa. Il Governo proporrà poi la soppressione dell’articolo 4.

Il senatore BATTAFARANO ricorda che nella recente conferenza stampa di fine anno il Presidente del Consiglio affermò, molto saggiamente, che il Governo non intendeva riprendere la discussione sulle modifiche da apportare all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e che pertanto essa doveva essere considerata conclusa. Il dibattito odierno smentisce tale affermazione – che peraltro fu contraddetta anche dalle dichiarazioni immediatamente successive del ministro Maroni e del Sottosegretario – dato che il Governo intende riaprire la questione, senza però tenere adeguatamente conto di alcune novità che sono insorte successivamente all’intervento del presidente Berlusconi e che militano a favore della scelta da lui saggiamente prospettata. La principale novità è costituita dall’ordinanza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’ammissibilità del referendum che intende estendere l’obbligo di reintegrazione in caso di licenziamento ingiustificato anche alle aziende con meno di quindici dipendenti.
Si può discutere sul merito di tale proposta – sulla quale il senatore Battafarano si dichiara piuttosto critico – ma occorre prendere atto che, nella presumibile assenza di una iniziativa legislativa che ne eviti la celebrazione, il referendum si terrà e, al momento, non se ne può prevedere l’esito, anche se i sondaggi parlano di una crescita del si. Occorre comunque chiedersi se sia utile e opportuno impegnare il Parlamento in un confronto presumibilmente lungo e difficile su una questione molto controversa, in presenza di un’iniziativa referendaria che si muove in una direzione opposta a quella indicata dal Patto per l’Italia; e se non sia meglio invece accantonare la questione – eventualmente procedendo ad un ulteriore stralcio dell’articolo 3 del disegno di legge n. 848-bis – per riprenderla solo dopo che il corpo elettorale si sia espresso. Affrontare subito la discussione sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, senza attendere l’esito del referendum, può inoltre incrementare un allarme sociale sempre più diffuso ed esteso tra i lavoratori.
Accantonata la questione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, le Camere potrebbero invece valutare in un clima di maggiore serenità gli emendamenti sugli ammortizzatori sociali che il Governo, coerentemente con gli impegni assunti, ha manifestato l’intenzione di presentare: in proposito occorre ricordare che l’affermazione del Sottosegretario, circa l’assenza di interventi in materia di riordino degli ammortizzatori sociali nella passata Legislatura, è inesatta, dato che l’indennità di disoccupazione fu incrementata dal 30 al 40 per cento della retribuzione. E’ solo in virtù di tale misura che oggi è possibile pensare ad un nuovo incremento.

Il senatore Tommaso SODANO ritiene che nella conferenza stampa di fine anno il Presidente del Consiglio non abbia affatto manifestato l’intenzione di accantonare ogni proposta di modifica dell’articolo 18: il referendum ed i disegni di legge che vanno nella medesima direzione sono conseguenti proprio alla constatazione che il Governo non ha modificato la sua originaria intenzione di intervenire sulla disciplina dei licenziamenti. Pertanto, il senatore Sodano non condivide la proposta di accantonare la trattazione dell’articolo 3 del disegno di legge n. 848-bis in attesa dell’esito del referendum, poiché, a suo parere, quest’ultimo costituisce un elemento di chiarezza, che induce tutti i protagonisti del confronto sulla materia a pronunciarsi in modo inequivoco, a favore o contro la tutela dei diritti dei lavoratori. Ove poi le modifiche proposte dal Governo dovessero essere accolte prima della celebrazione del referendum, si provvederà alla riformulazione del quesito, con le modalità previste dalla legge, e si dovrà quindi procedere al voto, senza ulteriori rinvii o mediazioni.

Secondo il senatore VANZO, l’iniziativa referendaria è il prodotto di un approccio pregiudiziale alla questione della tutela nei confronti del licenziamento senza giusta causa. A suo avviso, il rifiuto di percorrere la strada della flessibilità è il segno di una logica difensiva, basata su una difesa conservatrice dell’esistente, che, inoltre, non tiene conto della necessità di leggere le norme sperimentali riferite all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori alla luce della riforma degli ammortizzatori sociali.

Il relatore TOFANI osserva che tra le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio nella conferenza stampa di fine anno e l’odierno dibattito non vi è alcuna contraddizione, poiché, diversamente da quando fu avviato in prima lettura l’esame del disegno di legge n. 848, la Commissione si trova oggi a dibattere non su una modifica ma su una norma di deroga temporanea e sperimentale dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, in termini di non computo delle nuove assunzioni.

Il sottosegretario SACCONI osserva che il Governo si ritiene vincolato all’obbligo di presentare emendamenti conseguenti con gli impegni assunti in seguito alla stipula del Patto per l’Italia. L’iniziativa del referendum è di certo un elemento da tenere nella dovuta considerazione, e proprio in relazione ad esso, la formalizzazione delle proposte concordate con le parti sociali, non per modificare, ma per derogare in via sperimentale all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori mediante una definizione flessibile del suo campo di applicazione, costituisce un elemento di chiarezza a disposizione degli elettori, anche ai fini della valutazione del quesito referendario. Non c’è dubbio che un’approvazione definitiva del disegno di legge n. 848-bis prima della celebrazione del referendum non potrebbe comportare altro che la riformulazione del relativo quesito.
Deve essere comunque chiaro che per il Governo la stipula del Patto per l’Italia ha comportato la chiusura del confronto sull’articolo 18, nei termini che sono stati sopra indicati. Rispetto a tale esito, le dichiarazione del Presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa di fine anno sono del tutto coerenti: esse partivano da un richiamo all’iniziale posizione del Governo che riteneva e continua a ritenere opportuna l’introduzione di una serie di modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Un tale convincimento si è tuttavia misurato con le incertezze e le inquietudini che caratterizzano l’attuale situazione economica e sociale del Paese, e pertanto il Presidente del Consiglio ha espresso la posizione del Governo, giunto alla conclusione di non modificare l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Le dichiarazioni rese dal Ministro del lavoro e da lui stesso successivamente alla conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio sono pertanto conseguenti e non contrastanti con tale presa di posizione, dato che il Patto per l’Italia non contempla alcuna modifica all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Il PRESIDENTE, vista l’ampiezza delle proposte di modifica illustrate dal rappresentante del Governo, propone di fissare per giovedì 27 febbraio alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 848-bis, che si intende pertanto adottato come testo base. Ritiene altresì che si renderà necessario definire anche un termine per la presentazione di subemendamenti, e si riserva di fissarlo in una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.





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