(Dal Resoconto Sommario)
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva n. 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000 (n. 171)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell’esame: parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE dà la parola al relatore, per l’illustrazione dello schema di parere da lui predisposto.
Il relatore BETTAMIO, nell’accingersi ad illustrare lo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni da lui predisposto, osserva che la discussione svoltasi ha suffragato il suo convincimento circa la prevalenza, nelle forze politiche della sinistra, di un orientamento sostanzialmente conservatore e legato ad una visione della società e del mondo della produzione ormai sorpassato. Infatti, una molteplicità di cambiamenti strutturali e culturali intervenuti negli ultimi due decenni – tra cui vale richiamare la crescita generalizzata del livello di istruzione e il diffondersi di un’etica pubblica e privata fortemente secolarizzata e di stampo utilitaristico – ha concorso a mettere in crisi il patto sociale che legava la classe operaia e settori del ceto medio a partiti politici e sindacati e, più in particolare, ha progressivamente sgretolato una cultura sindacale fondata sul concetto della solidarietà di classe. A tale cultura si è andata sostituendo una più moderna visione della socialità, sottesa da una nuova e più positiva valutazione dell’iniziativa individuale, non soltanto nella sfera economica.
Le profonde modificazioni della composizione della società italiana richiedono analoghi mutamenti anche nel campo della legislazione; per quel che concerne la questione all’esame, sorprende però che il recepimento di una direttiva comunitaria abbia dato vita a un dibattito caratterizzato da divergenze molto accentuate. Tali divergenze, peraltro, hanno consentito di misurare l’ampiezza della distanza politica e culturale che separa le forze politiche della maggioranza e quelle dell’opposizione.
Il relatore illustra quindi il seguente schema di parere:
“La 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), esaminato lo Schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva n. 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000 (n. 171), esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:
– rendere pienamente conforme la definizione di “lavoratore mobile” di cui all’articolo 1, comma 2, e segnatamente della relativa disciplina giuridica delineata nel decreto, con la direttiva comunitaria n. 93/104/CE, e successive modifiche
– valutare la conformità della definizione di “lavoro a turni” di cui all’articolo 1, comma 2, con la direttiva comunitaria n. 93/104/CE, e successive modifiche, e con la prassi della contrattazione collettiva in materia di organizzazione del lavoro a turni
– valutare l’opportunità, all’articolo 2 dello schema di decreto legislativo, di contemplare specifici adattamenti della disciplina in materia di orario di lavoro con riferimento a quei settori della pubblica amministrazione interessati da specifici regimi legali dell’orario di lavoro, come per esempio nel caso della scuola, che siano compatibili con le prescrizioni di cui alla direttiva comunitaria n. 93/104/CE, e successive modifiche
– includere nel campo di applicazione dello schema di decreto legislativo anche i lavoratori a bordo di navi da pesca marittima in conformità alla direttiva comunitaria n. 93/104/CE, e successive modifiche
– includere nel campo di applicazione dello schema di decreto legislativo, per i profili che attengono alla durata massima settimanale, alle ferie e al lavoro notturno diversi dalla durata, anche la gente di mare e il personale di volo della aviazione civile, nonché i lavoratori che svolgono attività di trasporto su strada
– sopprimere il comma 4 dell’articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che prevede l’applicazione dello schema di decreto legislativo ai lavoratori a domicilio e ai tele-lavoratori solo in quanto compatibile con dette forme di lavoro, con disposizione che tuttavia non è esplicitamente prevista dalla direttiva comunitaria n. 93/104/CE, e successive modifiche
– all’articolo 4, con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, coordinare i tempi della informativa, previsti in linea di principio in quattro mesi, in ragione della scadenza del periodo di riferimento di cui ai commi 3 e 4, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva abbia concordato quale periodo di riferimento il periodo di sei o di dodici mesi
– all’articolo 7, con riferimento al diritto per il prestatore di lavoro di poter usufruire di undici ore di riposo consecutive ogni ventiquattro ore, prevedere la possibilità di introdurre regolamentazioni specifiche con riferimento alle attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
– verificare il regime delle deroghe di cui agli articoli 16 e 17 dello schema di decreto legislativo con il regime delle deroghe alla disciplina della durata settimanale dell’orario di lavoro e alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima settimanale consentite dalla direttiva comunitaria n. 93/104/CE, e successive modifiche
– valutare l’opportunità di introdurre regimi specifici di deroghe per il lavoro stagionale, anche mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, compatibilmente con gli obblighi comunitari e in conformità all’avviso comune del 1997 che costituisce criterio direttivo della delega
– introdurre correttivi nello schema di decreto legislativo con riferimento alle deroghe di cui all’articolo 17 in materia di lavoro notturno per garantire pieno rispetto degli obblighi comunitari, in considerazione del fatto che non sono consentite deroghe alla disciplina del lavoro notturno per profili diversi da quello della durata
– salvaguardare i contenuti della contrattazione collettiva, sia del settore pubblico sia del settore privato, abrogando la disposizione di cui all’articolo 18, comma 1, dello schema di decreto legislativo che potrebbe essere interpretata in senso non conforme alla esigenza, rappresentata dallo schema di decreto legislativo, di valorizzare il ruolo della autonomia negoziale collettiva nella disciplina dei regimi di orario di lavoro, pause, e riposi e ferie”.
Il relatore Bettamio propone infine di integrare il testo del parere che la Commissione si accinge a rendere, con una presa d’atto delle osservazioni trasmesse dalla 1a Commissione permanente e dalla Giunta per gli affari delle Comunità Europee, queste ultime per molti versi coincidenti con alcuni punti dello schema di parere testè illustrato.
Il senatore BATTAFARANO, prima di illustrare uno schema di parere contrario sottoscritto dai senatori appartenenti ai Gruppi politici del centrosinistra, osserva che nel corso delle audizioni delle parti sociali svoltesi il 18 e il 19 febbraio, è emerso un orientamento fortemente favorevole delle organizzazioni imprenditoriali sullo schema di decreto legislativo all’esame che, invece, è stato oggetto di rilievi molto critici da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La proposta del Governo, in effetti, risulta fortemente squilibrata a favore dei datori di lavoro, nel presupposto, implicitamente richiamato anche nell’intervento del relatore, che l’integrazione nell’Unione europea richieda degli arretramenti sul piano delle conquiste sociali e sindacali. Si tratta di un tema ricorrente nella discussione della Commissione, ma, nell’affrontare il tema dell’orario di lavoro, sarebbe preferibile evitare qualsiasi pregiudiziale di tipo ideologico e misurarsi invece con le indicazioni emerse in sede di consultazione delle parti sociali. Sulla base di tale premessa, gli interventi nella discussione dei senatori appartenenti ai Gruppi politici dell’opposizione si sono soffermati ampiamente sul merito delle singole questioni, con precisi riferimenti alla normativa europea e all’accordo interconfederale del 1997, sottolineando i punti di maggiore criticità della proposta del Governo. Il relatore, trincerandosi dietro un presunto approccio ideologico ai temi dell’orario di lavoro da parte dell’opposizione, ha predisposto una proposta di parere molto avara nel cogliere le numerose proposte di modifica avanzate e, pertanto, i Gruppi politici del centrosinistra ritengono opportuno sottoporre al voto della Commissione una proposta di parere contrario. Il senatore Battafarano illustra pertanto il seguente schema di parere, precisando che esso è sottoscritto anche dai senatori Treu, Ripamonti, Piloni, Montagnino, Viviani, Dato, Di Siena e Gruosso:
“L’11a Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato lo schema di decreto legislativo da adottare ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 39 del 2002 (Legge Comunitaria 2001) per l’attuazione della direttiva n. 93/104/Ce in materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva n. 2000/34/CE
rilevato che il testo è stato redatto non tenendo conto dell’avviso comune sottoscritto da CGIL, CISL e UIL con Confindustria il 12 novembre 1997, indicato come uno dei criteri di attuazione della direttiva in oggetto dall’articolo 22 della legge n. 39 del 2002, e non considerando gli sviluppi della trattativa attualmente in corso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali, su alcuni aspetti prossimi ad una soluzione concordata;
considerato che la previsione legislativa viene estesa anche al comparto del pubblico impiego, non coinvolto nei confronti già avvenuti, riguardanti solo il settore privato, con grave lesione del sistema di relazioni sindacali e della disciplina contrattuale del settore pubblico;
osservato che all’articolo 2, comma 2, è prevista una deroga alla disciplina oggetto del decreto per categorie particolari del settore pubblico, legate alla sicurezza pubblica, alla difesa e alla protezione civile, ai servizi espletati dai vigili del Fuoco, a strutture giudiziarie e penitenziarie, con mansioni da individuare con decreto del ministro competente, laddove le fattispecie degli orari relativi a settori di pubblica utilità che abbiano bisogno, dove necessario, di cicli continui, sono già regolate da normative contrattuali e che comunque, per la particolarità delle mansioni svolte dalle categorie sopra citate, non si comprende l’inserimento, in questo gruppo, di biblioteche, musei ed aree archeologiche dello Stato;
rilevato che all’articolo 2, comma 3, la disciplina del decreto in oggetto è estesa anche agli apprendisti maggiorenni, ai quali vengono quindi estesi, tra l’altro, lavoro straordinario e notturno, in assenza di una definizione della materia nel confronto con le parti sociali, mentre solo alcune categorie specifiche sono state definite nella legge comunitaria n. 39 del 2002;
osservato che all’articolo 6, relativo ai criteri di computo, vengono esclusi dal calcolo della media plurisettimanale i periodi di ferie e le assenze per malattia e il lavoro straordinario fruito come riposo compensativo non viene calcolato ai fini del calcolo sulla durata massima dell’orario di lavoro, disattendendo in questo modo le disposizioni contenute nell’avviso comune del 1997 e nel regio decreto n. 1955 del 1923, che andrebbero ripristinate, insieme al rinvio ai contratti collettivi nazionali di lavoro;
ritenuto che l’articolo 9, comma 2, lettera d) stabilisce che ulteriori deroghe possano essere definite dai contratti collettivi, che l’attuale disciplina non prevede eccezioni al diritto al riposo settimanale e che quindi tali deroghe risultano essere di dubbia legittimità costituzionale (articolo 36, comma 3 della Costituzione);
ritenuto che relativamente al lavoro straordinario, vengono cancellati il limite trimestrale di 80 ore, definito dall’avviso comune sottoscritto nel 1997 e il rinvio alla contrattazione collettiva nel caso in cui si dovesse definire la durata massima dell’orario di lavoro come media plurisettimanale;
osservato che l’obbligo di comunicazione, in caso di superamento del limite di durata massima tramite prestazioni straordinarie, si riferisce alle imprese con un minimo di 10 dipendenti, mentre è necessario che l’obbligo debba sussistere per tutti i datori di lavoro e che il testo in esame prevede tempi molto più estesi rispetto all’avviso comune del 1997;
considerato che per quanto riguarda il lavoro notturno, non viene fatto esplicito riferimento all’esclusione dei lavoratori inidonei;
rilevato che all’interno del testo, in varie parti, si rileva una oscillazione nel riferimento alla contrattazione collettiva, nazionale, territoriale e aziendale, oscillazione che crea pericolose incertezze circa le fonti contrattuali abilitate ad integrare o specificare la normativa sugli orari;
osservato che il regime delle deroghe alla normativa oggetto del decreto, normato dagli articoli 16 e 17, appare molto esteso e che, in particolare, all’articolo 17, viene incluso l’articolo 11, relativo al lavoro notturno, per il quale la deroga viene estesa, attraverso il rimando alla contrattazione, a fattispecie, come le lavoratrici madri, non contemplate dalla direttiva comunitaria, che prevede come oggetto di deroga unicamente la durata del lavoro notturno;
considerato che in assenza di una disciplina transitoria per il settore del trasporto autoferrotranviario, il decreto configurerebbe una frammentazione del regime di regolamentazione di un settore oggi largamente rimesso a disposizioni legislative specifiche, lungamente stratificate negli anni e solo parzialmente regolato dalla contrattazione collettiva, con il rischio di esporre i lavoratori dell’intero settore ad un indeterminato regime di incertezza circa il regime di regolazione vigente;
considerato che all’articolo 18 viene previsto che le vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro restino in vigore fino alla loro scadenza e, nel caso di contratti o accordi già scaduti fino al 31 dicembre 2004, con evidente lesione dell’autonomia delle parti e un arretramento delle tutele dei lavoratori, oltre al disconoscimento della ultrattività dei contratti collettivi anche dopo la loro scadenza;
esprime parere contrario”.
Il sottosegretario SACCONI esprime un avviso favorevole allo schema di parere illustrato dal relatore, facendo presente al senatore Battafarano che non è di poco conto l’accoglimento, in esso, dei rilievi critici, formulati soprattutto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, sul comma 1 dell’articolo 18 dello schema all’esame. Come egli ha già ricordato nell’intervento svolto nella seduta di ieri, tale disposizione era nata con l’intento di salvaguardare l’autonomia collettiva, ma un successivo accertamento effettuato sui contenuti delle clausole contrattuali in materia di orario di lavoro ha consentito di verificare positivamente la possibilità di fare venire meno tale disposizione transitoria. Il Governo, per questo aspetto, si impegna sin da ora a tenere conto del rilievo formulato in proposito nello schema di parere predisposto dal relatore.
Per quanto concerne i rilievi contenuti nello schema di parere illustrato dal senatore Battafarano, occorre ricordare che la delega conferita con la legge comunitaria per il 2001 si articola su tre criteri, riguardanti, rispettivamente, i contenuti della direttiva comunitaria del 1993 e le successive modificazioni di essa, l’avviso comune del 1997 e l’estensione della disciplina di recepimento ai settori esclusi dall’avviso medesimo, e, in particolare, al settore terziario. Dal combinato disposto dei vari criteri di delega, è risultata l’impossibilità di recepire integralmente le clausole di origine pattizia: in particolare non è stato possibile introdurre nella normativa di recepimento il limite di ottanta ore trimestrali per quanto concerne il ricorso al lavoro straordinario in difetto di disciplina collettiva applicabile, in quanto esso è in contrasto con la direttiva comunitaria, che pone un limite quadrimestrale. Si tratta, evidentemente, di due criteri incompatibili, la cui combinazione avrebbe dato vita ad un meccanismo intrinsecamente contraddittorio, rigido ed ingestibile.
Anche altre parti dello schema di decreto legislativo all’esame sono state oggetto di critiche nel corso della discussione: in particolare, per quella formulata dal senatore Treu e ripresa nel parere illustrato dal senatore Battafarano, relativamente all’intreccio non sempre chiaramente definito tra i diversi livelli della contrattazione, occorre ricordare che per questo profilo il Governo ha recepito, forse in modo acritico, le disposizioni contenute nell’avviso comune.
Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli schemi di parere, ricordando che lo schema di parere predisposto dal relatore si intende integrato con la presa d’atto delle osservazioni formulate dalla 1a Commissione permanente e dalla Giunta per gli Affari delle Comunità europee.
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva il parere nel testo predisposto dal relatore Bettamio, con l’integrazione testé ricordata.
Il PRESIDENTE avverte quindi che è conseguentemente preclusa la votazione sullo schema di parere illustrato dal senatore Battafarano.

























