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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)


Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sestini e Sacconi.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” (n. 188)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della legge 8 marzo 2002, n. 53, come modificato dall’articolo 54 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore VANZO, il quale fa presente che il decreto legislativo in esame modifica il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.
L’articolo 1 dello schema reca due modifiche di carattere tecnico all’articolo 4 del testo unico, relativo alla sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti in virtù delle disposizioni di quest’ultimo: esse precisano che, qualora, ai fini suddetti, si ricorra allo strumento del lavoro temporaneo, il relativo personale non è assunto dal datore, bensì – e in conformità con la disciplina generale di tale istituto – solamente “utilizzato” dal medesimo.
Il comma 1 dell’articolo 2 novella parzialmente l’articolo 16, comma 1, lettera c), del testo unico. Tale disposizione disciplina il divieto di adibire al lavoro le donne in stato di gravidanza e puerperio e, in particolare, la lettera c) stabilisce tale esclusione per i tre mesi successivi al parto.In base alla modifica in esame, il divieto è esteso da tre a quattro mesi nel caso in cui la lavoratrice si sia avvalsa del congedo di maternità “flessibile” di cui all’articolo 20 del testo unico, congedo che intercorre dal mese precedente la data presunta del parto fino al quarto mese successivo a quest’ultimo.
Il comma 2 dell’articolo 2 reca una parziale novella dell’articolo 17, comma 2, del testo unico.
L’articolo 17 pone alcune norme di estensione temporale del divieto summenzionato: poiché l’articolo 7, comma 6, e l’articolo 12, comma 2, del testo unico specificano che – per alcune delle medesime fattispecie speciali – il divieto può concernere anche i sette mesi successivi al parto, il comma 2 in esame perfeziona il coordinamento formale, al fine di fare salva in termini più chiari la possibilità di quest’ultima estensione.
Il comma 3 dell’articolo 2 dello schema all’esame è inteso a correggere un errore di omissione nella redazione dell’articolo 22 del testo unico: in quest’ultimo non è stata infatti riportata – relativamente alla corresponsione delle indennità per congedo di maternità e per congedo parentale facoltativo – la norma di rinvio ai criteri per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
L’articolo 3 dello schema riguarda il Capo VI del testo unico: il comma 1 ne modifica la rubrica, inserendo il riferimento alla categoria dei congedi, mentre i commi 2 e 3 novellano parzialmente gli articoli 42 e 43 del testo unico. Le innovazioni sono relative ai congedi della lavoratrice madre o, in alternativa, del lavoratore padre, ovvero, dopo la loro scomparsa, di uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità. In particolare, le modifiche consistono nello spostamento di alcune norme dall’articolo 42 all’articolo 43, al fine di conseguire una maggiore omogeneità nel contenuto di ciascun articolo; e nella previsione – di cui all’ultimo periodo del comma 3 – che ai congedi in esame si applichino le norme di cui all’articolo 34, comma 5, del testo unico. Mediante tale rinvio, si specifica che essi sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Non è ben chiaro, peraltro, se la disposizione abbia un carattere sostanzialmente innovativo rispetto alla disciplina vigente.
Il comma 1 dell’articolo 4 dello schema modifica il comma 4 dell’articolo 54 del testo unico, concernente il divieto di licenziamento delle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio: la novella esplicita che l’esclusione dal divieto per il caso di cessazione dell’attività dell’azienda opera anche per i licenziamenti collettivi, e, quindi, per il collocamento in mobilità.
Il successivo comma 2 dell’articolo 4 aggiunge un comma alla fine dell’articolo 56 del testo unico che intende rimediare ad un errore di omissione nella redazione del testo unico, in seguito al quale la disciplina sanzionatoria si riferisce solo al divieto suddetto di licenziamento e non anche al diritto al rientro e alla conservazione del posto, di cui al citato articolo 56.
Il comma 1 dell’articolo 5 dello schema all’esame apporta una correzione tecnica all’articolo 57, comma 1, del testo unico, relativo alla terminologia da adottare con riferimento all’istituto del lavoro temporaneo ed è analoga a quella già ricordata per l’articolo 1: l’articolo 57 concerne l’applicazione dei trattamenti economici di cui al testo unico al personale assunto a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni o utilizzato dalle medesime mediante ricorso allo strumento del lavoro temporaneo.
Il comma 2 dell’articolo 5 novella parzialmente l’articolo 64 del testo unico, relativo alla tutela della maternità in favore degli iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In particolare, la lettera a) del comma 2 corregge la rubrica dell’articolo 64, sostituendo l’attuale riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative con quello più generale alle lavoratrici iscritte alla suddetta gestione, nella quale rientrano anche categorie diverse da quella dei collaboratori in forma coordinata e continuativa. In proposito occorre anche ricordare che la tutela della maternità in esame non concerne i soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie e quelli titolari di un trattamento pensionistico.
La successiva lettera b) è intesa a riprodurre nell’articolo 64 parte della normativa in materia, la quale è, tuttavia, già richiamata dal medesimo articolo 64.
Riguardo, in particolare, al decreto ministeriale 4 aprile 2002 – cui fa rinvio l’ultimo periodo della lettera b) -, esso viene altresì inserito nell’elenco di cui all’articolo 85, comma 2, del testo unico, delle disposizioni regolamentari ancora in vigore. Tale inserimento è operato dall’articolo 9, comma 1, lettera a), dello schema all’esame.
L’articolo 6 – prosegue il relatore – modifica l’articolo 69 del testo unico, relativo all’estensione in favore di alcune categorie di lavoratrici autonome del congedo parentale facoltativo di cui all’articolo 32 del testo unico. Tale estensione opera limitatamente a un periodo di 3 mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
L’articolo 6, alla lettera a) precisa che trova applicazione anche la disciplina concernente la copertura previdenziale del periodo di congedo in esame, oltre che il relativo trattamento economico; con la lettera b), invece, si chiarisce che le norme di estensione di cui al medesimo articolo 69 riguardano, entro i medesimi limiti, anche i genitori adottivi e affidatari, secondo la disciplina di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico.
L’articolo 7 dello schema – che modifica l’articolo 71, comma 2, del testo unico – concerne l’indennità di maternità in favore delle libere professioniste, iscritte a uno degli enti o casse di previdenza ed assistenza enumerati nell’allegato D al medesimo testo unico e dal successivo articolo 10 dello schema. Dopo aver ricordato che i trattamenti di maternità in esame sono a carico dei medesimi enti o casse, il relatore si sofferma sulla riformulazione di cui all’articolo 7, in base alla quale il beneficio è subordinato all’inesistenza del diritto ai trattamenti di maternità spettanti ai sensi del Capo X, oltre che a quelli di cui ai Capi III e XI del testo unico.
Come accennato, il successivo articolo 10 amplia l’elenco di cui all’allegato D degli enti e casse interessati, al fine di comprendere anche le forme di previdenza, relative ad altre categorie di liberi professionisti, sorte ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
L’articolo 8 dello schema sostituisce con tre commi gli attuali commi 2 e 3 dell’articolo 83 del testo unico: la novella intende recepire nel testo unico la disciplina – stabilita dall’articolo 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 – sulle procedure di variazione della misura dei contributi dovuti dalle libere professioniste a titolo di maternità. Tali modifiche sono adottate mediante delibera degli enti o casse, approvata dai Ministeri vigilanti, previa presentazione a questi ultimi di idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi e prestazioni.
Il comma 2 dell’articolo 9 provvede, alla lettera a), a specificare che l’abrogazione di alcuni articoli della legge n. 53 del 2000, e successive modificazioni, è operata con esclusivo riferimento ai congedi disciplinati dal testo unico. La lettera b) del medesimo articolo 9, comma 2, appare superflua in quanto è intesa ad apportare una correzione – all’articolo 86, comma 3, lettera a) del testo unico – già inserita con l’errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (serie generale – parte prima) dell’8 ottobre 2001, n. 234.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


IN SEDE DELIBERANTE

(2052) Concessione di un contributo alla “Fondazione Marco Biagi”
(Discussione e rinvio)

Introduce l’esame il PRESIDENTE, il quale ricorda preliminarmente che la Fondazione Marco Biagi, che si connota come una fondazione privata senza scopo di lucro, costituita dall’Università di Modena e Reggio Emilia insieme alla famiglia Biagi, ha come scopo, enunciato dallo statuto, quello di “favorire lo sviluppo degli studi e delle ricerche scientifiche nazionali e internazionali nel campo del diritto del lavoro e delle relazioni industriali italiane, comunitarie e comparate”.
Come emerge dalla relazione inerente al disegno di legge in questione, ai sensi delle previsioni statutarie la Fondazione è aperta al contributo di altri soggetti istituzionali; secondo quanto indicato agli articoli 6 e 7 dello statuto tale contributo può essere assicurato da enti, amministrazioni pubbliche, persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, sotto forma di “partecipazione istituzionale”, che prevede il concorso alla realizzazione degli scopi della fondazione con contributi annuali o pluriennali, ovvero di semplice “partecipazione”, che prevede una contribuzione in via non continuativa.
Va sottolineata l’importanza dello scopo della fondazione, orientato nell’ottica della promozione di studi e ricerche in settori di particolare rilievo, quale quello giuslavoristico e quello attinente alle relazioni industriali. In particolare la Fondazione Biagi ha come prospettiva di fondo la promozione della nascita di un centro d’eccellenza europeo per lo scambio e la diffusione di buone pratiche nelle politiche per l’occupazione, espletando altresì attività di supporto alla didattica, a studi interdisciplinari e ad iniziative a distanza, atte a sviluppare l’internazionalizzazione della ricerca nel settore.
Alla luce di tali importanti compiti, con l’articolo 1 si autorizza la concessione di un contributo a favore della Fondazione Marco Biagi, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2003, allo scopo di sostenerne l’azione di perseguimento dei fini istituzionali. Il successivo articolo 2 reca disposizioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento.

Si apre la discussione.

Il senatore VIVIANI esprime il suo personale apprezzamento per l’iniziativa di dare vita alla Fondazione Marco Biagi e si esprime altresì in senso favorevole sul provvedimento all’esame. Osserva tuttavia che il contributo previsto, di cinque milioni di euro, è molto cospicuo e pertanto chiede al rappresentante del Governo di precisare più nel dettaglio a quali finalità esso è destinato.

Il senatore FLORINO osserva che la discussione sul disegno di legge all’esame consente di riflettere sulla tragica simmetria che accomuna l’assassinio di Marco Biagi con quello di Massimo D’Antona, entrambi autorevoli consulenti di Governi di diversa ispirazione politica, vittime della medesima mano criminale. Al di là del contenuto specifico del provvedimento in titolo, ritiene pertanto opportuno adottare specifiche iniziative per ricordare tutte le vittime del terrorismo.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che la Fondazione Marco Biagi nasce da un’iniziativa congiunta della famiglia e dell’università di Modena e si propone di ricordare l’opera ed il sacrificio dello studioso scomparso. Il Governo ha già messo a disposizione della Fondazione un immobile, recentemente visitato dal Presidente della Repubblica, mentre la contribuzione disposta con i disegni di legge in titolo è rivolta a sostenerne le attività. Su tale profilo, con riferimento al quesito rivolto dal senatore Viviani, il rappresentante del Governo si riserva di fornire un’informazione più dettagliata in una prossima seduta. In linea generale, il contributo erogato con il disegno di legge n. 2052 dovrebbe concorrere a mantenere vivo il metodo comparatista applicato alle discipline giuslavoristiche e lo studio del diritto comunitario del lavoro, che costituiscono discipline di cui Marco Biagi è stato uno dei principali cultori. E’ auspicabile che, per tali ambiti, la Fondazione possa costituire un polo di attrazione per giovani studiosi provenienti dai paesi maggiormente industrializzati, molti dei quali hanno avuto occasione di conoscere ed apprezzare l’approccio pragmatico e l’attenzione alla diffusione delle buone pratiche in materia di lavoro che hanno caratterizzato gran parte dell’impegno culturale di Marco Biagi.
Il dibattito odierno offre inoltre un’importante occasione per stimolare una riflessione sull’opportunità di ricordare tutte le vittime del terrorismo – come ha già affermato il senatore Florino – e in particolare coloro che hanno pagato con la vita il semplice fatto di svolgere con impegno la propria attività professionale. Ricorda, a titolo esemplificativo, di avere recentemente commemorato la figura dell’ingegner Taliercio, dirigente d’azienda assassinato in modo particolarmente efferato dalle Brigate rosse.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.


IN SEDE REFERENTE

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa.
(514) MANZIONE. – Modifica all’articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali.
(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali.
(2008) DI SIENA ed altri. – Misure per l’estensione dei diritti dei lavoratori.
e petizione n. 449 ad essi attinente
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Intervenendo nella discussione generale, il senatore GRUOSSO osserva preliminarmente che il provvedimento all’esame costituisce il secondo atto di una strategia che punta lucidamente alla destrutturazione del mercato del lavoro, con un attacco senza precedenti ai diritti e alle tutele contrattuali e di legge dei lavoratori. Il primo atto, infatti, si è consumato con l’approvazione definitiva del disegno di legge n. 848 che, procedendo ad abrogare le norme sul divieto d’intermediazione e d’interposizione di manodopera e introducendo nuove fattispecie contrattuali in aggiunta a quelle numerose già esistenti, ha creato le premesse per una generale precarizzazione del mercato del lavoro.
Sul piano dei contenuti, il testo all’esame è sicuramente più significativo e proprio per questo motivo, presenta aspetti fortemente discutibili, a partire dalle modifiche proposte all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, nella versione concordata con una parte delle organizzazioni sindacali nel cosiddetto patto per l’Italia.
La sua parte politica – osserva il senatore Gruosso – non intende accettare alcuna modifica a tale disciplina, non per un’astratta ragione ideologica, ma perché, come dimostra l’esperienza nel corso degli anni, ravvisa in essa un limite efficace allo strapotere del contraente più forte nel contratto di lavoro, e anche un elemento di raccordo rispetto ad una linea di politica economica radicalmente diversa da quella del Governo. Infatti, senza uno sviluppo basato sulla qualità e l’innovazione, sulla ricerca e sulla formazione, il paese non avrà un futuro e i diritti non avranno cittadinanza: sbaglia pertanto il Governo a sposare completamente la linea della Confindustria, che presume di affrontare le sfide della globalizzazione con scelte di basso profilo, quali la compressione dei diritti e l’abbattimento dei costi sulla manodopera.
Il Patto per l’Italia, infatti, che in parte ha accettato questa impostazione, ha avuto come unici effetti la recrudescenza dello scontro sociale e la divisione del sindacato, ma non è riuscito ad invertire l’andamento negativo del ciclo economico e la tendenza alla stagnazione del mercato del lavoro.
Per questo motivo, anche la nuova proposta di escludere l’applicazione dell’articolo 18 per i nuovi assunti nelle aziende al di sotto dei quindici dipendenti è inaccettabile, non solo perché presenta aspetti poco chiari sul piano della concreta applicazione e per la scarsa credibilità dell’asserita caratteristica sperimentale della norma, ma anche e soprattutto perché configura una condizione differenziata – difficilmente sostenibile anche sotto il profilo della costituzionalità – tra gli stessi lavoratori sul piano della titolarità del diritto. E’ verosimile peraltro che, al termine del periodo transitorio, il nuovo regime divenga permanente e si allarghi a tutti i rapporti di lavoro.
La difesa dell’articolo 18 si fonda anche sul convincimento che il diritto a non essere licenziato senza giusta causa rappresenta la base, il presupposto per l’esercizio di tutti gli altri diritti, sindacali, sociali e civili.
Occorre poi considerare che il giudizio fortemente negativo sulla proposta in discussione non è appannaggio esclusivo dei gruppi politici dell’opposizione: anche il rapporto ISFOL, la cui pubblicazione è stata inspiegabilmente bloccata per diversi mesi, critica l’impostazione che il Governo ha dato alla riforma del mercato del lavoro, sia sul piano del metodo che su quello del merito. I rilievi riguardano non soltanto il ricorso allo strumento della delega, che esautora di fatto il ruolo del Parlamento, ma anche, nel merito, la dubbia costituzionalità dell’intervento sulle regole dei licenziamenti, suscettibile di creare un regime ingiustificatamente differenziato quanto alle tutele in caso di licenziamento illegittimo. Sono poi espressi numerosi dubbi anche sul piano della funzionalità: è infatti discutibile, secondo il rapporto ISFOL, che un’impresa sia indotta a nuove assunzioni per effetto di una disposizione di carattere temporaneo, la cui efficacia potrebbe cessare al termine del triennio di sperimentazione. Lo stesso documento contesta infine la scelta del Governo di cancellare la concertazione per sostituirla con il cosiddetto dialogo sociale, che sino a questo momento è riuscito solo ad aumentare il conflitto e a dividere il sindacato.
Proseguendo nella sua esposizione, il sentore Gruosso osserva che la riforma degli ammortizzatori sociali e gli interventi per incentivare l’occupazione vengono affrontati in modo generico, con un uso della delega molto discutibile: in particolare, per quanto riguarda gli incentivi all’occupazione, la delega esclude oneri per la finanza pubblica, il che significa che non si allargherà la platea dei beneficiari e non si determineranno le condizioni per un reale sostegno alle politiche per l’occupazione. Inoltre la mancanza di un esplicito incentivo verso la forma di lavoro a tempo indeterminato conferma la tendenza alla precarizzazione del lavoro, già prefigurata dalle nuove tipologie contrattuali definite nella citata legge n. 30.
Persiste, inoltre, nel progetto del Governo, una unilaterale enfatizzazione del ruolo degli organismi bilaterali, che di fatto configura uno stravolgimento della natura del sindacato e delle sua funzione di mediazione sociale quale si è andata storicamente definendo negli anni.
Anche per quanto riguarda la riforma degli ammortizzatori sociali la delega è generica e senza punti fermi in ordine alle scelte che si intendono compiere: l’ipotesi di un sistema articolato su base settoriale, con criteri differenziati di finanziamento non può essere condivisa, perché non solo prefigura una sorta di frammentazione del sistema, ma va anche in una direzione opposta alla effettiva estensione delle tutele sociali ai soggetti che ne sono attualmente privi.
In questa ottica è condivisibile la scelta di incrementare l’indennità di disoccupazione, ma a differenza della proposta del Governo, il Gruppo Democratici di sinistra – l’Ulivo ritiene che l’indennità debba spettare a tutti i prestatori di lavoro subordinato nella misura del 60 per cento della retribuzione media giornaliera e che il riconoscimento del trattamento debba essere esteso anche per i lavoratori cosiddetti economicamente dipendenti.
Rispetto a questi temi, i Gruppi politici che fanno capo all’Ulivo hanno adottato iniziative legislative intese ad estendere gli ammortizzatori sociali anche ai soggetti che attualmente non ne fruiscono, ai nuovi lavori, alle piccole imprese, con il fine di avvicinare l’Italia alle esperienze più avanzate dei paesi europei, attraverso la costruzione di un sistema di tutele attive dell’occupazione e del reddito, mediante la definizione di strumenti in grado di rispondere ai bisogni di protezione di tutte le lavoratrici e i lavoratori, e non solo di quelli subordinati. Naturalmente queste misure non solo richiedono una normativa specifica, del tutto assente nel disegno di legge del Governo, ma anche risorse consistenti.
Da questo punto di vista, è stato già sottolineato in altri interventi che lo stanziamento di 700 milioni di euro previsto dal Patto per l’Italia, già assolutamente insufficiente, è stato ulteriormente ridotto con l’ultima legge finanziaria.
Avviandosi a concludere il suo intervento, il senatore Gruosso critica la scelta del Governo di proporre la soppressione dell’articolo 4, in materia di arbitrato nelle controversie di lavoro.
Il Governo aveva elaborato una modifica della procedura arbitrale che ha provocato una forte opposizione non solo dei Gruppi politici del centro-sinistra, ma anche delle parti sociali ed in particolare dei sindacati: partendo dalla giusta considerazione che il sistema giudiziario è in crisi e che i tempi di composizione dei conflitti sono lunghissimi, si proponeva infatti alle parti di aderire alla pratica del concordato equitativo, cioè non vincolato al rispetto delle leggi e dei contratti.
Una tale proposta risultava inaccettabile, perché andava chiaramente nella direzione di equiparare il diritto del lavoro al diritto commerciale ordinario, negando ogni valore e rilevanza alla rappresentanza collettiva, ma sarebbe stato comunque possibile percorrere altre strade per realizzare un intervento normativo volto a dare efficienza, equità e rapidità dei tempi per la composizione dei conflitti, nel pieno rispetto delle leggi e dei contratti.
Anche su questa delicata materia, i Gruppi politici dell’opposizione hanno presentato una proposta organica, che punta sia al superamento dei ritardi e delle lentezze processuali, sia all’introduzione di percorsi alternativi e preventivi al momento giurisdizionale.
Da parte dei Gruppi politici del centro-sinistra non vi è dunque alcuna chiusura in una opposizione ottusa e sterile, come spesso afferma il Presidente del Consiglio, ma un insieme di proposte che, ove il Governo si convinca della necessità di non insistere sulle modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, possono dare vita ad un proficuo confronto politico e parlamentare tra maggioranza e opposizione, per migliorare il disegno di legge all’esame, nell’interesse dei lavoratori e del Paese.

Il senatore PAGLIARULO osserva che il disegno di legge n. 848-bis reca norme complementari rispetto a quelle contenute nella legge n. 30 del 2003, recentemente approvata dalle Camere, che, incidendo negativamente sul sistema delle tutele, hanno sanzionato lo squilibrio nel rapporto tra datore e prestatore di lavoro, a tutto vantaggio del contraente più forte. Per tali motivi, i senatori appartenenti ai Gruppi politici che fanno capo all’Ulivo hanno presentato un pacchetto di emendamenti che delineano un progetto riformatore alternativo rispetto alle proposte del Governo.
Tra i vari aspetti del provvedimento governativo che suscitano forte perplessità, occorre in primo luogo richiamare, per quel che riguarda il riordino degli ammortizzatori sociali, la proposta di dare vita a forme di contabilità diversificate per settore e la previsione di fondi bilaterali preposti ad erogare alcune prestazioni in via sostitutiva rispetto allo schema assicurativo generale. In tal modo, per alcuni settori, l’andamento delle prestazioni verrebbe posto in un rapporto di diretta dipendenza con le fluttuazioni del mercato, in palese contrasto con i principi di equità e di universalità che dovrebbero invece presiedere al riassetto dell’intero sistema. Il progetto del Governo persegue dunque l’obiettivo di accentuare le disuguaglianze sul mercato del lavoro e di pervenire a un sistema fondato sulla marginalizzazione dell’autonomia collettiva, sulla compressione delle retribuzioni e sulla creazione di nicchie di mercato caratterizzate da scarsa produttività e bassi salari.
Al di là delle ambigue affermazioni del Presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa di fine anno, il disegno di legge in titolo ripropone la revisione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: tralasciando le dispute terminologiche sul significato da attribuire alla disposizione concordata nell’ambito del Patto per l’Italia e recepita dall’emendamento del Governo interamente sostitutivo dell’articolo 3, occorre constatare che il desiderio di manomettere l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori costituisce per l’attuale maggioranza una vera e propria ossessione, in spregio della forte opposizione sociale che si è creata su questo tema e che da ultimo ha dato vita ad una specifica iniziativa referendaria. Pertanto, i Gruppi politici dell’opposizione sono concordi nel chiedere di abbandonare una disposizione il cui carattere sperimentale è più che dubbio, poiché si tratta in realtà di un grimaldello utilizzato per forzare l’attuale normativa di tutela nei confronti dei licenziamenti illegittimi. Di converso, il senatore Pagliarulo esprime il suo sostegno ai disegni di legge di iniziativa popolare sull’estensione delle tutele e dei diritti promossi dalla CGIL, che prospettano una linea alternativa a quella del Governo, affrontando correttamente i temi del lavoro in un contesto europeo.
La valutazione del provvedimento all’esame non può infine prescindere dalla preoccupata constatazione del cattivo stato di salute dell’economia italiana, per la quale si delinea uno scenario di declino che non sembra suscettibile di essere contrastato dalle ricette ultraliberiste, riproposte da ultimo dal ministro Marzano. La riduzione dei diritti e delle tutele costituisce infatti una linea che non solo non concorre allo sviluppo dell’economia, ma asseconda una preoccupante tendenza alla stagnazione che può essere ulteriormente accentuata dagli eventi bellici in corso.

Il senatore TREU osserva che il disegno di legge n. 848-bis reca i frammenti di una disciplina che si era originariamente proposta come un progetto organico di riforma e che come tale è stata propagandata, in modo non veritiero, anche sui mezzi di informazione. In realtà, la parte stralciata del disegno di legge n. 848, attualmente all’esame, avrebbe dovuto sviluppare la pars construens delle politiche del lavoro in materia di incentivi e tutele, al fine di bilanciare gli effetti della flessibilità massicciamente introdotta con la legge n. 30 del 2003. Purtroppo anche per il provvedimento in titolo occorre prendere atto di un’occasione persa, perché il delicato equilibrio tra flessibilità e sicurezza permane gravemente alterato, in contrasto con le indicazioni dell’Unione europea e anche con l’insegnamento più volte evocato di Marco Biagi. In assenza di un disegno d’insieme, prevale un’impostazione frammentaria, dalla quale non emergono significativi elementi di riforma anche nelle materie su cui sarebbe stato possibile realizzare un approccio meno ideologicamente condizionato. A ciò occorre aggiungere un uso inaccettabilmente generico dell’istituto della delega legislativa, peraltro di per sé ammissibile quando si tratta di regolare materie con un rilevante profilo tecnico: in proposito, occorre rilevare che negli emendamenti presentati dai Gruppi politici che fanno capo all’Ulivo il riassetto degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione è attuato in larga misura con norme immediatamente precettive.
Nel disciplinare gli incentivi all’occupazione, il Governo ha poi inesplicabilmente dimenticato le recenti modifiche apportate al titolo V della Costituzione: secondo il nuovo testo dell’articolo 117, tale materia rientra infatti indiscutibilmente nell’ambito della competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni. Da una tale dimenticanza è scaturita la discutibile scelta della delega legislativa di cui all’articolo 1, destinata senz’altro a dare vita a un esteso contenzioso di costituzionalità, quando invece sarebbe stato necessario limitarsi a dettare i principi fondamentali della materia, di competenza del legislatore nazionale, lasciando alle regioni la normazione di dettaglio.
Sia per gli incentivi all’occupazione sia per gli ammortizzatori sociali – prosegue il senatore Treu – gli interventi di razionalizzazione sono di certo necessari, soprattutto al fine di evitare duplicazioni e sprechi di risorse: ma proprio a tale fine appare indispensabile pervenire ad una precisa indicazione di priorità, che risulta invece del tutto assente nel provvedimento del Governo. Ad esempio, sarebbe stato opportuno chiarire se e in quale misura si riteneva opportuno perseguire il fine della stabilizzazione dei rapporti di lavoro, ovvero a quali categorie di soggetti avrebbe dovuto rivolgersi prevalentemente l’attività di sostegno e di incentivazione. Su tale tema, peraltro, vi è attualmente un forte interesse circa le problematiche dei lavoratori ultraquarantenni, particolarmente colpiti dalle crisi dei settori industriali. Un altro argomento molto discusso in Europa riguarda le misure di sostegno ai bassi salari: tale questione è del tutto assente nel disegno di legge del Governo, così come appaiono del tutto generiche le sollecitazioni ad incentivare la formazione professionale e in particolare la formazione continua, la cui valenza strategica avrebbe richiesto disposizioni più incisive e rivolte a potenziare i contratti a causa mista come elementi cardine delle politiche di inserimento e reinserimento sul mercato del lavoro.
In tema di ammortizzatori sociali, il Governo continua a parlare di un primo riordino, limitandosi ad auspicare un assetto proattivo delle tutele, senza valutare pienamente la necessità di provvedere ad una revisione profonda del sistema, per adeguare questa parte del welfare alle trasformazioni della realtà produttiva e del mercato del lavoro, trasformazioni che richiedono una rete di sicurezza generale e a carattere universalistico, in grado di compensare le incertezze dell’attuale modello di sviluppo. Nel disegno di legge n. 848-bis permangono invece enunciazioni generiche, come alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2, o parziali, come la lettera d) del medesimo articolo 2, che nell’esprimere l’intento di estendere le tutele a settori e situazioni attualmente non coperti dimentica un riferimento esplicito ai lavori atipici e soprattutto demanda alla sede contrattuale il compito di individuare priorità che, in materia di ammortizzatori sociali, dovrebbero essere mantenute senza alcun equivoco in capo alla competenza del legislatore statale.
La proposta elaborata dai Gruppi politici del centro-sinistra, volta a generalizzare a tutti i lavoratori una rete di protezione, richiede di certo un impiego significativo di risorse aggiuntive ma, al tempo stesso, qualifica il progetto di società che si intende perseguire e definisce il livello di solidarietà e di tutele che si vuole realizzare sul mercato del lavoro.
Dopo essersi associato alla richiesta, avanzata negli interventi che lo hanno preceduto, di non introdurre le modifiche previste dal Patto per l’Italia all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il senatore Treu esprime rammarico per la scelta del Governo di sopprimere l’articolo 4, in materia di arbitrato. Su tale materia è evidentemente venuto meno da parte dell’Esecutivo l’entusiasmo iniziale, assecondato anche da alcune intese intervenute tra le parti sociali. Non è però una soluzione apprezzabile, poiché l’arbitrato costituisce comunque un importante strumento di integrazione e snellimento della giustizia del lavoro, suscettibile di conferire maggiore efficacia alla tutela dei diritti dei soggetti più deboli. Anche in questo caso, occorre pertanto prendere atto che si è persa un’occasione per dare vita ad un confronto politico sul merito di un’importante problematica, in relazione alla quale i Gruppi politici di opposizione avevano elaborato indicazioni precise, soprattutto in ordine alla soluzione delle controversie riguardanti i diritti fondamentali dei lavoratori.

Il senatore PIZZINATO osserva preliminarmente che nell’ambito della discussione generale occorrerebbe tenere conto con maggiore puntualità del fatto che il disegno di legge n. 848-bis è congiunto con altri tre disegni di legge di iniziativa parlamentare e, ai sensi dell’articolo 141, comma 1 del Regolamento, con la petizione n. 449, sottoscritta da cinque milioni di cittadini italiani. Sia i disegni di legge citati sia la petizione vertono sulle stesse materie trattate nell’iniziativa legislativa del Governo, ma prospettano indirizzi e soluzioni alternativi; una tale circostanza dovrebbe avere conseguenze di rilievo anche dal punto di vista procedurale, e si potrebbe in proposito dare vita ad un comitato ristretto per l’esame degli articoli.
Un ulteriore spunto di riflessione è poi offerto dal documento elaborato dal Servizio del bilancio, che non manca di evidenziare profili di carenza circa la effettiva copertura finanziaria del provvedimento governativo.
Nell’esame di merito dei vari aspetti del disegno di legge n. 848-bis, occorre poi tenere nella dovuta considerazione anche i dati ISTAT sull’occupazione, ai quali si è riportato anche, in altra sede parlamentare, il rappresentante del Governo. Si registra infatti un più basso livello di disoccupazione – pari al 9,1 per cento – e un incremento dell’occupazione inferiore a quello registrato negli ultimi anni. In proposito, giova ricordare che lo scorso anno furono registrati 315 mila nuovi posti di lavoro, nella maggior parte a tempo indeterminato. Si tratta indubbiamente di risultati lusinghieri, derivanti dalle misure adottate nella trascorsa Legislatura, che hanno introdotto rilevanti elementi di flessibilità, a partire dal cosiddetto pacchetto Treu, senza però pervenire ad una drastica deregolazione del mercato del lavoro. Il dato relativo all’aumento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato dimostra poi che per creare occupazione aggiuntiva non serve una maggiore precarietà.
In questi anni – prosegue il senatore Pizzinato – il mondo del lavoro è profondamente cambiato: in particolare, la maggior parte dei lavoratori è occupata in aziende al di sotto della soglia dei quindici dipendenti ed è priva di ammortizzatori sociali. Occorre pertanto di intervenire per assicurare un adeguato livello di tutela a tutti, in un contesto di flessibilità e indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro. Un impegno di tale tipo non può certo incentrarsi sugli enti bilaterali e, d’altra parte, urge l’adozione di politiche che garantiscano adeguati livelli di sicurezza soprattutto alle componenti più deboli del mercato del lavoro. L’indagine conoscitiva in corso presso la Commissione ha posto in luce, ad esempio, la necessità di fornire risposte efficaci agli oltre settecentomila lavoratori ultraquarantenni espulsi precocemente dal mercato del lavoro, alcuni dei quali dotati di elevata professionalità.
Vi è poi l’ampia problematica della tutela nei confronti dei licenziamenti illegittimi. Tra le proposte contenute nel disegno di legge all’esame vi è quella di escludere dall’ambito di applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori i nuovi assunti, in base al principio del non computo, che dovrebbe essere sperimentato nell’arco di tre anni, ma che un emendamento presentato da un senatore della maggioranza intende far diventare definitivo. Il disegno di legge n. 2008, che il senatore Pizzinato dichiara di condividere, si propone invece di operare in senso opposto alla proposta del Governo, riducendo dalle attuali quindici a cinque unità la soglia di lavoratori occupati al di sopra della quale si applica l’obbligo di reintegro in caso di licenziamento ingiustificato, ed elevando inoltre l’indennizzo.
A fronte dell’iniziativa referendaria in corso, il Parlamento dovrebbe agire come agì nel 1990 quando, in una situazione analoga, riuscì a prevenire lo svolgimento del referendum elaborando una soluzione legislativa adeguata. Sarebbe bene riprendere questa tradizione e, tralasciando ogni disputa sull’opportunità dell’iniziativa referendaria, sforzarsi di individuare soluzioni normative, sulla falsariga di quella, già richiamata, contenuta nel disegno di legge n. 2008.
In conclusione, il senatore Pizzinato ribadisce l’esigenza di pervenire ad un riordino del sistema degli ammortizzatori sociali che estenda effettivamente le protezioni a chi ne è attualmente privo, anche al fine di adeguare gli istituti del welfare state alla nuova fase dell’economia e in particolare alle possibili conseguenze del conflitto armato in corso.

Il PRESIDENTE, richiamandosi alle osservazioni iniziali del senatore Pizzinato in ordine alle modalità di prosecuzione dell’esame, fa presente che la Commissione ha già adottato il disegno di legge n. 848-bis come testo base. E’ evidente che tale scelta, rilevante soprattutto nella fase di votazione degli emendamenti medesimi, non condiziona la possibilità che in sede di discussione generale possano essere approfonditi i temi oggetto di tutti i disegni di legge all’esame congiunto, nonchè della petizione n. 449. Per quello che riguarda poi i profili di copertura finanziaria del provvedimento, occorrerà attendere il parere della Commissione bilancio, non ancora espresso.

Rinvia quindi il seguito dell’esame congiunto.







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