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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.


IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (n. 216)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio.)

Introduce l’esame il presidente ZANOLETTI, relatore, il quale rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in titolo recepisce la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che è volta ad attuare il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.
L’articolo 29 della legge n. 39 del 2002 – legge comunitaria 2001 – delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per dare organica attuazione alla sopraccitata direttiva 2000/43/CE, individuando specificamente i principi e criteri direttivi della delega in questione.
L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo in titolo enuclea l’oggetto del provvedimento, precisando che tale atto è finalizzato ad attuare il principio della parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.
Viene altresì prefigurata – prosegue il Presidente relatore – l’introduzione di apposite misure, atte a fronteggiare le possibili situazioni di discriminazione poste in essere su base razziale o etnica, anche in considerazione del differente impatto che le medesime forme di discriminazione possano avere su donne e uomini e su casi di razzismo a sfondo culturale e religioso.
L’articolo 2 comma 1 precisa che, ai fini del decreto in titolo, il principio della parità di trattamento si sostanzia nel divieto di porre in essere forme di discriminazione per razza od origine etnica, siano esse dirette o indirette.
La disposizione normativa in questione individua altresì la nozione di discriminazione diretta e indiretta, ravvisando la prima delle due sopraccitate fattispecie nei casi in cui, per la razza o l’origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente rispetto ad un’altra, in una situazione analoga e la seconda, invece, nelle ipotesi in cui una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, apparentemente neutri, mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
Al comma 2 viene fatto salvo il disposto dell’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Ai commi 3 e 4 – prosegue il Presidente relatore – si stabilisce espressamente l’inquadrabilità nell’ambito della fattispecie discriminatoria delle molestie nonché dell’ordine di discriminare persone, a causa della razza o dell’origine etnica.
L’articolo 3, comma 1 dello schema di decreto, dopo aver sancito l’applicabilità del principio di parità di trattamento, senza distinzioni di razza ed origine etnica, a tutte le persone operanti sia nel settore pubblico che nel settore privato, delinea le specifiche aree tematiche in ordine alle quali tale principio trova una concreta estrinsecazione. Tra tali aree va annoverata quella inerente all’accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione (lettera a)), all’occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti in carriera, la retribuzione e le condizioni di licenziamento (lettera b)), all’accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali (lettera c)), all’attività nell’ambito di organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni (lettera d)), alla protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale (lettera e)), all’assistenza sanitaria (lettera f)), alle prestazioni sociali (lettera g)),all’istruzione (lettera h)), all’accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l’alloggio (lettera i)).
Al comma 2 – prosegue il relatore – si fanno salve tutte le disposizioni vigenti, inerenti alle condizioni di ingresso, soggiorno e accesso all’occupazione, all’assistenza e alla previdenza dei cittadini di Paesi terzi e di apolidi nel territorio dello Stato, nonché le disposizioni che, in conformità ai principi comunitari, prevedano differenze di trattamento basate sulla nazionalità.
Ai commi 3 e 4 si esclude la configurabilità di una fattispecie discriminatoria nei casi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro o dell’esercizio dell’attività di impresa, le differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla razza o all’origine etnica di una persona, costituiscano – nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa (comma 3) oppure nei casi in cui le stesse, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime, perseguite attraverso mezzi adeguati e proporzionati.
L’articolo 4, conformemente a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera g) e h) della legge delega, reca una disciplina attuativa dell’articolo 7 della direttiva, relativo alla tutela giurisdizionale dei diritti.
La disposizione normativa in questione, dopo aver fatta salva l’applicabilità della procedura di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede, per coloro che intendano agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle forme di discriminazione di cui all’articolo 2 e che non ritengano di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, la possibilità di promuovere il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile o – nei casi di rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche – di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il tentativo di conciliazione in questione può essere promosso anche tramite le associazioni rappresentative , ex articolo 5, comma 1.
Vengono inoltre contemplati – prosegue il Presidente relatore – altri strumenti di tutela correlati, quali la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione previsto dal codice civile e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, l’applicabilità del regime probatorio di cui all’articolo 2729 del codice civile, la possibilità per il giudice di condannare al risarcimento del danno anche non patrimoniale, di impartire le opportune disposizioni per la cessazione del comportamento discriminatorio e di ordinare l’adozione di un piano di rimozione, di tenere conto, ai fini della liquidazione del danno, dell’eventuale circostanza che l’atto o il comportamento discriminatorio costituiscano ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività, di ordinare la pubblicazione della sentenza.
L’articolo 5, attuativo del comma 2 dell’articolo 7 della direttiva, attribuisce la legittimazione ad agire nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione.
La legittimazione ad agire, ai sensi del sopracitato articolo 5 dello schema di decreto in titolo, è riconosciuta alle associazioni e agli enti individuati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità. Viene altresì prevista la previa iscrizione degli stessi organismi al registro di cui all’articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 o al registro istituito dall’articolo 6 dello schema di decreto legislativo in titolo.
La legittimazione attiva delle associazioni rappresentative – prosegue il Presidente relatore – riguarda sia i casi di discriminazione individuale che collettiva. Nel primo caso, le associazioni possono agire in forza di delega rilasciata dal soggetto passivo della discriminazione per iscritto, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata; nel secondo caso, invece, le associazioni possono agire anche in assenza di una delega, proprio perché non sono individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione.
L’articolo 6, anch’esso attuativo dell’articolo 7 della direttiva, prevede l’istituzione di un apposito registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, delineando specificamente i requisiti necessari per l’iscrizione nello stesso registro (comma 2).
L’articolo 7, in attuazione di quanto previsto all’articolo 29, comma 1, lettera i) della legge delega, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, un Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, attribuendo a tale struttura funzioni di controllo e di garanzia delle parità di trattamento e dell’operatività degli strumenti di tutela, nonché compiti di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull’origine etnica, anche in un’ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonché dell’esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.
L’articolo 8 – prosegue il Presidente relatore – reca la disposizione sulla copertura finanziaria, prevedendo che gli oneri finanziari derivanti dall’istituzione e funzionamento dell’Ufficio sopra citato, quantificati in 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, sono posti a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie previsto dall’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (comma 1). Al comma 2 si precisa che, fatto salvo quanto previsto al comma 1 per l’istituzione e il funzionamento dell’Ufficio, dall’attuazione del provvedimento non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

La senatrice PILONI, riservandosi di intervenire in modo più ampio in fase successiva, richiama l’attenzione della Commissione sui profili di connessione – e sui conseguenti possibili problemi di coordinamento – ravvisabili tra la materia oggetto dello schema decreto legislativo in titolo e quella considerata nello schema di decreto legislativo n. 217, concernente la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.





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