(Dal Resoconto Sommario)
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante :«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 250)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell’esame e rinvio.)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta dell’8 luglio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva e che, successivamente, presso l’Ufficio di Presidenza, si è tenuto un ciclo di audizioni informali durante le quali sono stati ascoltati i rappresentanti delle parti sociali.
Dichiara quindi aperta la discussione.
Prende la parola il senatore RIPAMONTI, rilevando preliminarmente che l’intento di accrescere gli standard di efficienza e di trasparenza del mercato del lavoro, più volte ribadito da esponenti delle forze politiche di maggioranza nel corso della discussione parlamentare sul disegno di legge n. 848, risulta sostanzialmente disatteso dal provvedimento in titolo.
Analoga critica può essere prospettata per l’asserita priorità assegnata alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, dato che tale obiettivo viene perseguito in modo inadeguato, soprattutto attraverso l’eliminazione della fattispecie delle collaborazioni coordinate e continuative – alle quali, comunque, si è fatto ricorso con minore intensità negli ultimi tempi, a fronte di un contestuale incremento nell’utilizzo di altri moduli organizzativi, quali l’associazione in partecipazione – e la sostituzione della stessa con la figura del lavoro a progetto, inidonea, in realtà, a favorire la diffusione del lavoro regolare e suscettibile, invece, di estendere l’area del sommerso.
L’obiettivo inerente all’incremento degli standard qualitativi dei rapporti di lavoro – prosegue l’oratore – può essere adeguatamente perseguito solo attraverso la configurazione di congrui percorsi formativi e attraverso la promozione di rapporti stabili, atteso che la precarietà del lavoro, accentuata notevolmente dalla disciplina contenuta nello schema di decreto in esame, appare totalmente incompatibile con l’esigenza attinente alla garanzia di qualità dell’attività lavorativa.
Lo schema di decreto legislativo in titolo si ispira ad una visione molto discutibile della bilateralità e della contrattazione collettiva: in primo luogo, i nuovi compiti attribuiti agli enti bilaterali potrebbero comportare l’insorgere di un conflitto di interessi con le parti sociali che compongono tali organismi, mentre la tendenza, che caratterizza l’intero provvedimento, a depotenziare la dimensione della contrattazione collettiva e ad incentivare, di converso, l’individualizzazione del rapporto di lavoro è suscettibile di ledere gravemente i diritti del lavoratore.
Il pericolo di relegare l’intervento pubblico sul mercato del lavoro ad un ruolo del tutto marginale e residuale rispetto alla intermediazione privata – segnalato anche dalle province nell’ambito del parere espresso dalla Conferenza Unificata sul provvedimento in titolo – risulta concreto ed evidente, essendo la diretta conseguenza di scelte di carattere generale che, però, non trovano alcuna giustificazione alla luce dell’attuale configurazione del collocamento pubblico, che può pervenire ad adeguati standard di funzionalità, ove si perseguano politiche equilibrate nel raccordo tra pubblico e privato.
Un altro elemento che desta forti perplessità è costituito da una tendenza di fondo, implicita nella disciplina all’esame, e volta in direzione della strumentale promozione di divisioni nell’ambito del fronte sindacale, da attuare attraverso l’utilizzo di un modulo operativo incentrato sugli accordi separati.
Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Ripamonti osserva che sono ravvisabili vizi di legittimità costituzionale in riferimento alla normativa in esame, essendo configurabile un eccesso di delega riguardo alle disposizioni sul collocamento dei disabili e in materia previdenziale, che vanno al di là dei criteri direttivi stabiliti dalla legge n. 30 del 2003.
Anche la scelta di affidare compiti di intermediazione alle scuole di secondo grado ed alle università appare in evidente contrasto col criterio direttivo, contenuto nella legge delega, inteso ad escludere le pubbliche amministrazioni dall’ambito di applicabilità della disciplina in questione. Parimenti, appare configurabile il vizio di eccesso di delega – per violazione del criterio direttivo precedentemente citato – riguardo all’articolo 86, comma 6, del provvedimento in questione, che affida al Ministro della funzione pubblica il compito di convocare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore della normativa in esame.
Occorrerebbe poi valutare la compatibilità delle disposizioni relative all’affidamento agli enti bilaterali di specifiche funzioni in ordine all’attività di intermediazione con il principio costituzionale della libertà sindacale, mentre l’efficacia delle disposizioni che vietano lo svolgimento di indagini sulle opinioni dei lavoratori e qualsiasi trattamento discriminatorio, introdotto nella legge n. 30 anche per effetto dell’accoglimento di importanti proposte emendative formulate dai gruppi politici dell’opposizione, risulta poi considerevolmente sminuito dalle eccezioni prospettate all’articolo 10.
Sono ravvisabili inoltre non pochi profili di scarsa chiarezza nell’ambito del testo normativo proposto, soprattutto per quel che concerne l’effettiva valenza dei rapporti contrattuali tra lavoratori e agenzie di somministrazione e per quel che riguarda la mancata previsione di disposizioni che regolino gli effetti della rescissione del contratto di somministrazione relativamente alla posizione dei lavoratori somministrati. Anche la differenziazione tra appalto di servizi e somministrazione appare incerta, e inadeguata ad evitare comportamenti elusivi da parte dei datori di lavoro, così come le disposizioni in materia di trasferimento di ramo d’azienda non risultano idonee a garantire pienamente la tutela dei diritti dei lavoratori, soprattutto con riferimento alla continuità occupazionale.
La disposizione di cui all’articolo 36, comma 6, atta a configurare l’obbligo di risarcimento del danno nei casi di rifiuto ingiustificato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, appare profondamente iniqua, così come non è condivisibile la disciplina, contenuta nell’articolo 37, comma 1, volta a circoscrivere ingiustificatamente la portata dell’obbligo di corresponsione dell’indennità di disponibilità, limitandola – nelle ipotesi in cui il lavoro intermittente inerisce a prestazioni lavorative da porre in essere nei fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie o pasquali – ai soli casi di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
La normativa sull’apprendistato, contemplata nel Titolo VI dello schema di decreto legislativo in titolo, può ingenerare inaccettabili profili di disparità di trattamento tra lavoratori operanti in ambiti territoriali regionali diversi.
Occorre inoltre individuare con maggiore precisione – prosegue l’oratore – gli elementi costitutivi della fattispecie del lavoro a progetto, attesa la scarsa chiarezza della normativa ad essa inerente.
Riguardo all’articolo 70, comma 1, l’inclusione nell’ambito dei lavori domestici a carattere straordinario dell’attività di assistenza domiciliare alle persone ammalate o con handicap risulta del tutto ingiustificata, in quanto tali categorie di soggetti necessitano di una assistenza continua -e non quindi meramente occasionale -.
Analoga considerazione può essere effettua in relazione alla disposizione inerente alla manutenzione di edifici e monumenti di cui al sopracitato articolo 70 comma 1, atteso l’incongruità della scelta di inquadrare tale attività nell’ambito delle prestazioni occasionali di tipo accessorio.
Il senatore GRUOSSO, dopo aver ricordato preliminarmente le pregnanti critiche espresse dalle forze politiche di opposizione in ordine alla legge n. 30 del 2003, esprime il giudizio negativo della sua parte politica anche riguardo allo schema di decreto in esame.
Tale provvedimento travalica i limiti della delega in relazione all’attività di intermediazione dei lavoratori disabili, introducendo in tale materia una disciplina con valenza peggiorativa.
Analoghi profili di eccesso di delega sono ravvisabili riguardo a talune disposizioni normative, concernenti il contratto d’inserimento, la somministrazione di lavoro a tempo determinato e il trasferimento di ramo d’azienda. Anche l’introduzione di disposizioni previdenziali, che travalicano i principi di delega, rappresentano quasi sempre un ulteriore danno per i lavoratori.
Per quanto concerne gli aspetti istituzionali e organizzativi del mercato del lavoro, con lo schema di decreto in questione viene seguita un’impostazione di fondo fortemente centralistica, che si pone in palese contraddizione con la riforma del titolo V della Costituzione. In particolare, la funzione di autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione e somministrazione di lavoro risulta inquadrabile nell’ambito della competenza legislativa concorrente, alla stregua della quale allo Stato dovrebbe spettare il solo compito di prefigurare i criteri generali per il governo del mercato del lavoro. Il sopraccitato principio costituzionale – prosegue l’oratore – viene del tutto disatteso dallo schema di decreto in titolo, che affida invece allo Stato la gestione diretta delle funzioni di autorizzazione, relegando le regioni ad un ruolo del tutto marginale su tale materia. D’altra parte, il giudizio negativo espresso dalle stesse regioni rispetto al testo normativo in questione è suscettibile di confermare ulteriormente la piena fondatezza di tali critiche.
E’ ravvisabile, nell’ambito dello schema di decreto in questione, un uso strumentale dei principi, della normativa e degli indirizzi comunitari, finalizzato a giustificare in modo pretestuoso l’assunzione di una serie di misure orientate, in realtà, in senso opposto rispetto alla linea politica perseguita in ambito comunitario e tali invece da introdurre una deprecabile destrutturazione del sistema giuridico su cui si fonda la disciplina dei rapporti di lavoro in Italia e una generale precarizzazione del mercato del lavoro.
In tale prospettiva di fondo si può inquadrare anche la scelta di configurare nuove fattispecie di contratto – suscettibili di accrescere a dismisura la flessibilità del lavoro – senza tuttavia bilanciare tali conseguenze negative attraverso l’introduzione di adeguate tutele.
Mentre nel precedente assetto normativo – prosegue l’oratore – la mera fornitura di prestazioni lavorative rivestiva un carattere eccezionale, essendo circoscritta a situazioni particolari e temporanee, al contrario con il provvedimento in esame tale strumento assurge a modalità ordinaria e permanente di svolgimento dell’attività lavorativa nell’impresa.
Indubbiamente, l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e della realtà produttiva nel suo complesso rende necessario un adeguamento del quadro normativo fissato dalla legge n. 1369 del 1960, ma la riforma introdotta dallo schema di decreto in titolo è tale da attivare un vero e proprio processo di frantumazione dell’impresa e di riduzione del livello complessivo delle tutela dei lavoratori. In particolare, l’ambito di applicazione dello staff leasing – che si configura come un rapporto giuridico triangolare il base al quale delle agenzie specializzate assumono propri dipendenti (con contratto a termine e a tempo indeterminato) e li forniscono all’impresa utilizzatrice – non viene adeguatamente circoscritto, a causa dell’eccessiva genericità della disciplina di cui all’articolo 20, comma 3, relativa all’individuazione dei requisiti necessari per il ricorso a tale modulo operativo. Tale circostanza è suscettibile di alimentare un indiscriminato commercio di lavoro altrui, con tutti gli evidenti riflessi negativi sotto il profilo della precarizzazione del mercato del lavoro.
La nuova configurazione dell’ appalto di servizi, contenuta all’articolo 29, prescinde totalmente dal requisito del possesso di beni strumentali o apparecchiature da parte dell’appaltatore – elaborato in sede giurisprudenziale – legittimando fenomeni negativi, simili per taluni aspetti al caporalato. Inoltre è ragionevole ipotizzare che tale disciplina ridurrà notevolmente il ricorso allo strumento dello staff leasing, che, pur risultando inadeguato, offre tuttavia migliori garanzie rispetto all’appalto di servizi. Quest’ultimo, infatti, non comporta la necessità di assicurare ai dipendenti la parità di trattamento economico e normativo, come avviene invece in caso di somministrazione – con conseguente abbattimento ingiustificato dei costi della manodopera -.
Analoghe critiche possono essere sollevate in relazione alla disciplina inerente alla cessione di “ramo” d’azienda. Infatti, il ramo d’azienda può consistere anche in un’attività economica organizzata, definita come tale dal cedente cessionario al momento del trasferimento, e che può al limite identificarsi anche con un mero complesso di lavoratori organizzati .
La combinazione tra tale disciplina, la nuova regolamentazione dello staff leasing e dell’appalto dei servizi può determinare una vera e propria destrutturazione dell’impresa, favorendo la nascita all’interno dello stesso perimetro aziendale di tante piccole imprese, con conseguente riduzione delle tutele per il lavoratore.
I rinvii alla contrattazione e al ruolo delle parti sociali, contenuti nello schema di decreto, risultano sostanzialmente circoscritti ad aspetti marginali, con conseguente attenuazione del ruolo delle organizzazioni sindacali, in grado di stravolgere l’intero assetto delle relazioni industriali.
Il ruolo della contrattazione collettiva, invece, sarebbe essenziale in tale contesto, anche per la definizione dei limiti massimi di utilizzo delle varie tipologie di contratti flessibili, specie di quelli più delicati e controversi, come la somministrazione a tempo indeterminato. Tale esigenza risulta ancora più evidente alla luce della circostanza che tutte le nuove figure di lavoratori (a progetto, a chiamata, part time, staff leasing, ecc.) non vengono conteggiati ai fini della determinazione della soglia dei 15 dipendenti, rilevante ai fini della concreta applicabilità della tutela reintegratoria di cui all’articolo 18 dello statuto dei lavoratori.
In conclusione il senatore Grosso ricorda che dalle audizione delle parti sociali, avvenute in Ufficio di Presidenza, sono emerse rilevanti critiche riguardo al testo normativo in esame, condivise anche da un’organizzazioni sindacale politicamente non orientata a sinistra, quale la UGL.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

























