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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)
196a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 10.


IN SEDE CONSULTIVA

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l’ anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004 – 2006
– (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2004
(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici
(Rapporto alla 5a Commissione per i disegni di legge nn. 2513 e 2512. Parere alla 5a Commissione per il disegno di legge n. 2518. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE propone di fissare per domani, giovedì 9 ottobre, alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio nonché per la presentazione degli ordini del giorno riferiti alle materie di competenza della Commissione.

Conviene la Commissione.

Interviene quindi nella discussione il senatore PIZZINATO (DS-U) il quale osserva che sia nella passata sia nell’attuale legislatura, la Commissione ha operato, avvalendosi del proficuo impegno di tutti i Gruppi politici, per l’elaborazione di una proposta organica per la disciplina del trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto. In particolare, nel corso dell’attuale legislatura, la Commissione ha prodotto un testo ampiamente condiviso, poi modificato a seguito dell’accoglimento delle proposte di integrazione avanzate dal Governo. All’impegno della Commissione lavoro si è aggiunto quello della Commissione bilancio, che si è adoperata concordemente affinchè venisse trasmessa dal Governo la relazione tecnica sul predetto testo, ai sensi dell’articolo 76-bis del Regolamento. Tale relazione, solo recentemente pervenuta, ha consentito di mettere meglio a fuoco il quadro delle competenze istituzionali dei soggetti a vario titolo coinvolti nella tutela previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto, nonché di chiarire la portata delle conseguenze finanziarie del provvedimento. Per iniziativa del Presidente della Commissione bilancio, si era poi avviata un’attività informale volta a definire le modalità di reperimento delle risorse necessarie, in particolare, per assicurare l’estensione dei benefici previdenziali previsti dalla legge n. 257 del 1992 anche ai lavoratori del settore pubblico, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2002, riferita ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
Si può pertanto affermare che, da parte delle competenti istanze parlamentari, è stato profuso un impegno, comune a tutti i Gruppi politici, per pervenire ad una soluzione equilibrata, anche dal punto di vista finanziario, della complessa vicenda dei lavoratori esposti all’amianto.
L’articolo 47 del decreto-legge n. 269, recante disposizioni su tale materia, si muove invece in una direzione del tutto opposta: esso promuove soluzioni normative di dubbia costituzionalità, in quanto basate sull’annullamento di diritti soggettivi già certificati dall’Istituto competente, e pone migliaia di lavoratori, che hanno già presentato domanda di pensionamento avendo ottenuto la predetta certificazione, nella drammatica condizione di avere già rescisso il rapporto di lavoro senza però poter accedere al trattamento di quiescenza, avendo la disposizione in esame fatto venire meno i relativi requisiti.
A tale proposito – prosegue il senatore Pizzinato – non si può parlare di una svista, poiché si è in presenza di una precisa scelta politica da parte del Governo che, inoltre, con l’emanazione del decreto-legge in conversione, ha annullato certificazioni adottate in base ad accordi intervenuti tra le organizzazioni sociali e l’INAIL, e sottoscritti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si tratta di accordi che riguardano oltre quarantamila lavoratori, i quali oggi si trovano a dover subire le conseguenze di una scelta adottata in palese violazione dei principi che regolano il rapporto tra l’Esecutivo e le organizzazioni sindacali.
D’altra parte, la disposizione all’esame, prescindendo del tutto dalla citata sentenza della Corte costituzionale, è destinata ad aumentare a dismisura il contenzioso promosso innanzi alla magistratura ordinaria dai dipendenti pubblici esclusi dai benefici della legge n. 257.
L’impostazione del comma 3 dell’articolo 47 non tiene inoltre conto della realtà delle malattie prodotte dall’esposizione all’amianto, caratterizzate da una latenza suscettibile di prolungarsi anche oltre il ventennio successivo al periodo di esposizione. E’ pertanto del tutto illogico comprimere i diritti di coloro che attualmente non manifestano tali patologie in modo conclamato. E’ altrettanto ingiusto, inoltre, condizionare il conseguimento dei benefici, oltre che ad un periodo non inferiore ai dieci anni, anche ad un’esposizione in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro, come valore medio su otto ore al giorno. Una tale impostazione denuncia un’assoluta mancanza di conoscenza della realtà della lavorazione dell’amianto che, avendo carattere di continuità nell’arco delle 24 ore, si è sempre svolta sulla base di turni che non hanno mai avuto una durata di otto ore. L’indicazione delle 100 fibre/litro è poi del tutto arbitraria e non tiene conto della realtà epidemiologica di malattie che possono essere contratte anche in presenza di livelli di concentrazione molto inferiori.
Per tale motivo, l’articolo 47 del decreto-legge n. 269, introduce norme di scarso realismo e di dubbia costituzionalità, che non si propongono di risolvere il problema della tutela dei lavoratori esposti all’amianto attraverso idonee modifiche alla legge n. 257 del 1992, bensì di ottenere consistenti risparmi di cassa, come peraltro ammette la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione. D’altra parte, tale finalità è stata esplicitamente enunciata dal Ministro dell’economia quando, nella recente esposizione economico-finanziaria del Senato, ha sottolineato la stretta connessione del decreto-legge all’esame con il complesso della manovra di finanza pubblica.
Il Parlamento non dovrebbe consentire una simile operazione, perché essa calpesta i diritti di migliaia di lavoratori, che non hanno altra colpa al di fuori di quella di avere lavorato onestamente, esponendosi, per questo, a un grave pregiudizio per la propria salute, spesso irreparabile. Pertanto, la Commissione dovrebbe chiedere la soppressione dell’articolo 47 del decreto-legge n. 269 e la prosecuzione del lavoro già avviato con l’elaborazione del citato schema di testo derivante dall’unificazione di numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare. Nell’ambito di tale provvedimento potranno essere riprese in considerazione le disposizioni relative alla bonifica delle aree contaminate – con la previsione di adeguati poteri sostitutivi del Governo nel caso di inerzia delle regioni – nonché quelle riguardanti l’istituzione di un Fondo per le vittime dell’amianto.
Se l’articolo 47 restasse immodificato, si giungerebbe ad un altro paradosso: le aziende che hanno intrapreso processi di ristrutturazione continueranno a promuovere i pensionamenti di anzianità dei loro dipendenti, sovente con il concorso dello Stato, mentre verrà negato il beneficio del pensionamento anticipato a chi ha posto a repentaglio la propria salute per motivi di lavoro.
E’ auspicabile pertanto che anche i senatori appartenenti ai Gruppi politici della maggioranza prendano in considerazione l’ampiezza della spontanea esplosione di protesta che si è verificata dopo che è stato reso noto il contenuto delle disposizioni all’esame. E’ infatti opportuno che la disciplina volta a risolvere il grave problema dei lavoratori esposti all’amianto venga adottata con la stessa larghezza di consensi e con la stessa trasversalità con cui, più di dieci anni or sono, fu approvata la legge n. 257 del 1992.

Interviene quindi la senatrice PILONI (DS-U), la quale osserva che il contenuto dell’articolo 21 del decreto-legge n. 269, relativo all’istituzione di un assegno pari a 1000 euro per ogni secondo od ulteriore figlio nato dal 1° dicembre 2003 fino al 31 dicembre 2004, si caratterizza per una notevole aleatorietà, dovuta all’imposizione di limiti temporali di efficacia che rispondono evidentemente a preoccupazioni di cassa. Queste ultime, peraltro, hanno anche indotto il Governo a limitarsi a concedere il bonus solo a partire dal secondo figlio. Si tratta, evidentemente, di una misura di per sé non negativa, ma che è ben lungi dal configurare una politica organica di sostegno alla famiglia. Non è poi in alcun modo condivisibile la scelta di limitare la concessione dell’assegno alle solo cittadine italiane o comunitarie: l’esclusione delle cittadine extracomunitarie determina una odiosa discriminazione, indegna di un paese civile, e del tutto in contrasto, per questo aspetto, con le misure adottate a favore della maternità nella precedente Legislatura.
Poiché l’entità dell’assegno istituito dall’articolo 21 è irrisoria se confrontata alle spese che ogni famiglia è chiamata a sostenere per la gestione di un neonato, occorrerebbe avere dal rappresentante del Governo una esplicita conferma di quanto già sostenuto ieri dal relatore, senatore Fabbri, circa il carattere aggiuntivo e non sostitutivo dell’assegno stesso rispetto alle altre provvidenze a favore della maternità previste dall’ordinamento.
Sussiste peraltro il dubbio che le risorse da destinare al finanziamento dell’assegno in questione verranno reperite attraverso la riduzione degli stanziamenti per la riforma degli ammortizzatori sociali e, in particolare, per l’aumento dell’indennità di disoccupazione, previsto da un emendamento governativo al disegno di legge n. 848-bis, ma destinato, a quanto pare, ad essere oggetto di continui rinvii. Sarebbe stato meglio, in questo caso, introdurre la norma sull’incremento dell’indennità di disoccupazione nel decreto-legge all’esame, come è stato fatto per la disciplina previdenziale degli associati in partecipazione, già contenuta nel disegno di legge delega in materia previdenziale e ora trasfusa nel decreto-legge n. 269. Sui profili di carattere finanziario, comunque, occorrerebbe avere dei chiarimenti da parte del rappresentante del Governo.
L’articolo 22 – prosegue la senatrice Piloni – prevede che il mutamento della destinazione d’uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asili nido sia sottoposto a denuncia di inizio di attività. Poiché evidentemente si parla di asili privati, sarebbe opportuno precisare che oltre a far salve le previsioni normative in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute nonché le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali – la cui efficacia viene inopinatamente rafforzata dal rinvio che ad essi fa la legge -, occorre altresì assicurare l’osservanza degli standard strutturali previsti per gli asili nido, che non sono invece citati nel secondo periodo dell’articolo 22.
Proseguendo nel suo intervento, la senatrice Piloni ricorda che il senatore Fabbri, nella sua relazione, ha sottolineato come le disposizioni recate dall’articolo 42 del decreto-legge all’esame, riguardanti la disciplina dell’invalidità civile, concorrano a perseguire il fine della semplificazione e dell’efficacia delle procedure, anche attraverso la soppressione del ricorso amministrativo contro i provvedimenti adottati in materia di riconoscimento dei benefici connessi alla condizione di invalidità. Si tratta di affermazioni che dovranno essere verificate, anche attraverso il confronto con le associazioni dei soggetti interessati, ma l’elemento che desta maggiore perplessità è costituito dalla pervasività delle competenze del Ministero dell’economia e delle finanze, che si ampliano a dismisura a discapito di quelle del Ministero dell’interno e del Ministero della sanità. Se lette alla luce di questo progressivo riassetto del riparto delle competenze in materia di disabilità, si rafforza il sospetto che anche le disposizioni dell’articolo 42 obbediscano più a motivazioni legate a esigenze di cassa che non a scelte di semplificazione e razionalizzazione.
L’istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione, di cui all’articolo 43, riprendendo una analoga disposizione contenuta nel disegno di legge delega per la riforma previdenziale, assoggetta all’obbligo di versare un contributo pari a quello previsto per i collaboratori coordinati e continuativi tutti i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo, con l’eccezione di coloro i quali siano iscritti agli albi professionali. Occorre tuttavia valutare la necessità di coordinare tali disposizioni con quelle previste nel decreto legislativo di attuazione della legge n. 30 del 2003. In tale sede, infatti, al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contrattuale, è stato esplicitamente precisato che, nel caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza un’effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi, stabiliti per il lavoro subordinato, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore, non comprovi con idonee attestazioni o documentazioni che la prestazione rientra in altra e diversa tipologia di rapporto di lavoro, ivi compreso quello autonomo. Tenuto conto anche della disciplina dell’associazione in partecipazione contenuta nel codice civile, occorre valutare l’opportunità di introdurre alcune precisazioni all’articolo 43, relativamente alla definizione dei soggetti che hanno titolo a qualificare il rapporto e la natura dei relativi redditi e, più in generale, al regime contributivo per i casi previsti dal decreto legislativo di attuazione della citata legge n. 30.
La senatrice Piloni dichiara poi di concordare con quanti hanno sostenuto la necessità di sopprimere l’articolo 47 del decreto-legge all’esame, e sottolinea inoltre l’esigenza che il Ministro del lavoro adempia agli impegni recentemente assunti circa la salvaguardia delle posizioni soggettive di coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dell’esposizione e l’estensione dei benefici previdenziali previsti dalla legge n. 257 ai lavoratori che, pur essendo stati esposti all’amianto, ne sono attualmente esclusi, soprattutto nel comparto pubblico. Si tratta, peraltro, di questioni già affrontate nell’ambito dello schema di testo unificato richiamato in numerosi interventi, e di cui è auspicabile la ripresa della trattazione, una volta rimosso l’ostacolo costituito dalla disposizione all’esame.
Avviandosi alla conclusione, la senatrice Piloni osserva che nel disegno di legge finanziaria sono poste importanti disposizioni relative ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego: esse rinviano al controverso tema del tasso di inflazione programmata, che il Governo non ha inteso adeguare, nell’ambito della Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria, malgrado un non tranquillizzante andamento dell’indice dei prezzi al consumo. Sarebbe peraltro opportuno che, in materia di pubblico impiego, venisse radicata una specifica competenza della Commissione che, attualmente, vede l’ambito delle proprie attribuzioni limitato al lavoro privato, diversamente dall’omologa Commissione della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE condivide l’osservazione da ultimo formulata dalla senatrice Piloni, alla quale ricorda che egli si è già rivolto al Presidente del Senato, prospettandogli l’opportunità di una revisione delle competenze della Commissione e ottenendo un assenso di massima su tale proposta.

Il relatore alla Commissione FABBRI (FI), riservandosi di affrontare altri temi nell’ambito della replica, fa presente, per quello che riguarda il riconoscimento delle condizioni di disabilità, che già attualmente operano commissioni periferiche facenti capo al Ministero dell’economia con il compito di verificare l’operato degli organismi competenti a svolgere le operazioni di accertamento delle disabilità. Sottolinea poi l’opportunità della disposizione volta a stabilire con decreto del Ministro dell’economia il numero delle verifiche straordinarie da effettuare nel corso dell’anno da parte delle commissioni mediche. Una tale limitazione può infatti evitare eccessi ed abusi legati ad attività spesso pletoriche. D’altra parte, poiché il Ministero dell’economia è il soggetto chiamato ad erogare i benefici connessi alla condizione di invalidità, è del tutto ragionevole che esso abbia la possibilità di verificare i presupposti in base ai quali sono disposte le erogazioni stesse.

Secondo il senatore VIVIANI (DS-U) la manovra all’esame si presenta complessivamente con forti caratteri di incertezza e precarietà, a determinare i quali concorrono la sovrastima del tasso di crescita del PIL, la sottostima dell’entità della manovra in relazione agli obiettivi di finanza pubblica che ci si propone di conseguire e l’incertezza sull’entità delle entrate, derivanti prevalentemente da misure una tantum. Spicca tra queste, la normativa sul condono edilizio che incide su una materia di competenza delle regioni. Il decreto-legge n. 269, peraltro, tende ad introdurre un vero e proprio diritto soggettivo alla sanatoria edilizia che, considerata anche la possibilità che le regioni legiferino autonomamente su tale materia, pone le premesse per l’instaurazione di un contenzioso permanente tra privati, enti locali, regioni e Stato, con una conseguente incertezza delle posizioni giuridiche soggettive destinata ad accentuare ulteriormente la precarietà della manovra e a ripercuotersi anche sulla dimensione del gettito.
In materia previdenziale, il Governo ha poi messo in campo un intervento goffo e inefficace e sulle proposte di riforma del sistema pensionistico – al di là delle esternazioni del Presidente del Consiglio – regna l’incertezza più assoluta, né, al momento, il Parlamento dispone di elementi definiti, sui quali avviare il confronto. Così come si va delineando, la riforma previdenziale proposta dal Governo di centro-destra è inconsistente quanto agli effetti nel breve periodo, e si basa esclusivamente sulla eliminazione delle pensioni di anzianità, al di fuori di qualsiasi proposta organica di riordino. E’ pertanto del tutto comprensibile la reazione delle organizzazioni sindacali, giustamente preoccupate per l’annuncio di interventi che investono direttamente le condizioni di vita di migliaia di lavoratori e che, proprio per tale motivo, non possono essere ispirati esclusivamente o prevalentemente a finalità di risparmio.
Non si comprende inoltre, prosegue il senatore Viviani, che il problema principale del sistema previdenziale italiano riguarda l’equità intergenerazionale. E’ noto infatti che soprattutto nella vasta area delle collaborazioni coordinate e continuative sussistono livelli contributivi molto bassi, inidonei ad assicurare, anche dopo molti anni di attività, trattamenti al di sopra del minimo. Occorre pertanto perseguire l’obiettivo di un livello contributivo unico che, però, per essere sostenibile da parte dei lavoratori e delle imprese, dovrebbe attestarsi al di sotto del livello che può derivare dalla somma dell’attuale aliquota a carico dei lavoratori dipendenti con il prelievo sul trattamento di fine rapporto da destinare alla previdenza integrativa.
Occorre pertanto individuare soluzioni che garantiscano a tutte le tipologie di lavoro, ivi compreso quello autonomo, aliquote eguali e un rapporto equilibrato tra previdenza pubblica e previdenza complementare per arrivare a un tasso di sostituzione – ovvero al rapporto tra pensione e ultima retribuzione in godimento – analogo a quello garantito oggi dal solo sistema pubblico.
Il Governo – prosegue il senatore Viviani – ha messo in campo una riforma che guarda prevalentemente agli equilibri interni alla maggioranza, e punta a realizzare un’operazione di immagine, volta a migliorare la credibilità del Governo italiano in sede europea.
Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria – prosegue il senatore Viviani – l’articolo 15 procede ad un doveroso adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato all’INPS e ad altre gestioni previdenziali, senza però provvedere contestualmente ad assicurare una maggiore separazione tra assistenza e previdenza. Per quanto riguarda poi le norme sul reddito di ultima istanza, di cui all’articolo 16, occorre rilevare da un lato che, per struttura e finalità, tale istituto è difficilmente distinguibile dal reddito minimo di inserimento, che, pure, in alcune situazioni ha costituito uno strumento efficace per il cambiamento delle condizioni dei vita dei cittadini maggiormente a rischio di esclusione sociale; dall’altro lato, le modalità del finanziamento, basato sulla previsione di un contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate, limitatatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006, risulta aleatorio e indeterminato dal punto di vista della quantificazione e, pertanto, rende alquanto incerto il supporto finanziario alle regioni. Per questo aspetto, dunque, il reddito di ultima istanza è un passo indietro rispetto al reddito minimo di inserimento.
L’articolo 17, al comma 2, reca alcune disposizioni di non grande rilievo relative alla previdenza complementare, per la quale, invece, sarebbero necessari interventi di semplificazione e di effettiva incentivazione fiscale, per superare gli ostacoli che ancora si frappongono ad una sua effettiva estensione.
Il dilazionamento del pagamento dei contributi e dei premi assicurativi per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali costituisce senz’altro una misura opportuna, anche se occorre evitare che, come è avvenuto, ad esempio, per gli eventi calamitosi del 1990 nella Sicilia orientale, i benefici si prolunghino ben al di là del periodo che sarebbe ragionevolmente necessario. Occorre pertanto prevedere termini certi per assecondare realmente il ritorno alla normalità.
L’istituzione di un fondo speciale incentivante per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’articolo 43 del disegno di legge finanziaria, costituisce un’iniziativa opportuna, ancorchè con alcuni limiti, relativi, in particolare, all’assenza di indicazioni più precise in ordine alle modalità della gestione e ai criteri di attuazione degli indirizzi dell’Unione europea che, tra l’altro, dovrebbe comportare un più preciso richiamo ai comitati aziendali europei.
Le disposizioni riguardanti i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, di cui all’articolo 10 del disegno di legge finanziaria, destano forti perplessità, non soltanto in relazione all’inadeguatezza del tasso di inflazione programmata, ma anche alle rigidità con cui si vincolano in modo eccessivo le risorse da demandare alla contrattazione decentrata. Tali limitazioni si sommano a quelle poste alle assunzioni del personale negli enti locali, e in particolare nelle ASL, in relazione agli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno. Il concorso di tali circostanze rende sempre più difficili i rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, come provano recenti prese di posizione dell’ANCI, molto severe nei confronti del Governo.
Passando ad esaminare le tabelle annesse al disegno di legge finanziaria, il senatore Viviani fa presente che non è chiaro se l’accantonamento di parte corrente a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla tabella A, includa anche la copertura finanziaria dell’incremento dell’indennità di disoccupazione e delle altre misure di riordino degli ammortizzatori sociali. Se così non fosse, si verificherebbe una grave violazione del Patto per l’Italia, e, soprattutto, il Governo verrebbe meno a precisi impegni più volti ribaditi anche nelle sedi parlamentari, circa l’esigenza di compensare la maggiore flessibilità introdotta dalla legge n. 30 del 2003 con una maggiore estensione delle misure di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
L’assenza di stanziamenti destinati al Ministero del lavoro nella tabella B, riguardante le spese in conto capitale, è indicativa della scarsa capacità di iniziativa del Governo, mentre nella tabella C risultano del tutto insufficienti le previsioni di spesa per la formazione professionale che, malgrado la propaganda governativa sulla recente legge di riforma della scuola, continua a occupare una posizione marginale in un contesto già fortemente depauperato. Malgrado l’impegno assunto dal Governo nella passata Legislatura – all’esito della discussione sul disegno di legge di riforma del sistema dell’assistenza pubblica e su sollecitazione dei Gruppi parlamentari allora all’opposizione – di non vincolare il Fondo per le politiche sociali, che avrebbe dovuto essere ripartito tra le regioni senza alcuna finalizzazione, nell’attuale Legislatura si susseguono norme che dettano specifiche destinazioni: con la legge finanziaria 2003, una quota del Fondo venne destinata ai mutui per l’acquisto della prima casa, e con il disegno di legge finanziaria all’esame si ripercorre la stessa strada per finanziare l’assegno per il secondo figlio, di cui all’articolo 21 del decreto-legge n. 269. Tale misura, peraltro, risulterebbe più convincente qualora fosse stata articolata per fasce di reddito.
La mancanza di stanziamenti a sostegno degli asili nido pubblici, quale risulta dalla lettura della tabella C, desta poi ulteriori preoccupazioni, soprattutto perché costituisce una conferma della volontà di perseguire una linea di maggior favore nei confronti delle strutture private.
Anche le risorse destinate al Fondo per l’occupazione, di cui alla tabella D, appaiono irrisorie: 150 milioni di euro per il solo 2004. E’ invece grave l’assenza di finanziamenti per il bonus fiscale per l’occupazione introdotto nella passata Legislatura, che ha costituito una delle misure più efficaci di incentivazione dell’occupazione a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda poi il il decreto-legge n. 269, non sussistono i requisiti costituzionali di necessità ed urgenza che ne giustificherebbero l’adozione: le misure in esso contenute, infatti, attengono a profili di ordine economico e sociale, che avrebbero potuto più opportunamente costituire materia di un disegno di legge ordinario.
Proseguendo nella sua esposizione il senatore Viviani fa presente che sarebbe opportuno integrare l’articolo 1 del decreto-legge all’esame, nella parte in cui si prevede l’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi di istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati e laureati, con disposizioni che prevedano ulteriori benefici fiscali in caso di assunzioni di tali soggetti.
Sarebbe anche opportuno capire per quale motivo gli stanziamenti a favore della famiglia, previsti all’articolo 21, subiscono una drastica riduzione dopo il 2005. Anche per quanto riguarda il problema dell’accertamento delle condizioni di invalidità, di cui all’articolo 42, la tendenza ad ampliare a dismisura le competenze del Ministero dell’economia a scapito di quelle dei Dicasteri della sanità e dell’interno è indicativa di un approccio inaccettabile al problema, tendente a privilegiare i profili di carattere economico e finanziario.
Dopo aver dichiarato di condividere i i rilievi svolti in altri interventi sull’articolo 47 del decreto-legge n. 269, il senatore Viviani conclude il suo intervento esprimendo un giudizio nettamente negativo sul complesso della manovra di finanza pubblica all’esame della Commissione.

Il senatore FORCIERI (DS-U) rileva preliminarmente, in relazione all’articolo 47 del decreto-legge in titolo, che l’incidenza delle neoplasie professionali causate dall’amianto in talune zone del territorio italiano – ad esempio, nella provincia di La Spezia – risulta notevolmente superiore a quella riscontrabile in altri Paesi, determinando un triste “primato” mondiale dell’Italia per il numero di decessi conseguenti a malattie asbesto-correlate. Tale situazione presenta, secondo il senatore Forcieri, aspetti scandalosi che rinviano non solo a responsabilità politiche, ma anche a gravi responsabilità penali, attualmente in corso di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria.
L’esposizione all’amianto riduce notevolmente l’aspettativa di vita ed è dimostrata, alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche, la possibile incidenza dell’esposizione alla sostanza in questione sull’insorgenza di neoplasie, anche qualora l’esposizione stessa perduri per periodi di tempo limitati – in particolare anche per un solo anno- . Alla luce di tali considerazioni, risultano ingiustificatamente restrittivi i limiti contemplati al comma 3 dell’articolo 47, atti a richiedere, ai fini della concessione del beneficio, che l’esposizione all’amianto sia avvenuta almeno per dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre per litro, come valore medio su otto ore al giorno.
Il quadro fin qui delineato è destinato ad aggravarsi nei prossimi anni, in quanto le neoplasie professionali causate dall’amianto hanno un periodo di latenza piuttosto lungo e conseguentemente è facile prevedere un forte incremento dell’insorgenza delle patologie in questione nei periodi futuri.
La disposizione normativa in esame presenta, inoltre, alcuni profili di incostituzionalità, in quanto introduce una ingiustificata ed irragionevole differenziazione di trattamento tra lavoratori pubblici e lavoratori privati esposti agli stessi fattori di rischio. L’oratore si sofferma, a titolo esemplificativo, sulla situazione riscontrabile nell’ambito dei cantieri navali militari, in cui spesso lavoratori privati e personale dell’amministrazione hanno operato nello stesso ambiente di lavoro, subendo quindi gli stessi rischi conseguenti l’esposizione all’amianto.
La disposizione di cui al comma 5, inadeguata ed incongrua, comporta un’efficacia retroattiva della disciplina in questione, che, in particolare, risulta applicabile anche ai lavoratori che avevano già ottenuto la certificazione dell’INAIL attestante la sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio previdenziale.
Risulta poi del tutto inopportuna la disciplina contemplata al comma 1, che riduce a 1,25 l’originario coefficiente di 1,50, previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e che altresì circoscrive la valenza di tale parametro al mero calcolo delle prestazioni previdenziali, escludendo la possibilità di utilizzarlo anche al fine dell’accesso delle prestazioni medesime, come è invece consentito dalla citata legge n. 257. La visione politica di fondo sottesa a tali scelte si incentra su un’erronea valutazione dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per i lavoratori esposti all’amianto, che vengono in particolare considerati dall’attuale Esecutivo come veri e propri privilegi, e in quanto tali privi di qualsivoglia giustificazione, senza tenere in alcun conto della notevole riduzione dell’aspettativa di vita conseguente all’esposizione a tali sostanze tossiche.
Tale impostazione di fondo ha ispirato anche l’inopportuna decisione del Governo di inserire le disposizioni normative inerenti all’amianto nell’ambito di un decreto-legge finalizzato a contenere la spesa pubblica.
L’oratore conclude il proprio intervento, auspicando che anche i senatori delle forze politiche di maggioranza assumano una posizione chiara, volta alla soppressione o eventualmente alla profonda e radicale modifica dell’articolo 47 in esame, in ordine al quale ribadisce con forza la propria totale contrarietà.

Il PRESIDENTE dopo aver ricordato che la Commissione lavoro, previdenza sociale ha profuso un notevole impegno per la soluzione dei problemi connessi all’amianto, giungendo anche all’elaborazione di un apposito schema di testo unificato, esprime l’auspicio che la Commissione stessa si adoperi per salvaguardare l’attività svolta ed i risultati conseguiti anteriormente dell’emanazione del decreto-legge in titolo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.




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