(Dal Resoconto Sommario)
217a Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all’ occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati
(421) MAGNALBO’. – Modifiche e integrazioni all’ articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione
(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo
– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 22 gennaio scorso.
Il PRESIDENTE avverte che riprenderà l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del disegno di legge n. 2058, a suo tempo assunto dalla Commissione come testo base.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra l’emendamento 1.175 che intende consentire ai lavoratori il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire la propria attività fino all’età di 65 anni, senza la richiesta del preventivo accordo del datore di lavoro. Con l’emendamento 1.176 viene poi prevista la facoltà di procedere al riscatto fino a tre anni dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria, a favore dei lavoratori genitori di soggetti disabili in situazioni di gravità.
Il senatore FABBRI (FI) dà per illustrato l’emendamento 1.62, riservandosi di illustrare in una successiva seduta gli altri emendamenti all’articolo 1 di cui è firmatario.
Il senatore PETERLINI (Aut), nell’illustrare gli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16, fa preliminarmente presente che il sistema di previdenza complementare configurato dalla legge 335 del 1995 presenta elementi di criticità, avendo in particolare registrato una ridotta percentuale di adesione da parte dei lavoratori – pari ad appena il 10 per cento degli stessi – nettamente inferiore a quella riscontrabile in altri Paesi, quali ad esempio gli Stati Uniti d’America – nei quali il 48 per cento dei lavoratori aderisce alle forme pensionistiche complementari -. Per favorire lo sviluppo del secondo pilastro della previdenza occorre attribuire anche alle regioni la facoltà di promuovere la costituzione di appositi fondi pensionistici complementari su base regionale.
Dopo aver illustrato l’emendamento 1.18, l’oratore si sofferma sull’emendamento 1.17, sottolineando l’opportunità di consentire alle regioni a Statuto speciale, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, la facoltà di promuovere la costituzione di fondi di previdenza complementari.
Il ministro MARONI chiede un chiarimento riguardo alla disciplina prevista negli emendamenti 1.14, 1.15 e 1.16, relativamente all’individuazione delle regioni legittimate alla promozione di forme pensionistiche complementari, nonché in ordine alla natura – integralmente privatistica o, viceversa, a partecipazione pubblica – delle strutture organizzative utilizzabili per tali operazioni.
Il senatore PETERLINI (Aut), dati per illustrati gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13, precisa che l’esigenza di attribuire alle regioni la facoltà di promuovere forme pensionistiche complementari riveste valenza generale e conseguentemente la disciplina contenuta negli emendamenti 1.15 e 1.16 viene prospettata in via meramente subordinata rispetto a quella contemplata nell’emendamento 1.14.
Riguardo alla natura delle strutture organizzative utilizzabili, la dizione utilizzata negli emendamenti in questione comprende qualsivoglia tipologia di forma pensionistica complementare – sia integralmente privatistica, sia a partecipazione pubblica-.
L’emendamento 1.20 – prosegue l’oratore – prevede che nel caso in cui il conferimento tacito del trattamento di fine rapporto riguardi un fondo pensione con molteplici linee di investimento, il conferimento stesso vada riferito alla linea maggiormente garantita o, in mancanza, alla linea più prudente.
Dopo aver dato per illustrato l’emendamento 1.19, si riserva di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all’articolo 1, a propria firma.
Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) dà per illustrato l’emendamento 1.292, identico all’emendamento 1.176, già illustrato dal senatore Ripamonti.
Il senatore MALABARBA (Misto-RC) rinuncia ad illustrare l’emendamento 1.80, soppressivo della lettera d) del comma 2 dell’articolo 1.
Intervenendo quindi sull’ordine dei lavori, chiede quindi al Ministro notizie sulla trasmissione di eventuali nuovi emendamenti al disegno di legge all’esame, ricordando che, nella seduta del 14 gennaio, il Ministro stesso non aveva escluso la possibilità di presentare nuove proposte sui punti per i quali si era registrata una certa convergenza nel corso del confronto con le organizzazioni sindacali. Ritiene altresì indispensabile acquisire il parere della Commissione bilancio, ricordando che anche il recente documento tecnico diffuso dal Servizio del bilancio del Senato pone rilevanti interrogativi circa la effettiva copertura finanziaria del disegno di legge n. 2058.
Il PRESIDENTE precisa che la Commissione bilancio non ha ancora completato, in sede consultiva, l’esame del disegno di legge n. 2058.
Il ministro MARONI ricorda che, nella seduta del 14 gennaio, si era limitato a non escludere l’eventualità di predisporre alcune proposte di modifica al disegno di legge n. 2058. Al momento, tuttavia, il Governo non ritiene di dover presentare ulteriori emendamenti e, pertanto, conferma che il testo sul quale si chiede il pronunciamento del Senato è quello del predetto disegno di legge, come integrato dall’emendamento 1.0.1.
La senatrice PILONI (DS-U) fa presente che nella già citata seduta del 14 gennaio il Ministro stesso aveva indicato alcuni punti sui quali si era registrata una convergenza con le organizzazioni sindacali, relativi, in particolare, alla decontribuzione, al conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e alla natura e ai compiti della COVIP: su questi stessi punti, il Ministro aveva parlato della possibilità di presentare emendamenti al disegno di legge n. 2058. Sarebbe pertanto opportuno comprendere se ed in quale misura sia stata modifica la posizione allora espressa.
Il MINISTRO ribadisce che, ad oggi, il Governo non prevede di presentare emendamenti al disegno di legge all’esame della Commissione.
Il PRESIDENTE preso atto dei chiarimenti del Ministro, invita i componenti della Commissione a riprendere l’illustrazione degli emendamenti.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), riprendendo la sua esposizione, illustra l’emendamento 1.177, inteso a rafforzare il concetto del totale superamento del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, sottolineando l’importanza di tale misura per favorire l’emersione del lavoro clandestino e illegale incrementando, al tempo stesso, il gettito contributivo. Ad un’analoga finalità si ispira anche il successivo emendamento 1.178, mentre l’emendamento 1.179 intende consentire la piena comulabilità tra le pensioni di inabilità e di invalidità a carico dell’INPS, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale con la rendita vitalizia liquidata dall’INAIL.
L’emendamento 1.121 mira a ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995, prevedendo l’innalzamento fino al 20 per cento delle aliquote vigenti per i lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, e l’estensione ai medesimi lavoratori della tutela assicurativa contro la disoccupazione prevista per i lavoratori subordinati. Con l’emendamento 1.187 si intende chiarire, sempre con riferimento al regime previdenziale dei lavoratori atipici, che il processo di armonizzazione tra le diverse gestioni riguarda anche il tendenziale allineamento delle aliquote di computo per il calcolo della pensione. L’emendamento 1.182 intende sottolineare l’esigenza di far sì che le aliquote di computo risultino omogenee rispetto al livello della contribuzione, e sulla stessa linea si muove anche l’emendamento 1.183, che si basa sul presupposto della corrispondenza tra l’aliquota contributiva e l’aliquota di computo, quale elemento tipico del sistema di calcolo contributivo.
Con l’emendamento 1.184, invece, si sopprime la parte della lettera f) del comma 2 dell’articolo 1 che esclude dal predetto innalzamento dell’aliquota gli amministratori, sindaci o revisori di società e coloro che percepiscono trattamenti pensionistici a carico di altre forme di previdenza obbligatoria. L’emendamento 1.185, riprendendo la questione della destinazione dell’incremento del gettito contributivo a prestazioni di carattere sociale e formativo a favore dei lavoratori atipici, fissa una soglia minima pari ad un’aliquota contributiva dell’un per cento. L’emendamento 1.186 si propone, invece, l’ambizioso obiettivo di disegnare un sistema organico di tutele per i lavoratori atipici, aventi ad oggetto, tra l’altro, la disoccupazione, la malattia, la maternità e l’assegno familiare. Con l’emendamento 1.188 si dà vita ad un fondo per la formazione permanente dei lavoratori atipici, finanziato con una quota pari allo 0,30 per cento della retribuzione, oltre che da contributi a carico della fiscalità generale e dal cofinanziamento del Fondo Sociale europeo e delle regioni. Il principio di delega aggiuntivo introdotto con una lettera successiva alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 1 riguarda la possibilità di riscatto e prosecuzione volontaria per i lavoratori stagionali, temporanei o a tempo parziale e per i lavoratori atipici.
Il senatore Ripamonti dichiara quindi di aggiungere la propria firma all’emendamento 1.82, evidenziando preliminarmente che la riforma del 1995 presenta dei profili problematici in relazione alla materia della previdenza complementare, attesa la scarsa adesione di lavoratori a tali forme pensionistiche, in relazione alle quali occorre quindi introdurre adeguate misure di incentivazione fiscale. Sarebbe stato inoltre opportuno, in sede parlamentare, trattare prima la tematica della previdenza complementare, sulla quale potevano prospettarsi anche talune convergenze, rimandando ad una seconda fase l’esame degli altri profili inerenti alla riforma previdenziale in questione, maggiormente controversi.
Il conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari – prosegue l’oratore – deve essere effettuato su base volontaria, ma anche garantire rendimenti certi per il lavoratore, sottraendo tale trattamento ai rischi del mercato finanziario, suscettibili, tra l’altro, di favorire soprattutto le imprese straniere, la cui presenza in ambito finanziario risulta prevalente rispetto a quella delle imprese italiane.
Passa quindi ad illustrare l’emendamento 1.190, volto a stabilire appunto il principio della volontarietà del conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione. L’emendamento 1.189 è poi finalizzato a salvaguardare la permanenza dell’attuale regime di distinzione tra fondi di pensione aperti e fondi chiusi.
La proposta emendativa 1.191 si incentra sull’esigenza di garantire la volontarietà del conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari, attesa la natura di salario differito rivestita dallo stesso. Occorre evitare che il trattamento di fine rapporto si trasformi in un investimento di tipo finanziario – sottoposto in quanto tale agli andamenti dei mercati – garantendo in ordine allo stesso rendimenti certi per il lavoratore.
L’oratore, dopo essersi soffermato sui contenuti dell’emendamento 1.196, illustra l’emendamento 1.198, evidenziando che lo stesso riveste valenza subordinata rispetto agli emendamenti, a propria firma, soppressivi della lettera g) dell’articolo 1 comma 2 del provvedimento in titolo.
L’emendamento 1.199 propone una formulazione più chiara della disposizione normativa di cui al sopraccitato comma 2 lettera g), valorizzando i moduli di concertazione con le parti sociali per l’istituzione di forme pensionistiche complementari.
L’oratore si sofferma sull’emendamento 1.200, prospettando l’opportunità di garantire un rendimento minimo relativamente ai trattamenti di fine rapporti conferiti alle forme pensionistiche complementari e, dopo aver illustrato l’emendamento 1.201, dando conto del contenuto dello stesso, si sofferma sull’emendamento 1.202, evidenziando che tale proposta emendativa è volta a consentire l’omogeneizzazione degli enti privatizzati, per quel che concerne i profili attinenti alla regolamentazione, alla trasparenza e alla tutela.
L’oratore illustra poi l’emendamento 1.203, precisando, a seguito di apposita richiesta di chiarimento formulata dal ministro MARONI, che il limite triennale, contenuto nell’ambito dello stesso, è finalizzato a salvaguardare l’equilibrio dei fondi pensione.
L’emendamento 1.205 intende estendere anche ai dipendenti pubblici le forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensionistici complementari.
Dà inoltre per illustrati gli emendamenti 1.180, 1.181, 1.128, 1.194, 1.195, 1.303, 1.197, 1.192, 1.204, 1.206, 1.207, 1.208 e 1.209.
L’oratore si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all’articolo 1, a propria firma.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra l’emendamento 1.293, inteso a rimuovere completamente il divieto parziale di cumulo tra le pensioni di inabilità e di invalidità a carico dell’INPS e la rendita vitalizia liquidata dall’INAIL, rilevando la diversa natura delle due prestazioni, per le quali si versano contributi differenti. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.122, avente finalità analoghe a quelle dell’emendamento 1.121, già illustrato dal senatore Ripamonti, e 1.295, di contenuto identico all’emendamento 1.182, anch’esso già illustrato dal senatore Ripamonti. Anche per quanto riguarda l’emendamento 1.297, il senatore Battafarano rinvia alle argomentazioni addotte dal senatore Ripamonti per l’illustrazione dell’emendamento 1.185. L’emendamento 1.298 si propone di introdurre per i lavoratori che ne sono attualmente privi, alcuni benefici di carattere previdenziale, attinenti, in particolare, all’indennità di disoccupazione; alla continuità dei versamenti contributivi per i lavoratori discontinui; alla maternità e agli assegni familiari. Si tratta di questioni che già erano state affrontate nell’ambito del disegno di legge n. 848-bis, il cui iter è al momento fermo. Illustra inoltre gli emendamenti 1.127, rivolto ad estendere ai lavoratori atipici la tutela in caso di malattia e di infortunio prevista per il lavoro dipendente, e 1.126, sulla totalizzazione assicurativa.
Illustra quindi la proposta emendativa 1.302, sottolineando l’esigenza di individuare forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme di previdenza complementare.
Dati inoltre per illustrati gli emendamenti 1.300, 1.301, 1.304, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.309, 1.310, 1.312, 1.313, 1.314 e 1.315, l’oratore si riserva di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all’articolo 1, a propria firma.
Il PRESIDENTE precisa che l’esame in sede referente del disegno di legge n. 848-bis verrà ripreso quanto prima.
Il relatore alla Commissione MORRA (FI) illustra l’emendamento 1.370, con il quale si intende pervenire, gradualmente, al superamento del divieto di cumulo tra prestazioni erogate dall’INPS e la rendita erogata dall’INAIL introdotto dall’articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995. Nello stesso emendamento si precisa che la disposizione verrà attuata nei limiti di spesa annuali indicati dalla legge finanziaria.
Nell’illustrare l’emendamento 1.105, il relatore evidenzia che lo stesso è volto a conferire immediata operatività alla disposizione normativa – nel testo originario configurata come un mero principio di delega – relativa alla possibilità per gli enti di diritto privato di istituire forme pensionistiche complementari.
Dichiara inoltre di aggiungere la propria firma all’emendamento 1.365, che dà per illustrato insieme all’emendamento 1.371.
Il relatore si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all’articolo 1, a propria firma.
Il senatore MALABARBA (Misto-RC), dato per illustrato l’emendamento 1.81, dichiara di apporre la sua firma agli emendamenti 1.292 e 1.298.
Si sofferma quindi sull’emendamento 1.82, soppressivo della lettera g) del comma 2, sulla previdenza complementare, facendo presente che la naturale finalità sottesa ad essa deve essere necessariamente inquadrata in un’ottica aggiuntiva rispetto alle prestazioni garantite dal sistema previdenziale pubblico, con la conseguenza che l’indebolimento del primo pilastro della previdenza attraverso talune misure, quali la riduzione degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, finisce per alterare anche la valenza complessiva della previdenza complementare, configurando la stessa quale vero e proprio rimedio alle carenze del sistema pensionistico pubblico.
In relazione all’emendamento 1.84 l’oratore evidenzia preliminarmente che il trattamento di fine rapporto è finalizzato a tutelare le condizioni retributive delle fasce lavorative più basse, le quali spesso si avvalgono della facoltà di ottenere anticipazioni sul trattamento in questione per l’effettuazione di spese importanti -quali ad esempio l’acquisto della prima casa -attualmente rese ancora più difficili a causa del mancato adeguamento dei salari al costo della vita.
Alla luce della funzione espletata dal trattamento di fine rapporto, risulta ingiusto ed incongruo l’obbligo di conferimento dello stesso alle forme pensionistiche complementari, come pure quelli incentrati sul silenzio-assenso, peraltro suscettibili entrambi di favorire soprattutto le imprese straniere che operano sui mercati finanziari.
L’emendamento 1.85 prefigura la soppressione del punto 2 della lettera g), in quanto il conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari va effettuato attraverso una espressa manifestazione di volontà da parte del lavoratore, essendo inopportuna l’individuazione di forme tacite di conferimento.
L’oratore si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all’articolo 1, a propria firma.
La senatrice PILONI (DS-U) illustra l’emendamento 1.359 che, come già analoghe proposte emendative, intende rafforzare la tutela previdenziale per i lavoratori genitori di soggetti disabili in situazioni di gravità. Nello specifico, l’emendamento tende a consentire, per questi lavoratori, l’accesso al trattamento pensionistico al raggiungimento del solo requisito di 35 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica. Ad analoga finalità si ispira anche il successivo emendamento 1.360, teso ad attribuire la contribuzione figurativa compensativa, fino al raggiungimento della piena contribuzione, ai genitori di soggetti disabili in situazione di gravità, che trasformino il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai fini dell’assistenza familiare.
Con l’emendamento 1.294 si intende ripristinare il diritto individuale all’integrazione al trattamento minimo: a differenza di analoghe proposte emendative, si introduce un principio di delega al Governo, in modo tale da consentire che, in sede di esercizio delle deleghe, possano essere messi a punto i rilevanti profili finanziari derivanti da tale disposizione.
L’emendamento 1.296 – prosegue la senatrice Piloni – mira a sopprimere, alla lettera f), l’esclusione dall’elevazione dell’aliquota contributiva per gli amministratori, revisori o sindaci di società e per coloro che percepiscono trattamenti pensionistici a carico di forme di previdenza obbligatoria. Tale esclusione, infatti, appare scarsamente comprensibile. Dà infine conto dell’emendamento 1.299 che, come l’emendamento 1.188, istituisce un fondo per la formazione permanente dei lavoratori atipici: si tratta di una questione cruciale, soprattutto al fine di definire un più efficace quadro di sostegno ai soggetti che versano in condizioni di maggiore precarietà.
Illustra quindi l’emendamento 1.311, evidenziando che l’omogeneizzazione fra le diverse forme pensionistiche è necessaria al fine di favorire il trasferimento della posizione previdenziale individuale del lavoratore.
Dopo aver aggiunto la sua firma all’emendamento 1.200, l’oratrice si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all’articolo 1 da lei sottoscritti.
Il senatore VANZO (LP) illustra l’emendamento 1.95 inteso a rivedere l’istituto della pensione di reversibilità al fine di rafforzare la tutela previdenziale in favore dei figli di primo letto a basso reddito o disabili.
Illustra poi l’emendamento 1.99, al quale aggiungono la propria firma i senatori PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, MALABARBA, DI SIENA, RIPAMONTI e MONTAGNINO.
Riguardo all’emendamento 1.100, il senatore Vanzo evidenzia che lo stesso è volto favorire l’investimento di quote di trattamento di fine rapporto in valori mobiliari, idonei a consentire la capitalizzazione e il finanziamenti delle imprese dell’apparato produttivo italiano.
L’oratore si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all’articolo 1, a propria firma.
Il senatore FLORINO (AN) dà per illustrato l’emendamento 1.71.
Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), riprendendo l’esposizione in precedenza interrotta, si sofferma sull’emendamento 1.124 riguardante il processo di armonizzazione ed avvicinamento delle aliquote contributive relative a tutte le tipologie di prestazioni lavorative, con particolare riferimento al trattamento previdenziale dei lavoratori atipici.
L’emendamento 1.123 destina per intero l’incremento dell’aliquota di contribuzione prevista per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all’articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 al finanziamento di prestazioni di carattere sociale e formativo, con particolare riguardo all’esigenza di garantire a tutti i soggetti titolari di contratti di lavoro atipico la tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria di livello equivalente a quella prevista per i lavoratori subordinati, nonché il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di informazione in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il problema dell’armonizzazione dei regimi contributivi, infatti, non può essere risolto prescindendo dalla specificità del lavoro flessibile, caratterizzato di solito da un basso livello di qualificazione, da salari poco elevati e da un ridotto grado di tutela. L’emendamento 1.125 aggiunge, dopo la lettera f), una lettera aggiuntiva, per assicurare ai lavoratori atipici la possibilità di totalizzare tutti i contributi maturati nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive delle medesime e delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi.
Il senatore VIVIANI (DS-U) illustra l’emendamento 1.273, evidenziando che lo stesso è volto a consentire, a fini equitativi, un graduale avvicinamento delle diverse aliquote contributive attualmente previste per le varie categorie di lavoratori.
In relazione all’emendamento 1.274 l’oratore prospetta l’opportunità di valorizzare il ruolo della concertazione sociale in ordine ai profili attinenti al trattamento di fine rapporto, per il quale, in particolare, vanno individuati moduli volontari di conferimento alle forme pensionistiche complementari ed altresì vanno individuate idonee garanzie, volte a salvaguardare lo stesso dagli incerti andamenti dei mercati finanziari.
Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.272 e 1.275.
L’oratore si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all’articolo 1, a propria firma.
A giudizio del senatore RIPAMONTI (Verdi-U), sarebbe opportuno porre immediatamente in votazione l’emendamento 1.274, considerato anche l’atteggiamento oscillante assunto dal ministro Maroni su questa specifica materia, nel corso della odierna seduta.
Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che è ancora in corso di svolgimento la fase procedurale inerente all’illustrazione degli emendamenti, sottolinea altresì la necessità di acquisire il parere della Commissione bilancio sulle proposte emendative presentate, prima di procedere alla votazione delle stesse.
Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 1.43, 1.45, 1.6, 1.260, 1.264, 1.362, 1.46, 1.48, 1.47, 1.60, 1.261, 1.59, 1.143, 1.4, 1.57, 1.49, 1.50 e 1.51.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali
Direttore responsabile: Massimo Mascini
Vicedirettrice: Nunzia Penelope
Comitato dei Garanti: Mimmo Carrieri,
Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu

























