(Dal Resoconto Sommario)
221a Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.
La seduta inizia alle ore 14,25.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi” (n. 329)
(Esame e rinvio)
Introduce l’esame il relatore alla Commissione SAMBIN (FI) evidenziando che lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della normativa di delega stabilita – ai fini del completamento dell’attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 – dagli articoli 1, 2 e 20 della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Il completamento consiste nel caso di specie nell’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in questione, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.
La direttiva 98/59/CE riguarda, in particolare, gli obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti e delle associazioni sindacali dei lavoratori e quelli di comunicazione alla pubblica amministrazione competente. Essi operano qualora il datore intenda procedere a licenziamenti collettivi. Riguardo a tale nozione, l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva pone diverse ipotesi, tra le quali la disciplina dello Stato membro può operare una scelta – ferma restando la facoltà, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva, di adottare una definizione più ampia o di consentire l’applicazione di disposizioni contrattuali più favorevoli al lavoratore -.
La normativa comunitaria in esame – prosegue il relatore – è attuata in Italia dagli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
La disciplina interna concerne le imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale che non risultino in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi né di ricorrere a misure alternative, nonché le imprese che occupino più di quindici dipendenti e che intendano procedere ad almeno cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni per riduzione del personale in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia. Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione – prosegue il relatore – la sentenza di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 ottobre 2003 – causa C-32/02 – ha dichiarato che la normativa italiana non ha recepito integralmente quella comunitaria.
Il rilievo concerne la limitazione della disciplina interna alle imprese, mentre la direttiva ne richiederebbe l’applicazione a tutti i datori di diritto privato – fermi restando i possibili limiti minimi di organico e le altre fattispecie di esclusione sopra menzionati -.
L’articolo 1 dello schema di decreto in esame – prosegue il relatore – novella parzialmente l’articolo 24 della legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni, inserendo i commi 1-bis e 1-ter e riformulando per intero il comma 2.
Il primo periodo del nuovo comma 1-bis estende ai datori, di diritto privato, diversi dagli imprenditori la disciplina summenzionata relativa agli obblighi – per i casi in cui si intenda procedere a licenziamenti collettivi – di informazione e consultazione dei rappresentanti e delle associazioni sindacali dei lavoratori e di comunicazione alla pubblica amministrazione competente.
In particolare, il rinvio concerne la normativa posta dall’articolo 4, commi 2, 3 – con l’esclusione dell’ultimo periodo -, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 e 15-bis, e dall’articolo 5, commi 1-3, della legge n. 223, e successive modificazioni.
L’estensione è subordinata – prosegue il relatore – alle stesse condizioni sopra ricordate – relative, tra l’altro, all’entità dell’organico e al numero dei licenziamenti; il nuovo comma 2 dell’articolo 24 conferma che la disciplina in oggetto comprende anche l’ipotesi di cessazione dell’attività -.
Il relatore sottolinea l’opportunità di richiamare anche il comma 14 del suddetto articolo 4, il quale esclude dall’ambito della normativa i casi di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie nonché i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato – sempre per l’ipotesi di scadenza del termine -.
Il secondo e il terzo periodo del comma 1-bis specificano che i lavoratori licenziati nelle fattispecie di cui al precedente primo periodo sono iscritti nelle liste di mobilità, senza applicazione della relativa indennità e degli incentivi previsti per i datori che assumano i soggetti inseriti nelle medesime.
A quest’ultimo riguardo, si osserva – prosegue il relatore – che il terzo periodo – anche alla luce della relazione illustrativa dello schema – dovrebbe richiamare il comma 9 dell’articolo 25 della legge n. 223 – anziché il comma 8 -. La correzione di tale errore materiale appare necessaria anche al fine di garantire l’assenza, nel provvedimento in esame, di oneri a carico della finanza pubblica.
Il nuovo comma 1-ter concerne gli effetti per i casi in cui non siano stati osservati le procedure suddette per la dichiarazione di mobilità – di cui al suddetto articolo 4 della legge n. 223, e successive modificazioni – ovvero l’obbligo di forma scritta del successivo licenziamento o i criteri di relativa individuazione dei lavoratori.
Secondo l’attuale disciplina, nelle prime due ipotesi il licenziamento è privo di efficacia, nella terza è annullabile. Sia all’inefficacia che all’annullamento consegue l’applicazione della tutela cosiddetta reale contro i licenziamenti individuali di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Il comma 1-ter esclude dall’ambito di quest’ultima i casi in cui le violazioni suddette siano commesse da datori non imprenditori che svolgano, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
Non si specifica, tuttavia, quale disciplina trovi applicazione. Appaiono necessari – prosegue il relatore – una definizione esplicita di tale profilo – anche ai fini del pieno recepimento della citata direttiva 98/59/CE – nonché il coordinamento con il disposto di cui all’articolo 4, comma 12, ed all’articolo 5, comma 3, primo periodo, della legge n. 223, in base al quale il licenziamento, nelle prime due ipotesi summenzionate, è privo di efficacia.
E’ inoltre opportuno adoperare, in conformità con l’articolo 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, la locuzione “di religione o di culto” – anziché “di religione e di culto” -.
Il senatore MALABARBA (Misto-RC) chiede al relatore di attivarsi per mettere a disposizione della Commissione un elenco contenente una casistica delle varie figure di datori di lavoro non imprenditori, citati all’articolo 1 del provvedimento in titolo, in modo tale da consentire un’individuazione più puntuale di tale fattispecie.
Il PRESIDENTE invita il relatore ad approfondire il profilo sottolineato dal senatore Malabarba.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) prospetta l’opportunità di effettuare nel corso dell’esame del provvedimento in titolo apposite audizioni delle organizzazioni rappresentative dei sindacati e dei datori di lavoro.
Il PRESIDENTE concorda con la proposta testè espressa dal senatore Battafarano, facendo presente che si procederà, nel corso dell’esame del provvedimento in titolo, allo svolgimento delle audizioni delle sopracitate organizzazioni.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all’ occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati
(421) MAGNALBO’. – Modifiche e integrazioni all’ articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione
(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo
– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta ieri.
Il sottosegretario VIESPOLI prende brevemente la parola, per sottolineare che l’assenza del Rappresentante del Governo nella scorsa seduta – in particolare, durante l’illustrazione degli emendamenti al disegno di legge 2058 – è dovuta ad una serie di concomitanti impegni istituzionali e di disguidi organizzativi, verificatesi nella circostanza in questione. Esprime alla Commissione le proprie scuse per il sopra evidenziato inconveniente.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) esprime il proprio apprezzamento per la correttezza dell’atteggiamento assunto dal sottosegretario Viespoli nella presente seduta
Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2.
Il senatore VIVIANI (DS-U) illustra l’emendamento 2.4, precisando che la disciplina contenuta nell’articolo 2 del disegno di legge in titolo si pone in contraddizione con l’impegno, assunto dallo stesso Governo, di non ridurre gli attuali livelli di spesa sociale.
Dà infine per illustrato l’emendamento 2.5,
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) dichiara di concordare con le valutazioni espresse dal senatore Viviani in riferimento alla proposta emendativa 2.4, precisando altresì che anche nel corso dell’iter in 5a Commissione del provvedimento in titolo – in sede consultiva – è emersa l’esigenza di non operare riduzioni degli attuali standard quantitativi della spesa sociale.
L’oratore illustra poi l’emendamento 2.6, evidenziando che la disciplina prefigurata nell’ambito dello stesso è orientata nella prospettiva della fiscalizzazione degli oneri impropri.
Riguardo all’emendamento 2.8, osserva che lo stesso viene prospettato in subordine rispetto alla sopracitata proposta emendativa 2.6.
Il senatore MALABARBA (Misto-RC) illustra l’emendamento 2.2 precisando preliminarmente che le politiche di contenimento del costo del lavoro, poste in essere negli anni novanta, hanno ridotto il potere d’acquisto dei salari, sia per necessità economico-finanziarie, prospettate dagli Esecutivi in carica in quegli anni, nella prospettiva dell’ingresso dell’Italia nella moneta unica, sia per esigenze sottolineate dal mondo imprenditoriale, che attraverso la riduzione dei salari intendeva incrementare i livelli di competitività delle imprese italiane nei mercati internazionali. Anche la legge n. 30 del 2003 introduce profili di precarizzazione nel mercato del lavoro, che finiscono per espletare un’incidenza negativa sui livelli salariali dei lavoratori. Alla luce del quadro complessivo fin qui delineato, risulta evidente che la questione attinente al contenimento del costo del lavoro non riveste più un ruolo centrale, essendo attualmente necessario promuovere apposite politiche volte all’incremento del potere di acquisto dei lavoratori, anche al fine di contrastare la situazione di stagnazione del sistema economico, verificatasi negli ultimi tempi. Occorre poi sottolineare che il costo del lavoro in Italia è uno dei più bassi in ambito europeo e che anche il dato attinente all’elevata incidenza sullo stesso della quota per le spese previdenziali va interpretato alla stregua degli alti livelli di evasione contributiva, riscontrabili nel nostro paese, che hanno comportato appunto un aumento di tale quota al fine di compensare le minori entrate contributive.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) dà per illustrati gli emendamenti 2.6, 2.8 e 2.3.
Dopo che tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 2 vengono dati per illustrati, si passa all’illustrazione degli emendamenti aggiuntivi inerenti allo stesso articolo.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra le proposte emendative 2.0.2, 2.0.3, 2.0.1 e 2.0.4, evidenziando che la disciplina contemplata nell’ambito delle stesse è volta ad assicurare un sostegno alle pensioni minime, risultando l’applicabilità delle misure introdotte dal Governo in tale settore circoscritta ad una platea limitata di aventi diritto.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 2.0.1 e 2.0.4.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3.
Il relatore MORRA (FI) illustra l’emendamento 3.4, sottolineando che lo stesso è volto a sopprimere il comma 1 dell’articolo 3 del disegno di legge in titolo, relativo agli associati in partecipazione, per i quali è stata introdotta una specifica disciplina dal decreto-legge n. 269 del 2003.
Il senatore VIVIANI (DS-U) illustra l’emendamento 3.10, sottolineando che la formulazione del comma 1 dell’articolo 3 del provvedimento in titolo risulta poco precisa, essendo suscettibile di favorire indirettamente fenomeni di evasione contributiva.
Dà inoltre per illustrati l’emendamento 3.11,
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra l’emendamento 3.8, sottolineando la necessità che all’innalzamento delle aliquote contributive per i lavoratori atipici consegua un incremento delle tutele sociali spettanti agli stessi.
Dà quindi per illustrati gli emendamenti 3.9, 3.7, 3.6 e 3.8.
Il senatore FABBRI (FI) dà per illustrato l’emendamento 3.1.
Tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 3 vengono dati per illustrati.
Passando all’illustrazione degli emendamenti aggiuntivi relativi all’articolo 3, il senatore FABBRI (FI) dà per illustrato gli emendamenti 3.0.3 e 3.0.6. Gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 vengono temporaneamente accantonati, mentre gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5 vengono dati per illustrati.
Il senatore VIVIANI (DS-U) dichiara di aggiungere la propria firma all’emendamento 3.0.5.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 4.
L’emendamento 4.1 viene dato per illustrato dal senatore VIVIANI (DS-U).
Successivamente l’emendamento 4.2 viene dato per illustrato.
Il senatore VANZO (LP) illustra gli emendamenti aggiuntivi 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, attinenti alla materia dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 5.
Il senatore VIVIANI (DS-U) illustra l’emendamento 5.6, sottolineando che lo stesso prefigura una progressiva riduzione del numero degli enti previdenziali, finalizzata ad un incremento degli standard di efficacia di tali apparati, nonché ad una complessiva riduzione dei costi di gestione ad essi inerenti.
Il senatore PIZZINATO (DS-U) illustra l’emendamento 5.7 evidenziando che lo stesso è finalizzato alla realizzazione di un unico ente previdenziale pubblico e di un unico ente assicurativo e di prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali, nella prospettiva di conseguire risparmi sui costi di gestione, nonché di incrementare l’efficienza di tali organi.
Tale soluzione favorirebbe l’estensione della facoltà di totalizzazione dei periodi pregressi, quanto mai necessaria nell’attuale situazione del mercato del lavoro, consentendo anche migliori condizioni per un’efficace lotta all’evasione contributiva, soprattutto in taluni settori – tra i quali cita a titolo esemplificativo quello inerente ai lavoratori impegnati nelle attività sportive -. Il modulo organizzativo incentrato sull’ente unico previdenziale risponderebbe anche all’esigenza di armonizzazione dei vari regimi previdenziali, relativamente alle contribuzioni, alle regole di calcolo e all’età, fatta comunque eccezione per i lavori usuranti.
La considerazione espressa dal Presidente del Consiglio circa la mancata presentazione di proposte alternative in ambito previdenziale – prosegue l’oratore – risulta non veritiera, essendo stata presentata un’apposita proposta in Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza, respinta dalle forze politiche di maggioranza. Occorre poi evidenziare che il ministro Maroni ha diramato un’apposita circolare, indirizzata agli enti previdenziali, che preclude ai membri del Parlamento la conoscenza di dati in materia pensionistica.
L’oratore conclude il proprio intervento facendo presente che l’elevazione a quaranta anni dei requisiti minimi contributivi per il pensionamento, prevista nell’emendamento governativo 1.0.1, risulta orientata in una prospettiva antimeridionalista, atteso che soprattutto nel Mezzogiorno l’età media di inizio dell’età lavorativa è più alta, con conseguente necessità per tali lavoratori di proseguire la propria attività fino a 65 anni di età.
Il senatore VANZO (LP) illustra l’emendamento 5.3, volto a modificare l’assetto degli enti previdenziali.
Successivamente il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra l’emendamento 5.5, esprimendo un giudizio critico in ordine alla disciplina contenuta nell’articolo 5 comma 2 del disegno di legge in titolo, volta ad escludere l’applicabilità dei principi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 57 della legge n. 144 del 1999 – relativamente alla creazione di un unico ente per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professione e di due enti separati per le funzioni previdenziali e assistenziali in favore dei dipendenti pubblici e, rispettivamente, di ogni altro beneficiario -.
L’oratore dà per illustrato l’emendamento 5.4.
Il senatore MALABARBA (Misto-RC) dà per illustrato l’emendamento 5.2.
Successivamente viene dato per illustrato l’emendamento 5.1.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) dà poi per illustrato l’emendamento aggiuntivo 5.0.1.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 6.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), nell’illustrare l’emendamento 6.29, manifesta la propria contrarietà in ordine alla disciplina contemplata all’articolo 6 comma 1 del provvedimento in titolo – relativamente alle forme di tutela sanitaria integrativa degli enti previdenziali privatizzati – nonché riguardo a quella contemplata al comma 2 dello stesso articolo, che esclude tali enti dall’applicabilità delle normative inerenti alle dismissioni immobiliari, con conseguenze pregiudizievoli per gli inquilini che abitano negli immobili di proprietà degli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994.
L’oratore dà poi per illustrato l’emendamento 6.32.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra l’emendamento 6.31, dichiarando di condividere il giudizio negativo in ordine all’articolo 6 del provvedimento in titolo espresso dal senatore Ripamonti e precisando altresì che la tematica della tutela sanitaria integrativa, contemplata al primo comma, risulta del tutto estranea alla materia previdenziale.
Il senatore MALABARBA (Misto-RC) dichiara di aggiungere la propria firma all’emendamento 6.32.
Dopo che il presidente ZANOLETTI ha dato per illustrato gli emendamenti 6.34 e 6.35, e che il RELATORE (FI) ha dato per illustrato l’emendamento 6.26, il senatore FABBRI (FI) illustra l’emendamento 6.3, evidenziando che lo stesso riveste una valenza tecnica, essendo finalizzato ad evitare dubbi interpretativi.
Il senatore TREU (Mar-DL-U) aggiunge la propria firma all’emendamento 6.27, precisando che lo stesso consente agli enti di diritto privato la possibilità di istituire forme pensionistiche complementari, con l’obbligo della gestione separata.
L’emendamento 6.28 – prosegue l’oratore – è volto ad estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati iscritti a regimi previdenziali sostitutivi.
Il presidente ZANOLETTI e il senatore FABBRI (FI) aggiungono la propria firma all’emendamento 6.28.
Vengono infine dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 6.
Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti aggiuntivi relativi allo stesso articolo.
Il senatore FABBRI (FI) illustra l’emendamento 6.0.1, che prefigura l’istituzione, a decorrere dalla prossima legislatura, di una Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dell’attività degli enti pubblici di previdenza obbligatoria e degli enti previdenziali privatizzati.
Il senatore SAMBIN (FI) dà per illustrato l’emendamento 6.0.2 e successivamente il PRESIDENTE dà per illustrato l’emendamento 6.0.8.
Tutti i restanti emendamenti aggiuntivi relativi all’articolo 6 vengono dati per illustrati.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti inerenti all’articolo 7.
Dopo che il senatore MALABARBA (Misto-RC) ha dato per illustrato l’emendamento 7.1 e il senatore BATTAFARANO (DS-U) ha dato per illustrati gli emendamenti 7.8 e 7.10, il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra l’emendamento 7.4, evidenziando che la dizione “lavoratori interessati” di cui al comma 3 dell’articolo 7 risulta troppo generica, ribadendo comunque la propria contrarietà in ordine alle misure di decontribuzione. L’emendamento 7.5 – prosegue l’oratore – prefigura una soppressione del comma 7 dell’articolo 7 del disegno di legge in titolo, che risulta lesivo delle prerogative del Parlamento.
L’oratore dà inoltre per illustrati gli emendamenti 7.7, 7.5 e 7.6.
Il relatore MORRA (FI) dà per illustrati gli emendamenti 7.3 e 7.2, e successivamente il senatore VIVIANI (DS-U) dà per illustrati gli emendamenti 7.9, 7.13, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16.
Tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 7 sono dati per illustrati.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 8.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra l’emendamento 8.24, sottolineando in senso critico che nell’articolo 8 del disegno di legge in titolo non si fa alcun riferimento all’articolo 3 comma 21 della legge n. 335 del 1995, che contiene una specifica disposizione in ordine al testo unico delle normative in materia previdenziale.
L’oratore dà per illustrati gli emendamenti 8.9, 8.8, 8.10 e 8.11.
Dopo che il senatore MALABARBA (Misto-RC) ha dato per illustrato l’emendamento 8.5, il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra l’emendamento 8.12, precisando che lo stesso è volto a inserire nell’ambito dell’articolo 8 un rinvio all’articolo 3 comma 21 della legge n. 335 del 1995.
L’oratore dà inoltre per illustrati gli emendamenti 8.13e 8.23.
Il senatore VIVIANI (DS-U) dà per illustrati gli emendamenti 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21e 8.22.
Dopo che il relatore MORRA (FI) ha dato per illustrati gli emendamenti 8.6 e 8.7, il senatore FABBRI (FI) illustra l’emendamento 8.1, evidenziando che lo stesso è finalizzato a uniformare per tutti i dipendenti pubblici le valutazioni dei periodi e dei servizi utili ai fini del trattamento di fine rapporto.
L’oratore dà poi per illustrati gli emendamenti 8.4, 8.3 e 8.2.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti aggiuntivi relativi all’articolo 8.
Dopo che il senatore FABBRI (FI) ha dato per illustrato l’emendamento 8.0.1, il RELATORE (FI) si sofferma sugli emendamenti 8.0.6 e 8.0.3, relativi alla disciplina previdenziale inerente ai docenti, agli assistenti, agli accompagnatori al pianoforte e ai pianisti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
Illustra poi l’emendamento 8.0.4, recante un’interpretazione autentica dell’articolo 1 comma 41 della legge n. 335 del 1995.
Dà inoltre per illustrato l’emendamento 8.0.5.
Il PRESIDENTE dà per illustrati gli emendamenti 8.0.7 e 8.0.8.
Infine gli emendamenti 8.0.2 e 8.0.9 sono dati per illustrati.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,40.
Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali
Direttore responsabile: Massimo Mascini
Vicedirettrice: Nunzia Penelope
Comitato dei Garanti: Mimmo Carrieri,
Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu

























