(Dal Resoconto Sommario)
222a Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all’ occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati
(421) MAGNALBO’. – Modifiche e integrazioni all’ articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione
(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo
– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 5 febbraio scorso.
Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella scorsa seduta è stata completata l’illustrazione delle proposte emendative relative al disegno di legge in titolo – ad eccezione degli emendamenti 3.0.1. e 3.0.2, temporaneamente accantonati – informa la Commissione che il relatore Morra ha presentato l’emendamento 4.0.4.
Dopo che il relatore alla Commissione MORRA (FI) ha dato per illustrato l’emendamento 4.0.4, il senatore PETERLINI (Aut) illustra l’emendamento 3.0.1, recante disposizioni previdenziali per l’attività di affittacamere, precisando che lo stesso è volto ad attribuire a tale categoria la facoltà di assoggettarsi volontariamente all’onere del pagamento di contributi previdenziali in misura superiore a quella rapportata al reddito effettivamente percepito, fino alla soglia massima costituita dai contributi dovuti in relazione al livello minimo imponibile, così come determinato ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge n. 233 del 1990.
L’emendamento 3.0.2 – prosegue l’oratore – recante disposizioni in materia previdenziale per l’attività di promotore finanziario, prefigura la cessazione della iscrizione obbligatoria all’Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio per i soggetti indicati all’articolo 1 comma 196 della legge n. 662 del 1996, atteso che questi ultimi non sono più inquadrabili nell’ambito della categoria degli agenti di commercio, sussistendo un’autonoma configurazione professionale dei promotori finanziari, che comporta anche la titolarità da parte degli stessi di una distinta posizione previdenziale.
Il PRESIDENTE prospetta la necessità di rinviare l’esame del provvedimento in titolo, in attesa che la Commissione bilancio completi l’esame in sede consultiva nel corso del quale, comunque, è già stata elaborata un’apposita proposta di parere che, se venisse approvata, renderebbe necessaria la presentazione di ulteriori emendamenti da parte del relatore, volti a recepire le condizioni formulate dalla 5a Commissione in relazione al disegno di legge in questione.
La senatrice PILONI (DS-U) preannuncia la presentazione di ulteriori emendamenti in materia di lavoratori precoci, sottolineando l’importanza di tale tematica nell’ambito della riforma del sistema previdenziale.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) evidenzia che l’atteggiamento assunto dall’opposizione nel corso dell’iter del disegno di legge 2058 non è stato mai orientato in una prospettiva ostruzionistica, e che i tempi procedimentali di esame sono stati fin qui determinati esclusivamente da esigenze proprie delle forze politiche di maggioranza.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) dopo aver precisato che la Commissione bilancio presumibilmente esprimerà il parere sul provvedimento in titolo nella giornata di domani – a meno che non vengano presentati per tale data eventuali ulteriori emendamenti governativi in materia di decontribuzione o su altre tematiche, i quali comporterebbero necessariamente un’ulteriore analisi in ordine ai profili economico-finanziari sottesi agli stessi – chiede chiarimenti riguardo alle successive modalità di svolgimento dei lavori parlamentari inerenti al disegno di legge n. 2058.
Il PRESIDENTE, dopo aver ribadito la necessità di acquisire il parere della Commissione bilancio prima di procedere all’espletamento delle successive fasi dell’iter procedimentale in questione, rinvia il seguito dell’esame dei disegni di legge in titolo.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi” (n. 329) (Seguito dell’esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 5 febbraio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di giovedì 5 febbraio è stata effettuata la relazione sullo schema di decreto legislativo in questione.
Si apre il dibattito.
Il senatore GRUOSSO (DS-U) evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in titolo, emanato in attuazione della delega contemplata all’articolo 20 della legge comunitaria 2002, è volto a dare esecuzione alla sentenza del 16 ottobre 2003 della Corte di giustizia delle Comunità europee, che ha dichiarato l’Italia inadempiente rispetto agli obblighi contenuti nella direttiva del Consiglio del 20 luglio 1998, 98/59/CE, inerente al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. In particolare, la direttiva dispone che il datore di lavoro che intenda effettuare licenziamenti collettivi deve assolvere agli obblighi di informazione e di consultazione di cui all’articolo 2, nonché agli oneri procedurali sanciti agli articoli 3 e 4 della stessa – i quali prefigurano l’intervento dell’autorità pubblica competente, nell’ambito dell’iter procedimentale finalizzato al licenziamento collettivo -.
I rilievi formulati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sopracitata sentenza si incentrano in particolare sull’ambito applicativo della legge n. 223 del 1991 – relativa alla cassa integrazione, alla mobilità e ai trattamenti di disoccupazione – che risulta limitato ai soli licenziamenti collettivi effettuati da soggetti qualificabili come imprenditori ai sensi dell’articolo 2052 del codice civile, con conseguente indebita esclusione dal novero della stessa dei licenziamenti collettivi effettuati da datori di lavoro non inquadrabili nell’ambito della categoria imprenditoriale.
Lo schema di decreto legislativo in titolo – prosegue l’oratore – estende la disciplina in ordine alle procedure di licenziamento collettivo anche ai datori di lavoro non qualificabili come imprenditori, escludendo tuttavia l’applicabilità ai lavoratori alle dipendenze degli stessi delle normative in materia di ammortizzatori sociali di cui alla legge n. 223 del 1991 – compresa la disposizione di cui all’articolo 7 della stessa, concernente l’indennità di mobilità -.
Viene inoltre esclusa l’applicabilità, per i lavoratori assoggettati a procedure di licenziamento collettivo da parte di datori di lavoro non imprenditori, della disciplina di cui all’articolo 8 commi 2 e 3 della legge 223 del 1991, volta ad attribuire ai lavoratori inseriti nelle liste di mobilità agevolazioni contributive in caso di nuova assunzione.
Il provvedimento in esame, in attuazione della direttiva comunitaria precedentemente citata, esclude per i lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori, che svolgano, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione e di culto, l’applicabilità della disposizione normativa di cui al comma 3 dell’articolo 5 della legge n. 223 del 1991 – che nel sancire l’inefficacia e l’invalidità del recesso di cui all’articolo 4 comma 9 della legge n. 223 del 1991, qualora lo stesso sia intimato senza l’osservanza della forma scritta o in violazione degli oneri procedurali previsti, richiama espressamente per tali ipotesi la disciplina di cui all’articolo 18 della legge n. 300 del 1970 -.
Risultano evidenti -prosegue l’oratore – i profili di iniquità e di discriminazione, sottesi a tale disposizione normativa, atteso che viene sancita una diversificazione delle tutele per i lavoratori esclusivamente sulla base dell’elemento costituito dalla natura del datore di lavoro, in maniera del tutto incongrua ed inaccettabile, soprattutto in relazione ai licenziamenti collettivi, i quali si giustificano alla luce di mere esigenze di tipo economico, senza quindi alcun risvolto di tipo disciplinare.
L’oratore conclude il proprio intervento, auspicando che il relatore recepisca nell’ambito dello schema di parere i rilievi prospettati in ordine allo schema di decreto legislativo in titolo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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