(Dal Resoconto Sommario)
308ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (n. 478)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)
Il presidente ZANOLETTI riferisce sulla schema di decreto legislativo all’esame, precisando preliminarmente che esso si propone di recepire nell’ordinamento italiano la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione ealla promozione professionali e lecondizioni di lavoro.
La legge comunitaria 2003 – legge 31 ottobre 2003, n. 306 – ha incluso tale direttiva tra quelle elencate all’allegato B e all’articolo 17 ha dettato i principi e i criteri direttivi per la redazione del decreto legislativo di recepimento. Lo schema di decreto all’esame risulta peraltro conforme ai principi di delega.
Occorre altresì rilevare in tema di parità di trattamento tra uomini e donne nei luoghi di lavoro – che, in quanto inerente ai diritti fondamentali delle persone, attiene alla competenza esclusiva dello Stato – la normativa italiana risulta per molti aspetti già conforme ai principi comunitari: con la legge 9dicembre 1977, n.903 è stato infatti introdotto nell’ordinamento interno il principio della parità tra i sessi sul lavoro, e, successivamente, la legge 10 aprile 1991, n. 125 ha regolato le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-doma nel lavoro e il decreto legislativo 23maggio 2000, n. 196 disciplina l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità. Oltre a tali normative, occorre poi ricordare il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Prima di procedere all’esame del contenuto dello schema di decreto legislativo all’esame, il Presidente dà conto dei principi contenuti nella direttiva 2002/37/CE che risultano già recepiti nella legislazione vigente, rinviando, per un esame dettagliato di tale profilo, alla relazione governativa che accompagna il testo dello schema di decreto legislativo n. 478.
Si tratta, in particolare: dell’obbligo degli Stati membri di tenere conto dell’obiettivo della parità tra uomini e donne sul lavoro nello svolgimento dell’attività legislativa e amministrativa; del divieto di discriminazioni dirette o indirette fondate sul sesso, e, in particolare, sullo stato matrimoniale o di famiglia; dell’obbligo degli Stati membri di incoraggiare gli accordi collettivi, le prassi nazionali, nonché i soggetti responsabili dell’accesso alla formazione professionale a prendere misure per prevenire tutte le forme di discriminazioni di genere e in particolare le molestie e le molestie sessuali sul luogo di lavoro; delle eccezioni legali al principio della parità di trattamento; della salvaguardia delle misure a tutela della maternità; della promozione e del consolidamento delle pratiche di parità; dell’abrogazione delle norme in contrasto con i principi di parità e della cessazione degli effetti di atti di diversa natura, quali, ad esempio, gli accordi collettivi, che contemplino misure discriminanti; della tutela amministrativa e giurisdizionale in caso di mancata applicazione del principio della parità di trattamento; della protezione dal licenziamento o da trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro in caso di reazione ad un reclamo all’interno dell’impresa o di azione legale volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento; della promozione, dell’analisi, del controllo e del sostegno verso la parità di trattamento di genere nei luoghi di lavoro, con il pieno coinvolgimento delle parti sociali; delle informazioni adeguate sulla parità di trattamento tra uomini e donne sul posto di lavoro; del regime sanzionatorio.
Altre definizioni e principi della normativa comunitaria, che hanno carattere effettivamente innovativo della legislazione vigente, sono invece introdotti nell’ordinamento interno dallo schema di decreto legislativo all’esame. In particolare, dopo l’articolo 1, che definisce l’ambito di applicazione della normativa, l’articolo 2 introduce alcune novelle all’articolo 4 della citata legge n. 125 del 1991: la lettera a) del comma 1 aggiorna le vigenti nozioni di discriminazione diretta e indiretta, inserendo le definizioni riportate nella direttiva 2002/73/CE, in armonia con le norme già dettate con i decreti legislativi n. 215 e 216 del 2003. La lettera b), invece, inserisce dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge n. 125 del 2001 alcune disposizioni volte a definire le molestie e le molestie sessuali quali fattispecie discriminatorie fondate sul sesso, e come tali vietate. Sono anche presi in esame le fattispecie di rifiuto, di sottomissione e quelle relative all’ordine di discriminare in ragione del sesso. Si stabilisce, infine, che sono considerati discriminazioni anche quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.
Le lettere c) e d) del medesimo comma 1 dell’articolo 2 introducono inoltre la possibilità per il giudice, ove richiesto, di risarcire il danno anche non patrimoniale. La previsione di tale risarcimento si coordinerebbe bene con le altre disposizioni già vigenti: ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 125 del 1991, infatti, il giudice ha il potere di ordinare la rimozione delle discriminazioni accertate, ed inoltre il comma 11 dell’articolo 4 della legge n. 125 del 1991 prevede la relativa disciplina sanzionatoria in caso di inottemperanza degli ordini del giudice.
La relazione del Governo precisa inoltre che al comma 2-bis e 2-ter l’utilizzo, in fine, della congiunzione “e” non significa che i caratteri del clima ivi elencati debbano essere tutti presenti ai fini della configurazione delle forme di discriminazione disciplinate, ma evidenzia solamente l’elencazione; pertanto, l’utilizzo della stessa ha una di carattere disgiuntivo.
L’articolo 3 apporta una serie di modifiche all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. In particolare, la lettera a) precisa che il divieto di discriminazione di genere per l’accesso al lavoro, di cui all’articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 903 si riferisce sia al lavoro subordinato sia al lavoro autonomo; la lettera b) inserisce, tra gli ambiti di applicazione del principio della parità di trattamento, anche l’affiliazione e l’attività in un’organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché le prestazioni erogate da tali organizzazioni.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI
Il PRESIDENTE avverte che l’ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri, già convocata al termine della seduta odierna, è integrato con l’esame del disegno di legge n. 3393, di conversione del decreto-legge n. 22 del 2005, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare.
PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI ESPOSTI ALL’AMIANTO
Il senatore PIZZINATO (DS-U) sollecita lo svolgimento delle interrogazioni di cui è primo firmatario in materia di disciplina previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto. Ricorda di avere già sollecitato la trattazione dei predetti atti ispettivi ed osserva che, attualmente, essendo stato adottato il decreto interministeriale di cui all’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 dello stesso anno, ed avendo l’INAIL e l’INPS provveduto ciascuno a dare seguito agli adempimenti di competenza, sussistono le condizioni perché il Governo possa fornire una risposta esauriente ai quesiti posti.
Il PRESIDENTE assicura il senatore Pizzinato che si rivolgerà alle sedi governative competenti, affinché sia data tempestivamente risposta alle interrogazioni di cui è firmatario.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI MERCOLEDI’ 20 APRILE
Il PRESIDENTE, in relazione alle variazioni del calendario dei lavori dell’Assemblea, preso atto delle richieste pervenutegli da alcuni Gruppi politici, avverte che la seduta già convocata per domani mercoledì 20 aprile non avrà più luogo.
La seduta termina alle ore 15,30.

























