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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
indi del Vice Presidente
PILONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,10.


SUL RINNOVO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ringrazia i commissari per la fiducia manifestata nei suoi confronti attraverso le votazioni effettuate nell’odierna seduta antimeridiana, in occasione del rinnovo della Commissione. Si felicita altresì con i Vice presidenti e i Segretari risultati eletti.
Preannuncia, inoltre, che procederà in tempi brevi alla convocazione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi politici, per la programmazione dei lavori ed auspica che questi ultimi continuino a svolgersi nel clima sereno e costruttivo che ha caratterizzato l’attività della Commissione in questa prima fase della legislatura.



SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VIVIANI (DS-U), con riferimento all’avvio dell’esame in sede consultiva dei documenti di bilancio, ricorda che il ministro Tremonti, nel corso della recente esposizione economico-finanziaria al Senato, ha sottolineato la sussistenza di un nesso di reciproca integrazione tra le misure introdotte dal decreto-legge n. 269, quelle contenute nell’ambito dei disegni di legge finanziaria e di bilancio ed infine quelle prefigurate nelle modifiche che il Governo intende apportare al disegno di legge recante delega in materia previdenziale, attualmente all’esame della Commissione. Una tale connessione, richiamata da un autorevole esponente del Governo, induce a ritenere necessario che il dibattito inerente alla manovra di finanza pubblica per il 2004 includa anche i sopracitati profili previdenziali.

Il senatore PAGLIARULO (Misto-Com), concordando con le osservazioni del senatore Viviani, sottolinea che il ministro Tremonti ha precisato che la manovra finanziaria per il 2004 si articola secondo due moduli uno, di carattere formale, incentrato sui disegni di legge finanziaria e di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, e l’altro, di carattere sostanziale, basato sul decreto-legge n. 269 e sulla riforma previdenziale, prefigurata dall’Esecutivo.
Alla luce delle circostanze sopra evidenziate, è necessario che la Commissione, contestualmente all’esame dei disegni di legge finanziaria e di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del decreto-legge sopracitato, analizzi anche i profili previdenziali, in relazione ai quali peraltro il Presidente del Consiglio ha preannunciato l’invio di una “lettera aperta” ai cittadini, che lascia comunque intravedere intenti di tipo propagandistico.

Il senatore DI SIENA (DS-U) sottolinea il carattere anomalo della manovra economica per il 2004, dovuto al fatto che le misure inerenti alla stessa sono presenti non solo nel disegno di legge finanziaria e di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, ma anche in atti di natura diversa, quali il decreto-legge n. 269 e l’emendamento governativo in materia previdenziale, preannunciato dall’Esecutivo. D’altra parte, come è stato già ricordato nei precedenti interventi, il ministro Tremonti ha recentemente sottolineato la stretta connessione tra la manovra finanziaria e i profili previdenziali che, in tale ottica, si configurano come elementi imprescindibili della manovra stessa. In tale situazione, venutasi a determinare, appare evidente la necessità per la Commissione di esaminare tutti i profili relativi alla manovra in questione, e quindi anche quelli attinenti alla materia pensionistica.

Il PRESIDENTE ricorda che non è ancora pervenuto in Commissione il testo delle proposte di modifica al disegno di legge n. 2058 che il Consiglio dei Ministri ha recentemente deliberato. Prospetta pertanto l’opportunità di differire ogni decisione in ordine alla trattazione della riforma previdenziale al momento in cui siano rese note le proposte del Governo.
Va comunque evidenziato che i disegni di legge nn. 2512 e 2513, come pure il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 269, sono stati assegnati alla Commissione in sede consultiva, mentre il disegno di legge n. 2058, recante una delega in materia previdenziale è attualmente in itinere in sede referente.
Il Presidente ritiene comunque che, nel corso dell’esame, il rappresentante del Governo potrà illustrare, eventualmente in sede di replica, gli orientamenti e le proposte del Governo in materia previdenziale.

Il sottosegretario VIESPOLI, dopo aver precisato che l’emendamento preannunciato dall’Esecutivo riveste una valenza integrativa rispetto al disegno di legge n. 2058, attualmente in itinere, manifesta la propria disponibilità a fornire, nel corso dell’intervento di replica, adeguate informazioni in ordine a tale proposta emendativa.







IN SEDE CONSULTIVA

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006
– (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2004
(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici
(Rapporto alla 5a Commissione per i disegni di legge nn. 2513 e 2512. Parere alla 5a Commissione per il disegno di legge n. 2518. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE, prima dello svolgimento delle relazioni introduttive sui disegni di legge finanziaria e di bilancio e sul decreto-legge n. 269, sottopone alla Commissione la proposta di svolgere congiuntamente la discussione sui predetti provvedimenti, per le parti di competenza.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il presidente ZANOLETTI introduce quindi l’esame congiunto dei disegni di legge n. 2512 e n. 2513, ricordando preliminarmente che la manovra di finanza pubblica per il periodo 2004-2006 si articola in una serie di misure di cui ha dato conto la Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico finanziaria, esaminata la scorsa settimana dalla Commissione. La Nota ha posto in evidenza, tra l’altro, la stretta correlazione del decreto legge recante provvedimenti urgenti in materia economica – sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva – e delle misure aggiuntive in materia previdenziale, con i disegni di legge finanziaria e di bilancio, la cui idoneità a conseguire gli obiettivi della manovra all’esame – come ha precisato anche il ministro dell’Economia nell’esposizione economico-finanziaria svolta la scorsa settimana – dipende largamente dai predetti interventi di accompagnamento.
La manovra che il Governo sottopone all’esame delle Camere prevede, come è noto, misure correttive per circa 16 miliardi di euro, utilizzando interventi una tantum e provvedimenti strutturali di riduzione della spesa corrente, nonché interventi per lo sviluppo per circa 5 miliardi di euro.
Il complesso degli interventi, al netto degli effetti degli interventi a favore dello sviluppo, riduce l’indebitamento di circa un punto percentuale, consentendo di raggiungere l’obiettivo di un rapporto deficit/PIL del 2,2 per cento nel 2004, con un’ulteriore riduzione di 0,3 punti percentuali dell’indebitamento strutturale.
Per favorire la ripresa economica attesa nei prossimi mesi, in un quadro di stabilità finanziaria, la manovra per il 2004 si propone di rafforzare le politiche di rilancio degli investimenti soprattutto nei settori delle infrastrutture, della ricerca e dell’innovazione; di sostenere la domanda delle famiglie con interventi mirati nel settore della casa ed a favore della natalità e di rispettare gli impegni di consolidamento fiscale assunti in sede europea.
Passando ad esaminare le parti del disegno di legge finanziaria più strettamente di competenza della Commissione, il Presidente ricorda che il Capo III disciplina gli interventi in materia previdenziale e sociale. In particolare, l’articolo 15, sulle gestioni previdenziali, determina, ai commi 1 e 2, l’adeguamento degli stanziamenti di bilancio per il 2004 a favore della gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Tali incrementi concernono, nella misura di 557,01 milioni di euro, la quota assistenziale a carico dello Stato dei trattamenti pensionistici erogati dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall’ENPALS. Tale quota risulta complessivamente pari a 15.208,02 milioni di euro, a fronte di un importo di 14.651,01 milioni per l’anno 2003. Vi è poi una quota di 137,65 milioni di euro, che costituisce lo stanziamento relativo al concorso all’onere pensionistico derivante dai trattamenti di invalidità liquidati anteriormente all’entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Lo stanziamento complessivo risulta dunque pari a 3.757,98 milioni di euro, a fronte dei 3.620,33 milioni dell’anno in corso.
Un elemento di rilevante novità nel disegno di legge finanziaria, è poi costituito dalle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 16, relative al reddito di ultima istanza: esse stabiliscono che, nei limiti delle risorse a tale scopo preordinate nel Fondo nazionale per le politiche sociali, lo Stato concorre al finanziamento dell’istituto del reddito di ultima istanza, eventualmente introdotto dalle singole regioni. Quest’ultimo strumento – previsto, come è noto, dal Patto per l’Italia – concerne il sostegno economico dei nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.
Il comma 2 dello stesso articolo 16 prevede che al finanziamento del reddito di ultima istanza concorra il gettito – al netto della componente fiscale – di un contributo di solidarietà istituito, limitatamente al periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2006, a carico dei trattamenti pensionistici di base e di alcuni di quelli complementari o integrativi che, nel loro complesso, superino una determinata misura.
Il contributo di solidarietà si applica nell’ipotesi in cui l’importo complessivo dei trattamenti summenzionati sia superiore a trenta volte la misura annua di cui all’articolo 38, comma 1, della legge n. 448 del 2001, pari, nel 2003, a 6.836,57 euro, e rivalutata ogni anno in base all’incremento del trattamento minimo delle pensioni nel regime generale INPS. Il predetto contributo è corrisposto nella misura del 3 per cento del complesso dei trattamenti suddetti. Tuttavia, ai sensi del terzo periodo del comma 2, il prelievo non può determinare una riduzione degli importi pensionistici – computati al netto del medesimo contributo – al di sotto del limite di riferimento. Il comma 3 demanda infine ad uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità di attuazione della norma.
Proseguendo nell’esposizione, il Presidente si sofferma poi sull’articolo 17, che, oltre ad innalzare, al comma 1, per gli anni 2003 e 2004, il limite di deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, introduce, ai commi 2 e 3, alcune disposizioni transitorie in materia di forme pensionistiche complementari. In particolare, attraverso la modifica del comma 8-quater dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, si provvede a prorogare il periodo transitorio previsto per le forme pensionistiche complementari esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, che stanno realizzando il passaggio da una gestione secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione ad una gestione a capitalizzazione, e che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’applicazione di alcune deroghe alla normativa generale di cui al predetto decreto legislativo n. 124 del 1993.
Tale proroga manterrebbe per tali fondi il trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente, che assicura l’esenzione totale dei contributi versati ai fini dell’imposizione sul reddito delle persone fisiche, a differenza delle altre forme pensionistiche complementari, per le quali è previsto un limite di deducibilità nella misura del 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a 5.146,57 euro.
Il Capo IV reca disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti. Per quanto attiene alla competenza della Commissione, l’articolo 22, ai commi da 5 a 8, prevede alcune disposizioni riguardanti il pagamento dei contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale da parte delle imprese agricole colpite da eventi eccezionali. In particolare, il comma 5 consente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di sospendere, per un periodo non superiore a 12 mesi, la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole in presenza di situazioni eccezionali, calamità naturali ed emergenze di carattere sanitario.
I commi 6 e 7 estendono alle imprese agricole che versino nelle condizioni indicate al comma 5 l’applicazione dei commi 15 e 17 dell’articolo 116 della legge n. 388 del 2000, concernenti la riduzione delle sanzioni civili dovute per il mancato o parziale pagamento, entro i termini stabiliti, dei contributi o premi dovuti alle forme di previdenza ed assistenza sociale, e la rateizzazione del pagamento dei contributi e premi dovuti alle forme di previdenza ed assistenza sociale fino a trentasei mesi.
Il comma 8 stabilisce che le norme predette si applicano agli eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.
Sempre all’articolo 22, il comma 9 modifica l’ambito di applicazione della disciplina sui termini di decadenza per l’iscrizione nei ruoli esecutivi dei concessionari del servizio di riscossione dei crediti degli enti pubblici previdenziali. Tali termini si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2003. Il comma 9 sostituisce quest’ultima data con quella del 1° gennaio 2004, limitando, dunque, l’ambito di applicazione della decadenza.
Con l’articolo 43 – prosegue il Presidente – viene istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. In particolare, esso è destinato a sostenere programmi – definiti in attuazione di accordi sindacali o statuti societari – intesi a promuovere la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali dell’impresa.
Il comma 2 quantifica in 50 milioni di euro la dotazione iniziale del Fondo. La stessa disposizione dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avente natura non regolamentare, sia istituito un Comitato paritetico per la gestione del Fondo e siano stabiliti i criteri fondamentali della gestione medesima.
Le modalità di quest’ultima, ai sensi del comma 3, sono successivamente ridefinite con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione di indirizzi dell’Unione Europea.
Ai sensi del comma 4, il Comitato paritetico predispone una relazione annuale, contenente gli esiti del monitoraggio sull’impiego delle risorse del Fondo, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle Camere ed al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
Il Presidente osserva poi che il disegno di legge finanziaria per il 2004 reca importanti disposizioni in materia di pubblico impiego: anche se si tratta di materie che esulano in una certa misura dalle competenze della Commissione, può essere opportuno, per completare l’esposizione, richiamare il contenuto dell’articolo 10 e dell’articolo 11. Il primo determina infatti le risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2004-2005 per il personale delle amministrazioni statali contrattualizzato, comprensivo di quelle destinate alla contrattazione integrativa, pari allo 0,2 per cento in ragione d’anno. L’articolo 11, invece, pone al comma 1 il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2004, per tutte le amministrazioni pubbliche e per gli enti pubblici non economici, comprese anche le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con il comma 2, si istituisce un fondo di 70 milioni per il 2004 e di 280 milioni di euro a regime, per fronteggiare le eventuali assunzioni da autorizzare in deroga, in base ad indifferibili esigenze delle amministrazioni soggette al divieto di assunzione.
Altre disposizioni dell’articolo 11 riguardano, al comma 4 le figure per le quali non si applica la disciplina del blocco del turn over (magistrati ordinari, amministrativi e contabili;avvocati e procuratori dello Stato; personale degli ordini e collegi professionali; personale del comparto scuola, ivi compreso, in via transitoria quello delle Accademie e dei Conservatori di musica); l’incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 50 unità, da assegnare al Dipartimento della protezione civile, al comma 5; al comma 6, interventi in materia di limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle regioni e degli enti locali, finalizzati al conseguimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, nonché per gli enti del servizio sanitario nazionale; al comma 8, la proroga al 2004 di alcuni contratti a tempo determinato; al comma 10, la proroga dei comandi presso l’Istituto poligrafico della Stato; al comma 11, la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato e al comma 13, la riduzione programmata del personale per il 2005 e il 2006, in misura non inferiore all’1 per cento rispetto agli organici del 31 dicembre 2004.
Per quanto riguarda le tabelle annesse al disegno di legge finanziaria, la tabella A, recante le voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, prevede, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un accantonamento pari a 782.000 migliaia di euro, per il 2004; e 770 mila migliaia di euro per ciascuno dei due anni successivi, finalizzati all’aumento dell’indennità di disoccupazione e alla corresponsione dell’assegno per il secondo figlio e per i figli successivi. Per quest’ultimo profilo, l’articolo 21, comma 7, del decreto legge n. 269, ha previsto un onere di 287 milioni di euro per l’esercizio finanziario in corso e di 253 milioni per il 2004. Non sono invece previsti accantonamenti in conto capitale, di cui alla Tabella B, per il dicastero del lavoro.
Con la Tabella C sono indicati gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria. Per quanto concerne il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, restano invariati gli stanziamenti per la legge n. 335 del 1995, di riforma del sistema previdenziale, relativamente alla vigilanza sui fondi pensione – 2.277 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 – e quelli per la formazione professionale di cui all’articolo 80 comma 4 della legge n. 448 del 1998, pari a 2.277 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Anche il Fondo per le politiche sociali non subisce variazioni, ma in questo caso occorre tenere presente che allo stanziamento indicato dalla tabella C per il Fondo nazionale per le politiche sociali, pari a 1.215.333 migliaia di euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, occorre aggiungere, per il 2004, l’incremento di 232 milioni di euro, per politiche di sostegno alla famiglia, previsto dall’articolo 21, comma 6, del decreto legge n. 269 del 2003.
Con la Tabella D, recante il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell’economia classificati tra le spese in conto capitale, si provvede a incrementare il Fondo per l’occupazione di 150 milioni di euro, per l’esercizio 2004.
Il Presidente passa quindi ad esaminare lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2004: sotto il profilo della competenza, il raffronto tra la previsione per il 2004 e il bilancio assestato per il 2003, ripartito per centri di responsabilità, indica, a legislazione vigente, una limitata riduzione della spesa per le politiche del lavoro e dell’occupazione, che passa da 1.982 milioni di euro nell’anno in corso a 1.708,6 milioni di euro per il 2004, con una variazione negativa pari a 273,4 milioni di euro. Per le politiche sociali e previdenziali si passa dai 63.067,5 milioni di euro del 2003 a 60.833,1 milioni per il 2004, con una variazione in diminuzione di 2.234,4 euro. La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero al 1 gennaio 2004 è stimata complessivamente in 5.988.8 milioni di euro, di cui 4.495,7 milioni per le unità previsionali di base di parte corrente e 1.493,1 milioni per la parte in conto capitale. La consistenza presunta dei residui concorre, insieme alle somme proposte per la competenza dell’anno 2004 – pari a 62.548,1 milioni di euro – a formare la massa spendibile presa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa iscritte nello stato di previsione all’esame, pari complessivamente a 65.452.788 euro.

Introduce quindi l’esame delle parti del decreto-legge n. 269 di competenza della Commissione, il relatore FABBRI (FI), il quale ricorda preliminarmente che la Nota di aggiornamento del DPEF 2004-2007, recentemente esaminata dalla Commissione, ha chiarito che la manovra di finanza pubblica per l’anno 2004 è strutturata affiancando all’ordinario strumento della legge finanziaria, un provvedimento di urgenza in materia di sviluppo dell’economia e correzione dei conti pubblici, nonché la programmazione di misure di adeguamento della normativa prevista nel disegno di legge n. 2058, in materia previdenziale.
Il ricorso all’adozione di un provvedimento di urgenza – come è stato posto in evidenza da numerosi ed autorevoli esponenti del Governo – nasce dall’esigenza, oltre che di prorogare alcuni termini in scadenza, di offrire una quadro di certezze riguardo alcuni interventi programmati e di garantire l’adozione immediata di misure volte ad offrire adeguati stimoli allo sviluppo ed alla competitività del sistema economico italiano.
Per quanto riguarda le disposizioni normative relative a materie di pertinenza della Commissione lavoro, previdenza sociale, il relatore rileva che l’articolo 21, comma 1 attribuisce, in favore delle donne residenti – cittadine italiane o comunitarie -, un assegno pari a 1.000 euro per ogni figlio nato nel periodo 1° dicembre 2003-31 dicembre 2004 e che sia almeno secondogenito, nonché per ogni figlio adottato nel medesimo arco di tempo. L’assegno è concesso dai comuni ed erogato dall’INPS, secondo quanto disposto ai commi da 2 a 4, ed è cumulabile con i vari trattamenti di maternità, previdenziali o assistenziali, previsti dall’ordinamento.
Ai fini in esame, è costituita, ai sensi del comma 2, una speciale gestione presso l’INPS, avente una dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro; con uno o più decreti – di natura non regolamentare – del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono poi emanate le necessarie disposizioni per l’attuazione delle norme in esame.
Il comma 6 incrementa – ai fini del finanziamento delle politiche in favore delle famiglie – di 232 milioni di euro per l’anno 2004 il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997. Tale dotazione si somma a quella recata dalla Tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2004 – che prevede per il Fondo un importo annuo permanente pari a 1.215.333 euro – e all’incremento – pari a 243 milioni di euro per il 2004, a 104 milioni per il 2005 e a 115 milioni a decorrere dal 2006 – previsto dall’allegato 1 del medesimo disegno di legge finanziaria. Il comma 7 provvede all’autorizzazione di spesa e alla copertura finanziaria: agli oneri – pari a 287 milioni di euro per il 2003 e a 253 milioni per il 2004 – si fa fronte riducendo in misura corrispondente l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo speciale di parte corrente.
L’articolo 26 introduce una serie di innovazioni nella disciplina relativa alla dismissione dei beni del patrimonio pubblico immobiliare – che comprende anche il patrimonio degli enti previdenziali – con particolare riferimento alle disposizioni recate dal decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, in materia di cartolarizzazione immobiliari.
Va rilevato che numerose disposizioni contenute nell’articolo 26 in esame ripropongono il contenuto di modifiche introdotte nel corso dell’esame da parte del Senato del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 102 del 2003, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, e decaduto per la mancata conversione nei termini costituzionali.
Le disposizioni contemplate all’articolo 42, che contengono alcune modifiche e precisazioni relativamente ai procedimenti in materia d’invalidità civile, handicap e disabilità, appaiono orientate nell’ottica della semplificazione e dell’efficacia dell’azione amministrativa. Ai sensi dell’articolo 42, comma 1, gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap, nonché la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio devono essere notificati anche al Ministero dell’economia e delle finanze, che assume, a livello processuale, il ruolo di litisconsorte necessario, ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile e può essere difeso, oltre che dall’Avvocatura dello Stato, da propri funzionari – il comma 2 prevede, al riguardo, lo svolgimento di appositi corsi di formazione – ovvero da avvocati dell’INPS.
Il primo periodo del comma 3 sopprime, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge in titolo, le fattispecie di ricorso amministrativo contro i provvedimenti adottati nelle materie summenzionate, ricorso che attualmente è presentabile presso la Commissione medica superiore della Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il secondo periodo del comma 3 stabilisce un termine, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda alla competente autorità giudiziaria, pari a 6 mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento.
Il comma 4 riguarda le verifiche effettuate dalla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze nei confronti dei titolari delle provvidenze, cioè, dei benefici derivanti dal riconoscimento delle condizioni soggettive di cui al comma 1. Le patologie riscontrate all’atto di tali controlli devono essere valutate con riferimento alle tabelle, indicative delle percentuali di invalidità, che siano vigenti al momento – anziché a quelle operanti alla data dell’originario accertamento, come previsto in precedenza.
L’eventuale provvedimento di revoca del beneficio decorre dalla data della verifica.
Si prevede inoltre che con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze siano stabiliti annualmente il numero delle verifiche straordinarie da svolgersi – da parte delle Commissioni mediche di verifica della suddetta Direzione – e i criteri per l’individuazione dei soggetti da sottoporre alle stesse.
Il comma 5 demanda ad una determinazione interdirigenziale, assunta dall’INPS, dalla predetta Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro e dall’Agenzia delle entrate, la definizione delle modalità tecniche per lo svolgimento, in via telematica, delle verifiche sui requisiti reddituali dei suddetti titolari nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti e al recupero degli indebiti.
La ripetizione medesima è, tuttavia, esclusa per le somme percepite indebitamente – dai soggetti summenzionati per mancanza dei requisiti reddituali – prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in titolo.
I commi 6 e 8, che riguardano la composizione e i criteri di funzionamento delle suddette Commissioni mediche di verifica e Commissione medica superiore, sono volti a garantire maggiori standard di efficacia all’azione amministrativa inerente alla materia in questione, mentre il comma 7 novella interamente l’articolo 97, comma 2, della legge n. 388 del 2000, relativo ai soggetti esclusi dalle visite mediche finalizzate alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1. La riformulazione demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con quello della salute, l’individuazione delle patologie rientranti in tale esclusione – nell’ambito delle fattispecie generali ivi definite. Il decreto deve altresì indicare la documentazione sanitaria idonea a comprovare l’invalidità.
Ai sensi del comma 9, la citata Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro subentra nell’esercizio delle funzioni residue di competenza statale in materia di invalidità civile, attualmente svolte dal Ministero dell’interno. Il comma 10 reca la copertura finanziaria dello stanziamento per il potenziamento dell’attività delle suddette Commissioni mediche di verifica.
Il comma 11 novella interamente l’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Tale riformulazione è intesa a limitare ai soggetti in possesso di determinati requisiti reddituali l’attuale esenzione dal pagamento delle spese, competenze ed onorari nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, come specifica la novella all’esame. Il beneficio non si applica, in ogni caso, qualora la parte soccombente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, mentre la dizione precedente fa riferimento all’ipotesi in cui la pretesa fosse manifestamente infondata e temeraria.
L’articolo 43 prevede – analogamente a quanto contemplato nell’articolo 3, comma 1, del disegno di legge n. 2058, recente delega al Governo per la riforma previdenziale, l’istituzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, di una forma pensionistica obbligatoria – facente capo ad un’apposita gestione INPS – per i soggetti che, nell’ambito di un’associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, conferiscano esclusivamente prestazioni lavorative. Sono esclusi dall’obbligo assicurativo gli iscritti agli albi professionali.
Per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza, l’aliquota contributiva della nuova gestione INPS è pari a quella relativa alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, come peraltro modificata dall’articolo 45 del decreto-legge in titolo.
Il 55 per cento dell’aliquota è posto a carico degli associanti, mentre la restante parte grava sull’associato; la base contributiva è costituita dal reddito dell’associato derivante dalle attività in esame e la disciplina del trattamento pensionistico è quella propria del sistema contributivo integrale.
L’articolo 44, comma 1, reca un’interpretazione autentica circa la non cumulabilità dei benefici contributivi in favore dei datori di lavoro del settore agricolo previsti dall’articolo 1, commi 5 e 6 della legge n. 48 del 1988 – relativi a riduzioni percentuali dei contributi dovuti, in particolare per zone svantaggiate – e dall’articolo 9 della legge n. 67 del 1988, recante una riduzione capitale dei contributi dovuti per dipendente.
La disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo dispone che, a partire dal 1° gennaio 2004, i produttori di assicurazione di “terzo e quarto gruppo” – ossia coloro che operano nell’ambito delle agenzie di assicurazione a supporto dell’azione commerciale degli agenti e sub agenti di assicurazione – sono iscritti, ai fini della tutela previdenziale, all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti di attività commerciali. Si precisa che la generalità di tali lavoratori non risulta attualmente iscritta ad alcuna gestione previdenziale.
La disposizione normativa di cui al comma 3 reca una disciplina in materia processuale, relativamente a procedure giurisdizionali attivabili nei confronti dell’Inps. In particolare, viene preclusa la possibilità di procedere alla notifica dell’atto di precetto o a pignoramento nei confronti dell’Istituto qualora non siano decorsi centoventi giorni dalla data di notifica del titolo esecutivo. Sempre allo stesso comma 3 vengono posti in capo ai privati, che intendano adire in giudizio l’ente previdenziale, alcuni oneri di carattere procedurale. La medesima disposizione sancisce poi l’inefficacia del pignoramento di crediti ai sensi dell’articolo 543 del codice di procedura civile, quando, in assenza di opposizioni, sia decorso un anno dal suo compimento, senza che ne sia stata disposta l’assegnazione, nonché l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione di cui all’articolo 553 del codice di procedura civile, qualora il creditore precedente, decorso un anno dalla data in cui è stata emessa, non abbia provveduto all’esazione delle somme assegnate.
Il comma 4, relativamente al pagamento degli accessori del credito previdenziale, limita la proponibilità delle azioni giurisdizionale di siffatta tipologia ai soli casi in cui siano decorsi centoventi giorni dalla richiesta di pagamento dell’interessato, redatta secondo canoni prestabiliti. Si ritiene in tal modo possibile pervenire ad una riduzione del contenzioso giudiziario per accessori del credito relativo alla prestazione principale già liquidata.
Il comma 5 prevede, al fine di contrastare il lavoro sommerso e l’evasione contributiva, di istituire l’obbligo di comunicazione agli enti previdenziali dei dati relativi alle utenze da parte delle aziende che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici. In particolare, la possibilità di avere una banca dati con informazioni aggiornate sulle utenze dovrebbe garantire il raggiungimento di maggiori standard di efficacia nell’espletamento dell’ attività di vigilanza e di lotta al lavoro nero.
Il comma 6 reca un’interpretazione autentica della disposizione di cui all’articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980 e successive modifiche, recante i criteri per la determinazione dell’importo di integrazione salariale straordinaria spettante: in base all’interpretazione sancita dalla disposizione normativa in questione, nel corso di un anno solare il trattamento di integrazione salariale compete – nei limiti dei massimali previsti – per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.
Il comma 7, al fine di rafforzare gli strumenti di vigilanza utilizzabili dall’Inps, introduce l’obbligo, per i datori di lavoro che assumono operai agricoli a tempo determinato, di integrare i dati forniti all’atto dell’avviamento al lavoro con l’indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonché il fabbisogno di manodopera occorrente nell’anno, calcolata sulla base dei valori medi d’impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall’articolo 8 della legge n. 334 del 1968.
La disposizione normativa di cui al comma 8 è volta ad anticipare ed incrementare la riscossione dei contributi previdenziali dei soggetti iscritti alle gestioni dei commercianti e degli artigiani, attraverso l’introduzione di un modulo procedimentale automatico per l’iscrizione al Registro delle imprese e agli Enti previdenziali, ai fini del versamento dei contributi obbligatori da parte degli assicurati. La tariffazione, infatti, viene attualmente effettuata, per motivi tecnici, con un ritardo rispetto alla data di inizio attività.
Il comma 9 è finalizzato a garantire un aggiornamento mensile dei conti assicurativi, reso attualmente indispensabile ai fini della certificazione dei periodi assicurativi mediante l’estratto conto. Un più tempestivo aggiornamento dei conti assicurativi individuali consente un controllo maggiormente efficace sulle evasioni contributive e quindi un maggiore gettito contributivo. Tale norma prevede, a partire dal mese di gennaio 2005, l’obbligo per i datori di lavoro interessati di trasmettere mensilmente, per via telematica, tutti i dati informativi necessari per il calcolo dei contributi, all’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
La disposizione stabilisce altresì, al fine di garantire il tempestivo monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, l’obbligo per i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, di trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell’INPS, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.
L’articolo 45 – prosegue il relatore – prevede l’allineamento, con effetto dal 1º gennaio 2004, dell’aliquota contributiva pensionistica, corrisposta alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 dai lavoratori parasubordinati non iscritti ad altre forme pensionistiche, all’aliquota contributiva dei commercianti. La misura in questione è già contemplata nell’ambito di un apposito criterio di delega, contenuto nell’articolo 1, comma 2, lettera f), del già ricordato disegno di legge n. 2058.
L’articolo 46 detta una disciplina volta a rendere effettivo l’obbligo per i comuni di comunicare all’INPS gli elenchi dei defunti, sancito dall’articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, laddove si dispone che «l’Ufficio anagrafe del comune provvede ad informare l’Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte»; in particolare, la disposizione all’esame provvede ad identificare il responsabile dell’obbligo di comunicazione dei decessi di cui trattasi – ossia il responsabile dell’ufficio anagrafe del comune -, prevedendo per il caso di violazione di tale obbligo l’applicazione di una sanzione pecuniaria che va da 100 euro a 300 euro.
L’articolo 47 riguarda i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto. Dopo avere ricordato che in Commissione è attualmente in itinere l’esame dello schema di testo unificato dei disegni di legge n. 229 ed altri, concernente la stessa materia, il relatore fa presente che la normativa fino ad ora vigente – di cui all’articolo 13, comma 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni – concede un beneficio previdenziale ai lavoratori per determinate fattispecie di esposizione all’amianto. Tale beneficio, utile ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche – nonché, ai fini della misura delle stesse – è costituito da un coefficiente di moltiplicazione, pari a 1,5, della contribuzione obbligatoria relativa ai periodi: di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto; di esposizione all’amianto, soggetto alla relativa assicurazione INAIL, nel caso di contrazione di malattia professionale – documentata dall’INAIL – a causa della suddetta esposizione ovvero di un periodo di esposizione superiore a dieci anni.
Il comma 1 dell’articolo 47 in esame riformula in termini restrittivi il beneficio previsto dalla legge n. 257 del 1992, disponendo che l’intero periodo lavorativo venga moltiplicato, ai soli fini del calcolo delle prestazioni pensionistiche – e non ai fini del diritto di accesso alle medesime, come invece è previsto nell’ambito dello schema di testo unificato – per il coefficiente di 1,25, diversamente dal testo unificato, che stabilisce invece di non modificare il coefficiente 1,50 previsto dalla legge del 1992.
Il comma 2 prevede che la nuova disciplina si applichi anche ai lavoratori ai quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia stata certificata l’esposizione all’amianto sulla base degli Atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro negli anni 2000 e 2001, e successivamente confermati dall’articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179.
Il comma 3 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, i benefici siano concessi ai lavoratori in presenza di un’esposizione all’amianto – certificata dall’INAIL ai sensi del comma 4 – in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, per un periodo di almeno dieci anni.
Al comma 5 si dispone inoltre che tutti i lavoratori, compresi quelli cui stata già rilasciata la certificazione, dovranno presentare domanda all’INAIL entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale – previsto al comma 6 – che deve contenere le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.

Il PRESIDENTE ricorda che, stante la deliberazione precedentemente adottata dalla Commissione, si svolgerà un’unica discussione sui disegni di legge finanziaria e di bilancio e sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 269.

Interviene il senatore BATTAFARANO (DS-U), evidenziando preliminarmente che l’inserimento di importanti misure di tipo economico-finanziario nel decreto-legge n. 269 costituisce, da parte dell’Esecutivo, una scelta molto discutibile, che riduce in modo significativo la portata dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.
La tesi sostenuta con particolare energia dal ministro Tremonti, atta a sottolineare la sussistenza di una connessione sostanziale fra riforma della previdenza e manovra finanziaria per il 2004, suscita poi notevoli perplessità, in quanto la riforma previdenziale esplicherà i suoi effetti solo a partire dall’anno 2008 e conseguentemente risulta difficile ipotizzare che la stessa possa avere un’incidenza significativa sui saldi di finanza pubblica per il 2004. In realtà, con la riforma delle pensioni, il Governo sembra orientato non tanto a salvaguardare l’equilibrio del sistema previdenziale pubblico, quanto a conseguire un risultato di carattere puramente politico, rafforzando la propria posizione in ambito comunitario, durante il semestre di Presidenza italiana dell’Unione europea.
L’articolo 47 – prosegue l’oratore – relativo alla materia dei benefici previdenziali in caso di esposizione all’amianto, si sovrappone proditoriamente alla disciplina contenuta nello schema di testo derivante dall’unificazione di numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare, schema elaborato all’esito di un ampio ed articolato dibattito in Commissione, che aveva visto la partecipazione di tutti i gruppi politici ed il comune impegno degli stessi a pervenire ad una soluzione equa ed equilibrata anche dal punto di vista della sostenibilità finanziaria. Conseguentemente, la scelta del Governo appare del tutto inaccettabile e lesiva della dignità del Parlamento, che si vede espropriato delle proprie prerogative.
La disposizione all’esame introduce una disciplina fortemente limitativa, ispirata da mere esigenze di cassa, che risulta gravemente lesiva dei diritti dei lavoratori. Suscita poi fortissime preoccupazioni la situazione di coloro i quali, avendo già conseguito la certificazione rilasciata dall’INAIL attestante il possesso dei requisiti per la concessione del beneficio previdenziale, hanno presentato domanda di pensionamento nel mese di settembre e, ora, per effetto della normativa introdotta con il decreto-legge all’esame, rischiano di trovarsi senza lavoro e senza pensione. Sono così calpestate le attese di coloro che avevano maturato la ragionevole aspettativa di accedere al pensionamento in tempi brevi, e che ora vedono stravolti indebitamente i propri progetti di vita a causa delle norme improvvidamente volute dal Governo.
L’articolo 47, in particolare, riformula in termini fortemente restrittivi il beneficio previdenziale contemplato dall’articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992, riducendo a 1,25 l’originario coefficiente di 1,50, ed altresì circoscrivendo la valenza di tale parametro al mero calcolo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione della possibilità di utilizzarlo anche ai fini dell’accesso alle prestazioni medesime, come invece è previsto dalla predetta legge n. 257 che, per questa parte, non era stata modificata dallo schema di testo unificato elaborato in Commissione. Inoltre – prosegue l’oratore – il Governo ha ignorato le indicazioni della Commissione, tradotte in specifiche disposizioni del citato schema di testo unificato, relativamente all’esigenza di introdurre norme per il monitoraggio sanitario dei lavoratori esposti all’amianto, nonché di prevedere un significativo incremento delle provvidenze economiche erogate dall’INAIL a favore dei lavoratori affetti da neoplasie professionali causate dall’amianto e per i superstiti.
E’ opportuno che il relatore prospetti, nell’ambito dello schema di parere sul provvedimento in titolo, la necessità di sopprimere integralmente l’articolo 47, del quale, peraltro, anche parlamentari delle forze politiche di maggioranza hanno in più occasioni – soprattutto nell’ambito dell’attività politica svolta presso i collegi elettorali di appartenenza – auspicato l’eliminazione.
Riguardo all’articolo 42, il coinvolgimento del Ministero dell’economia e delle finanze nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità – operato dal comma 1 – risulta eccessivo, comportando l’indebita invasione da parte di tale Dicastero della sfera di attribuzioni spettanti al Ministero del Welfare e al Ministero della sanità.
L’eliminazione della possibilità di esperire il ricorso amministrativo contro i provvedimenti adottati in materia di invalidità, operata dal comma 3 dell’articolo 42, è suscettibile di ledere i diritti dei cittadini meno abbienti, rendendo necessaria, in caso di doglianze avverso atti emessi nella materia in questione, l’impugnativa in sede giurisdizionale.

Il relatore FABBRI (FI) prende la parola per un breve chiarimento, precisando che la fattispecie del ricorso amministrativo è ormai desueta, attesi i lunghi tempi di conclusione di tali procedure.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) ribadisce la propria valutazione negativa in ordine alla scelta di eliminare la ricorribilità amministrativa degli atti in materia di invalidità civile e chiede altresì al rappresentante del Governo di chiarire se l’assegno per i figli secondogeniti, contemplata nell’articolo 21 del provvedimento in titolo, risulti o meno cumulabile con i vari trattamenti di maternità previsti dall’ordinamento, introdotti nel corso della passata legislatura. Peraltro, sussiste il dubbio, più che fondato, che le risorse necessarie per finanziare la misura di cui al sopracitato articolo 21, verranno reperite attraverso la riduzione degli stanziamenti già destinati all’incremento dell’indennità di disoccupazione, misura più volte annunciata dal Governo, ma la cui attuazione sembra destinata ad essere procrastinata indefinitamente nel tempo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.




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