(Dal Resoconto Sommario)
299ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.
La seduta inizia alle ore 15.
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione
Il sottosegretario BRAMBILLA risponde all’interrogazione n. 3-01185, presentata dal senatore Bergamo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento dell’esposizione all’amianto per i dipendenti dell’ACTV di Venezia, ricordando preliminarmente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha affidato all’INAIL l’incarico di accertare ed attestare l’esposizione all’amianto per i lavoratori interessati al beneficio pensionistico previsto dalla legge n. 257 del 1992. L’INAIL, attraverso il proprio servizio tecnico CONTARP, rilascia le dichiarazioni di esposizione all’amianto e, in base a tali dichiarazioni, provvede all’applicazione di tale normativa. Infatti, i lavoratori interessati al summenzionato beneficio pensionistico producono, a corredo della domanda presentata, la certificazione di esposizione rilasciata dall’INAIL.
La verifica dell’esposizione all’amianto, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali, è di esclusiva competenza dell’INAIL, che la esercita avvalendosi dei propri organi tecnici (CONTARP), come prevede l’articolo 47, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Il predetto accertamento viene condotto dall’INAIL sulla base delle indicazioni fornite dal citato articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 269, laddove si prevede tra l’altro che l’esposizione all’amianto in concentrazione media annua non debba essere inferiore a 100 fibre/litro, come valore medio su otto ore al giorno, per un periodo minimo di dieci anni.
Per quanto concerne la questione su cui già si era espressa la CONTARP nel 1996, rilasciando certificazioni negative a tutti i 745 dipendenti, nel dicembre 2003 l’ACTV di Venezia, a seguito di vari incontri, presso la sede aziendale, con i vari professionisti della CONTARP, ha inviato ulteriore documentazione; un incontro si è tenuto nel febbraio 2004 ed altra documentazione è stata prodotta dal rappresentante della UIL nel mese di settembre dello stesso anno. Nonostante tale approfondita istruttoria, il materiale presentato non ha fornito i dati esplicitamente richiesti ed essenziali per la stima dell’esposizione all’amianto.
Infatti, non sono stati rilevati elementi di novità rispetto a quanto già ampiamente considerato nei vari pareri emessi nei diversi momenti dalla CONTARP Veneto.
E’ vero che i documenti evidenziano la presenza certa di materiali contenenti amianto nei cantieri navali della ACTV, ma mancano indicazioni chiare circa le mansioni che impegnavano i lavoratori in interventi a rischio di inalazione di fibre aerodisperse e, soprattutto, risulta carente l’indicazione dei tempi di durata di tali interventi e della loro frequenza annua.
Giova ricordare che l’esposizione generica a fibre di amianto è cosa diversa rispetto al livello di esposizione che riconosce al lavoratore il diritto ai benefici in oggetto. In quest’ultimo caso, l’esposizione deve essere non inferiore a 100 fibre/litro, intesa però come media annuale ponderata sulle otto ore lavorative.
Dunque non è sufficiente la semplice presenza, anche se accertata, di materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro per accedere ai benefici previdenziali, ma è determinante il livello di esposizione, e tale valutazione presuppone necessariamente una conoscenza delle operazioni potenzialmente a rischio, delle figure professionali addette, della durata e della frequenza delle stesse.
Circa l’inquadramento lavorativo dei dipendenti, si evidenzia che il contratto collettivo dei lavoratori non può in alcun caso fungere da discriminante rispetto al riconoscimento dell’esposizione all’amianto, posto che la legge ha previsto dei requisiti sostanziali in presenza dei quali viene effettuato il riconoscimento.
In conseguenza delle determinazioni dell’INAIL, l’INPS ha adottato i provvedimenti di diniego del richiesto beneficio pensionistico ed i lavoratori hanno avviato il contenzioso in sede giudiziaria.
Presso il Tribunale di Venezia, risultano attualmente instaurate nei confronti dell’INPS, da dipendenti o ex dipendenti della ACTV e tuttora pendenti in primo grado, 19 ricorsi relativi a complessivi 68 assicurati. Risulta altresì pendente, dinnanzi alla Corte di Appello di Venezia, a seguito di impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell’INPS, un ricorso per un numero complessivo di 18 assicurati.
Il Sottosegretario aggiunge, infine, che a seguito del diniego dei benefici previdenziali nei confronti dei suddetti lavoratori, il Ministero ha chiesto all’INAIL di comunicargli i dati tecnici in possesso a sostegno del diniego.
Il senatore BERGAMO(UDC), dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per la tempestività della risposta all’interrogazione n. 3-01185, evidenzia che il mancato riconoscimento ad alcuni lavoratori dell’azienda ACTV dei benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto si basa sulla circostanza che il personale in questione, pur operando in modo continuativo a bordo di imbarcazioni, risulta tuttavia inquadrato nella categoria degli autoferrotranvieri, in relazione alla quale l’attribuzione del beneficio in questione presuppone – secondo quanto sostenuto dalla CONTARP – determinati standard qualitativi e quantitativi di esposizione all’amianto, definiti dal relativo atto di indirizzo. Tale interpretazione è suscettibile di determinare ingiustificate disparità di trattamento tra categorie di lavoratori esposte a un analogo rischio, sulla base della mera circostanza del differente inquadramento professionale operato dai contratti collettivi. Si rende quindi necessaria l’individuazione di idonee soluzioni ai nodi problematici precedentemente evidenziati, tenuto anche conto del ridotto numero di dipendenti interessati dalla vicenda fin qui descritta.
L’oratore consegna al rappresentante del Governo un documento dal quale si evince che la CONTARP nel 2003 ha riconosciuto i benefici previdenziali in questione a favore di personale che versava in analoghe condizioni rispetto a quello destinatario dei provvedimenti di diniego emessi dall’INAIL, adottando in tal caso una tesi interpretativa estensiva che risulta incompatibile con i criteri restrittivi utilizzati riguardo ai dipendenti dell’ACTV e che è suscettibile quindi di accentuare le disparità di trattamento tra lavoratori.
Dopo aver auspicato che il Governo approfondisca ulteriormente le questioni segnalate, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario.
Il sottosegretario BRAMBILLA interviene per alcune precisazioni, facendo presente che si adopererà per approfondire i fatti da ultimo segnalati dal senatore Bergamo, in quanto i criteri interpretativi adoperati dalle amministrazioni competenti in ordine ad una stessa disciplina devono essere necessariamente omogenei, in modo tale da non creare ingiustificate situazioni di disparità di trattamento tra soggetti che versino in analoghe situazioni giuridiche e fattuali.
Riguardo invece alla vicenda relativa al cantiere ACTV, va rilevato che i profili diiscriminatori sottolineati nell’ambito dell’interrogazione in titolo sono riconducibili agli atti di indirizzo emanati dal precedente Governo relativamente alla materia in questione, che hanno accentuato i nodi problematici ed hanno determinato un sensibile incremento del contenzioso giurisdizionale, inducendo l’attuale Esecutivo a porre rimedio a tali incongruenze attraverso la disciplina contenuta nell’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003.
Il PRESIDENTE avverte che si è concluso lo svolgimento dell’interrogazione all’ordine del giorno.

























