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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai resoconti sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai resoconti sommari)

22 Ottobre 2009
in Senato

329ª Seduta 

Presidenza del Presidente


ZANOLETTI 


 


            Intervengono il ministro del lavoro  e delle politiche sociali Maroni e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla. 

            La seduta inizia alle ore 15,15.


 


IN SEDE CONSULTIVA 


 


(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2004


(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazione)


 


            Riprende l’esame sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.


 


      Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella seduta del 7 luglio 2005 è stata svolta la relazione sul documento in titolo congiuntamente al disegno di legge comunitaria per il 2005.


 


            Poiché nessuno chiede di intervenire nella discussione, il PRESIDENTE la dichiara chiusa e dà la parola al relatore Morra.


 


            Il relatore alla Commissione MORRA (FI) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni.


 


            Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni sulla relazione in titolo, nel testo predisposto dal senatore Morra.


 


 


(Doc. LVII, n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2006-2009


(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)


 


Introduce l’esame il presidente ZANOLETTI, ricordando preliminarmente  che, riguardo al quadro programmatico generale, il Documento fissa un obiettivo, in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari al 3,8 per cento del PIL per il 2006, al 2,8 per cento per il 2007 ed a valori ancora inferiori nei due anni successivi. Il conseguimento di tali obiettivi richiede una manovra di finanza pubblica pari, per il 2006, a 0,8 punti percentuali di PIL; tale manovra, rileva il Documento, sarà compensata da politiche per lo sviluppo che consentiranno, per il biennio 2006-2007, un tasso di crescita programmatico in linea con quello tendenziale, pari all’1,5 per cento, e, nei successivi due anni, un lieve incremento del medesimo.


Riguardo al tasso di disoccupazione, il quadro programmatico del Documento prevede per l’anno 2006, un tasso pari all’8,1 per cento, sostanzialmente in linea con il dato relativo all’anno 2004, pari all’8,0 per cento, e con quello previsto dal quadro tendenziale per il 2005, pari all’8,1 per cento, nonchè una progressiva, benché contenuta, riduzione del medesimo tasso per gli anni 2007 e seguenti, fino ad un valore pari al 7,7 per cento per il 2009.


Il Documento rileva, in merito, che le riforme del mercato del lavoro, in particolare la cosiddetta riforma Biagi, hanno introdotto nel sistema maggiore flessibilità, portando l’indice OCSE di rigidità del mercato del lavoro al di sotto – e dunque meglio – della media europea. Tali riforme, secondo il Documento, hanno consentito la riduzione del tasso di disoccupazione, che nel 2000 era pari al 10,1 per cento, nonché la crescita di circa 1.100.000 unità nel numero di occupati dal 2001 ad oggi.


Si ricorda, in breve, che la riforma Biagi, costituita, in via principale, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è improntata alle seguenti linee di intervento: la revisione della disciplina dei servizi per l’impiego, con particolare riguardo al sistema del collocamento, pubblico e privato, all’ampliamento dei limiti di oggetto sociale delle agenzie per il lavoro e all’introduzione della possibilità di ricorrere alla somministrazione, anche a tempo indeterminato, di manodopera; il riordino della normativa sui rapporti di lavoro con contenuto formativo, riordino con cui è stato introdotto, in luogo del contratto di formazione e lavoro, il contratto di inserimento, ed è stato articolato in tre distinte tipologie il contratto di apprendistato; la promozione del ricorso al lavoro a tempo parziale, ivi compreso il contratto di lavoro ripartito, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa; l’introduzione del contratto di lavoro intermittente o a chiamata e del contratto di lavoro occasionale o accessorio, reso da alcune categorie di soggetti nell’àmbito di determinati settori e tipologie di attività; la determinazione di una specifica disciplina per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i quali, salvo eccezioni, sono ora inquadrati nel nuovo istituto del lavoro a progetto; la definizione di una procedura facoltativa di certificazione dei rapporti di lavoro.


Un processo negativo rilevato dal Documento è invece costituito dal peggioramento del livello del costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP) rispetto ad altri importanti Paesi europei, quali la Francia e la Germania. In ogni caso, il Documento prevede che, a seguito di un miglioramento della produttività e di un rallentamento della dinamica del costo del lavoro, il CLUP possa registrare una progressiva decelerazione della crescita nel quadriennio considerato.


Riguardo alle linee di intervento in materia di lavoro, il Documento sottolinea l’esigenza di perseguire una politica di contrasto dell’economia sommersa e di relativa emersione; di ridurre l’imposizione fiscale sul fattore lavoro, mediante l’esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP, e la riduzione o la soppressione di alcuni oneri contributivi impropri; di attivare i percorsi di istruzione e formazione professionale; di valutare l’ipotesi di introdurre un beneficio di deduzione fiscale delle spese sostenute, dai nuclei familiari meno abbienti, per i servizi per l’infanzia e, in particolare, per gli asili nido, al fine di favorire la conciliazione dei carichi familiari e di quelli lavorativi.


Riguardo al settore previdenziale, il Documento rileva che la recente legge 23 agosto 2004, n. 243, di riforma pensionistica consentirà di contenere l’incidenza della relativa spesa sul PIL e di sviluppare il pilastro della previdenza complementare. Inoltre, il Documento sottolinea che l’attuazione della delega posta dalla medesima legge per l’adozione di un testo unico in materia di regime pensionistico obbligatorio consentirà altresì di ristrutturare il sistema previdenziale agricolo in modo da renderlo in linea con i sistemi europei, riducendo le sacche di lavoro sommerso e alleggerendo la pressione contributiva per le imprese.


 


            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


 


 


 


IN SEDE DELIBERANTE 


(2924) ZANOLETTI ed altri.  –  Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternita’ delle donne dirigenti


(Discussione e approvazione) 


 


      Il presidente ZANOLETTI ricorda che il Presidente del Senato, accogliendo la richiesta a suo tempo avanzata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 37, comma 1 del Regolamento, ha disposto il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo, già assegnato in sede referente.


            Dopo aver ricordato che nella seduta dell’8 marzo si è svolta l’illustrazione degli emendamenti, il Presidente propone altresì di dare per acquisiti tutti gli atti compiuti dalla Commissione nel corso dell’esame in sede referente.


 


            Conviene la Commissione.


 


            Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell’articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.


Raccomanda quindi alla Commissione l’approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.2, dal lui presentati in qualità di relatore.


 


            Su entrambi gli emendamenti esprime parere favorevole il sottosegretario BRAMBILLA.


 


            Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, sono posti separatamente ai voti, e approvati gli emendamenti 1.1 e 1.2.


 


E’ altresì posto ai voti e approvato l’articolo 1 nel testo modificato.


 


Si passa alla votazione dell’articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.


 


Dopo che il PRESIDENTE ha raccomandato alla Commissione l’approvazione degli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, da lui presentati in qualità di relatore, il sottosegretario BRAMBILLA esprime parere favorevole sugli stessi.


 


Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.


 


E’ altresì posto ai voti e approvato l’articolo 2 nel testo modificato.


 


Il PRESIDENTE avverte che la votazione degli emendamenti è conclusa.


 


Si passa alle dichiarazioni di voto.


 


La senatrice PILONI (DS-U) osserva che con l’approvazione del disegno di legge in titolo si muove un primo importante passo nella direzione del superamento di una situazione di forte penalizzazione delle donne dirigenti, per quanto riguarda la possibilità di fruire dell’indennità di maternità. Il testo prevede anche forme di contribuzione che consentono di fare fronte ampiamente all’onere derivante dall’applicazione della nuova normativa. Per tali motivi, la senatrice Piloni annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra-l’Ulivo sul disegno di legge n. 2924, esprimendo altresì l’auspicio che l’altro ramo del Parlamento, eventualmente avvalendosi della procedura di approvazione in sede legislativa, possa varare tale provvedimento in via definitiva, entro la corrente legislatura.


 


Annunciano il voto favorevole sul disegno di legge n. 2924 i senatori TREU (Mar-DL-U), MORRA(FI), TOFANI (AN), TREMATERRA (UDC) e VANZO (LP), ciascuno a nome del Gruppo politico di appartenenza.


 


Poiché non vi sono altre richieste di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, dopo essersi associato all’auspicio espresso dalla senatrice Piloni, di una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo anche da parte dell’altro ramo del Parlamento, avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.


 


La Commissione approva quindi all’unanimità il disegno di legge n. 2924, nel testo modificato.


 


 


 


 


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 


Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)


(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell’esame e rinvio)


 


            Riprende l’esame sospeso nella seduta del 12 luglio scorso.


 


Il presidente ZANOLETTI ringrazia il Ministro per la sollecitudine con cui ha accolto l’invito ad intervenire in Commissione per fornire alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di prosecuzione dell’esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di decreto legislativo in titolo. In particolare, il Presidente, richiamandosi anche all’esito dell’audizione informale di alcune organizzazioni sindacali svoltasi la scorsa settimana, sottolinea l’esigenza di comprendere se ed in quale misura il Governo intenda apportare modifiche anche radicali del testo all’esame, in relazione alle proposte che saranno avanzate dalle parti sociali, così come è stato ventilato dal Ministro, giorni fa,  in alcune dichiarazioni  riprese dai principali organi di informazione.


 


Prende quindi la parole il ministro MARONI, il quale ricorda preliminarmente che il testo dello schema di decreto legislativo in materia di previdenza complementare approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° luglio costituisce per molti aspetti il risultato di un confronto con le parti sociali, che si protrae, a livello formale ed informale, dal settembre 2004. Proprio da tale confronto, nel rispetto dei principi di delega contenuti nella legge n. 243 del 2004,  sono derivate alcune delle scelte più rilevanti compiute nell’ambito dello schema ora all’esame delle competenti Commissioni parlamentari, soprattutto in materia di conferimento tacito delle quote maturande del  trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e di parità di trattamento per tutti i fondi. La proposta elaborata dal Governo cerca pertanto di tenere conto in modo equilibrato di tutti gli interessi coinvolti e, contestualmente, di assicurare che il sistema della previdenza complementare possa finalmente decollare, a partire dal 1° gennaio 2006.    Il Ministro ricorda quindi che per il 27 luglio è fissato l’incontro con le parti sociali, nel corso del quale queste ultime presenteranno le loro proposte di modifica ed integrazione dello schema di decreto legislativo in titolo. Il Governo valuterà con attenzione tutte le proposte ed indicherà quali di esse potranno essere accolte. Dopo tale incontro, sarà possibile rendere noto alle Commissioni parlamentari chiamate ad esprimere il loro parere sullo schema all’esame, sia l’insieme delle proposte avanzate dalle parti sociali, sia l’indicazione di quelle che il Governo è orientato a recepire nel testo definitivo del decreto legislativo. Qualora ciò si renda necessario, verranno comunicate anche tempestivamente eventuali integrazioni della relazione tecnica.


Per quanto riguarda le modalità di prosecuzione dell’esame, il Ministro, considerata l’esigenza che sul provvedimento in titolo si svolga un confronto ampio ed esauriente, dichiara che il Governo non intende di avvalersi della facoltà di varare il provvedimento dopo la scadenza del termine del 6 agosto, assegnato alle Commissioni parlamentari per l’espressione del parere. Tenuto conto che il termine per l’esercizio della delega conferita dalla legge n. 243 del 2004 scadrà il 6 ottobre, egli presume di sottoporre il testo del decreto all’approvazione definitiva del Consiglio dei ministri entro la fine di settembre, e pertanto non avrebbe obiezioni nei confronti di un eventuale orientamento della Commissione favorevole a far slittare allo stesso mese di settembre l’espressione del parere, in una data compatibile con le scadenze indicate. Si potrebbe in tal modo disporre di più ampi elementi informativi e di un quadro più preciso circa gli orientamenti delle parti sociali, orientamenti che potrebbero essere, in tutto o in parte, recepiti anche nell’ambito dei pareri parlamentari. Qualora si pervenisse ad un’ampia convergenza in ordine alle modifiche da apportare allo schema all’esame, sarebbe anche possibile scongiurare l’eventualità di un secondo passaggio in sede parlamentare – come prevede la procedura rafforzata, di cui ai commi 44 e 45 dell’articolo 1 della legge n. 243 del 2004 – passaggio che il Governo preferirebbe evitare.


Pertanto il Ministro si dichiara disponibile a tornare in Commissione, dopo il 27 luglio, anche il giorno successivo, per riferire sull’andamento del confronto con le parti sociali e concordare un calendario che consenta alla Commissione stessa di proseguire l’esame disponendo di tutti gli elementi informativi necessari per la  predisposizione del parere.


Per quanto riguarda il merito del provvedimento all’esame, il Ministro ricorda che le disposizioni sul conferimento tacito della quota maturanda del trattamento di fine rapporto si basano sul principio della prevalenza della volontà negoziale delle parti: solo in assenza di contratti collettivi o anche di intese tra le parti, sia pure a livello aziendale, si dispone il trasferimento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS, il cui carattere residuale dovrebbe essere peraltro assicurato proprio dalla generalizzazione delle intese tra le parti.


Un altro punto qualificante del provvedimento in titolo riguarda l’attuazione del principio di delega contenuto nella citata legge n. 243, relativamente all’equiparazione delle diverse forme pensionistiche complementari e all’eliminazione di tutti gli ostacoli alla libera circolazione nei fondi. Fatto salvo il favore accordato alla scelta negoziale per quanto concerne il conferimento tacito del TFR, occorre infatti garantire a ciascun lavoratore la possibilità di aderire al fondo che ritenga più rispondente alle sue esigenze.


Vi è poi la questione delle misure compensative per le imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari: su questa delicata questione è in atto un confronto con l’Associazione bancaria italiana e, al fine di favorire l’individuazione di soluzioni idonee a compensare soprattutto le piccole e medie imprese del possibile venir meno di un’importante fonte di autofinanziamento, il comma 3 dell’articolo 10 dello schema all’esame ha previsto l’istituzione, con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia, di un apposito Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito di questi soggetti. Tale disposizione potrebbe essere ulteriormente approfondita all’esito del confronto in atto con l’ABI; il Governo sta valutando la possibilità di mettere a punto un meccanismo  che, con esclusione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali, prefiguri forme quasi automatiche di accesso al credito, fornendo, a tal fine idonee garanzie, attraverso un intervento pubblico compatibile con le normative europee in materia di divieto di aiuti alle imprese.


 


Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un) esprime apprezzamento per l’impegno, assunto dal Ministro a nome del Governo, di non procedere all’approvazione definitiva del decreto legislativo all’esame fino al mese di settembre, in modo tale da consentire alla Commissione di disporre del tempo necessario per espletare la propria attività istruttoria e svolgere e concludere la discussione anche successivamente, ove ciò si renda necessario, alla scadenza del termine per l’espressione del parere.


E’ auspicabile che l’Esecutivo introduca modifiche sostanziali al provvedimento in titolo, volte a recepire i contenuti dell’avviso comune raggiunto dalle parti sociali sulla materia in discussione, atteso che  il consenso delle parti stesse costituisce una condizione imprescindibile per il decollo di un efficiente  sistema di previdenza complementare. Peraltro sarebbe stato opportuno che il Governo avesse tenuto conto dei profili contemplati dal sopracitato avviso comune già in fase di elaborazione dello schema di decreto legislativo.


Riguardo al principio della parificazione tra fondi chiusi e fondi aperti, introdotto dalla legge n. 243 del 2004, va preliminarmente evidenziato che le forze politiche di opposizione hanno sempre manifestato il proprio avviso contrario in ordine a tale opzione, suscettibile di dare luogo a non poche difficoltà in fase attuativa, considerato che la disciplina attinente alle diverse tipologie di fondi sopracitate risulta disomogenea, soprattutto per quel che concerne i profili inerenti alla trasparenza.


Relativamente alla tematica della portabilità, va evidenziato che qualora il lavoratore aderisca a forme pensionistiche individuali, occorrerebbe precludere allo stesso la possibilità di destinare ad esse anche le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbia diritto, come invece prevede l’articolo 13, comma 4, dello schema di decreto in titolo.


Per quel che concerne le misure di compensazione prefigurate a favore delle imprese, sarebbe necessario individuare un sistema automatico di accesso al credito da parte delle stesse.


Parimenti è importante che vengano salvaguardati taluni diritti acquisiti da parte dei lavoratori, in particolare per quel che concerne la facoltà di ottenere anticipazioni sul TFR e la facoltà di riscatto.


Nodi critici di rilievo sono ravvisabili anche riguardo al sistema di tassazione dei fondi pensione, e sarebbe pertanto opportuno introdurre apposite modifiche allo schema di decreto in titolo volte da una parte ad allineare il regime della tassazione sul capitale alla disciplina comunitaria in materia, dall’altra a consentire un prelievo fiscale sui rendimenti che risulti inferiore rispetto a quello previsto in relazione alla previdenza pubblica, nella prospettiva di incentivare adeguatamente l’adesione ai fondi pensione.


Occorrerebbe poi rimodulare il sistema di tassazione improntandolo ad un criterio di progressività, in modo tale da evitare situazioni di iniquità, suscettibili di premiare i redditi più elevati.


 


Il senatore BATTAFARANO (DS-U) evidenzia preliminarmente che le forze politiche di opposizione, già fortemente contrarie all’impostazione generale della legge n. 243 del 2004, sono tuttavia convinte dell’importanza che la previdenza complementare riveste nell’ambito del sistema previdenziale delineato con le riforme che si sono succedute a partire dagli anni Novanta, e sono quindi impegnate a favorire un adeguato sviluppo del secondo pilastro della previdenza: un effettivo decollo di esso, peraltro, non si può realizzare a prescindere dal consenso delle parti sociali, in assenza del quale è oggettivamente difficile che si registrino larghe adesioni alle forme pensionistiche complementari.


Sarebbe stato quindi opportuno che l’Esecutivo avesse tenuto conto dei contenuti dell’avviso comune richiamato dal senatore Ripamonti, già in fase di elaborazione dello schema di decreto legislativo, in ordine al quale le parti sociali finora ascoltate in sede informale dall’Ufficio di Presidenza della Commissione hanno manifestato concordemente un giudizio critico, fatta eccezione per l’ABI e l’ANIA.


La disponibilità manifestata dal Ministro a pervenire a modifiche anche  radicali del testo in esame è di certo apprezzabile, ma essa deve concretizzarsi in interventi specificamente rivolti a ridefinire i punti più controversi dello scehma all’esame: sono infatti ravvisabili profili fortemente critici in ordine alla parificazione tra fondi aperti e fondi chiusi, e risulta altresì incongrua, quanto alla rappresentatività,  l’individuazione delle associazioni sindacali deputate a stipulare accordi inerenti alle forme pensionistiche collettive.


Nodi problematici di rilievo sono riscontrabili anche rispetto alle disposizioni di carattere fiscale contemplate nel testo all’esame, che non appaiono ispirate ad un principio di progressività.


I meccanismi compensativi previsti a favore delle imprese risultano poi inadeguati, e tale circostanza è suscettibile di ostacolare l’effettivo decollo del sistema di  previdenza complementare.


A tale proposito, va rilevato che i rappresentanti dell’ABI, ascoltati in Ufficio di Presidenza, hanno manifestato un’irriducibile contrarietà rispetto a qualsivoglia ipotesi di automaticità dei crediti alle aziende e pertanto è auspicabile che l’Esecutivo riesca a superare tali forti opposizioni.


Desta poi fortissime perplessità l’assenza di qualsivoglia disciplina in ordine alla previdenza complementare dei pubblici dipendenti, ed inoltre il rafforzamento delle funzioni di controllo della COVIP, del tutto condivisibile, non viene accompagnato da un consistente potenziamento della struttura di tale organismo, al quale occorrerebbe invece destinare adeguate risorse finanziarie ed umane.


Nello schema di decreto legislativo in titolo sono infine ravvisabili taluni profili critici in relazione agli aspetti attinenti al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, considerato che, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, la previdenza complementare è materia di competenza legislativa concorrente.


 


Il senatore TREU (Mar-DL-U) sottolinea preliminarmente che i ritardi registratisi nell’emanazione di una normativa in ordine alla previdenza complementare finiranno per ledere soprattutto le posizioni previdenziali dei lavoratori più giovani, e in particolare di quelli che rientrano nell’ambito di applicabilità del regime di calcolo contributivo.


Riguardo alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS, è condivisibile la valenza residuale attribuita alla stessa, anche se risulta incongrua l’individuazione dei soggetti rappresentativi legittimati a condurre le trattative in merito alle modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto.


Anche la parificazione tra fondi aperti e fondi chiusi presenta criticità non indifferenti, attesa la diversa disciplina applicabile a tali organismi relativamente a taluni importanti aspetti – quali ad esempio quello della trasparenza – che rende difficile la confrontabilità di tali forme pensionistiche complementari.


Risultano inoltre scarse ed insufficienti le risorse destinate alle misure di compensazione a favore delle imprese.


Riguardo al regime di tassazione dei fondi, la mancata adozione di un criterio di progressività, richiamata anche in altri interventi, suscita notevoli perplessità, anche sul piano della costituzionalità delle misure adottate, per questo aspetto, nello schema all’esame. Parimenti risulta di dubbia costituzionalità la scelta di non dare formalmente attuazione alla disposizione di delega inerente all’attuazione di un testo unico sulla previdenza complementare, in quanto tale delega viene sostanzialmente e in via di fatto esercitata, pur essendo stato espunto dal testo normativo in esame ogni riferimento esplicito al testo unico. Tale scelta, dettata probabilmente dall’intendimento di evitare l’espressione del parere da parte del Consiglio di Stato – previsto dalle vigenti normative in relazione ai testi unici – risulta piuttosto critica  sul piano della legittimità costituzionale, in quanto i principi e i criteri di delega previsti nella legge n. 243 del 2004 in ordine alla predisposizione di un testo unico non coincidono affatto con quelli riguardanti la previdenza complementare.


Il sistema fiscale, individuato nel provvedimento in esame, contiene inoltre misure premiali a favore dei lavoratori che permangano in una determinata forma pensionistica. Tale opzione, in sé condivisibile, risulta tuttavia di difficile attuazione per la categoria dei lavoratori intermittenti.


 


Il senatore PETERLINI (Aut) si sofferma sulla problematica attinente al riparto di competenze tra Stato e regioni riguardo alla previdenza complementare, evidenziando che la materia in questione rientra nella potestà legislativa concorrente, alla stregua della quale allo Stato spetta esclusivamente il compito di dettare i principi fondamentali, mentre alle regioni spetta l’individuazione di una disciplina di dettaglio. In tale ottica, occorrerebbe che all’articolo 3 dello schema di decreto legislativo in titolo, relativo alle fonte istitutive delle forme pensionistiche complementari, venissero  citati anche i fondi  di matrice regionale.


 


Il ministro MARONI, dopo aver dichiarato di condividere l’opinione, espressa dai senatori intervenuti, secondo la quale senza un ampio consenso delle parti sociali è difficilmente ipotizzabile il decollo, peraltro da tutti auspicato, del sistema della previdenza complementare, si impegna a recepire, in sede di predisposizione del testo definitivo di decreto legislativo da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei ministri, le osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari, che, peraltro, potranno a loro volta valutare la possibilità di fare propri, del tutto o in parte, le proposte e i suggerimenti che saranno formulate dalle parti sociali.


Le critiche sollevate da alcuni senatori riguardo alle supposte difformità dello schema di decreto legislativo rispetto ai contenuti dell’avviso comune siglato dalle parti sociali non risultano fondate, in quanto le linee di fondo di tale atto negoziale sono state recepite nello schema in titolo, così come risultano non condivisibili i rilievi critici riferiti all’individuazione dei soggetti rappresentativi deputati a concludere accordi in ordine alle forme pensionistiche complementari.


Riguardo ai meccanismi compensativi a favore delle imprese, si fa presente che è in corso un’istruttoria da parte dell’Esecutivo, finalizzata all’individuazione di un sistema automatico di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, idoneo a superare la contrarietà manifestata in proposito dall’Associazione bancaria italiana.


Per quel che concerne i nodi problematici evidenziati riguardo al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, va sottolineato che i principi contenuti nella legge delega n. 243 del 2004 non sono stati impugnati dalle regioni innanzi alla Corte costituzionale, come invece è avvenuto per numerose altre leggi dello Stato, e conseguentemente è ragionevole ipotizzare che anche il decreto legislativo con cui si dà attuazione ai predetti principi possa essere considerato dalle regioni non invasivo della sfera di competenze loro riconosciuta dalla Costituzione.


E’ infine importante sottolineare che il Governo, dopo l’approvazione definitiva dello schema di decreto legislativo all’esame, promuoverà un’adeguata campagna informativa, diretta e gestita dalla COVIP, e con un adeguato coinvolgimento delle parti sociali.


 


Il PRESIDENTE, rinnovati i ringraziamenti al Ministro per il sollecito accoglimento dell’invito rivoltogli dalla Commissione, prende atto della sua disponibilità a prendere parte alla seduta che verrà convocata per giovedì 28 luglio e a riferire in tale sede sull’andamento del confronto con le parti sociali.


 


            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


 


 


            La seduta termina alle ore 16,30.




PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 5


 


La 11ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il documento in titolo, esprime parere favorevole, prospettando comunque l’opportunità che il Governo si attivi, nell’ambito della fase ascendente del processo di produzione normativa, al fine di promuovere l’emanazione di un’apposita direttiva comunitaria in ordine alla tematica del mobbing, che riprenda anche le linee di fondo sottese alla disciplina contemplata nell’ambito del testo unificato elaborato dalla Commissione lavoro, previdenza sociale, nel corso dell’esame dei disegni di legge n. 122 ed altri, inerenti alla materia in questione.

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