334ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 19 luglio 2005.
Il presidente ZANOLETTI ringrazia il Ministro per avere puntualmente mantenuto l’impegno di tornare in Commissione a riferire sull’andamento del confronto svoltosi ieri con le parti sociali sullo schema di decreto legislativo in titolo, e gli dà la parola.
Il ministro MARONI fa preliminarmente presente che nell’incontro svoltosi nella giornata di ieri con le parti sociali – il cui esito si può definire sostanzialmente positivo – egli ha ribadito la già dichiarata disponibilità del Governo a modificare il provvedimento all’esame, nel presupposto che non vi sia, da parte delle organizzazioni sociali, alcun atteggiamento pregiudizialmente contrario alla riforma della previdenza complementare. In effetti, nel corso del confronto di ieri è stato possibile accertare l’assenza di qualsiasi contrarietà di principio da parte degli intervenuti che, al contrario, hanno espresso la loro disponibilità a confrontarsi sui punti più controversi dello schema di decreto legislativo in titolo, per individuare soluzioni che consentano di pervenire ad un provvedimento efficace e largamente condiviso.
L’intento del Governo, più volte riaffermato, è quello di incrementare quanto più possibile i flussi di risorse finanziarie verso il sistema della previdenza complementare considerato nel suo complesso, come peraltro prevede la legge n. 243 del 2004. Molte delle questioni sollevate nell’incontro di ieri, peraltro, trovano precise risposte nei principi di delega contenuti in tale legge: in particolare, essi precisano che l’equiparazione tra le diverse forme pensionistiche si riferisce sia a quelle ad adesione collettiva, sia a quelle ad adesione individuale, di natura assicurativa.
Tra i documenti consegnati dalle parti sociali durante l’incontro di ieri – prosegue il Ministro – vi è anche un avviso comune, sottoscritto da 21 organizzazioni datoriali e sindacali, in cui sono poste enunciazioni di principio, di notevole rilievo, che dovranno essere ulteriormente articolate da più puntuali proposte di modifica del testo all’esame, che le organizzazioni firmatarie si sono impegnate a presentare nella giornata di lunedì 1° agosto. Dopo la formalizzazione di tali proposte, si passerà ad una serie di confronti sul merito di esse, e per il 31 agosto è previsto un altro incontro tra il Governo e le parti sociali, nel quale si auspica che si possa pervenire ad una definizione delle modifiche da introdurre nello schema di decreto legislativo in titolo.
Entrando più specificamente nel merito dei contenuti dell’incontro svoltosi nella giornata di ieri, il Ministro osserva preliminarmente che si è convenuto sul principio, peraltro già contenuto nella legge delega, della centralità che deve essere riconosciuta alla contrattazione collettiva nell’ambito della riforma della previdenza complementare. Da tale principio discende un corollario di grande rilevanza, relativo alla sorte del contributo a carico del datore di lavoro, che costituisce una parte non piccola della quota del trattamento di fine rapporto (TFR) suscettibile di essere trasferito alle forme pensionistiche complementari in base al meccanismo del silenzio-assenso. Poiché tale contributo viene definito in via negoziale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sostengono che esso non possa non essere devoluto ai fondi chiusi, di natura contrattuale. A tale proposito, il comma 2, lettera e), numero 3 della citata legge n. 243 prevede la possibilità, per il lavoratore di trasferire il contributo medesimo alla forma pensionistica da questi prescelta. Tale principio, osserva il Ministro, può quindi essere attuato in base al presupposto che, nella destinazione del contributo definito in base alla contrattazione collettiva, non si possa prescindere dalla volontà negoziale espressa dalle parti. A questa soluzione, che delinea un obiettivo vantaggio per i fondi chiusi, hanno legittimamente espresso un avviso contrario altre associazioni, in particolare l’ABI e l’ANIA, ma non sembra trattarsi di una opposizione insuperabile.
Un altro punto essenziale del confronto riguarda la questione della compensazione alle imprese per il conferimento del TFR. Per questo aspetto, lo schema di decreto legislativo all’esame prevede alcune agevolazioni fiscali; l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge n. 297 del 1982, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, nonché l’istituzione di un fondo di garanzia, per favorire l’accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese. Il Governo ha avviato un confronto con l’ABI per studiare meccanismi che consentano soprattutto alle piccole e medie imprese di accedere al credito con costi non superiori a quelli sostenuti con l’attuale regime di utilizzazione del TFR.
Vi è poi la richiesta avanzata dalla Confindustria, di adottare misure premiali, in termine di riduzione del costo del lavoro, per le imprese i cui dipendenti abbiano deciso di trasferire le quote del TFR maturando alle forme di previdenza complementare. Si tratta di una proposta senza dubbio interessante, che potrebbe costituire un concreto incentivo per favorire il flusso del TFR verso i fondi pensione. Occorre tuttavia considerare che una riduzione di circa 2 punti percentuali del costo del lavoro per aziende al di sotto di 50 dipendenti, sia pure limitata alle situazioni in cui sia avvenuto il conferimento del TFR, comporta oneri non indifferenti e richiederebbe quindi il reperimento di risorse adeguate, da individuare nell’ambito della legge finanziaria per il 2006.
Per quanto riguarda la forma pensionistica complementare residuale da istituire presso l’INPS, di cui all’articolo 9 dello schema di decreto legislativo in titolo, le parti sociali rivendicano un coinvolgimento diretto nella gestione, analogamente a quanto previsto per altre tipologie di fondi. Ad avviso del Ministro, una tale ipotesi desta qualche perplessità, soprattutto sotto il profilo della funzionalità, ma, considerato il carattere residuale del fondo, è senz’altro ragionevole pensare che si possa pervenire ad una soluzione condivisa.
Subito dopo l’adozione definitiva del decreto legislativo, a partire dal mese di ottobre e nei mesi successivi, si svolgerà una campagna di comunicazione, sotto l’egida della COVIP, volta ad informare i lavoratori sui contenuti della riforma. Una prima elaborazione di tale campagna potrà essere resa disponibile per la Commissione dopo l’incontro con le parti sociali previsto per la fine del mese di agosto.
Il Ministro, nel consegnare alla Presidenza i documenti delle parti sociali presentati nell’incontro di ieri, si dichiara disponibile a tornare in Commissione, dopo il 31 agosto, per riferire sull’esito del confronto con le parti sociali e, auspicabilmente, sull’intesa raggiunta. Assicura inoltre che provvederà a comunicare alla Commissione tutti gli elementi informativi utili alla predisposizione del parere sullo schema di decreto legislativo in titolo.
Si apre il dibattito.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) sottolinea preliminarmente l’esigenza di un forte rilancio del sistema della previdenza complementare, evidenziando in particolare che l’entrata a regime del sistema di calcolo contributivo, introdotto dalla legge n. 335 del 1995, determinerà una rilevante riduzione delle prestazioni pensionistiche pubbliche per le giovani generazioni di lavoratori, da compensare attraverso un adeguato sviluppo del cosiddetto secondo pilastro della previdenza.
In tale prospettiva, l’atteggiamento delle forze politiche di opposizione rispetto alla materia in questione è improntato ad uno spirito costruttivo, avulso da qualsivoglia speculazione di tipo elettorale e volto invece a favorire un intervento di riforma rapido ed efficace. A tal fine, occorre operare secondo moduli di concertazione, atti a consentire l’individuazione di soluzioni il più possibile condivise dalle parti sociali, la cui adesione ai contenuti della riforma costituisce un presupposto indefettibile per la concreta ed effettiva operatività della stessa. Proprio in considerazione del ruolo centrale delle parti sociali riguardo alla materia della previdenza complementare, non può essere conferita una valenza prioritaria alle posizioni di contrarietà espresse dalle associazioni rappresentative del settore bancario e assicurativo, rispetto a taluni profili condivisi invece dai sindacati e dalle associazioni datoriali.
E’ inoltre opportuno che il relatore sottolinei con forza, nello schema di parere che predisporrà, l’esigenza di un intervento di riduzione del costo del lavoro – rispetto al quale dovranno essere individuate congrue risorse finanziarie – necessario non solo nella prospettiva di garantire alle imprese un’adeguata compensazione per la perdita del trattamento di fine rapporto, ma anche e soprattutto in funzione dell’incremento dell’occupazione.
L’oratore conclude il proprio intervento auspicando che le scelte assunte in futuro dal Governo riguardo alla previdenza complementare siano in linea con le aperture manifestate dallo stesso nell’attuale fase di confronto con le parti sociali.
Il senatore VIVIANI (DS-U) sottolinea preliminarmente che il consenso delle parti sociali nei confronti di un intervento di riforma della previdenza complementare costituisce una condizione essenziale per lo sviluppo e l’effettiva diffusione del secondo pilastro della previdenza, che riveste un ruolo centrale soprattutto per le giovani generazioni di lavoratori, in relazione ai quali si pone un rilevante profilo problematico di equità intergenerazionale.
Pur essendo astrattamente possibile, sotto il profilo tecnico-giuridico, operare una equiparazione tra fondi aperti e fondi chiusi, è parimenti necessario tenere ben presente il ruolo centrale che i fondi di natura negoziale possono svolgere nell’assicurare una massiccia adesione dei lavoratori al sistema della previdenza complementare.
In tale prospettiva sarebbe opportuno ripensare, per questi profili, la stessa legge n. 243 del 2004, come pure sarebbe necessario operare una semplificazione di tutta la normativa vigente in materia attraverso l’emanazione di un testo unico, atteso che la chiarezza normativa potrebbe costituire un ulteriore elemento atto a favorire l’adesione dei lavoratori ai fondi pensione.
Il relatore MORRA (FI) manifesta il proprio apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo a recepire le istanze e le proposte formulate dalle parti sociali. E’ auspicabile che queste ultime assumano un atteggiamento improntato a un senso di responsabilità e considerino con la dovuta attenzione l’esigenza di colmare i ritardi nel decollo della previdenza complementare, accumulatisi nei dodici anni trascorsi dall’emanazione del decreto legislativo n. 124 del 1993. Tali ritardi hanno purtroppo prodotto un notevole pregiudizio per i lavoratori già in servizio a quella data. Conseguentemente è necessario attuare celermente un intervento di riforma che possa compensare la riduzione delle prestazioni pensionistiche pubbliche implicite nell’adozione del sistema di calcolo contributivo.
In tale prospettiva, una revisione della legge n. 243 del 2004, adombrata dal senatore Viviani, risulta inopportuna, in quanto l’ampio confronto parlamentare che si sviluppò durante l’iter del sopracitato atto consentì un’analisi puntuale e approfondita, alla stregua della quale furono assunte le opportune decisioni, che vanno in questa fase considerate quale punto di partenza per l’intervento di riforma oggetto dello schema di decreto in titolo.
E’ auspicabile che il Governo si adoperi per reperire congrue risorse finanziarie da destinare alle misure di compensazione per le imprese a seguito della perdita dei finanziamenti connessi al trattamento di fine rapporto, atteso che l’invarianza dei costi stabilita in ordine a tale profilo nell’ambito della legge n. 243 del 2004 deve trovare un puntuale ed inequivoco riscontro nella disciplina contenuta nel provvedimento in esame.
Il senatore VANZO (LP) si dichiara perplesso sul ruolo preminente che si vorrebbe attribuire ai fondi chiusi – esplicitato negli interventi del senatore Battafarano e del senatore Viviani – sottolineando che tale impostazione potrebbe porre le premesse per una gestione non pienamente trasparente delle ingenti risorse accumulate dai fondi negoziali, analogamente a quanto è spesso avvenuto in riferimento ai bilanci delle associazioni sindacali.
Occorre inoltre evitare che lo Stato intervenga con proprie risorse a sostegno di tali forme di previdenza complementare, come è avvenuto più volte in passato.
Va infine sottolineato che i lavoratori riusciranno sicuramente a prendere consapevolezza dell’importanza del secondo pilastro della previdenza, reso necessario per effetto dell’introduzione del sistema di calcolo contributivo, quale elemento qualificante della riforma previdenziale varata nel 1995, in un contesto politico molto diverso dall’attuale. Si tratta dunque di un processo di ridimensionamento dei trattamenti pensionistici pubblici, che esorbita dai limiti temporali dell’attuale legislatura e sollecita un approccio alle questioni attinenti alla previdenza complementare avulso da qualsivoglia pregiudiziale ideologica.
Replica quindi agli intervenuti il ministro MARONI, il quale, dopo aver espresso apprezzamento per l’atteggiamento costruttivo assunto dalle forze politiche di opposizione rispetto alla riforma del sistema di previdenza complementare, sottolinea tuttavia l’opportunità di non operare alcun intervento di modifica della legge n. 243 del 2004, anche in considerazione dell’inevitabile allungamento dei tempi che tale scelta comporterebbe.
Occorre, in tale fase, limitarsi ad attuare le disposizioni di delega previste da tale legge, reperendo ulteriori risorse qualora le stesse risultassero necessarie alla luce delle modifiche che potranno essere introdotte al testo all’esame. Questo ultimo aspetto, peraltro, costituisce l’oggetto specifico del parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere in base alla procedura consultiva rafforzata prevista dalla legge n. 243.
Dopo aver sottolineato che l’intervento di riforma in discussione riveste una valenza fondamentale per i lavoratori, soprattutto per quelli con minore anzianità di servizio, ai quali sarà applicabile il regime di calcolo contributivo, il Ministro ribadisce che il Governo intende pervenire ad un provvedimento condiviso dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, poiché tale consenso costituisce il presupposto per un’adesione quanto più possibile ampia dei lavoratori alle forme pensionistiche complementari. In tale prospettiva, le misure di compensazione a favore delle imprese costituiscono un elemento indispensabile per lo sviluppo del secondo pilastro della previdenza, senza le quali, soprattutto nelle piccole realtà imprenditoriali, potrebbero ingenerarsi situazioni e atteggiamenti volti a dissuadere i dipendenti dal conferire le quote del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari.
Inoltre, anche il ruolo del sindacato risulta importante rispetto all’intervento di riforma in questione, atteso che lo stesso ha la possibilità di espletare un’attività informativa e persuasiva capillare nei confronti dei lavoratori, essenziale per promuovere su larga scala le adesioni degli stessi alle forme pensionistiche complementari.
Riguardo alle perplessità manifestate dal senatore Vanzo in ordine ai pericoli di scarsa trasparenza delle attività gestionali espletate dai fondi negoziali, va evidenziato che i severi meccanismi di verifica prefigurati nell’ambito dello schema di decreto in titolo, ispirati a principi di rigore ed uniformità, risultano idonei a scongiurare tale rischio, che peraltro risulta più accentuato per le forme di previdenza complementare individuale, rispetto alle quali attualmente non è previsto alcun adeguato sistema di controllo. A tal riguardo va precisato che l’ampliamento dei poteri della COVIP consentirà l’adozione di parametri omogenei, che renderanno possibile la piena confrontabilità delle diverse forme di previdenza complementare, con la conseguenza che sarà interesse delle stesse compagnie di assicurazione individuare soluzioni atte a garantire adeguati rendimenti delle polizze assicurative previdenziali, al fine di garantire la piena competitività delle stesse rispetto ai fondi pensione.
Il PRESIDENTE, dopo aver nuovamente ringraziato il Ministro per la sollecitudine con cui ha informato la Commissione sull’andamento del confronto con le parti sociali, ricorda che nella corrente settimana si è concluso un ampio ciclo di audizioni informali sullo schema di decreto legislativo all’esame. Assicura altresì il Ministro che la Commissione procederà all’espressione del parere alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa estiva, in tempi celeri e comunque compatibili con le scadenze legate all’esercizio della delega.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Sottocommissione per i pareri
53ª Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 1a Commissione:
(3523-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita’ di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l’ attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l’ esercizio di deleghe legislative, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta

























