Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.
IN SEDE REFERENTE
(2205) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità.
(Esame e rinvio)
Introduce l’esame il senatore DEMASI, relatore, il quale fa presente che il decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, opera una rimodulazione finanziaria per l’anno 2003 relativamente ad alcuni istituti previdenziali ed assistenziali. In particolare, esso provvede all’utilizzo degli ulteriori minori oneri – rispetto alle previsioni ridefinite in sede di approvazione della legge finanziaria 2003 – concernenti l’attuazione dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha disposto, a determinate condizioni di reddito, l’incremento fino ad una misura massima pari, nel 2003, a 525,89 euro mensili, dei trattamenti pensionistici – previdenziali o assistenziali – di base.
La quota di minore spesa in esame risulta pari a 136 milioni di euro, e, come attesta la relazione tecnica che accompagna il provvedimento all’esame, deriva specificamente dall’attuazione del predetto articolo 38 per i beneficiari residenti all’estero. Peraltro, il riutilizzo previsto dal decreto-legge concerne solo l’importo relativo al 2003, mentre per gli anni successivi, si fa implicitamente rinvio alla definizione del quadro complessivo da parte delle manovre di finanza pubblica.
Le somme in esame vengono ora impiegate – come detto, per il solo anno 2003 – ai fini del concorso alla copertura della maggiore spesa, rispetto alle previsioni formulate in sede di manovra di finanza pubblica per il 2003, relativa a due istituti, corrispondenti a diritti soggettivi “automatici”, cioè, non subordinati al rispetto di “tetti di spesa”. Si tratta infatti dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni; e dell’assegno di maternità di base, spettante ai soggetti che non beneficino di altri trattamenti in materia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza non superi un determinato limite di risorse economiche. Si ricorda che l’assegno è attualmente disciplinato dall’articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Per entrambi gli istituti in esame, la disciplina regolamentare è posta dal decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452, successivamente modificato dal decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 337, a sua volta modificato dal decreto ministeriale 18 gennaio 2002, n. 34.
La relazione tecnica osserva che, in base al monitoraggio relativo all’esercizio finanziario 2002, si profila per l’anno in corso un maggiore onere per i due istituti, rispetto alle stime originarie, pari a 150 milioni di euro, al netto delle regolazioni debitorie pregresse. Ad esso si fa fronte, per una quota pari a 136 milioni di euro, mediante l’utilizzo delle somme suddette; e per l’importo residuo di 14 milioni di euro, come specifica la medesima relazione tecnica, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Sotto il profilo letterale, appare poi opportuna una riformulazione dei richiami normativi posti nell’articolo 1 del decreto-legge, al fine di tenere conto delle successive modificazioni dell’articolo 65 della legge n. 448 del 1998 e di fare riferimento, per quanto riguarda l’assegno di maternità di base, al testo unico sopra menzionato. A tal fine, il relatore ha predisposto uno specifico emendamento tecnico, già depositato presso la Presidenza della Commissione.
Occorre poi rilevare – prosegue il relatore Demasi – che nella seduta di ieri della sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio, il relatore sul provvedimento all’esame, senatore Nocco, ha sollevato alcune perplessità in ordine alla conformità della clausola di copertura con le disposizioni dell’articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, come risulta modificato dal decreto legge n. 323 del 1996, convertito con la legge n. 425 dello stesso anno. Tale decreto legge ha infatti abrogato la disposizione di cui alla lettera c) del predetto articolo 11-ter, comma 1, che consentiva di formulare la copertura di nuove o maggiori spese mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell’esercizio finanziario su capitoli di spesa di natura non obbligatoria. Lo stesso senatore Nocco ha anche rappresentato l’esigenza di acquisire da parte del Governo una conferma sul carattere definitivo delle stime sulle spese relative all’integrazione delle pensioni dei soggetti residenti all’estero, al fine di accertare se vi sia la possibilità di una riduzione dei risparmi attesi, nonché di verificare se tali risparmi non possano risultare invece necessari per coprire oneri ulteriori, rispetto alle previsioni, relativamente all’integrazione dei trattamenti pensionistici per i soggetti residenti in Italia. Nella stessa seduta, rispondendo alle richieste di chiarimento del relatore, il sottosegretario Armosino ha ricordato, tra l’altro, che le stime sui risparmi si basano sulle autocertificazioni ricevute dall’INPS, e che, relativamente alla spesa per l’anno in corso, i dati sulle prestazioni maturare fino al 31 dicembre 2003, possono considerarsi definitivi.
Poiché la Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio ha comunque rinviato il seguito dell’esame, e poiché gli elementi di riflessione evidenziati dal relatore sono comunque meritevoli di particolare considerazione, appare opportuno, da parte della Commissione di merito, valutare con attenzione il parere che verrà espresso, anche in relazione ad eventuali proposte di modifica delle disposizioni di copertura che da esso possano derivare.
Il PRESIDENTE condivide l’osservazione da ultimo formulata dal relatore circa la rilevanza delle problematiche sollevate nell’ambito della discussione sul disegno di legge in titolo presso la Commissione bilancio. Al tempo stesso, ricorda che il provvedimento è già iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea e pertanto occorre comunque prevedere che l’esame in sede referente si concluda entro la prima seduta utile da convocare per la prossima settimana. Propone pertanto di fissare per domani, giovedì 8 maggio, alle ore 15, il termine per la presentazione degli emendamenti.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro (n. 217)
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito dell’esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Poiché nessuno chiede di intervenire nella discussione, la Commissione, aderendo ad una proposta del PRESIDENTE, gli conferisce il mandato di predisporre uno schema di parere, da esaminare in una delle sedute che verranno convocate nella prossima settimana.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa.
(514) MANZIONE. – Modifica all’articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali.
(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche e sindacali.
(2008) DI SIENA ed altri. – Misure per l’estensione dei diritti dei lavoratori.
– e petizione n. 449 ad essi attinente
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 10 aprile scorso.
Poiché non vi sono altre richieste di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE la dichiara conclusa, avvertendo che nella seduta antimeridiana già convocata per domani, giovedì 8 maggio, alle ore 8,30, si svolgerà la replica del rappresentante del Governo.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

























