350ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di regolamento ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2002, n. 88, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, distaccato e poi trasferito all’E.T.I. S.p.a. o ad altra società da essa derivante (n. 555)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 9 novembre scorso.
Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella precedente seduta il relatore Fabbri ha illustrato lo schema di regolamento in titolo.
Poiché non vi sono richieste di intervenire, dà la parola al relatore Fabbri.
Il relatore FABBRI (FI) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna).
Poiché non vi sono richieste di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni predisposto dal relatore Fabbri.
La Commissione approva.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 555
La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo, esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, lettera a), la novella all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 2002, n. 88, deve riferirsi all’unico comma di cui l’articolo medesimo si compone, e non, come erroneamente indicato, al comma 2; ai fini di una maggiore chiarezza del testo normativo, sembrerebbe comunque preferibile formulare la novella prevedendo l’aggiunta, alla fine del comma, di un periodo che disponga l’esclusione dalle prestazioni del Fondo del personale avente qualifica di dirigente;
b) all’articolo 1, comma 1, lettera c) si rileva che dal punto di vista formale sarebbe preferibile inserire la disposizione che prevede la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare in una lettera aggiuntiva all’articolo 9, comma 1, del citato decreto n. 88 del 2002, anziché come un periodo aggiunto al comma 1, lettera a) del predetto articolo. Nella stessa disposizione andrebbe inoltre precisato che l’assegno per il nucleo familiare è erogato direttamente a carico del Fondo per il sostegno al reddito, che, seppure istituito presso l’INPS, presenta una gestione finanziaria e patrimoniale autonoma;
c) andrebbe infine valutata la possibilità di integrare anche l’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto n. 88 del 2002, in modo da precisare che nella determinazione del contributo straordinario si debba tenere conto anche del fabbisogno di copertura degli assegni per il nucleo familiare.

























