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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2003
199a Seduta (Pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali VIESPOLI.

La seduta inizia alle ore 15,10.


IN SEDE CONSULTIVA

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l’ anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004 – 2006
– (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2004
(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici
(Rapporto alla 5a Commissione per i disegni di legge nn. 2513 e 2512. Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Parere alla 5a Commissione per il disegno di legge n. 2518. Disgiunzione del seguito dell’esame e conclusione. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Interviene in sede di replica il relatore alla Commissione per il disegno di legge n. 2518 FABBRI (FI) , il quale, nel sottolineare la complessità della materia inerente all’esposizione all’amianto, evidenzia che gli atti di indirizzo adottati dal precedente Esecutivo di Centro sinistra, soprattutto nell’anno 2001 – nell’imminenza, quindi, della campagna elettorale – hanno peggiorato in maniera rilevante il quadro complessivo, ingenerando notevoli difficoltà sul piano economico-finanziario, che hanno finito per incrementare irragionevolmente gli oneri connessi alle misure di pensionamento anticipato.
Dopo aver preliminarmente precisato che i dati prospettati dal senatore Forcieri in ordine alla mortalità per malattie asbesto-correlate riguardano esclusivamente una realtà territoriale specifica, ossia la provincia di La Spezia, e sono peraltro difficilmente generalizzabili, il relatore fa presente che nell’ambito dello schema di parere, che si accinge ad illustrare, sono state prefigurate talune modifiche, ispirate da finalità migliorative rispetto al testo dell’articolo 47 del decreto-legge in titolo, riguardante la tematica dell’amianto.
Sono stati anche recepiti, nell’ambito di apposite osservazioni inserite nel sopracitato schema di parere, talune proposte formulate dalla senatrice Piloni in relazione all’articolo 21 del provvedimento in esame, recante la disciplina dell’assegno per i secondogeniti.
In riferimento alle problematiche sollevate dalla senatrice Piloni in ordine agli standard strutturali degli asili nido, va invece sottolineato che tali parametri assumono una valenza pregnante solo per gli impianti di grandi dimensioni.
Riguardo alla materia dell’invalidità civile contemplata all’articolo 42 del decreto-legge in titolo, va evidenziato che la ratio sottesa alla stessa è orientata nell’ottica della semplificazione e dell’efficienza.
In relazione ai profili attinenti alle associazioni in partecipazione, contemplati all’articolo 43 del provvedimento in titolo, sono state recepite nello schema di parere talune osservazioni prospettate in proposito dalla senatrice Piloni nel corso del dibattito.

Interviene in sede di replica il presidente ZANOLETTI (UDC), con funzione di relatore riguardo ai disegni di legge n. 2512 e n. 2513, preliminarmente rilevando che la scelta del Governo, già annunciata nella Nota di aggiornamento del DPEF, di ricondurre la legge finanziaria al suo contenuto tipico, si è tradotta in una maggiore presenza di disposizioni di competenza della Commissione all’interno del decreto legge n. 269, sul quale si sono concentrati gran parte degli interventi.
Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, sono stati mossi rilievi all’impostazione della manovra nel suo complesso: essi, però, non tengono conto adeguatamente della realtà di una congiuntura economica difficile, al di là dei segnali di ripresa ancora molto timidi, né si può dimenticare che sia il disegno di legge finanziaria sia il decreto legge n. 269 contengono numerose misure per il rilancio del sistema produttivo, per favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo, per il sostegno dei consumi e per frenare la corsa dei prezzi. Si tratta di interventi che dovrebbero avere una ricaduta positiva anche sul versante dell’occupazione.
Venendo ad alcuni rilievi più specifici, il Presidente osserva che la separazione tra previdenza e assistenza – cui ha fatto riferimento il senatore Viviani – è uno dei punti qualificanti della delega previdenziale; per dare attuazione a questo principio, tale sede appare certo più congrua del disegno di legge finanziaria, che, proprio in ragione della tipicità del contenuto, è chiamata soltanto ad adeguare l’entità dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all’INPS e alle altre gestioni previdenziali. Analogamente, le osservazioni del senatore Viviani sulla necessità di dare vita ad una disciplina organica del regime fiscale della previdenza complementare, che ne favorisca la diffusione, è del tutto condivisibile, ma, anche in questo caso, la sede più opportuna per affrontare questa materia è costituita dal disegno di legge delega per la riforma previdenziale.
L’attuazione del reddito di ultima istanza costituisce uno degli adempimenti previsti nell’ambito del Patto per l’Italia: la differenza principale rispetto al reddito minimo d’inserimento non riguarda tanto la natura dell’istituto o la platea dei possibili beneficiari, quanto il fatto che il nuovo strumento interviene laddove le altre misure di politica attiva del lavoro ovvero di sostegno al reddito, collegate al sistema degli ammortizzatori sociali, si siano rilevate inagibili o comunque inefficaci a prevenire il rischio di esclusione sociale. Non sembra poi improprio che un istituto a carattere solidaristico, quale è il reddito di ultima istanza, venga finanziato, in parte, attraverso un prelievo sui trattamenti pensionistici più elevati.
Sono stati poi mossi alcuni rilievi in ordine all’entità degli stanziamenti previsti nelle tabelle. In proposito, occorre rilevare che gli accantonamenti di parte corrente per il Ministero del lavoro, di cui alla tabella A, appaiono idonei ad assicurare la copertura degli oneri derivanti dall’incremento dell’indennità di disoccupazione: per questo aspetto, dunque, le preoccupazioni espresse dai rappresentanti dell’opposizione appaiono scarsamente fondate.
Anche l’incremento di 150 milioni di euro del Fondo per l’occupazione per il 2004 non è un risultato disprezzabile, dato che si somma all’attuale stanziamento a legislazione vigente, pari a 1.303.586 migliaia di euro.
Concludendo, il Presidente si riserva di intervenire su questioni più specifiche, in sede di illustrazione dello schema di rapporto.

Interviene il sottosegretario VIESPOLI in sede di replica, evidenziando che il Ministero del lavoro valuta positivamente le proposte emerse in ambito parlamentare, finalizzate a migliorare ulteriormente il testo sia sotto il profilo della chiarezza che sotto quello dell’equità.
Alcuni esponenti delle forze politiche di opposizione hanno sostenuto che l’articolo 47 del provvedimento in titolo sia ispirato da mere esigenze di cassa; tale tesi risulta tuttavia priva di fondamento, in quanto l’intervento contemplato nell’ambito della disposizione normativa in questione è finalizzato a sanare una situazione piuttosto confusa e complessa, resa tale soprattutto a seguito degli atti di indirizzo emanati dal precedente Governo di Centro sinistra – soprattutto nel 2001, nell’imminenza della campagna elettorale – che, nel caso di specie, non hanno tenuto adeguatamente conto delle esigenze attinenti alla copertura economico-finanziaria delle misure adottate.
La materia in questione involge un diritto fondamentale dell’individuo, quale quello alla salute, che va salvaguardato con eque soluzioni, che devono tuttavia essere ispirate da esigenze di rigore, in modo tale da evitare abusi e speculazioni.
In riferimento all’articolo 21, concernente l’assegno spettante per il secondo figlio, è stata individuata un’adeguata copertura finanziaria per i profili di spesa ad esso conseguenti, risultando altresì condivisibili le osservazioni formulate in ordine a tale disposizione normativa nell’ambito dello schema di parere.
Riguardo alla critica formulata da taluni esponenti delle forze politiche dell’opposizione, relativamente alla scelta di adottare per la manovra del 2004 il modulo del decreto-legge in aggiunta agli strumenti ordinari costituiti dai disegni di legge di bilancio e finanziaria, occorre precisare che tale impostazione metodologica consente di evitare l’introduzione nell’ambito del disegno di legge finanziaria di profili contenutistici estranei alla natura intrinseca di tale atto.
Nel corso della discussione, molti esponenti dell’opposizione hanno poi lamentato che, a fronte di una manovra di finanza pubblica basata, secondo le dichiarazioni di autorevoli esponenti del Governo, sull’interazione tra il decreto-legge all’esame, il disegno di legge finanziaria e le modifiche al disegno di legge di riforma previdenziale, queste ultime non siano state rese note e, pertanto, che tale lacuna abbia negativamente condizionato il dibattito, essendo venuta meno la possibilità di esaminare uno degli elementi portanti della manovra stessa.
In proposito, occorre però precisare che il preannunciato emendamento costituisce solo un’integrazione del disegno di legge recante la delega previdenziale, nel quale sono già delineati i cardini del progetto del Governo: ad esempio, nella delega sono presenti i principi e criteri direttivi in materia di riforma della previdenza integrativa, alla quale ha fatto riferimento il senatore Viviani nel suo intervento.
In relazione al reddito di ultima istanza, prefigurato nel Patto per l’Italia, il Governo è disponibile a prendere in considerazione eventuali proposte migliorative emerse in ambito parlamentare, purché le stesse siano coerenti con il quadro programmatico di fondo sotteso a tale intervento, ispirato sia da esigenze di coordinamento con le regioni, sia dalla necessità di promuovere adeguate politiche attive del lavoro, in grado di attribuire a tale misura assistenziale un carattere di residualità.
Riguardo alle questioni sollevate dal senatore Viviani in relazione al Fondo per la partecipazione, di cui all’articolo 43 del disegno di legge finanziaria e già previsto nell’ambito del cosiddetto Libro bianco, occorre tenere presente che l’articolazione delle modalità della partecipazione medesima potrà essere ulteriormente messa a punto in altre sedi. E’ senz’altro corretta e meritevole di approfondimento la sottolineatura, contenuta sempre nell’intervento del senatore Viviani, circa lo stretto raccordo tra la riforma dell’istruzione e la riforma del mercato del lavoro, soprattutto per quel che concerne i profili attinenti alla formazione dei lavoratori.

Il PRESIDENTE avverte che con lo svolgimento delle repliche si è conclusa la trattazione congiunta dei disegni di legge in titolo.
Avverte altresì che si passerà alla votazione dello schema di parere riguardante il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

Il relatore FABBRI (FI) illustra quindi uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni:

“La 11ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, premesso che, in relazione all’articolo 47 si ritiene inopportuna, sul piano metodologico, la scelta del Governo di inserire una disposizione normativa inerente alla materia in questione nell’ambito di un decreto-legge, essendo sicuramente preferibile affrontare le questioni attinenti all’esposizione all’amianto nell’ambito della procedura di esame dello schema di testo unificato dei disegni di legge n. 229 ed altri, attualmente in itinere in Commissione, esprime parere favorevole, a condizione che al sopracitato articolo 47:
– venga introdotta, per imprescindibili esigenze di equità, un’apposita disciplina transitoria, volta a salvaguardare le situazioni giuridiche soggettive dei lavoratori che abbiano già maturato, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992;
– i benefici riconosciuti ai lavoratori del settore privato iscritti all’INAIL vengano estesi anche ai dipendenti pubblici ed ai lavoratori privati iscritti a forme assicurative diverse dall’INAIL, nei casi in cui essi siano stati esposti all’amianto, anche in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 2002; – venga lasciato inalterato, sia pure ai soli fini del calcolo pensionistico, il coefficiente di 1,50 , di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. Occorre altresì introdurre la possibilità di rimodulare tale coefficiente, articolandolo secondo criteri di proporzionalità, al fine di garantire la concessione di un beneficio anche ai lavoratori con un periodo di esposizione all’amianto inferiore a 10 anni – sia pure in misura ridotta, in proporzione al periodo stesso -;
– fatta salva la disciplina transitoria di cui sopra, venga prevista la possibilità di applicare il coefficiente di 1,25 ai fini della maturazione del diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche, nel caso di esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni;

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:
– riguardo all’articolo 21, sembra opportuno specificare che l’assegno (di cui al comma 1) riguarda in ogni caso anche i parti gemellari, rapportando il bonus al numero dei nati;
– si invita il Governo a valutare l’opportunità di estendere il beneficio in questione anche alle cittadine extracomunitarie residenti in Italia;
– la concessione dell’assegno di cui all’articolo 21 deve comunque essere subordinata al possesso di requisiti determinati di reddito familiare;
– in merito al comma 3, primo periodo, dell’articolo 42, sembra opportuno specificare che la soppressione della fattispecie del ricorso amministrativo non si applichi ai reclami già pendenti;
– con riferimento al secondo periodo del medesimo comma, occorrerebbe chiarire i termini eventuali in cui la disposizione si applichi anche ai provvedimenti amministrativi emanati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge;
– riguardo all’articolo 43, comma 1, si rileva che l’istituzione della gestione previdenziale pare concernere solo i casi in cui l’associato conferisca esclusivamente prestazioni lavorative, in virtù del richiamo dell’articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sembra in ogni caso preferibile una definizione più chiara di tale profilo;
– con riferimento al medesimo comma, sarebbe inoltre opportuno chiarire se il libero professionista abbia una possibilità di scelta tra la nuova gestione INPS e quella di categoria ovvero se, come sembra, la prima costituisca un ambito residuale;
– in merito al comma 7 dello stesso articolo 43, occorrerebbe specificare quale sia l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche della gestione. Sotto questo profilo, infatti, non è sufficiente il rinvio alla disciplina del sistema contributivo integrale, dal momento che essa contempla diverse aliquote di computo a seconda delle gestioni;
– sarebbe infine opportuno prevedere, nell’ambito dell’articolo 43, un’apposita disciplina di garanzia – analogamente a quanto prefigurato nell’ambito del decreto legislativo di attuazione della legge n. 30 del 2003 (allo stato attuale ancora non pubblicato) – applicabile ai casi di rapporti di associazione in cui la partecipazione del prestatore non sia effettiva, ponendo, in quest’ultima fattispecie, a carico del datore di lavoro un onere probatorio in ordine alla circostanza che la prestazione rientri nell’ambito di tipologie lavoristiche diverse dal lavoro subordinato;
– riguardo alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 46, si rileva che:
– essa viene prevista solo con riferimento alla comunicazione dei decessi e non anche a quella dei matrimoni;
– sarebbe forse opportuno che il termine per l’adempimento decorra dalla data della conoscenza – da parte dell’Ufficio Anagrafe – dell’evento e che si individui esplicitamente l’autorità competente a comminare la sanzione;
– il riferimento alle otto ore al giorno, contenuto nell’articolo 47, comma 3, venga sostituito con il riferimento alla durata del turno lavorativo.
– per un’esigenza di coordinamento formale è preferibile precisare, all’articolo 47, comma 3, che i benefici a cui si fa riferimento nell’ambito dello stesso sono quelli contemplati al comma 1 e non quindi quelli originariamente previsti all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992.”.

La senatrice PILONI (DS-U), nell’esprimere il proprio apprezzamento per lo sforzo di approfondimento posto in essere dal relatore, prospetta l’opportunità di apportare allo schema di parere testé illustrato alcune modifiche di tipo tecnico, volte a chiarire ulteriormente i profili evidenziati nell’ambito dello stesso.
In particolare, prospetta l’opportunità di trasformare l’osservazione relativa all’articolo 47, comma 3 – riguardante la necessità di sostituire il riferimento alle otto ore giornaliere con la dizione “durata del turno lavorativo” – in vera e propria condizione.
Occorrerebbe inoltre, in relazione all’osservazione relativa all’articolo 43, comma 1 – attinente al rinvio all’articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico sulle imposte dei redditi, contenuto nel decreto-legge in esame, sostituire la dizione “esclusivamente prestazioni lavorative”, con la seguente: “prestazioni lavorative autonome”, in modo tale da delineare in maniera più puntuale la fattispecie in questione.
L’oratrice prospetta inoltre l’opportunità di esplicitare il riferimento ai commi 3 e 4 dell’articolo 43, nell’ambito dell’osservazione inerente alla necessità di introdurre in tale disposizione normativa un’apposita disciplina di garanzia, applicabile ai casi di rapporti di associazione fittizia. Occorre inoltre aggiungere dopo la frase “ai casi di rapporti di associazione in cui la partecipazione”, contenuta nella sopracitata osservazione, la dizione “all’impresa”, in modo tale da delineare l’esatto ambito della partecipazione stessa.
E’ infine opportuno inserire nello schema di parere un’ulteriore osservazione, del seguente tenore: “appare inoltre necessario il coordinamento dei commi 3 e 4 dell’articolo 43 con le omologhe disposizioni prefigurate nell’ambito del decreto attuativo della legge n. 30”.

Il senatore FABBRI (FI) aderisce a tutte le proposte di modifiche e integrazione avanzate dalla senatrice Piloni, e riformula lo schema di parere nel seguente testo:
“La 11ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, premesso che, in relazione all’articolo 47 si ritiene inopportuna, sul piano metodologico, la scelta del Governo di inserire una disposizione normativa inerente alla materia in questione nell’ambito di un decreto-legge, essendo sicuramente preferibile affrontare le questioni attinenti all’esposizione all’amianto nell’ambito della procedura di esame dello schema di testo unificato dei disegni di legge n. 229 ed altri, attualmente in itinere in Commissione, esprime parere favorevole, a condizione che al sopracitato articolo 47:
– venga introdotta, per imprescindibili esigenze di equità, un’apposita disciplina transitoria, volta a salvaguardare le situazioni giuridiche soggettive dei lavoratori che abbiano già maturato, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992;
– i benefici riconosciuti ai lavoratori del settore privato iscritti all’INAIL vengano estesi anche ai dipendenti pubblici ed ai lavoratori privati iscritti a forme assicurative diverse dall’INAIL, nei casi in cui essi siano stati esposti all’amianto, anche in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 2002; – venga lasciato inalterato, sia pure ai soli fini del calcolo pensionistico, il coefficiente di 1,50 , di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. Occorre altresì introdurre la possibilità di rimodulare tale coefficiente, articolandolo secondo criteri di proporzionalità, al fine di garantire la concessione di un beneficio anche ai lavoratori con un periodo di esposizione all’amianto inferiore a 10 anni – sia pure in misura ridotta, in proporzione al periodo stesso -;
– fatta salva la disciplina transitoria di cui sopra, venga prevista la possibilità di applicare il coefficiente di 1,25 ai fini della maturazione del diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche, nel caso di esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni;
– il riferimento alle otto ore al giorno, contenuto nell’articolo 47, comma 3, venga sostituito con il riferimento alla durata del turno lavorativo.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:
– riguardo all’articolo 21, sembra opportuno specificare che l’assegno (di cui al comma 1) riguarda in ogni caso anche i parti gemellari, rapportando il bonus al numero dei nati;
– si invita il Governo a valutare l’opportunità di estendere il beneficio in questione anche alle cittadine extracomunitarie residenti in Italia;
– la concessione dell’assegno di cui all’articolo 21 deve comunque essere subordinata al possesso di requisiti determinati di reddito familiare;
– in merito al comma 3, primo periodo, dell’articolo 42, sembra opportuno specificare che la soppressione della fattispecie del ricorso amministrativo non si applichi ai reclami già pendenti;
– con riferimento al secondo periodo del medesimo comma, occorrerebbe chiarire i termini eventuali in cui la disposizione si applichi anche ai provvedimenti amministrativi emanati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge;
– riguardo all’articolo 43, comma 1, si rileva che l’istituzione della gestione previdenziale pare concernere solo i casi in cui l’associato conferisca prestazioni lavorative autonome, in virtù del richiamo dell’articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sembra in ogni caso preferibile una definizione più chiara di tale profilo;
– con riferimento al medesimo comma, sarebbe inoltre opportuno chiarire se il libero professionista abbia una possibilità di scelta tra la nuova gestione INPS e quella di categoria ovvero se, come sembra, la prima costituisca un ambito residuale;
– in merito al comma 7 dello stesso articolo 43, occorrerebbe specificare quale sia l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche della gestione. Sotto questo profilo, infatti, non è sufficiente il rinvio alla disciplina del sistema contributivo integrale, dal momento che essa contempla diverse aliquote di computo a seconda delle gestioni;
– sarebbe infine opportuno prevedere, nell’ambito dell’articolo 43, ai commi 3 e 4, un’apposita disciplina di garanzia – analogamente a quanto prefigurato nell’ambito del decreto legislativo di attuazione della legge n. 30 del 2003 (allo stato attuale ancora non pubblicato) – applicabile ai casi di rapporti di associazione in cui la partecipazione all’impresa del prestatore non sia effettiva, ponendo, in quest’ultima fattispecie, a carico del datore di lavoro un onere probatorio in ordine alla circostanza che la prestazione rientri nell’ambito di tipologie lavoristiche diverse dal lavoro subordinato;
– appare inoltre necessario il coordinamento dei commi 3 e 4 dell’articolo 43 con le omologhe disposizioni prefigurate nell’ambito del decreto attuativo della legge n. 30;
– riguardo alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 46, si rileva che:
– essa viene prevista solo con riferimento alla comunicazione dei decessi e non anche a quella dei matrimoni;
– sarebbe forse opportuno che il termine per l’adempimento decorra dalla data della conoscenza – da parte dell’Ufficio Anagrafe – dell’evento e che si individui esplicitamente l’autorità competente a comminare la sanzione;
– per un’esigenza di coordinamento formale è preferibile precisare, all’articolo 47, comma 3, che i benefici a cui si fa riferimento nell’ambito dello stesso sono quelli contemplati al comma 1 e non quindi quelli originariamente previsti all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992.”.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U), intervenendo per dichiarazione di voto, osserva preliminarmente che sarebbe stato opportuno integrare lo schema di parere del relatore con un richiamo, da riferire all’articolo 42 del decreto-legge in titolo, all’esigenza di valorizzare le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di invalidità civile. Esprime quindi apprezzamento per il lavoro compiuto dal relatore, che si è positivamente impegnato ad approfondire i temi del dibattito. Anche le osservazioni e le condizioni poste relativamente all’articolo 47, in materia di previdenza per i lavoratori esposti all’amianto, costituiscono un passo in avanti significativo, e il loro accoglimento da parte del Governo migliorerebbe senz’altro il testo, di cui, però, il Gruppo Democratici di sinistra – l’Ulivo continua a ritenere preferibile la completa soppressione.
Pur ribadendo l’apprezzamento per le proposte contenute nello schema di parere illustrato dal relatore, il Gruppo Democratici di sinistra- l’Ulivo esprimerà un voto contrario su di esso, per ragioni legate al giudizio complessivamente negativo sui contenuti e sulle modalità di attuazione della manovra di finanza pubblica all’esame.

Il senatore VANZO (LP), intervenendo a nome del Gruppo Lega Padana, sottolinea la scarsa efficacia delle misure contro il carovita previste nella manovra di finanza pubblica all’esame, e giudica inique le disposizioni sul condono edilizio, mentre le dismissioni degli immobili di pregio di proprietà dello Stato, nonché del demanio marittimo si configurano come una vera e propria svendita. La sua parte politica chiede inoltre sanzioni per le amministrazioni locali dove risulti percentualmente elevato il numero delle richieste di condono edilizio, affinché, per rispetto nei confronti dei cittadini osservanti della legge, non siano premiati, oltre ai raggiri dei privati, anche i comportamenti compiacenti delle amministrazioni.
Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, appare necessaria una radicale revisione dell’articolo 47, che riguarda lavoratori esposti a rischi di patologie legate direttamente all’ambiente di lavoro.
Dopo avere espresso apprezzamento per l’introduzione dell’assegno per il secondo figlio e per i figli successivi, che può concorrere ad innalzare il tasso di fecondità delle famiglie italiane, passato da 2,15 a 1,25 negli ultimi venti anni, il senatore Vanzo annuncia che il Gruppo Lega Padana esprimerà un voto favorevole sul parere predisposto dal relatore, con le modifiche da ultimo apportate.

Pur esprimendo un sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, la senatrice DATO (Mar-DL-U) annuncia il voto contrario della sua parte politica sullo schema di parere testé illustrato. In particolare, ritiene inaccettabile la scelta del Governo, di includere nel testo del decreto-legge all’esame una norma in materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto, fortemente restrittiva dei diritti dei soggetti interessati, prescindendo del tutto dal lavoro svolto in Commissione con l’elaborazione di uno schema di testo unificato, nel quale erano prospettate soluzioni avanzate e attente anche ai profili finanziari. Occorre comunque integrare l’articolo 47 con una norma transitoria, per garantire i diritti acquisiti dei lavoratori che, in base alla normativa previgente, essendo in possesso della certificazione rilasciata dall’Istituto competente, hanno già presentato domanda di pensionamento.
Le osservazioni formulate nello schema di parere sull’articolo 21, relativo all’assegno per il secondo figlio, sono convincenti e, in particolare, è da condividere la proposta di estensione del beneficio alle cittadine extracomunitarie. Resta tuttavia una forte perplessità di fondo sull’utilità del bonus, dato che una elargizione una tantum e di limitata entità non può costituire di certo un incentivo alla natalità. Ben altre, infatti, sono le esigenze delle famiglie che affrontano gli oneri derivanti dalla nascita dei figli.
L’articolo 22, sugli asili nido, contiene una norma demagogica, destinata a favorire le strutture private, e con la quale forse si vuol far dimenticare le promesse non mantenute del Ministro delle pari opportunità circa l’impegno del Governo per favorire l’istituzione di asili nido nei posti di lavoro.
Il Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo – prosegue la senatrice Dato – esprime comunque una forte contrarietà al contenuto della manovra di finanza pubblica in esame e alla scelta di varare gran parte di essa attraverso lo strumento improprio del decreto-legge: per tali motivi, il voto sullo schema di parere predisposto dal relatore sarà contrario.

Il senatore TOFANI (AN) esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione: essa si accinge a varare un parere nel quale si accolgono istanze che i Gruppi politici della maggioranza hanno posto in luce e che i Gruppi dell’opposizione hanno indicato quali elementi di miglioramento del testo all’esame. Il dibattito, qualificato anche da precise indicazioni del rappresentante del Governo, ha offerto ulteriori opportunità di approfondimento delle problematiche di competenza della Commissione, e ha dato vita ad una positiva dialettica tra Governo e Parlamento oltre che tra forze politiche di maggioranza e di opposizione. Per tali motivi, il Gruppo di Alleanza Nazionale esprime un convinto voto a favore dello schema di parere predisposto dal relatore.

Il senatore MORRA (FI), nell’annunciare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sullo schema di parere predisposto dal relatore, esprime apprezzamento per il lavoro svolto da tutte le componenti politiche dalla Commissione e, in particolare, per la disponibilità mostrata dal Governo ad aprire una riflessione volta a rivedere il contenuto dell’articolo 47, in materia di previdenza per i lavoratori esposti all’amianto. Il tema della previdenza, peraltro, costituisce uno dei punti di maggior interesse del confronto in atto e, a questo proposito, occorre sottolineare che la riforma del sistema pensionistico, quale si sta delineando in questi giorni, conferisce maggiore credibilità al complesso della manovra di finanza pubblica, poiché rappresenta uno dei principali interventi di carattere strutturale che, insieme alla riforma del mercato del lavoro, consentirà di ridurre progressivamente il ricorso ai provvedimenti una tantum, assicurando l’equilibrio di lungo periodo dei conti pubblici, e conseguendo così un obiettivo che non è stato colto nella passata legislatura.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva il parere favorevole con condizioni e osservazioni, nel testo predisposto dal relatore e da questi, da ultimo, integrato.

Viene quindi rinviato il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2512 e 2513.


La seduta termina alle ore 16.

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