(Dal Resoconto Sommario)
276ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.
La seduta inizia alle ore 8,45.
IN SEDE REFERENTE
(3135) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali
(Seguito e conclusione dell’esame)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stata accantonata la trattazione degli emendamenti riferiti al comma 3 dell’articolo 1 del provvedimento in esame, nonché dell’emendamento governativo 1.0.1 e dei relativi subemendamenti, ivi compreso il subemendamento 1.0.1/12, per il quale il relatore ed il rappresentante del Governo si erano riservati di svolgere ulteriori approfondimenti alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri. Ricorda altresì che sia sull’emendamento 1.0.1 sia sul subemendamento 1.0.1/12, la Commissione bilancio ha condizionato l’espressione di un avviso favorevole all’introduzione di alcune integrazioni.
Il sottosegretario VIESPOLI prende la parola prospettando l’opportunità, per ragioni di chiarezza normativa, di una riformulazione del sub-emendamento 1.0.1/12 volta a sopprimere nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1-quinquies il riferimento alle eccedenze strutturali di cui all’articolo 1-bis.
Riguardo alla disposizioni di cui all’ultimo periodo dell’articolo 1-quinquies, precisa, rispondendo ad una richiesta di chiarimento del senatore VIVIANI (DS-U), che il riferimento alla distanza di 50 chilometri del luogo in cui si svolge l’attività formativa dal domicilio del lavoratore nonché il tempo massimo di trasferimento di 80 minuti di viaggio risultano ragionevoli, soprattutto nelle grandi realtà urbane.
Dopo aver espresso qualche perplessità riguardo alle due condizioni contenute nell’ambito del parere della Commissione bilancio in ordine al sub-emendamento 1.0.1/12 – attesa la non piena coerenza di tali rilievi con la finalità di fondo sottesa alla disciplina in questione – si rimette comunque alle valutazioni della Commissione per quel che concerne l’eventuale recepimento delle stesse, anche alla luce degli effetti procedurali che il mancato accoglimento di tali condizioni potrebbe ingenerare ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento.
Dichiara inoltre di riformulare l’emendamento governativo 1.0.1, al fine di recepire nella nuova versione (testo 2) le condizioni espresse dalla Commissione bilancio, relative rispettivamente all’articolo 1-bis, comma 2, primo periodo e all’articolo 1-ter, comma 3.
Il relatore alla Commissione VANZO (LP) dichiara di riformulare il subemendamento 1.0.1/12, sopprimendo dal testo normativo in questione il riferimento alle eccedenze strutturali di cui all’articolo 1-bis e recependo altresì le due condizioni espresse dalla 5a Commissione permanente in ordine alla proposta emendativa in questione. Raccomanda pertanto l’accoglimento del subemendamento 1.0.1/12 (testo 2), sul quale il sottosegretario VIESPOLI esprime parere favorevole.
La senatrice PILONI (DS-U) chiede un chiarimento in ordine agli effetti sul rapporto di lavoro della sanzione contemplata nel primo periodo dell’articolo 1-quinquies per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria che rifiutino l’offerta formativa. E’ inoltre opportuno, a suo avviso, sopprimere dal secondo periodo del sopracitato articolo 1-quinquies anche il riferimento all’articolo 1, comma 1.
Il sottosegretario VIESPOLI riguardo all’osservazione da ultimo espressa dalla senatrice Piloni, rileva che il riferimento all’articolo 1, comma 1, contenuto nel secondo periodo dell’articolo 1-quinquies, risulta coerente e congruo, in quanto tale disposizione normativa inerisce ad una situazione di proroga della cassa integrazione straordinaria, per la quale quindi il regime sanzionatorio deve necessariamente estendersi anche alla fattispecie di rifiuto dell’offerta lavorativa.
Riguardo invece alla richiesta di chiarimenti sugli effetti della decadenza prevista nel primo periodo del subemendamento 1.0.1/12 in caso di rifiuto dell’offerta formativa da parte del lavoratore in cassa integrazione guadagni straordinaria, va precisato che tale sanzione involge l’integrale posizione spettante in tal caso al lavoratore.
Il senatore MALABARBA (Misto-RC) pur esprimendo apprezzamenti per gli sforzi profusi dal relatore Vanzo e dal sottosegretario Viespoli per la riformulazione del subemendamento 1.0.1/12, volti a superare i dubbi interpretativi e la scarsa chiarezza di tale testo normativo – suscettibile di creare, se fosse stata mantenuta l’originaria versione, turbamenti sociali non indifferenti – preannuncia tuttavia a nome della componente di Rifondazione comunista del Gruppo Misto l’espressione di un voto negativo in ordine alla proposta emendativa in questione, evidenziando che sarebbe stato opportuno limitarsi ad estendere al settore del trasporto aereo la disciplina di cui alla legge n. 233 del 1991.
E’ auspicabile inoltre – anche per motivi di coordinamento sistematico conseguenti all’eliminazione nell’articolo 1-quinquies del riferimento alle eccedenze strutturali di cui all’articolo 1-bis – che il comma 2 dell’articolo 1-bis venga soppresso, atteso, peraltro, che la vigente normativa già contempla siffatti benefici per le situazioni di mobilità.
Il sottosegretario VIESPOLI precisa che il comma 2 dell’articolo 1-bis da ultimo citato dal senatore Malabarba risulta del tutto compatibile con l’impostazione della disciplina in discussione. Evidenzia altresì che un’eventuale offerta di lavoro al soggetto in cassa integrazione straordinaria si configura esclusivamente come un’opportunità ulteriore attribuita allo stesso e non quindi come una limitazione delle facoltà e dei diritti riconosciuti nel caso di specie.
Il senatore TREU (Mar-DL-U) dopo aver preliminarmente rilevato che il dibattito in Commissione è stato utile e proficuo, ritiene meritevoli di attenzione e di approfondimento le osservazioni espresse dal senatore Malabarba riguardanti l’esigenza di sopprimere il comma 2 dell’articolo 1-bis.
Il PRESIDENTE, dopo avere ricordato che nella precedente seduta si è esaurita la trattazione degli emendamenti riferiti sia all’articolo 1 – salvo quelli riferiti al comma 3 – sia all’articolo 2 del decreto legge in conversione, avverte che verranno poste ai voti congiuntamente le proposte emendative 1.7 e 1.24, entrambe soppressive del citato comma 3 dell’articolo 1.
La Commissione accoglie tali due emendamenti.
Il relatore VANZO (LP) dichiara di ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.4, riservandosi di valutare la possibilità di ripresentarli nella successiva fase della discussione in Assemblea.
Il PRESIDENTE avverte che i successivi emendamenti riferiti al comma 3 dell’articolo 1, si intendono riferiti alle corrispondenti parti del subemendamento 1.0.1/12, nel testo da ultimo riformulato dal relatore.
Successivamente, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.17 e 1.19.
Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti riferiti all’emendamento governativo 1.0.1.
Posti congiuntamente ai voti, vengono accolti i subemendamenti 1.0.1/8 e 1.0.1/11, entrambi soppressivi del comma 6 dell’articolo 1-bis, con conseguente preclusione dei subemendamenti 1.0.1/1 e 1.0.1/7.
Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti i subemendamenti 1.0.1/3 e 1.0.1/5.
Posto ai voti, viene poi accolto il subemendamento 1.0.1/9.
Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti i subemendamenti 1.0.1/10, 1.0.1/4, 1.0.1/6 e 1.0.1/2.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), pur esprimendo apprezzamento per la disponibilità del rappresentante del Governo a recepire, nell’ambito del subemendamento 1.0.1/12 (testo 2), taluni rilievi espressi da esponenti dai Gruppi politici dell’opposizione nel corso del dibattito, preannuncia tuttavia, a nome del Gruppo parlamentari dei Verdi-l’Ulivo, il voto contrario in ordine allo stesso, in quanto tale testo inserisce nell’ambito di un decreto-legge ad oggetto circoscritto una modifica di carattere generale alla disciplina degli ammortizzatori sociali, con un’impostazione quindi molto discutibile sul piano metodologico.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) rileva che la nuova formulazione del subemendamento in questione – 1.0.1/12 (testo 2) – risulta sicuramente apprezzabile, anche se non del tutto soddisfacente: a suo avviso, per una valutazione compiuta dello stesso, occorre che vengano sciolti definitivamente taluni nodi problematici segnalati nel corso del dibattito. Auspica comunque che un contributo in tal senso venga anche dal confronto che si svolgerà in Assemblea.
Posto ai voti, il subemendamento 1.0.1/12 (testo 2) viene accolto dalla Commissione.
Successivamente, la Commissione accoglie l’emendamento governativo 1.0.1 (testo 2) nel testo conseguente alle modifiche contenute nei subemendamenti accolti.
Poiché non vi sono richieste di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire all’Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto legge n. 249, nel testo modificato dalla Commissione, e a chiedere l’autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.
La seduta termina alle ore 9,15.
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