(I lavori della settimana)
311a seduta: martedì 10 maggio 2005, ore 15
312a seduta: mercoledì 11 maggio 2005, ore 15
313a seduta: giovedì 12 maggio 2005, ore 14,30
ORDINE DEL GIORNO
PROCEDURE INFORMATIVE
I. Interrogazioni.
II. Seguito dell’indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia: comunicazione del Presidente sulla predisposizione della relazione conclusiva.
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bisdel Regolamento, dell’atto:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. – Relatore alla CommissioneZANOLETTI.
(Previe osservazioni della 1a, della 2a e della 14a Commissione)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306)
PIZZINATO, MUZIO, MALABARBA, BATTAFARANO, PAGLIARULO, PIATTI, MACONI, RIPAMONTI, CADDEO, LONGHI, GRUOSSO, BATTAGLIA Giovanni, VITALI, GASBARRI – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze – Premesso che:
lo scorso anno, con il decreto-legge n. 269/03 e la legge n. 350/03, si sono modificate le normative della legge n. 257/92, riguardanti i trattamenti previdenziali di decine di migliaia di lavoratori già esposti all’amianto del settore privato, ed estesi ai lavoratori dei settori pubblici;
fra l’altro i commi 5 e 6 dell’art. 47 del decreto-legge, convertito dalla legge n. 326/03, stabiliscono: «5) I lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli cui è stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1º ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici. 6) Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
con la legge n. 350/03, al comma 132 dell’art. 3, si precisa che: «In favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2 ottobre 2003 il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modifiche, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003 (…). Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL»;
il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla, rispondendo in Commissione lavoro del Senato il 14 luglio 2004 all’interrogazione 3-01597, dopo aver illustrato l’attività svolta per l’attuazione delle norme sopra richiamate – come risulta dal resoconto della Commissione lavoro del Senato – «(…) precisa quindi che lo schema di decreto in questione è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 1º luglio 2004 e trasmesso al Ministero dell’economia per l’acquisizione della controfirma»;
a tutt’oggi – benché siano trascorsi oltre 12 mesi dall’emanazione del decreto-legge n. 269/03 – non è stato ancora emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto con le modalità attuative, con la conseguente determinazione di incertezze negli istituti preposti, insicurezza, tensioni e forti preoccupazioni in decine di migliaia di lavoratori privati e pubblici già esposti all’amianto;
contemporaneamente in questi mesi e settimane a decine e decine di lavoratori già dipendenti della società Dalmine (Bergamo) è stata revocata, a distanza di due – tre anni dalla fruizione, la pensione di cui alla legge n. 257/92 – con conseguente cessazione di rapporti di lavoro – in base alle certificazioni sull’esposizione all’amianto emesse dall’INAIL di Bergamo;
l’INAIL di Bergamo ha comunicato a decine e decine di lavoratori la modifica delle certificazioni dallo stesso emesse negli scorsi anni, con la conseguenza che detti lavoratori si trovano ora nella drammatica situazione di essere privi di un’occupazione e senza la prestazione pensionistica;
le certificazioni dell’INAIL di Bergamo, sopra richiamate, furono rilasciate negli scorsi anni ai lavoratori della società Dalmine dopo gli incontri presso il Ministero del lavoro con le organizzazioni sindacali, l’azienda, i competenti uffici INAIL e l’emanazione degli atti di indirizzo (i quali definivano le mansioni ed i reparti riguardanti l’esposizione all’amianto),
gli interroganti chiedono di sapere:
quali siano i motivi per i quali il Ministro del lavoro, di concerto con quello dell’economia, non ha ancora emanato il decreto attuativo dell’art. 47 della legge n. 326/03;
se e quali iniziative il Governo ed i Ministri interessati intendano adottare per dare attuazione alle norme relative alle prestazioni previdenziali riguardanti i lavoratori, privati e pubblici, già esposti all’amianto di cui alle leggi n. 326/03 e n. 350/03, art. 3;
per quali motivi la sede INPS di Bergamo sospenda i trattamenti pensionistici mensili a decine e decine di lavoratori, fuoriusciti dal lavoro, perché riconosciuti già esposti all’amianto sulla base di certificazioni INAIL emesse negli scorsi anni.
Considerata infine la drammatica situazione in cui si trovano decine e decine di lavoratori ex dipendenti della società Dalmine, nonché le loro famiglie, i quali sono fuoriusciti dal lavoro ed ora è stata revocata loro la pensione, si chiede altresì di sapere se il Ministro del lavoro – come sollecitato dagli amministratori locali, dai parlamentari nonché al Prefetto di Bergamo – non ritenga di convocare urgentemente presso il Ministero un incontro con la direzione della società Dalmine, i sindacati dei lavoratori e le amministrazioni locali, al fine, in attesa delle conclusioni delle indagini in corso, di riassumere i lavoratori a cui è stata revocata la pensione.
PIZZINATO, PIATTI, BUDIN. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:
la Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 ha pubblicato il decreto del Ministero del lavoro del 27 ottobre 2004, attuativo dell’art. 47 del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche, che, tra l’altro, estende i benefici, previsti dalla legge n. 257/92 per i lavoratori esposti all’amianto, anche ai lavoratori non assicurati presso l’INAIL e tra gli stessi i lavoratori marittimi;
per i lavoratori marittimi iscritti all’assicurazione obbligatoria presso l’IPSEMA, stante le caratteristiche dei rapporti di lavoro e la cessazione dell’attività di molte compagne marittime, la documentazione richiesta, da allegare alla presentazione della domanda per fruire dei benefici previdenziali, è di difficile se non impossibile reperimento, come hanno evidenziato le segreterie nazionali dei sindacati dei lavoratori marittimi, con la lettera al Ministero del lavoro dell’11 gennaio 2005;
le segreterie di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti segnalano che i lavoratori marittimi sono disciplinati da una legislazione speciale in materia di rapporti di lavoro; pertanto tutte le informazioni richieste dal curriculum di cui all’art. 3 sono regolarmente annotate, per ogni imbarco e sbarco, sul Libretto di Navigazione;
tali annotazioni hanno pieno valore di ufficialità, tant’è che sono assunte dall’INPS, quale base documentale, per l’accertamento dei periodi di navigazione utili ai fini pensionistici; conseguentemente si ritiene che la presentazione dell’Estratto Matricolare, rilasciato dalle competenti Capitanerie di Porto, possa adeguatamente sostituire la dichiarazione dell’azienda di cui all’allegato 2 del decreto ministeriale,
si chiede di sapere:
se rientri fra gli intendimenti del Ministro in indirizzo emanare delle disposizioni integrative per la presentazione delle domande, specifiche e riguardanti i lavoratori marittimi;
se, come proposto dalle Segreterie Nazionali dei sindacati dei lavoratori dei trasporti, si ritenga opportuno emanare disposizioni che «consentono ai lavoratori marittimi di sostituire la dichiarazione di cui all’allegato 2 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004, con copia dell’Estratto Matricolare regolarmente rilasciato dalle competenti Capitanerie di Porto, ovvero fotocopie autenticate del Libretto di Navigazione»;
se, al fine di accelerare la presentazione delle necessarie documentazioni e l’esame delle domande, il Ministro non ritenga opportuno emanare specifici «atti di indirizzo» per particolari, specifiche attività lavorative.
PIZZINATO, PIATTI, IOVENE. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso:
che l’ex Enichem ed ex Montedison Dipi di Crotone era un grande stabilimento di produzione e di utilizzo di sostanze chimiche di varia natura;
che, come in altri stabilimenti e produzione della medesima società in altre parti d’Italia, ha impiegato per motivi legati alla produzione grandi quantitativi di amianto;
che per tale impiego diversi lavoratori sono stati colpiti da malattie asbesto-correlate e fra questi alcuni sono morti;
considerato:
che la legge 257/92 all’articolo 13, comma 8, e successive modifiche ha stabilito che i lavoratori che sono stati esposti all’amianto per almeno dieci anni hanno diritto ad ottenere i benefici previdenziali nella misura stabilita;
che oltre 1000 lavoratori dell’ex Enichem ed ex Montedison Dipi hanno presentato domanda di riconoscimento di tali benefici in relazione alla loro ultradecennale esposizione all’amianto;
che solo 4 lavoratori dell’indotto hanno avuto il riconoscimento dall’INAIL, mentre altri 14 l’hanno ottenuto per vie legali;
che per gli addetti agli stessi reparti dello stabilimento di Crotone, presenti in altri siti industriali ex Enichem, tali benefici previdenziali sono stati concessi, creando gravi iniquità di trattamento;
che tale disparità di trattamento è ancora più palese nei numeri, dato che nella media nazionale l’INAIL ha accolto favorevolmente circa il 55% delle domande pervenute, mentre per la zona del Crotonese tale percentuale è dello zero per cento;
che invece l’INAIL, che in via amministrativa doveva certificare l’esposizione, ha risposto indiscriminatamente a tutti in senso negativo senza fare le opportune e dovute indagini, motivando tale suo atteggiamento con la mancanza di documentazione ufficiale, andata distrutta nell’alluvione che ha colpito Crotone nell’ottobre del 1996;
che, al contrario, i lavoratori interessati sono in possesso ed hanno presentato documentazione rilasciata dalla A-USL territoriale, che ha controllato le operazioni di bonifica dell’amianto;
che tale attività di smantellamento e rimozione di materiale contenente amianto ha comportato la rimozione di un quantitativo corrispondente a 441.110 chilogrammi, effettuata dall’anno 1995 all’anno 2004 dalle ditte Guffanti Gestione Appalti S.p.A., con sede a Milano in via Leopardi, 23, e MO.SMO.DE di Cannavale Giuseppe, con sede in Crotone nella zona industriale Papaniciaro, e che altro materiale conteniente amianto è tuttora presente nello stabilimento,
che inoltre in uno dei reparti più interessati, quello della produzione di fosforo giallo elementare, il manuale operativo definito dall’azienda ex Enichem diventata Ausidet, la cui prima edizione risale al luglio 1986, fa riferimento all’impiego costante e massiccio di amianto puro in fibretta da impiegare in operazioni giornaliere inerenti la marcia dello stesso impianto, oltre ad altri materiali costituiti principalmente da amianto e di cui nello stesso manuale si consiglia l’uso nelle operazioni di manutenzione, ed anche di carattere protettivo (tute, guanti, mascherine, ecc.) in amianto, che dovevano indossare i lavoratori addetti;
che è provato che la fibretta, usata in modo massiccio e quotidiano, veniva ripresa da un ventilatore che la volatilizzava per convogliarla nel camino, sprovvisto di sistema di abbattimento polveri, e quindi veniva immessa nell’atmosfera circostante con conseguente ricaduta nello stesso stabilimento e nelle aree limitrofe;
che ancora altri documenti rappresentati da bolle di consegna individuano l’acquisto di amianto da parte dello stabilimento, si veda fra i tanti ad esempio la bolla di consegna n. 134223 di cui all’ordine del 3.12.79, che descrive la consegna di 4.140 chilogrammi di fibra di amianto lunga tipo 4 M, a fronte di un ordine di ben 8.000 chilogrammi;
considerando infine che i dati riportati rendono evidente il grande impiego di amianto cui erano sottoposti i lavoratori, che peraltro non erano stati informati dei rischi cui erano sottoposti né godevano delle attrezzature e degli interventi preventivi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956; per quanto non fosse stabilito alcun livello di soglia, i lavoratori erano esposti a quantitativi ben maggiori di 100 fibre/litro per le ore di lavoro svolte,
gli interroganti chiedono di sapere:
per quali ragioni l’INAIL non abbia svolto le dovute e necessarie indagini atte ad appurare l’esposizione dei lavoratori ed a certificarne l’esposizione all’amianto, costringendoli a defatiganti ricorsi per via legale, anche nella considerazione che il criterio che recentemente ha stabilito il decreto ministeriale per definire l’esposizione dei lavoratori poteva e doveva essere già da tempo utilizzato dall’ente certificatore;
se e quali provvedimenti, conseguentemente, i Ministri in indirizzo intendano adottare per fare riconoscere in tempi brevi, visto il lungo periodo trascorso senza ottenere risposte soddisfacenti, i lavoratori della ex Enichem ed ex Montedison esposti all’amianto per oltre 10 anni;
se rientri tra gli intendimenti del Ministro della salute promuovere, tramite l’Istituto Superiore di Sanità, un’indagine epidemiologica sui lavoratori dell’ex Enichem ed ex Montedison di Crotone per verificare quali e quanti lavoratori si siano ammalati e quali e quanti siano morti per essere stati esposti all’amianto in quegli stabilimenti;
se rientri tra gli intendimenti del Ministro della salute chiedere all’Assessorato alla Sanità della Regione Calabria di attivare la A-USL del territorio di Crotone al fine di istituire il registro degli ex esposti all’amianto e di sottoporre a sorveglianza sanitaria gratuita i lavoratori, al fine di limitare le presumibili morti dei prossimi anni, individuando sul nascere tali patologie;
se il Ministro del lavoro non reputi necessario, considerato che l’alluvione del 1996 ha distrutto tutta la documentazione riguardante i lavoratori ex Enichem ed ex Montedison, definire ed emanare un atto di indirizzo per facilitare le modalità di certificazione degli ex esposti all’amianto finalizzate ad ottenere i benefici della legge 257/92.
312a seduta: mercoledì 11 maggio 2005, ore 15
313a seduta: giovedì 12 maggio 2005, ore 14,30
ORDINE DEL GIORNO
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni.
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bisdel Regolamento, dell’atto:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. – Relatore alla CommissioneZANOLETTI.
(Previe osservazioni della 1a, della 2a e della 14a Commissione)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306)
PIZZINATO, MUZIO, MALABARBA, BATTAFARANO, PAGLIARULO, PIATTI, MACONI, RIPAMONTI, CADDEO, LONGHI, GRUOSSO, BATTAGLIA Giovanni, VITALI, GASBARRI – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze – Premesso che:
lo scorso anno, con il decreto-legge n. 269/03 e la legge n. 350/03, si sono modificate le normative della legge n. 257/92, riguardanti i trattamenti previdenziali di decine di migliaia di lavoratori già esposti all’amianto del settore privato, ed estesi ai lavoratori dei settori pubblici;
fra l’altro i commi 5 e 6 dell’art. 47 del decreto-legge, convertito dalla legge n. 326/03, stabiliscono: «5) I lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli cui è stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1º ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici. 6) Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
con la legge n. 350/03, al comma 132 dell’art. 3, si precisa che: «In favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2 ottobre 2003 il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modifiche, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003 (…). Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL»;
il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla, rispondendo in Commissione lavoro del Senato il 14 luglio 2004 all’interrogazione 3-01597, dopo aver illustrato l’attività svolta per l’attuazione delle norme sopra richiamate – come risulta dal resoconto della Commissione lavoro del Senato – «(…) precisa quindi che lo schema di decreto in questione è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 1º luglio 2004 e trasmesso al Ministero dell’economia per l’acquisizione della controfirma»;
a tutt’oggi – benché siano trascorsi oltre 12 mesi dall’emanazione del decreto-legge n. 269/03 – non è stato ancora emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto con le modalità attuative, con la conseguente determinazione di incertezze negli istituti preposti, insicurezza, tensioni e forti preoccupazioni in decine di migliaia di lavoratori privati e pubblici già esposti all’amianto;
contemporaneamente in questi mesi e settimane a decine e decine di lavoratori già dipendenti della società Dalmine (Bergamo) è stata revocata, a distanza di due – tre anni dalla fruizione, la pensione di cui alla legge n. 257/92 – con conseguente cessazione di rapporti di lavoro – in base alle certificazioni sull’esposizione all’amianto emesse dall’INAIL di Bergamo;
l’INAIL di Bergamo ha comunicato a decine e decine di lavoratori la modifica delle certificazioni dallo stesso emesse negli scorsi anni, con la conseguenza che detti lavoratori si trovano ora nella drammatica situazione di essere privi di un’occupazione e senza la prestazione pensionistica;
le certificazioni dell’INAIL di Bergamo, sopra richiamate, furono rilasciate negli scorsi anni ai lavoratori della società Dalmine dopo gli incontri presso il Ministero del lavoro con le organizzazioni sindacali, l’azienda, i competenti uffici INAIL e l’emanazione degli atti di indirizzo (i quali definivano le mansioni ed i reparti riguardanti l’esposizione all’amianto),
gli interroganti chiedono di sapere:
quali siano i motivi per i quali il Ministro del lavoro, di concerto con quello dell’economia, non ha ancora emanato il decreto attuativo dell’art. 47 della legge n. 326/03;
se e quali iniziative il Governo ed i Ministri interessati intendano adottare per dare attuazione alle norme relative alle prestazioni previdenziali riguardanti i lavoratori, privati e pubblici, già esposti all’amianto di cui alle leggi n. 326/03 e n. 350/03, art. 3;
per quali motivi la sede INPS di Bergamo sospenda i trattamenti pensionistici mensili a decine e decine di lavoratori, fuoriusciti dal lavoro, perché riconosciuti già esposti all’amianto sulla base di certificazioni INAIL emesse negli scorsi anni.
Considerata infine la drammatica situazione in cui si trovano decine e decine di lavoratori ex dipendenti della società Dalmine, nonché le loro famiglie, i quali sono fuoriusciti dal lavoro ed ora è stata revocata loro la pensione, si chiede altresì di sapere se il Ministro del lavoro – come sollecitato dagli amministratori locali, dai parlamentari nonché al Prefetto di Bergamo – non ritenga di convocare urgentemente presso il Ministero un incontro con la direzione della società Dalmine, i sindacati dei lavoratori e le amministrazioni locali, al fine, in attesa delle conclusioni delle indagini in corso, di riassumere i lavoratori a cui è stata revocata la pensione.
PIZZINATO, PIATTI, BUDIN. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:
la Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 ha pubblicato il decreto del Ministero del lavoro del 27 ottobre 2004, attuativo dell’art. 47 del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche, che, tra l’altro, estende i benefici, previsti dalla legge n. 257/92 per i lavoratori esposti all’amianto, anche ai lavoratori non assicurati presso l’INAIL e tra gli stessi i lavoratori marittimi;
per i lavoratori marittimi iscritti all’assicurazione obbligatoria presso l’IPSEMA, stante le caratteristiche dei rapporti di lavoro e la cessazione dell’attività di molte compagne marittime, la documentazione richiesta, da allegare alla presentazione della domanda per fruire dei benefici previdenziali, è di difficile se non impossibile reperimento, come hanno evidenziato le segreterie nazionali dei sindacati dei lavoratori marittimi, con la lettera al Ministero del lavoro dell’11 gennaio 2005;
le segreterie di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti segnalano che i lavoratori marittimi sono disciplinati da una legislazione speciale in materia di rapporti di lavoro; pertanto tutte le informazioni richieste dal curriculum di cui all’art. 3 sono regolarmente annotate, per ogni imbarco e sbarco, sul Libretto di Navigazione;
tali annotazioni hanno pieno valore di ufficialità, tant’è che sono assunte dall’INPS, quale base documentale, per l’accertamento dei periodi di navigazione utili ai fini pensionistici; conseguentemente si ritiene che la presentazione dell’Estratto Matricolare, rilasciato dalle competenti Capitanerie di Porto, possa adeguatamente sostituire la dichiarazione dell’azienda di cui all’allegato 2 del decreto ministeriale,
si chiede di sapere:
se rientri fra gli intendimenti del Ministro in indirizzo emanare delle disposizioni integrative per la presentazione delle domande, specifiche e riguardanti i lavoratori marittimi;
se, come proposto dalle Segreterie Nazionali dei sindacati dei lavoratori dei trasporti, si ritenga opportuno emanare disposizioni che «consentono ai lavoratori marittimi di sostituire la dichiarazione di cui all’allegato 2 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004, con copia dell’Estratto Matricolare regolarmente rilasciato dalle competenti Capitanerie di Porto, ovvero fotocopie autenticate del Libretto di Navigazione»;
se, al fine di accelerare la presentazione delle necessarie documentazioni e l’esame delle domande, il Ministro non ritenga opportuno emanare specifici «atti di indirizzo» per particolari, specifiche attività lavorative.
PIZZINATO, PIATTI, IOVENE. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso:
che l’ex Enichem ed ex Montedison Dipi di Crotone era un grande stabilimento di produzione e di utilizzo di sostanze chimiche di varia natura;
che, come in altri stabilimenti e produzione della medesima società in altre parti d’Italia, ha impiegato per motivi legati alla produzione grandi quantitativi di amianto;
che per tale impiego diversi lavoratori sono stati colpiti da malattie asbesto-correlate e fra questi alcuni sono morti;
considerato:
che la legge 257/92 all’articolo 13, comma 8, e successive modifiche ha stabilito che i lavoratori che sono stati esposti all’amianto per almeno dieci anni hanno diritto ad ottenere i benefici previdenziali nella misura stabilita;
che oltre 1000 lavoratori dell’ex Enichem ed ex Montedison Dipi hanno presentato domanda di riconoscimento di tali benefici in relazione alla loro ultradecennale esposizione all’amianto;
che solo 4 lavoratori dell’indotto hanno avuto il riconoscimento dall’INAIL, mentre altri 14 l’hanno ottenuto per vie legali;
che per gli addetti agli stessi reparti dello stabilimento di Crotone, presenti in altri siti industriali ex Enichem, tali benefici previdenziali sono stati concessi, creando gravi iniquità di trattamento;
che tale disparità di trattamento è ancora più palese nei numeri, dato che nella media nazionale l’INAIL ha accolto favorevolmente circa il 55% delle domande pervenute, mentre per la zona del Crotonese tale percentuale è dello zero per cento;
che invece l’INAIL, che in via amministrativa doveva certificare l’esposizione, ha risposto indiscriminatamente a tutti in senso negativo senza fare le opportune e dovute indagini, motivando tale suo atteggiamento con la mancanza di documentazione ufficiale, andata distrutta nell’alluvione che ha colpito Crotone nell’ottobre del 1996;
che, al contrario, i lavoratori interessati sono in possesso ed hanno presentato documentazione rilasciata dalla A-USL territoriale, che ha controllato le operazioni di bonifica dell’amianto;
che tale attività di smantellamento e rimozione di materiale contenente amianto ha comportato la rimozione di un quantitativo corrispondente a 441.110 chilogrammi, effettuata dall’anno 1995 all’anno 2004 dalle ditte Guffanti Gestione Appalti S.p.A., con sede a Milano in via Leopardi, 23, e MO.SMO.DE di Cannavale Giuseppe, con sede in Crotone nella zona industriale Papaniciaro, e che altro materiale conteniente amianto è tuttora presente nello stabilimento,
che inoltre in uno dei reparti più interessati, quello della produzione di fosforo giallo elementare, il manuale operativo definito dall’azienda ex Enichem diventata Ausidet, la cui prima edizione risale al luglio 1986, fa riferimento all’impiego costante e massiccio di amianto puro in fibretta da impiegare in operazioni giornaliere inerenti la marcia dello stesso impianto, oltre ad altri materiali costituiti principalmente da amianto e di cui nello stesso manuale si consiglia l’uso nelle operazioni di manutenzione, ed anche di carattere protettivo (tute, guanti, mascherine, ecc.) in amianto, che dovevano indossare i lavoratori addetti;
che è provato che la fibretta, usata in modo massiccio e quotidiano, veniva ripresa da un ventilatore che la volatilizzava per convogliarla nel camino, sprovvisto di sistema di abbattimento polveri, e quindi veniva immessa nell’atmosfera circostante con conseguente ricaduta nello stesso stabilimento e nelle aree limitrofe;
che ancora altri documenti rappresentati da bolle di consegna individuano l’acquisto di amianto da parte dello stabilimento, si veda fra i tanti ad esempio la bolla di consegna n. 134223 di cui all’ordine del 3.12.79, che descrive la consegna di 4.140 chilogrammi di fibra di amianto lunga tipo 4 M, a fronte di un ordine di ben 8.000 chilogrammi;
considerando infine che i dati riportati rendono evidente il grande impiego di amianto cui erano sottoposti i lavoratori, che peraltro non erano stati informati dei rischi cui erano sottoposti né godevano delle attrezzature e degli interventi preventivi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956; per quanto non fosse stabilito alcun livello di soglia, i lavoratori erano esposti a quantitativi ben maggiori di 100 fibre/litro per le ore di lavoro svolte,
gli interroganti chiedono di sapere:
per quali ragioni l’INAIL non abbia svolto le dovute e necessarie indagini atte ad appurare l’esposizione dei lavoratori ed a certificarne l’esposizione all’amianto, costringendoli a defatiganti ricorsi per via legale, anche nella considerazione che il criterio che recentemente ha stabilito il decreto ministeriale per definire l’esposizione dei lavoratori poteva e doveva essere già da tempo utilizzato dall’ente certificatore;
se e quali provvedimenti, conseguentemente, i Ministri in indirizzo intendano adottare per fare riconoscere in tempi brevi, visto il lungo periodo trascorso senza ottenere risposte soddisfacenti, i lavoratori della ex Enichem ed ex Montedison esposti all’amianto per oltre 10 anni;
se rientri tra gli intendimenti del Ministro della salute promuovere, tramite l’Istituto Superiore di Sanità, un’indagine epidemiologica sui lavoratori dell’ex Enichem ed ex Montedison di Crotone per verificare quali e quanti lavoratori si siano ammalati e quali e quanti siano morti per essere stati esposti all’amianto in quegli stabilimenti;
se rientri tra gli intendimenti del Ministro della salute chiedere all’Assessorato alla Sanità della Regione Calabria di attivare la A-USL del territorio di Crotone al fine di istituire il registro degli ex esposti all’amianto e di sottoporre a sorveglianza sanitaria gratuita i lavoratori, al fine di limitare le presumibili morti dei prossimi anni, individuando sul nascere tali patologie;
se il Ministro del lavoro non reputi necessario, considerato che l’alluvione del 1996 ha distrutto tutta la documentazione riguardante i lavoratori ex Enichem ed ex Montedison, definire ed emanare un atto di indirizzo per facilitare le modalità di certificazione degli ex esposti all’amianto finalizzate ad ottenere i benefici della legge 257/92.

























