(Dal Resoconto Sommario)
298ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi e Brambilla.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REFERENTE
(122) TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica
(266) RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ ambito dell’ attivita’ lavorativa
(422) MAGNALBO’. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing
(870) COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing
(924) BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ ambito dell’ attivita’ lavorativa
(986) TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro
(1242) MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ ambito dell’ attivita’ lavorativa
(1280) Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro
(1290) EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro
(2420) BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di mobbing
(3255) MAGNALBO’. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing.
– e petizione n. 799 ad essi attinente
(Esame del disegno di legge n. 3255 e congiunzione con i disegni di legge nn. 122, 266, 422, 870, 924, 986, 1242, 1280, 1290 e 2420. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 122, 266, 422, 870, 924, 986, 1242, 1280, 1290, 2420 e 3255 e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.
Il relatore alla Commissione TOFANI (AN), illustra il disegno di legge n. 3255, osservando preliminarmente che il provvedimento, pur ampio ed articolato, si discosta vistosamente sia dagli orientamenti prevalenti emersi nel corso delle audizioni informali svolte presso l’Ufficio di Presidenza, sia dall’impostazione che il Comitato ristretto a suo tempo istituito ha adottato, anche recependo talune indicazioni emerse nel corso delle audizioni stesse, per la predisposizione dello schema di testo unificato, illustrato nella seduta del 1° febbraio.
Il RELATORE segnala in particolare tre elementi significativi che costituiscono, a suo avviso, gli indicatori delle notevoli distanze tra il testo all’esame e lo schema elaborato dal Comitato ristretto: in primo luogo, mentre il testo del Comitato ristretto si propone di fornire una definizione ampia e flessibile del fenomeno del mobbing, il disegno di legge n. 3255, all’articolo 1, comma 2, svolge un’elencazione dettagliata – anche se, sembrerebbe, non esaustiva – di atti e comportamenti ostili, suscettibile di irrigidire eccessivamente il disposto normativo e, in ultima analisi, di ridurre le possibilità di tutela per il lavoratore oggetto di persecuzione psicologica.
Un secondo profilo riguarda, all’articolo 2, comma 3, l’inversione dell’onere della prova, che il Comitato ristretto ha invece ritenuto di escludere, per evitare il proliferare del contenzioso dovuto all’assenza di presupposti di fatto ben definiti.
La tutela penalistica, di cui all’articolo 3, risulta poi del tutto estranea all’impostazione che il Comitato ristretto ha voluto adottare. Su tale ultimo profilo, il relatore ricorda che è stato sostanzialmente recepito il punto di vista espresso dall’associazione dei mobizzati, dalle organizzazioni sindacali e datoriali e dagli esperti consultati, che hanno concordato nel raccomandare al legislatore di limitare la tutela ai soli profili civilistici, evidenziando l’inutilità nel caso di specie di una specifica normativa penalistica, rientrando le situazioni in questione nell’ambito applicativo di disposizioni vigenti: si pensi ad esempio alle fattispecie criminose inerenti alle molestie sessuali, oppure alla violenza privata.
Per tali motivi, poiché ricorrono le condizioni oggettive di cui al comma 1 dell’articolo 51 del Regolamento, il relatore propone di abbinare il disegno di legge n. 3255 – che peraltro è il secondo disegno di legge che il senatore Magnalbò presenta in materia di mobbing, essendo già iscritto all’ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 422 – ai disegni di legge n. 122 e connessi, nel presupposto che, in ragione di quanto sopra esposto, resti comunque confermata la decisione già assunta dalla Commissione di adottare come testo base – al quale potranno essere pertanto riferiti eventuali futuri emendamenti – lo schema di testo unificato illustrato nella seduta del 1° febbraio.
La Commissione conviene sulla proposta di abbinamento formulata dal relatore.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella precedente seduta, da parte di alcuni Gruppi politici era stata segnalata l’esigenza di acquisire l’avviso del Governo sullo schema di testo unificato predisposto dal Comitato ristretto. Dà quindi la parola al sottosegretario Sacconi, che ringrazia per avere sollecitamente accolto l’invito rivoltogli dalla Commissione.
Il sottosegretario SACCONI rileva preliminarmente che il Governo è fortemente interessato alla problematica della disciplina legislativa della tutela dei lavoratori dal mobbing e, in particolare, sta partecipando con impegno e convinzione, in sede comunitaria, all’ipotesi di pervenire al varo di una direttiva dell’Unione europea sulla questione, direttiva che potrebbe concorrere in modo determinante ad individuare un punto di equilibrio adeguato tra i diversi interessi in campo e, al tempo stesso, assicurerebbe una disciplina omogenea nell’ambito dello spazio comune europeo.
Per quanto riguarda l’iniziativa legislativa all’esame, il Governo sta vagliando sia l’ipotesi di predisporre un proprio disegno di legge – per il quale è già in corso il concerto tra le diverse amministrazioni interessate – sia l’evenutalità di tradurre gli stessi contenuti normativi in emendamenti allo schema di testo unificato. Quest’ultima ipotesi, peraltro, potrebbe rivelarsi preferibile, ma, nelle more di una decisione sulle modalità con cui l’Esecutivo parteciperà alla messa a punto della disciplina normativa relativa al mobbing, potrebbe essere opportuna una breve pausa nell’esame dei disegni di legge in titolo.
La riflessione in corso in seno all’Esecutivo si riferisce a problematiche specifiche, prese in considerazione anche nell’articolato elaborato dal Comitato ristretto. Vi è in primo luogo il problema della definizione normativa del fenomeno delle persecuzioni o violenze psicologiche: su questo tema, il lavoro svolto dalla Commissione è indubbiamente lodevole, ma il Governo intende porre in rilievo una forte esigenza di certezza. Sotto questo aspetto, occorre sottolineare, ad esempio, che, nel testo predisposto dal Comitato ristretto, non figura un riferimento esplicito all’intenzionalità della condotta, come peraltro è previsto nella disciplina comunitaria vigente in materia di molestie e nei relativi atti di recepimento nel diritto interno. Sempre nel testo del Comitato ristretto si riscontrano poi delle espressioni che, per la loro genericità, sono suscettibili di produrre un incremento spropositato del contenzioso giudiziario. Un altro ordine di problemi è posto all’articolo 3, che, nel porre a carico del datore di lavoro o del committente l’obbligo di fornire, su richiesta del lavoratore interessato, tutte le informazioni pertinenti ai motivi soggettivi del richiedente e rilevanti, relative all’assegnazione degli incarichi, ai trasferimenti, alle variazioni delle mansioni e delle qualifiche e all’utilizzo dei lavoratori, detta una disposizione suscettibile di prestarsi ad un uso distorto, in danno dei poteri di organizzazione dell’azienda, propri e tipici dell’imprenditore. Una simile disposizione, peraltro, al di là delle intenzioni apprezzabili che la hanno ispirata, potrebbe provocare anche un inasprimento dei rapporti all’interno dei luoghi di lavoro, provocare contrasti tra i lavoratori e, quindi, ritorcersi proprio contro coloro in favore dei quali si apprestano gli strumenti di tutela.
Pertanto, prosegue il Sottosegretario, il Governo si propone di assumere iniziative idonee a pervenire ad un assetto definitorio certo e a meccanismi normativi tali da scongiurare il rischio dell’eterogenesi dei fini e, più in particolare, della penalizzazione delle prerogative proprie dell’imprenditore quanto all’esercizio dei poteri di organizzazione. Per tutti questi aspetti, il rappresentante del Governo ricorda di avere a suo tempo espresso apprezzamento per l’impostazione del disegno di legge d’iniziativa del senatore Tofani, basata sul concetto di soft law, e, in quanto tale, ritenuta un positivo punto di partenza per i successivi approfondimenti.
Il senatore GRUOSSO (DS-U), nel prendere atto della posizione espressa dal rappresentante del Governo, esprime apprezzamento per l’impegno dell’Esecutivo volto a promuovere l’adozione di una direttiva comunitaria in materia di tutela dei lavoratori dal mobbing. Nel prosieguo dell’esame sarà anche possibile svolgere una riflessione sulle modalità di ulteriore prosecuzione dello stesso e, successivamente, sui contenuti delle proposte specifiche che il Governo formulerà. Il Gruppo Democratici di sinistra-l’Ulivo ritiene comunque che lo schema di testo unificato predisposto dal Comitato ristretto costituisca l’apprezzabile risultato di un lavoro di sintesi tra i vari disegni di legge d’iniziativa parlamentare all’esame congiunto della Commissione, arricchito ed integrato dagli spunti e dalle indicazioni emersi nel corso delle audizioni informali a suo tempo svolte: tale schema offre pertanto un’utile base di partenza per realizzare una normativa che offra una prospettiva equilibrata alle esigenze e agli interessi dei soggetti interessati ad essa, a partire dalla definizione normativa del fenomeno in discussione. Sotto questo aspetto vi è in primo luogo il rischio di ripetere l’errore della legge varata dalla regione Lazio – della quale la Corte Costituzionale ha recentemente dichiarato l’illegittimità – quanto all’eccessiva vaghezza nella individuazione degli atti e dei comportamenti per i quali si può parlare di violenza o persecuzione psicologica. Sul versante opposto si è collocato chi ha ritenuto opportuno, come risulta in alcuni dei disegni di legge all’esame, procedere ad una elencazione tassativa degli atti e dei comportamenti predetti, con il rischio, però, di escludere ulteriori fattispecie e, pertanto, di ridurre la possibilità di tutela dei lavoratori. Vi è poi una terza posizione, secondo la quale le norme vigenti sono idonee ad assicurare la tutela dei lavoratori dal mobbing e, di conseguenza, una nuova normativa non risulterebbe necessaria.
Scartando tale ultima ipotesi, il testo predisposto dal Comitato ristretto ha optato per una definizione sufficientemente elastica, idonea a ricomprendere gli atti e i comportamenti riconducibili alla violenza o persecuzione psicologica: la formulazione adottata può senz’altro essere resa più completa attraverso l’accoglimento di specifici emendamenti che, però, dovranno tenere conto adeguatamente della novità della materia trattata e della sua complessità. In tale ambito, appare opportuno definire il comportamento persecutorio senza un riferimento temporale rigido, mentre risulta discutibile la scelta di inserire nella norma definitoria l’elemento della finalità di danneggiare l’integrità psicofisica della lavoratrice o del lavoratore: secondo il Gruppo Democratici di sinistra-l’Ulivo, infatti, il mobbing va represso a prescindere dalle finalità che lo ispirano. Esso, inoltre, può produrre conseguenze gravi non solo per i destinatari dei comportamenti devianti, ma anche per l’azienda, dato che il determinarsi di situazioni di tensione nell’ambiente di lavoro penalizza la produttività e la riduce: per tale motivo, occorre attribuire una notevole importanza alle attività di prevenzione, a tale scopo cercando di utilizzare al meglio le figure professionali già previste dalla legislazione vigente ed evitando, di converso, di creare nuove professionalità o di dare vita ad organi collegiali ad hoc, costosi e di difficile gestione. Nella nuova normativa, pertanto, dovrebbe essere valorizzato il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
Sempre nell’ottica del consolidamento di un approccio prevenzionistico, assume anche un particolare rilievo la formazione e lo sviluppo delle competenze necessarie ad affrontare le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dai mutamenti dell’organizzazione del lavoro.
Non va peraltro trascurata – prosegue il senatore Gruosso – l’importanza della predisposizione di misure sanzionatorie adeguate, fermo restando che sono condivisibili i rilievi, già richiamati dal relatore, sulla inutilità della tutela penale, poiché le situazioni all’esame rientrano ampiamente nell’ambito applicativo delle disposizioni vigenti.
E’ infine necessario rendere esplicito l’obbligo dell’imprenditore di adottare, oltre a quanto già previsto dall’articolo 2087 del Codice civile, tutte le misure idonee a rafforzare la vigilanza e la prevenzione nei confronti di atti e comportamenti riconducibili al mobbing. Sui temi illustrati, conclude il senatore Gruosso, i senatori del Gruppo Democratici di sinistra-l’Ulivo si riservano di presentare specifici emendamenti.
Il senatore MAGNALBO’ (AN) rileva preliminarmente che il disegno di legge n. 3255 è stato elaborato dopo un ampio approfondimento istruttorio, volto ad analizzare gli orientamenti giurisprudenziali in materia di mobbing intervenuti a partire dall’anno 2000 fino ad oggi: esso, pertanto, si propone di offrire un contributo al dibattito in corso presso la Commissione, al fine di perfezionare ulteriormente la disciplina contemplata nello schema di testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.
Dopo aver fatto presente al senatore Gruosso che la dichiarazione di incostituzionalità relativa alla legge della regione Lazio, da lui richiamata, aveva riguardo ai profili attinenti al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, senza alcun riferimento quindi agli aspetti definitori del fenomeno del mobbing, il senatore Magnalbò sottolinea che il disegno di legge da lui predisposto contempla nell’ambito della definizione del mobbing un elenco di fattispecie concrete che riveste tuttavia una valenza meramente esemplificativa, senza quindi alcun carattere tassativo che precluda alla magistratura la facoltà di applicare le disposizioni di tutela in questione a casi non espressamente citati.
Relativamente ai profili attinenti alla tutela penalistica, va evidenziato che sono emerse due tesi interpretative alternative, l’una volta a sottolineare l’inopportunità di tale impostazione, l’altra invece atta a prospettare l’utilità di tale approccio penalistico – incentrato sulla previsione di un dolo generico, e non quindi specifico, per la configurabilità della fattispecie criminosa in questione – anche in una prospettiva di garanzia rispetto alla posizione del datore di lavoro.
Qualora tuttavia la Commissione opti per l’esclusione di una tutela penalistica specifica, sarebbe in tal caso opportuno prefigurare una disciplina analoga a quella prevista nell’ordinamento francese – similmente anche a quanto disposto nella legge n. 146 del 1990, relativa allo sciopero nei servizi pubblici essenziali – imperniata sulla ripetizione giornaliera della sanzione diversa da quella penale, fino a quando non cessi il comportamento illecito.
Va peraltro precisato che la giurisprudenza intervenuta in materia di mobbing ha considerato risarcibile non solo il danno patrimoniale subito dal lavoratore mobbizzato, ma anche il danno biologico e il danno esistenziale, atteso che la violenza o la persecuzione psicologica è suscettibile di ledere la dignità e la vita di relazione del lavoratore.
Il senatore VANZO (LP) dopo avere espresso apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dal Comitato ristretto, sottolinea il rischio di usi strumentali dei moduli di tutela previsti nel testo unificato, evidenziando l’opportunità di prevedere idonee misure di salvaguardia anche a favore dei soggetti accusati falsamente di aver posto in essere comportamenti persecutori nei confronti dei lavoratori.
Il relatore TOFANI (AN) segnala al senatore Vanzo che la preoccupazione da lui espressa costituisce l’oggetto specifico del comma 2 dell’articolo 4 dello schema di testo unificato.
La senatrice DATO (Mar-DL-U), dopo aver sottolineato preliminarmente la complessità della materia attinente al mobbing, dichiara di condividere l’esigenza, espressa dal rappresentante del Governo, di attendere l’emanazione di una normativa comunitaria in merito a tale fattispecie.
L’approccio al fenomeno del mobbing deve essere comunque improntato ad un atteggiamento di grande prudenza, considerato che le implicazioni psicologiche di esso sono numerose ed articolate, e tali da produrre effetti molto rilevanti sulla situazione dei singoli lavoratori, sulle condizioni di lavoro e sull’andamento delle imprese.
La puntuale elencazione in sede definitoria dei comportamenti configurabili quali mobbing risulta pertanto inopportuna, in quanto rischia di irrigidire inutilmente la disciplina in questione che invece, atteso il carattere psichico nonché la connotazione sistemica dei comportamenti persecutori posti in essere in ambito aziendale, richiede necessariamente un’elasticità nella definizione del fenomeno, nonché un’adeguata professionalità dei soggetti deputati all’accertamento delle situazioni concrete. Peraltro una configurazione elastica della disciplina in materia di mobbing risulta opportuna anche in relazione alla condivisibile esigenza di evitare il rischio di un uso distorto e strumentale delle diverse forme di tutela, richiamato dal senatore Vanzo nel corso del proprio intervento.
Occorrerebbe procedere, nel corso dell’esame, ad un approfondito riscontro, volto da una parte ad individuare la riconducibilità di taluni comportamenti persecutori a fattispecie già tutelate da disposizioni vigenti, dall’altra a focalizzare le situazioni concrete che esulino dall’ambito applicativo di tali norme.
Il senatore FABBRI (FI), dopo aver espresso le proprie perplessità in ordine alla opportunità di un intervento legislativo in materia di mobbing, evidenzia tuttavia che il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto è opportunamente improntato a criteri di soft law.
Dopo aver precisato che il fenomeno in questione è riscontrabile soprattutto nell’ambito del pubblico impiego, valuta preferibile l’ipotesi che l’Esecutivo intervenga in via emendativa sul testo unificato in esame – anziché con un apposito disegno di legge governativo – anche alla luce dell’ampio e proficuo approfondimento istruttorio svolto dalla Commissione.
Il PRESIDENTE sottolinea la necessità che la Commissione assuma le opportune decisioni in ordine alle modalità di prosecuzione dell’esame congiunto, alla luce dell’esigenza, prospettata nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, di un breve periodo di sospensione della trattazione dei disegni di legge in titolo, utile all’Esecutivo per assumere le opportune decisioni in ordine alle opzioni prospettate dal sottosegretario Sacconi.
Il relatore TOFANI (AN), rinviando a una successiva fase dell’esame le riflessioni specifiche in merito alle questioni emerse in sede di discussione generale, evidenzia tuttavia che lo schema di testo unificato redatto dal Comitato ristretto è idoneo a fugare la maggior parte dei timori e dei dubbi espressi da taluni senatori nel corso dei propri interventi.
La finalità di fondo sottesa al testo predisposto dal Comitato ristretto non è certo quella di incrementare il contenzioso giudiziario, quanto quella di prevenire i fenomeni di mobbing attraverso un’adeguata azione deterrente.
L’approccio seguito dalla Commissione risulta a suo avviso del tutto adeguato alla complessità della problematica all’esame, considerato anche che è già stata verificato in via informale un assenso di massima del Governo circa l’impostazione di fondo del disegno di legge n. 986, di cui è primo firmatario, nonché sullo schema di testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, sia pure con le precisazioni prospettate dal rappresentante dell’Esecutivo nella seduta odierna.
Peraltro nelle successive fasi procedurali si potranno introdurre ulteriori profili migliorativi in ordine allo schema di testo unificato.
Non è condivisibile l’opinione di coloro che prospettano l’opportunità di arrestare l’iter legislativo in corso in attesa dell’emanazione di una normativa comunitaria in materia di mobbing, in quanto tale scelta si configurerebbe come un‘inopportuna autolimitazione della sovranità nazionale, nonché delle prerogative del Parlamento italiano.
Il relatore propone infine di rinviare per un periodo di due settimane il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, al fine di consentire al Governo di assumere le proprie decisioni in merito alle opzioni prospettate dal sottosegretario Sacconi.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U), dopo aver dichiarato di apprezzare l’analisi del fenomeno del mobbing svolta nell’intervento della senatrice Dato, dichiara di condividere la proposta del relatore, di una breve sospensione dell’esame congiunto, auspicando tuttavia che l’iter legislativo riprenda sollecitamente dopo tale pausa di riflessione.
Il PRESIDENTE dichiara di condividere la proposta testé formulata dal relatore Tofani, esprimendo tuttavia l’auspicio che il Governo opti per la presentazione di emendamenti in Commissione in ordine allo schema di testo unificato adottato quale testo base – anziché per l’elaborazione di un nuovo disegno di legge governativo – alla luce dell’ampio e proficuo approfondimento istruttorio espletato dalla Commissione lavoro in riferimento alla materia in questione.
La Commissione conviene sulla proposta di rinvio formulata dal relatore.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
(2924) ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternita’ delle donne dirigenti
(Seguito dell’esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 novembre 2004.
Il PRESIDENTE informa la Commissione che gli è stata trasmessa, dal Presidente della Commissione bilancio, il testo della relazione tecnica, a suo tempo richiesta da tale Commissione ai sensi dell’articolo 76-bis comma 3 del Regolamento del Senato, sul disegno di legge n. 2924, recante modifica della normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti. La relazione è accompagnata da una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell’economia, che, dopo aver segnalato l’esigenza di modificare l’articolo 2 del disegno di legge all’esame, al fine di rendere coerente l’indicazione dei maggiori oneri recati dalla nuova normativa con l’importo di 11,7 milioni di euro annui, quantificato dalla stessa relazione tecnica, fa presente di avere verificato positivamente la relazione tecnica predisposta dal Dicastero del lavoro per quanto attiene agli oneri e alla copertura finanziaria indicata, risultando le maggiori entrate contributive previste idonee a garantire il finanziamento della maggiore spesa. Lo stesso Dipartimento riscontra però l’assenza della prescritta clausola di salvaguardia, di cui al decreto legge n. 194 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 264 del 2002, necessaria in presenza di una previsione di spesa connessa all’introduzione di un diritto soggettivo.
Il PRESIDENTE osserva quindi che il parere contrario all’ulteriore corso del provvedimento, espresso dalla Ragioneria nella predetta nota, pur autorevole, non è però tale da condizionare l’ulteriore iter del provvedimento. Si riserva pertanto di formulare, in qualità di relatore, gli emendamenti di carattere finanziario idonei a consentire, anche in relazione al parere che verrà espresso dalla Commissione bilancio, l’ulteriore prosecuzione dell’iter del disegno di legge n. 2924.
Il sottosegretario BRAMBILLA, nel sottolineare l’esigenza di introdurre alcune modifiche al testo del disegno di legge n. 2924, nel senso indicato dal Presidente, segnala a sua volta l’opportunità di integrare il comma 1 dell’articolo 1 introducendo, dopo le parole “alla maternità” il riferimento al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, nonché di sopprimere, allo stesso comma 1, la parola “anche”, dopo le parole “datori di lavoro privati”. Al comma 2 dell’articolo 1 appare altresì opportuno sopprimere le parole “lettera b)“, dopo il riferimento all’articolo 79, comma 1, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 aggiungendo, in fine, le parole: “in considerazione dei diversi settori produttivi”.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
PER LO SVOLGIMENTO DI AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3138
Il senatore FABBRI (FI) comunica che alcune associazioni dei datori di lavoro gli hanno rappresentato l’esigenza di essere ascoltate sul disegno di legge n. 3138, recante modifiche alla disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti. Ove il Presidente e la Commissione consentano, al fine di snellire l’istruttoria legislativa, propone di procedere egli stesso, in qualità di relatore, all’audizione informale delle organizzazioni che ne faranno richiesta. Prospetta inoltre l’opportunità di prorogare il termine di presentazione degli emendamenti fissato per le ore 16 della giornata odierna, eventualmente adottando in altra seduta la decisione relativa alla fissazione di un nuovo termine.
Il PRESIDENTE , conviene con il senatore Fabbri e propone di conferirgli il mandato di procedere alle audizioni in argomento, informandone tempestivamente i componenti della Commissione, al fine di consentire, a chi sia interessato, di prendere parte ad esse.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE si riserva di fissare il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3138 nella prima seduta utile.
La seduta termina alle ore 16.

























