19ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore15,05.
COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI
Il presidente TREU fa presente che i Gruppi politici hanno proceduto alla designazione dei senatori che faranno parte della Sottocommissione per i pareri. Avverte altresì che ha provveduto a designare alla presidenza della Sottocommissione stessa il senatore Livi Bacci.
IN SEDE CONSULTIVA
(1014) Disposizioni per l’ adempimento di obblighi derivanti dall’ appartenenza dell’ Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2006, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, anno 2005
(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1014. Parere alla 14a Commissione per il documento LXXXVII, n. 1. Esame congiunto e rinvio)
Il presidente TREU ricorda che con l’odierna seduta inizia l’esame del disegno di legge comunitaria per il 2006, trasmesso dalla Camera dei deputati, e della Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per il 2005. Ricorda altresì che, ai sensi dell’articolo 144-bis del Regolamento del Senato, sia il disegno di legge sia la relazione sono assegnati alla 14a Commissione per l’esame generale in sede referente, e per l’esame delle parti di relativa competenza, alle Commissioni competenti per materia. L’esame del provvedimento da parte delle suddette Commissioni si conclude, entro quindici giorni dall’assegnazione, con l’approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, scelto, di norma, tra i senatori appartenenti anche alla 14a Commissione. E’ ammessa la presentazione di relazioni di minoranza. Nello stesso termine di quindici giorni, deve concludersi anche l’esame della Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, con l’espressione di un parere: le relazioni ed i pareri espressi dalle singole Commissioni sono allegati alle due relazioni che la 14a Commissione permanente predispone per l’Assemblea, rispettivamente sul disegno di legge comunitaria e sulla Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea.
Propone quindi che l’esame, per le parti di competenza, del disegno di legge comunitaria 2006 e della Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea proceda congiuntamente, fermo restando che esso darà comunque luogo ad esiti separati, con l’approvazione di due distinti atti.
Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.
Il relatore alla Commissione TURIGLIATTO (RC-SE) sottolinea preliminarmente l’importanza della legge comunitaria, precisando che l’Italia si configura attualmente come uno dei paesi membri maggiormente inadempienti rispetto al recepimento degli atti normativi comunitari. Fa quindi presente che il disegno di legge comunitaria, che la Commissione si accinge ad esaminare per le parti di competenza – e che riproduce, nel testo già esaminato dalla Camera dei deputati, l’analogo provvedimento presentato nella XIV Legislatura – adempie all’obbligo gravante sull’Esecutivo di proporre al Parlamento l’approvazione del testo legislativo che la legge n. 11 del 2005, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario, ha individuato come lo strumento fondamentale per l’adeguamento dell’ordinamento interno al diritto comunitario medesimo.
Rientra tra le materie di competenza della Commissione in primo luogo l’articolo 8, comma 1. Tale articolo è volto a individuare i princìpi fondamentali in base ai quali le Regioni e le Province autonome esercitano l’attività legislativa in talune materie di competenza concorrente, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, limitatamente al recepimento di alcuni degli atti comunitari contemplati dal disegno di legge in esame.
Com’è noto, la citata disposizione costituzionale reca un’elencazione di materie, denominate di legislazione concorrente, nelle quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legge dello Stato.
In materia di individuazione di tali princìpi, la legge n. 131 del 2003 ha stabilito, al comma 3 dell’articolo 1, che il legislatore regionale esercita la propria potestà legislativa concorrente nell’àmbito dei princìpi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti: si riconosce, dunque, alle Regioni la possibilità di esercitare immediatamente la potestà legislativa concorrente, pur in assenza di leggi statali recanti i princìpi fondamentali, potendosi questi ultimi desumere anche dal complesso della legislazione statale vigente nelle relative materie.
Come segnala la relazione illustrativa del disegno di legge, l’articolo 8 dà attuazione all’articolo 9, comma 1, lettera f) della citata legge n. 11 del 2005, dove si dispone che la legge comunitaria annuale rechi, tra le altre, disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le Regioni e le Province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l’applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Le materie prese in considerazione nell’articolo in esame sono le seguenti: tutela e sicurezza del lavoro, al comma 1 e tutela della salute al comma 2. In questa sede – precisa il relatore – l’esame verrà limitato quindi al solo comma 1, che tratta una materia di competenza della Commissione: secondo tale disposizione, le Regioni e le Province autonome nell’attuazione delle direttive comunitarie riportate negli allegati al disegno di legge comunitaria in materia di tutela e sicurezza del lavoro, si devono attenere ai seguenti princìpi fondamentali: salvaguardia delle disposizioni dell’ordinamento statale volte a garantire in modo uniforme a livello nazionale la tutela e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento alla previsione di sanzioni; possibilità per le Regioni e le Province autonome di introdurre, “laddove la situazione lo renda necessario” – secondo un inciso inserito dall’altro ramo del Parlamento -, limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legislazione dello Stato, sempre comunque salvaguardando gli obiettivi di protezione perseguiti dalla stessa legislazione.
La Camera dei deputati ha inoltre modificato il testo originario della disposizione, quale risultava anche nel disegno di legge n. 3794 presentato nella passata Legislatura, prevedendo che, in materia di sicurezza del lavoro, le regioni potessero introdurre limiti e prescrizioni “ulteriori” rispetto alla legislazione statale, e non “più severi”, come invece era previsto dal testo presentato in prima lettura dal Governo.
A proposito dell’uniformità del regime sanzionatorio, prescritta nel primo principio, il relatore ricorda che alle Regioni e alle Province autonome è sottratta la possibilità di introdurre sanzioni penali: infatti, la riserva statale della legislazione penale, già derivante dalla pacifica e costante interpretazione dell’articolo 25, secondo comma, della Costituzione, è stata confermata dalla riforma costituzionale del 2001, che, all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, ha compreso tra le materie riservate in via esclusiva alla legislazione statale quella relativa all’ordinamento penale. Ciò comporta un rilevante limite al potere normativo delle Regioni e delle Province autonome, considerato anche che spesso la legislazione interna di recepimento della disciplina comunitaria deve prevedere un sistema sanzionatorio non solamente amministrativo, ma anche penale, modulato sulla rilevanza degli interessi protetti.
Sempre in tema di sicurezza del lavoro, giova richiamare le due direttive in materia, incluse nell’allegato B del disegno di legge all’esame, nel quale sono indicati appunto gli atti comunitari per il cui recepimento è prevista l’adozione di appositi decreti legislativi, sui quali verranno chiamate preliminarmente ad esprimersi le Commissioni parlamentari competenti. Si tratta della direttiva 2005/47/CE, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, e della direttiva 2006/25/CE, recante prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali).
La prima direttiva dà attuazione all’accordosiglato dalla ETF e dalla CER in data 27 gennaio 2004, che intende garantire un’adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, senza per questo pregiudicare la necessaria flessibilità nella gestione delle imprese di trasporti, nella prospettiva di uno spazio ferroviario europeo integrato. A tal fine, l’intesa disciplina il regime dei riposi giornalieri e settimanali, in modo tale da rispettare le peculiarità della prestazione, assicurando ai lavoratori in questione periodi di riposo e di pausa superiori alle prescrizioni minime della disciplina generale in materia di orario di lavoro.
La seconda direttiva contemplata dall’allegato B è la diciannovesima direttivaparticolare emanata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, direttiva del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (cosiddetta Direttiva “madre”). Essa reca le prescrizioni minime di sicurezza e disalute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, ed è volta ad introdurre misure di protezione contro i rischi da radiazioni ottiche artificiali, in particolare per gli occhi e la cute.
Va poi rilevato che l’articolo 11 del disegno di legge comunitaria, introdotto dalla Camera dei deputati, detta uno specifico principio direttivo, in aggiunta a quelli di carattere generale dettati dall’articolo 2 del disegno di legge stesso, cui il Governo dovrà attenersi in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005, con cui si definisce una specifica procedura di ammissione per i cittadini di Paesi terzi che intendano realizzare un progetto di ricerca scientifica in uno degli Stati membri. Con il principio direttivo in questione si stabilisce che la domanda di ammissione a fini di ricerca scientifica del cittadino del Paese terzo possa essere accettata anche quando l’interessato sia già presente nel territorio dello Stato italiano.
L’articolo 23, anch’esso introdotto nel corso della discussione presso l’altro ramo del Parlamento, novella il disposto dell’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, con particolare riferimento alla protezione sociale per le categorie dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, indicate, insieme alle infrastrutture centralizzate, rispettivamente negli allegati A e B del decreto medesimo.
La misura introdotta dispone che nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra nell’ambito delle attività aeroportuali, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sia chiamato a garantire il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione. La norma vigente, invece, affida all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) – organismo regolatore delle attività del trasporto aereo in Italia – il compito di assicurare, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra, l’applicazione delle misure di protezione sociale attualmente previste, privilegiando il reimpiego del personale in attività analoghe che richiedano il possesso di particolari requisiti professionali e di sicurezza da parte del personale addetto.
Il relatore esprime le proprie preoccupazioni per la nuova normativa introdotta, evidenziando che la stessa è suscettibile di comprimere le garanzie per i lavoratori interessati.
Ricorda, quindi, che l’allegato B del disegno di legge contempla anche la direttiva 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. La direttiva – il cui termine di recepimento è fissato per il 15 agosto 2008, con la possibilità di proroga di un ulteriore anno – mira a riordinare in un unico testo le vigenti disposizioni comunitarie riguardanti la parità di trattamento tra sessi in materia di occupazione e lavoro: a tal fine, essa rifonde, semplificandole, sette direttive che regolano questo settore, mirando a renderne più chiari e accessibili i contenuti, alla luce anche degli sviluppi risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
Le disposizioni richiamate riguardano la parità di trattamento in materia di remunerazione, di regimi professionali di sicurezza sociale, di accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale, e di condizioni di lavoro.
Il relatore passa quindi ad esaminare la relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea, evidenziando preliminarmente che, nell’ambito della fase attuativa della strategia di Lisbona – da completare entro il 2010 – i Consigli Europei di marzo e giugno 2005 hanno manifestato insoddisfazione per i risultati raggiunti finora, sollecitando a tale proposito un maggiore impegno degli Stati membri, ai quali è stato chiesto in particolare di presentare un piano nazionale di riforma che tenesse conto delle peculiarità economiche e sociali nazionali e di talune linee-guida elaborate dagli organi dell’Unione. E’ stata inoltre sottolineata la necessità di un maggiore coordinamento tra l’azione della Commissione e quella degli Stati.
Il Governo italiano ha designato quale titolare dei compiti attinenti all’attuazione della strategia di Lisbona il Ministro per le politiche comunitarie, attribuendo altresì ad un comitato interministeriale ad hoc, coadiuvato da un comitato tecnico di alto livello, la responsabilità politica per la formazione del Piano nazionale, che si è scelto di chiamare “Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione”.
Dopo un’ampia istruttoria, durante la quale sono state consultate trentasette parti sociali e che ha visto anche il coinvolgimento delle Regioni – attraverso un rappresentante diretto della Conferenza dei Presidenti nel comitato etico – il Piano è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 e quindi inviato alla Commissione europea entro il termine massimo prefissato dal Consiglio europeo, ossia entro il 15 ottobre.
L’obiettivo del piano italiano è orientato nella direzione dell’accrescimento della competitività del paese anche attraverso la valorizzazione del capitale umano e tecnologico.
Nel contesto della rinnovata strategia di Lisbona, è stato posto inoltre l’accento sull’esigenza di potenziare il modello sociale europeo, in funzione della modificata struttura demografica riscontrabile nel continente, nella quale in particolare si registra un progressivo allungamento della vita media ed una diminuzione della natalità.
Il 16 marzo 2005 la Commissione europea ha presentato il libro Verde “Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici”, con l’intento di promuovere un’ampia consultazione di tutti gli attori sociali che, nell’ambito di ciascun Stato membro, siano interessati o abbiano responsabilità specifiche nel settore.
Il Governo italiano, nel Piano sopra richiamato, ha focalizzato l’attenzione su alcune esigenze nodali, quali la conciliazione dei tempi del lavoro, la promozione di politiche per l’immigrazione e di inclusione sociale, lo sviluppo del mercato del lavoro anche attraverso un prolungamento della vita attiva ed infine l’attivazione di politiche di contrasto alla denatalità, incentrate anche su misure di sostegno alle giovani coppie nonché su interventi atti a ridurre il lavoro precario, che in particolare è suscettibile di determinare un’insicurezza nelle giovani generazioni e la conseguente impossibilità per le stesse di programmare una futura vita familiare.
Per quel che concerne i fondi strutturali, il relatore sottolinea che il Comitato Fondo sociale europeo, nell’ambito della programmazione dei fondi stessi, ha elaborato un apposito parere in ordine alle Linee-guida strategiche comunitarie per la politica di coesione.
L’Italia ha prospettato nell’ambito del proprio documento una serie di direttrici per la programmazione dei Fondi strutturali, la maggior parte delle quali sono contenute anche nel sopracitato parere del Comitato, che in particolare richiama l’attenzione sulla promozione di politiche di contrasto alla disoccupazione di lungo periodo e giovanile, sull’adozione di misure per la regolarizzazione del mercato del lavoro e dei sistemi pensionistici, nonché per l’emersione del sommerso, sull’incremento della partecipazione al mercato del lavoro, sull’attivazione di politiche di sviluppo del capitale umano, anche mediante il rafforzamento della formazione professionale, sul potenziamento dei servizi finalizzati ad aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, e dei servizi per l’impiego, sull’analisi dei fabbisogni occupazionali e di competenze delle imprese e sull’adozione da parte delle stesse di modelli organizzativi capaci di fare fronte alle crisi occupazionali, ed infine sull’attivazione di misure atte a tutelare gli immigrati. Relativamente a quest’ultima tematica, sulla base del Rapporto della Commissione sugli esiti della missione comunitaria in Libia del dicembre 2004, l’Unione nell’aprile 2005 ha sottolineato la necessità di attivare forme di cooperazione con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori, finalizzata ad attivare un’azione di contrasto all’immigrazione illegale nel Mediterraneo e di sensibilizzazione dei paesi interessati.
E’ stato rilevato come le risorse finanziarie stanziate dall’Unione Europea per far fronte alle questioni migratorie siano inadeguate rispetto al livello di priorità che riveste la materia e le relative procedure di assegnazione risultino ancora estremamente lente. La relazione all’esame, a questo proposito, fa presente che, per quel che concerne l’utilizzo di tale risorse, l’Italia risulta essere il paese con il maggior numero di progetti approvati nell’ambito delle disponibilità individuate – per l’anno 2004 – dai Fondi AENEAS. Inoltre il Ministero dell’interno, in cooperazione con altri enti operanti nel settore, ha presentato uno specifico progetto, nell’ambito del programma comunitario ARGO 2005, per la gestione di flussi migratori sull’isola di Lampedusa.
Un altro profilo del documento in titolo, rilevante ai fini delle competenze della Commissione, inerisce alla tematica delle pari opportunità. A tal proposito, occorre ricordare l’attività di prevenzione del fenomeno discriminatorio, svolta dall’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali del Dipartimento per le pari opportunità – costituito in base alla Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 – che si è articolata per il 2005 in azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e degli operatori di settore, di comunicazione sui mass media, di educazione nelle scuole e di informazione nei luoghi di lavoro, d’intesa con le amministrazioni competenti per settore.
Si apre il dibattito.
Il senatore GALLI (LNP) sottolinea la sussistenza di una profonda divergenza tra le indicazioni generali contenute nella Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea e le affermazioni di taluni esponenti delle forze politiche di maggioranza, soprattutto per quel che concerne la tematica dell’immigrazione e quella previdenziale.
Riguardo alla materia dell’immigrazione, va evidenziato che in un incontro recentemente svoltosi tra i primi ministri degli stati membri dell’Unione, il presidente Prodi è sembrato incline a condividere l’opinione prevalente, orientata all’adozione di misure più severe, volte a contenere in maniera incisiva il fenomeno migratorio. Tale orientamento risulta però totalmente antitetico rispetto a quello assunto dal ministro Ferrero, orientato nella opposta direzione di un ampliamento indiscriminato dei flussi migratori, attraverso l’introduzione del permesso annuale per la ricerca di lavoro.
Anche relativamente alla tematica previdenziale va sottolineato che le strategie politiche prospettate da alcuni esponenti della maggioranza, volte a preservare taluni profili della legge n. 243 del 2004, di riforma del sistema pensionistico, risultano differenti rispetto a quelle sostenute dalle forze politiche della sinistra più radicale, che si pongono invece in una prospettiva di integrale contrarietà rispetto a qualsivoglia ipotesi di innalzamento dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento, mostrando così di ignorare volutamente tutte le prevedibili conseguenze negative per la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale derivanti da tale opzione.
Il PRESIDENTE precisa che la questione attinente alla previdenza ed al dibattito politico in atto sulle prospettive di riforma, affrontata dal senatore Galli, esula dall’oggetto del dibattito odierno e andrà approfondita in una sede diversa.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DELL’ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE
Il presidente TREU , considerato che la seduta antimeridiana dell’Assemblea prevista per domani, mercoledì 4 ottobre, non avrà più luogo, propone di anticipare alle ore 12 l’orario di inizio della seduta della Commissione, già convocata per le ore 15 di domani stesso.
Conviene la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,45.
1ª Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alle Commissioni 3a e 4a riunite:
(1026) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l’intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell’esame;
alla 1a Commissione:
Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare” (n. 18): rinvio dell’esame;
alla 1a Commissione:
Schema di decreto legislativo recante: “Recepimento della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo” (n. 19): rinvio dell’esame.

























