(Dal Resoconto Sommario)
300ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: “Recepimento della direttiva 1999/63/CE del Consiglio relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare, concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST)” (n. 451)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)
Introduce l’esame il relatore alla Commissione VANZO (LP), il quale ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo all’esame è volto a recepire la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, sull’orario di lavoro e su altri profili di tutela dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili: tale direttiva ha dato attuazione all’accordo – il quale costituisce parte integrante della medesima – concluso in materia il 30 settembre 1998 tra le organizzazioni rappresentanti i datori e i lavoratori del settore marittimo (ECSA e FST).
Come osserva la relazione illustrativa. lo schema di decreto è stato adottato anche al fine di accelerare il processo di ratifica – per l’Italia ancora in corso – della convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 180 del 22 ottobre 1996, concernente l’orario di lavoro della gente di mare e la composizione dell’equipaggio.
Riguardo all’attuale ordinamento italiano, si ricorda che la categoria di lavoratori in esame è esclusa dall’ambito di applicazione della disciplina generale in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. Per essi trova invece applicazione l’articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, articolo che ha parzialmente recepito le norme in materia di orario di lavoro della citata convenzione OIL n. 180: tale disposizione è ora interamente novellata dall’articolo 3 dello schema.
Passando ad esaminare i singoli articoli che compongono lo schema di decreto legislativo, il relatore fa presente che l’articolo 1, ai commi 1 e 2, definisce l’oggetto e il campo di applicazione del provvedimento: in particolare, i lavoratori interessati sono quelli che prestano, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima. Il successivo comma 3 vieta che a bordo delle suddette navi mercantili possano essere imbarcati lavoratori di età inferiore a sedici anni.
L’articolo 2 reca, ai fini dell’applicazione del decreto legislativo in esame, le definizioni di: nave adibita alla navigazione marittima; ore di lavoro; ore di riposo; lavoratore marittimo e armatore, mentre l’articolo 3, come già detto, novella per intero l’articolo 11 del decreto legislativo n. 271 del 1999.
Le differenze più rilevanti rispetto all’attuale versione appaiono le seguenti: si riformula la disciplina sull’ammissibilità, da parte dei contratti collettivi, di deroghe ai limiti massimi di orario di lavoro e ai periodi minimi di riposo, nella misura definita al capoverso 2; al capoverso 7, le deroghe contrattuali sono consentite subordinatamente all’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ricorso alle deroghe deve essere comunque “contenuto” e conforme ai principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Si richiede inoltre che, a fronte delle medesime deroghe, i contratti prevedano congedi più frequenti o più lunghi ovvero congedi compensativi per i marittimi a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata. A tale proposito, occorre ricordare che l’attuale disciplina, all’articolo 11, comma 8, del citato decreto legislativo n. 271 consente le deroghe in oggetto senza autorizzazione ministeriale, ma con esclusivo riferimento ai marittimi a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o in servizi portuali. Inoltre, le misure di garanzia e compensative non sono costituite da congedi, ma da periodi di riposo.
Proseguendo nella sua esposizione dei contenuti dell’articolo 3 dello schema di decreto legislativo in titolo, il relatore , osserva che altri elementi di novità rispetto alla disciplina vigente riguardano, al capoverso 8, la previsione che i soggetti di età inferiore a diciotto anni non possano svolgere attività lavorativa a bordo in orario notturno, definito come un periodo di almeno 9 ore consecutive e comprendente la fascia dalle ore 24 alle ore 5; al capoverso 9, che rinvia all’Allegato Aallo schema. si definisce poi un modello per la compilazione della tabella concernente l’organizzazione del servizio di bordo.
L’articolo 4dello schema e il relativo Allegato B istituiscono e disciplinano il registro dell’orario di lavoro a bordo delle navi mercantili in esame: tale registro deve riportare, secondo la previsione di cui al comma 1, le ore giornaliere di lavoro e quelle di riposo effettuate, al fine di consentire agli organi di vigilanza la verifica del rispetto della disciplina posta dalla novella di cui al precedente articolo 3. Sono inoltre da segnalare le disposizioni di cui al comma 5, ai sensi del quale il lavoratore deve ricevere, a cura dell’armatore, una copia del registro che lo riguarda, firmata dal comandante o dall’ufficiale da egli delegato e dal marittimo stesso e il comma 6, in base al quale i registri sono esaminati e vistati in occasione delle visite di controllo di cui agli articoli da 18 a 21 del citato decreto legislativo n. 271 del 1999 .
L’articolo 5, comma 1, dello schema dispone che l’armatore fornisca al comandante le risorse necessarie affinché il lavoro a bordo delle navi mercantili in oggetto sia organizzato nel rispetto degli obblighi stabiliti dal provvedimento in titolo. Il comma 2 prevede che il comandante adotti le misure necessarie ai fini dell’osservanza della disciplina sull’orario di lavoro e sui periodi di riposo.
L’articolo 6dispone che la tabella di armamento, relativa alla composizione numerica e qualitativa dell’equipaggio, sia definita tenendo conto delle esigenze di evitare o ridurre al minimo orari eccessivi di lavoro a bordo e garantire adeguati periodi di riposo, in relazione alla tipologia di nave e di navigazione; nonché di assicurare – in base alla composizione dell’equipaggio e in conformità con la relativa tabella minima rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – la sicurezza e l’efficienza.
Con l’articolo 7 dello schema all’esame siconferma l’attuale disciplina sulla verifica di idoneità al lavoro dei soggetti in esame e sui relativi ricorsi amministrativi. Tale normativa prevede, in particolare, una visita preventiva ed una periodica, avente cadenza biennale. Il comma 1 dell’articolo 8prevede poi che i marittimi destinatari della nuova disciplina abbiano diritto ad almeno due settimane di ferie retribuite per anno ovvero di un numero di giorni corrispondente alla durata, se inferiore all’anno, dell’attività lavorativa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il periodo minimo di ferie annuali non può essere sostituito con un’indennità, ad eccezione dell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.
L’articolo 9 – prosegue il relatore – definisce l’apparato sanzionatorio: ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 2, per la violazione delle norme generali di cui al comma 1 ed al comma 2 del precedente articolo 5 – relative, rispettivamente, all’armatore e al comandante – è previsto l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 500 a 2.500 euro. Per l’inosservanza – da parte dell’armatore – delle norme di cui all’articolo 4, commi 1, 3 e 5, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, ai sensi del comma 1,lettera b), del medesimo articolo. Si ricorda che, in via generale, l’attuale disciplina sui limiti massimi di orario di lavoro e sui periodi minimi di riposo dei marittimi in esame non presenta un apparato sanzionatorio.
Ai sensi dell’articolo 10, nei casi in cui dalle verifiche del registro di cui all’articolo 4 emergano violazioni delle norme relative all’orario di lavoro e ai periodi di riposo e tali inosservanze comportino rischi per la nave o per la salute e la sicurezza dei lavoratori, l’autorità marittima non rilascia le cosiddette “spedizioni” – si ricorda che tale atto è necessario, ai sensi dell’articolo 181 del codice della navigazione, ai fini della partenza della nave dal porto – e obbliga l’armatore alla revisione della summenzionata tabella di armamento. L’articolo 11, infine,specifica che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

























