67ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente TREU avverte che, a causa di concomitanti e improrogabili impegni politici, il rappresentante del Governo incaricato di rispondere alle interrogazioni all’ordine del giorno, non potrà prendere parte alla seduta. Pertanto, lo svolgimento delle predette interrogazioni è rinviato alla prossima settimana.
IN SEDE REFERENTE
(1577) POLI ed altri. – Disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione dell’attività dell’INPS
(Esame e rinvio)
Il relatore POLI (UDC) introduce l’esame, rilevando preliminarmente che il disegno di legge n. 1577 prospetta un intervento di razionalizzazione e semplificazione dell’attività dell’INPS, con riferimento ad alcuni specifici procedimenti, al fine di rimuovere farraginosità e duplicazioni che, allo stato attuale, si ripercuotono negativamente sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini.
In particolare, gli articoli 1 e 2, riguardanti le modalità di accertamento delle prestazioni collegate al reddito, si pongono l’obiettivo di risolvere l’annosa questione delle prestazioni indebite per motivi reddituali, prendendo a riferimento non più il reddito presunto – che determina di fatto il sorgere fisiologico dell’indebito, e del relativo contenzioso – bensì il reddito conseguito nell’anno di riferimento.
L’articolo 3, interviene sulle modalità di pagamento dilazionato dei crediti contributivi, uniformando la disciplina in materia che contempla, attualmente, un diverso sistema di rateizzazione a seconda che si tratti di crediti iscritti a ruolo o di crediti che si trovino ancora in fase amministrativa. Infatti, mentre per i primi l’INPS può autorizzare la rateizzazione sino al limite massimo di sessanta rate, per i crediti non iscritti a ruolo la normativa vigente prevede che l’Istituto possa autorizzare la rateizzazione fino ad un limite massimo di ventiquattro rate. Con la modifica proposta, il pagamento rateale dei debiti contributivi è consentito nel limite di sessanta rate.
Con l’articolo 4 – prosegue il relatore – si estende, per evidenti ragioni di omogeneità ed economicità, anche ai procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, l’applicazione della norma dell’articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per la quale l’assicurato non può reiterare la domanda di assegno di invalidità o di pensione di inabilità, qualora abbia in corso un procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento di tale diritto.
Le disposizioni degli articoli 5 e 6 sono volte a realizzare un significativo miglioramento dei flussi informativi che pervengono all’INPS, relativamente sia alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti che alle dichiarazioni dei redditi degli esercenti attività autonome.
In particolare l’articolo 5 mira a consolidare il flusso mensile delle informazioni in via telematica dei dati retributivi, finalizzato non solo al calcolo dei contributi ma anche al puntuale aggiornamento dell’archivio e anagrafe dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori iscritti alla gestione separata, così da rendere più tempestiva l’erogazione delle prestazioni e il rilascio dell’estratto conto certificativo.
L’articolo 6 – prosegue il relatore – razionalizza le modalità di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori autonomi, in modo tale da consentire la conoscenza tempestiva degli elementi inerenti alla determinazione dei contributi, senza dover attendere gli esiti degli accertamenti reddituali condotti dall’Agenzia delle Entrate.
La disposizione di cui all’articolo 7 riguarda la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’INPS ed è finalizzata a rendere più celere il perseguimento degli obiettivi già previsti dalla norma inserita all’interno della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005). In particolare, si individua un termine certo a decorrere dal quale si rende obbligatoria la trasmissione telematica dei suddetti certificati, secondo le modalità definite dal decreto interministeriale, di cui comma 810, numero 5-bis, della legge finanziaria per il 2007.
Inoltre, in analogia con quanto previsto del citato comma 810, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette mediche al Ministero dell’economia, al fine di assicurare la definitiva operatività della trasmissione telematica delle certificazioni di malattia, si propone di riconoscere un contributo ai medici che provvedono al servizio di trasmissione telematica delle certificazioni in questione.
Con l’articolo 8 – prosegue il relatore – si ridefiniscono i criteri di determinazione del valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente, per allinearli alla denuncia mensile dei contributi introdotta dalla legge n. 326 del 2003.
In occasione di particolari eventi che determinano l’interruzione o la sospensione dell’attività lavorativa, quali malattia o la maternità, il legislatore ha previsto l’accredito di contribuzione figurativa in favore del lavoratore. In questo modo la sua posizione assicurativa non subisce conseguenze negative , sotto il profilo previdenziale.
I criteri di determinazione della predetta contribuzione figurativa sono attualmente previsti dall’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e si basano sulla cadenza annuale delle dichiarazioni delle retribuzioni percepite dal lavoratore. Va a tal proposito rilevato che l’INPS già dal 2005 dispone dei valori retributivi di ciascun assicurato con cadenza mensile e si rende pertanto necessario utilizzare dei valori retributivi più analitici per calcolare l’accredito figurativo, in modo tale da consentire l’aggiornamento mensile dell’estratto assicurativo del soggetto anche nei casi in cui vi sia contribuzione figurativa, con il risultato di ottenere il completo raggiungimento del principale obiettivo per il quale è stata introdotta la denuncia contributiva mensile.
Si apre la discussione generale.
Il senatore ZUCCHERINI(RC-SE), riservandosi di intervenire ulteriormente nel corso della discussione generale, esprime perplessità sulla formulazione della disposizione contenuta all’articolo 4 del disegno di legge in titolo – volta ad escludere la possibilità di presentazione di nuove domande nel corso dell’iter di un procedimento di accertamento dell’invalidità civile – osservando che tale preclusione è suscettibile di ledere il diritto degli interessati nei casi di ulteriore istanza presentata a seguito di un aggravamento dello stato di salute; il differimento della facoltà di inoltro della domanda determinerebbe infatti un ritardo della decorrenza degli effetti giuridici ad essa conseguenti, che, com’è noto, retroagiscono alla data di presentazione dell’istanza.
Il relatore POLI(UDC),nel riconoscere la fondatezza del rilievo espresso dal senatore Zuccherini, si riserva di elaborare una proposta emendativa idonea a fornire maggiori garanzie a tutela dei soggetti che chiedono il riconoscimento della invalidità civile.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

























