81ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE DELIBERANTE
(1614) TREU e PETERLINI. – Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari
(1626) RAME ed altri. – Norme per l’ ordinamento della professione di collaboratore parlamentare
(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1614 ed assorbimento del disegno di legge n. 1626)
Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta di ieri.
Il presidente TREU avverte che si passerà all’illustrazione degli emendamenti accantonati nella seduta di ieri. Ricorda che gli emendamenti sono riferiti al disegno di legge n. 1614, già adottato dalla Commissione come testo base.
Il senatore SACCONI (FI) illustra l’emendamento 1.1, che intende applicare al rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari l’istituto della certificazione, introdotto con la legge n. 30 del 2003 e con il decreto legislativo n. 276 dello stesso anno, tramite il quale i soggetti esplicitamente autorizzati dalla legge stessa possono attestare la libera manifestazione di volontà delle parti in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro. Anche con riferimento ad alcuni recenti accenni del Presidente della Camera dei deputati circa l’opportunità di certificare i rapporti di lavoro dei collaboratori, accenni peraltro alquanto generici e non molto precisi per quanto attiene all’identificazione dei soggetti abilitati a compiere tale atto, il senatore Sacconi ritiene utile introdurre un chiaro ed esplicito richiamo alla legislazione vigente in materia e alle garanzie accordate alle parti dall’ordinamento. Peraltro, l’obbligo o la facoltà di ricorrere all’istituto della certificazione potrebbe essere compreso anche nell’ambito delle misure applicative, da adottarsi da parte degli organi competenti dei due rami del Parlamento, come prevedono l’emendamento 1.13 del relatore ed altri emendamenti di analogo tenore.
Il senatore Sacconi aggiunge quindi la firma all’emendamento 1.5 del senatore Malan, e lo riformula nell’emendamento 1.5 (testo 2), in accoglimento dell’invito rivolto nella seduta di ieri dal Presidente, sostituendo le parole “restano liberi di avvalersi” con le altre: “possono avvalersi”.
Il senatore NOVI (FI) aggiunge la firma all’emendamento 1.5 (testo 2).
Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) fa presente che l’emendamento 1.11 si propone di esplicitare che, nell’ambito delle modalità attuative della legge, rimesse ad una deliberazione dei questori di ciascuno dei due rami del Parlamento, dovrebbe essere stabilito il rapporto tra il rimborso forfetario percepito mensilmente dai parlamentari e gli importi relativi alle retribuzioni dei loro collaboratori, e dovrebbero essere indicate le tipologie di contratto di lavoro subordinato applicabili ai collaboratori stessi. Ritiene tuttavia accettabile l’emendamento 1.13 del relatore, che persegue le stesse finalità dell’emendamento 1.11, tramite il rinvio alle misure attuative la cui adozione è demandata agli organi competenti dei due rami del Parlamento. Ritira pertanto l’emendamento 1.11.
Dopo che la senatrice RAME (Misto-IdV) ha dato per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma, il PRESIDENTE , con riferimento alle osservazioni del senatore Tibaldi, segnala che l’emendamento 1.9 esplicita il rinvio al contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro dei collaboratori, individuabile in relazione ai contenuti specifici della prestazione e alla categoria professionale di riferimento, mentre l’emendamento 1.13 del relatore demanda agli organi competenti dei due rami del Parlamento l’adozione di specifiche misure di attuazione delle norme in discussione, in ambiti che attengono alla autonomia delle Camere, quali il regime degli accessi alle sedi parlamentari, la verifica sulla effettiva destinazione delle somme erogate forfettariamente ai parlamentari, la predisposizione di corsi di aggiornamento a cura delle amministrazioni parlamentari, e la certificazione del rapporto di lavoro del collaboratore, per citare alcune delle questioni richiamate negli emendamenti presentati.
Il Presidente ricorda quindi che è già pervenuto il parere della Commissione bilancio, di nulla osta sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti presentati, e dà conto del parere della Commissione affari costituzionali, che, nell’esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 1614, pur sottolineando la natura ricognitiva dello stesso, formula un parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.11 – peraltro testé ritirato -, 1.12, 1.0.1 e 1.0.2, ritenuti in contrasto con il principio di autonomia normativa e organizzativa delle Camere, di cui all’articolo 64 della Costituzione. Va altresì segnalato che le osservazioni della Commissione affari costituzionali relativamente all’emendamento 1.6 sono sostanzialmente recepite dall’emendamento 1.13, sul quale, peraltro, il nulla osta della Commissione è subordinato alla soppressione dell’inciso recante il termine di tre mesi entro il quale gli organi competenti della Camera dei deputati e del Senato adottano le misure attuative, termine considerato anch’esso lesivo del principio costituzionale di autonomia delle Camere. Il parere non ostativo sull’emendamento 1.7, infine, è formulato nel presupposto che la modifica apportata all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si applichi solo nel caso in cui si faccia ricorso ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Al fine di recepire la condizione posta dal parere della Commissione affari costituzionali, il relatore BOBBA (Ulivo) riformula l’emendamento 1.13 nell’emendamento 1.13 (testo 2), sopprimendo l’inciso “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Gli emendamenti 1.4, 1.12 e 1.6 sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti, i quali aggiungono la loro firma all’emendamento 1.13 (testo 2). A tale emendamento aggiunge la firma anche il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com).
La senatrice RAME (Misto-IdV), nel dichiarare di ritirare gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, precisa che, a suo avviso, andrebbe eliminata del tutto la possibilità per il parlamentare di avvalersi dei rapporti di collaborazione a progetto, in considerazione dei numerosi abusi a cui essi sono suscettibili di dar luogo.
Il PRESIDENTE pur sottolineando che il rapporto più congruo in relazione all’attività dei collaboratori parlamentari è quello di lavoro subordinato, fa presente che non è opportuno escludere del tutto la possibilità di avvalersi del modulo contrattuale della collaborazione a progetto, che può rivelarsi più adatto di altre tipologie contrattuali per il perseguimento di determinate finalità e per lo svolgimento di attività connesse, ad esempio, alla ricerca o all’istruttoria per la redazione di proposte di legge.
Il senatore NOVI (FI) fa presente che a volte i collaboratori parlamentari, oltre all’attività di supporto espletata a favore del singolo parlamentare, svolgono in via principale un’attività lavorativa ulteriore.
Il PRESIDENTE chiarisce, in relazione ai profili evidenziati dal senatore Novi, che relativamente al regime delle incompatibilità risultano applicabili i principi generali sussistenti nell’ordinamento lavoristico. Con riferimento ad alcune osservazioni dei senatori PARAVIA (AN) e ADRAGNA (Ulivo), precisa poi che la dizione “lavoro autonomo” contenuta al comma 2 dell’articolo 1, deve intendersi comprensiva anche delle attività professionali.
Avverte quindi che si passerà all’espressione del parere del relatore e della rappresentante del Governo sugli emendamenti.
Il relatore BOBBA (Ulivo) esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.9, 1.8, 1.7, 1.5 (testo 2) e 1.2. Esprime parere contrario sull’emendamento 1.1, in quanto ritiene preferibile che l’adozione di disposizioni riguardanti la certificazione dei rapporti di lavoro sia demandata alle misure di attuazione contemplate nell’emendamento 1.13 (testo 2), di cui auspica l’approvazione.
La rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
Si passa alla votazione degli emendamenti.
Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti l’emendamento 1.3, che viene approvato dalla Commissione.
Con separate votazioni vengono poi approvati gli emendamenti 1.9 e 1.8.
Dopo che è stato respinto l’emendamento 1.1, la Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 1.7, 1.5 (testo 2), 1.13 (testo 2) e 1.2.
Il PRESIDENTE avverte che la votazione degli emendamenti è conclusa.
Considerato che non ci sono richieste di intervenire per dichiarazione di voto in ordine ai disegni di legge in titolo, il Presidente, prima di passare alla votazione finale dell’articolo unico di cui si compone il disegno di legge n. 1614, nel testo modificato, esprime ai Gruppi politici di maggioranza e di opposizione il proprio compiacimento per l’ampiezza e l’elevato livello della discussione. Rivolge inoltre un particolare ringraziamento ai senatori Azzollini, Paravia e Zuccherini, per il fondamentale contributo di idee e di proposte con cui hanno attivamente e proficuamente preso parte alla stesura del disegno di legge n. 1614. I loro nomi non figurano tra quelli dei firmatari di tale disegno di legge solo per disguidi di natura organizzativa, ma è doveroso riconoscere il ruolo fondamentale che essi hanno svolto nella messa a punto del testo che la Commissione si accinge a licenziare.
Chiede infine alla Commissione di conferirgli il mandato di verificare la correttezza dei rinvii interni al testo, alla luce delle modifiche approvate, apportando, ove necessario, le necessarie correzioni, in sede di coordinamento formale del testo medesimo.
Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.
Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il disegno di legge n. 1614, nel testo conseguente alle modifiche approvate.
La Commissione approva, con conseguente assorbimento del disegno di legge n. 1626.
IN SEDE REFERENTE
(1695) Deputati NICCHI ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera, approvato dalla Camera dei deputati
(1248) PISA ed altri. – Disposizioni in materia di modalita’ per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d’ opera
(Esame congiunto e rinvio)
La senatrice MONGIELLO (Ulivo) rileva preliminarmente che il disegno di legge n. 1695 – approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati – concerne la forma e le modalità per la risoluzione del contratto di lavoro da parte del lavoratore. Ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 3, si prevede, infatti, che tale atto debba essere esercitato, a pena di nullità, per iscritto e su appositi moduli, recanti, tra l’altro, la data di emissione e aventi una validità di quindici giorni dalla data di emissione medesima.
Il disegno di legge è quindi inteso a contrastare una prassi diffusa, in base alla quale il datore o committente fa firmare al lavoratore una lettera di dimissioni con data in bianco, per poi eventualmente avvalersene in un momento successivo. Tali situazioni costituiscono inaccettabili violazioni dei diritti del lavoratore e vanno quindi adeguatamente arginate.
L’ambito di applicazione del disegno di legge concerne, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1, i contratti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata del rapporto; i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ivi compresi quelli di lavoro a progetto, e di collaborazione di natura occasionale; i contratti di associazione in partecipazione – di cui all’art. 2549 del codice civile – qualora l’associato fornisca prestazioni lavorative ed i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
I moduli summenzionati sono resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali, dai centri per l’impiego nonché attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo la previsione di cui ai commi 1 e 5.
Ai sensi del comma 3 si demanda, inoltre, a direttive del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei moduli, i quali devono, in ogni caso, riportare un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché gli spazi, da compilare a cura del lavoratore firmatario, destinati all’identificazione di quest’ultimo, del datore o committente, della tipologia di contratto oggetto della risoluzione, della data della stipulazione del contratto medesimo e di ogni altro elemento utile. Si demanda inoltre alle predette direttive del Ministero del lavoro l’individuazione delle modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni e di quelle per il rilascio del modulo attraverso il sito internet del Ministero; tali modalità devono garantire la certezza dell’identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l’individuazione della data di emissione, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di quindici giorni summenzionato.
Il disegno di legge demanda inoltre, ai sensi del comma 6, ad apposite convenzioni a titolo gratuito – stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge – la definizione delle modalità attraverso le quali consentire al lavoratore l’acquisizione gratuita dei moduli summenzionati, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e gli istituti di patronato e di assistenza sociale.
Il comma 7 specifica che all’attuazione della legge si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il disegno di legge n. 1248 presenta un contenuto sostanzialmente analogo al disegno di legge n. 1695. Le differenze più rilevanti riguardano l’assenza del riferimento ai centri per l’impiego nel novero dei soggetti presso i quali devono essere disponibili i moduli, la mancanza del rinvio all’individuazione di modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli ed il diverso tenore delle disposizioni finanziarie.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.

























