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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)


319ª Seduta 


 


Presidenza del Presidente


ZANOLETTI 


  

La seduta inizia alle ore 15,05.


 


 


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 


 


Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/86/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (n. 490)


(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)


 


Il relatore MORRA (FI) riferisce sullo schema di decreto legislativo all’esame, precisando preliminarmente che lo stesso – adottato sul presupposto della delega contenuta nell’ambito della  legge comunitaria n. 306 del 2003 – dà attuazione alla direttiva 2001/86/CE dell’8 ottobre 2001, la quale costituisce, a sua volta, un completamento del cosiddetto statuto della società europea, stabilito con il Regolamento (CE) n. 2157/2001. In particolare, tale direttiva prefigura un quadro giuridico uniforme in ambito europeo relativamente ai processi di riorganizzazione delle imprese su scala comunitaria, idoneo ad evitare – come si legge nelle premesse della stessa -che la costituzione di una società europea possa comportare una compressione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori previste in relazione alle singole società partecipanti al processo costitutivo in questione.


            Passando all’analisi delle disposizioni contenute nello schema di decreto in titolo, il relatore rileva che l’articolo 1 individua l’oggetto del decreto legislativo in questione, mentre l’articolo 2 contiene talune definizioni, tra le quali quelle di società europea, di organo di rappresentanza dei lavoratori, di delegazione speciale di negoziazione e di coinvolgimento dei lavoratori.


            All’articolo 3 vengono specificamente individuate le procedure per l’istituzione della delegazione speciale di negoziazione – da effettuarsi nei casi in cui gli organi di direzione o amministrazione delle società partecipanti stabiliscano il progetto di costituzione di una società europea – finalizzate a garantire un’adeguata rappresentatività dei lavoratori, nonché un’adeguata partecipazione e coinvolgimento degli stessi nei processi decisionali in questione.


Viene inoltre fissata in sei mesi la durata massima dei negoziati tra i competenti organi delle società partecipanti e la delegazione di negoziazione – secondo la previsione dell’articolo 5 – finalizzati al raggiungimento di un accordo, che pur essendo frutto dell’autonomia negoziale delle parti, deve necessariamente determinare, ai sensi dell’articolo 4, il campo d’applicazione dell’accordo stesso, la composizione, il numero dei membri e la distribuzione dei seggi dell’organo di rappresentanza, le attribuzioni e la procedura prevista per l’informazione e la consultazione dello stesso, la frequenza delle riunioni e le risorse finanziarie e materiali da attribuire all’organo di rappresentanza, le modalità di attuazione delle procedure di informazione e consultazione istituite dalle parti, compreso, eventualmente, il numero di membri dell’organo di amministrazione o di vigilanza della società europea che i rappresentanti dei lavoratori possono designare, la data di entrata in vigore dell’accordo, la durata, i casi in cui l’accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.


Si prevede inoltre, all’articolo 7, che la disciplina contemplata nell’allegato I allo schema di decreto legislativo in titolo – relativa alla composizione dell’organo di rappresentanza dei lavoratori, alle disposizioni di riferimento per l’informazione e la consultazione ed infine a quelle inerenti alla partecipazione – trovi applicazione in via residuale, qualora non venga raggiunto un accordo al termine della negoziazione oppure qualora le parti abbiano deciso in tal senso.


Vengono  posti a carico dei membri della delegazione di negoziazione e dell’organo di rappresentanza  appositi obblighi di segreto, relativamente alle notizie riservate apprese dagli stessi nell’esercizio delle proprie funzioni – di cui articolo 8 – la violazione dei quali comporta l’applicabilità di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi in cui il comportamento in questione configuri un illecito penalmente rilevante,  ai sensi dell’articolo 12.


Si stabilisce inoltre, all’articolo 9, che i rapporti tra l’organo di rappresentanza e l’organo competente della società europea e – nell’ambito delle precedure di informazione e consultazione dei lavoratori –  quelli tra organo di vigilanza e rappresentanti dei lavoratori  siano incentrati  su un principio di cooperazione.


L’articolo 10 contempla una disciplina di tutela di rappresentanti dei lavoratori, prevedendo che agli stessi siano assicurate le medesime garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge o contratti collettivi applicabili dagli Stati membri in cui i rappresentanti stessi siano impiegati.


La disposizione di cui all’articolo 11  – prosegue il relatore –  disciplina le ipotesi di sviamento delle procedure, ossia dei casi in cui vengano poste in essere modifiche sostanziali nella società europea o nelle società affiliate finalizzate specificamente a privare i lavoratori dei propri diritti di coinvolgimento. 


Viene inoltre  prefigurato – all’articolo 6 – un criterio oggettivo per l’individuazione della legge applicabile alle procedure di negoziazione, in base al quale si stabilisce che alle stesse venga applicata la legge dello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società europea.


L’ articolo 13 detta una specifica disciplina in ordine alle ipotesi di interferenze normative tra le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in titolo e quelle inerenti al comitato aziendale europeo di cui al decreto legislativo n. 74 del 2002, mentre l’articolo 14 detta disposizioni transitorie e finali ivi compresa la clausola di invarianza degli oneri finanziari.


 


            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


 


 


Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/79/CE del Consiglio, relativa all’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association  (IACA) (n. 489)


(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)


 


Il relatore  VANZO (LP)  riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame evidenziando che lo stesso, predisposto ai sensi della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 2 e all’allegato B della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Legge comunitaria 2003), è volto a recepire la direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, concernente l’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile. Tale direttiva – per la quale il termine di recepimento è scaduto il 1° dicembre 2003 – ha dato attuazione all’accordo, il quale costituisce parte integrante della medesima, concluso in materia il 22 marzo 2000 tra organizzazioni dei datori e dei lavoratori del settore medesimo dell’aviazione civile.


Il relatore ricorda quindi che, nell’attuale ordinamento interno, la categoria di lavoratori in esame è esclusa dall’àmbito di applicazione della disciplina generale in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo dell’8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni.


Passando all’esame delle singole disposizioni dello schema di decreto legislativo in titolo, si rileva che, ai sensi dell’articolo 1e dell’articolo 2, comma 2, dello stesso, la disciplina in oggetto concerne il personale di volo dell’aviazione civile, rientrante nella definizione di cui all’articolo 732 del codice della navigazione ed impiegato da un’impresa con sede nello Stato italiano.


A tale proposito, secondo il relatore, sarebbe opportuno chiarire se, come sembra, si faccia esclusivo riferimento alla sede principale.


Il suddetto articolo 732 distingue il personale di volo in tre categorie, ossia: gli addetti al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili; gli addetti al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo e gli addetti ai servizi complementari di bordo.


I commi 1 e 3 dell’articolo 2recano – sempre ai fini dell’applicazione del provvedimento in esame – rispettivamente le nozioni di orario di lavoro e di tempo di volo.


L’articolo 3, comma 1,dispone che le ore di lavoro annue non possano essere superiori a 2.000, fatte salve specifiche limitazioni – previste dalla disciplina comunitaria o da quella nazionale – sul tempo di volo, sui periodi di servizio e sulle prescrizioni di riposo.


Tale limite massimo – prosegue il relatore –  è comprensivo anche dei periodi di riserva, durante il quale il membro di equipaggio deve mantenersi immediatamente disponibile, per svolgere attività di volo, di posizionamento ovvero altro servizio, senza che tra il periodo di riserva medesimo ed il successivo servizio intercorra un periodo di riposo. Per la determinazione ed il computo dei periodi di riserva, il comma 1 rinvia alla legislazione vigente, disponendo altresì che  il tempo di volo non possa superare le 900 ore annue.


Il successivo comma 2 prevede che il summenzionato limite di 2.000 ore sia ripartito in maniera uniforme nell’arco dell’anno, fatte salve motivate esigenze di carattere tecnico-operative nonché le clausole stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati.


Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, il personale di volo dell’aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati.


Il comma 2 specifica che il periodo di ferie non può essere sostituito da un’indennità, tranne che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.


L’articolo 5, comma 1, riconosce al personale in esame il diritto ad un numero minimo di giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva, pari a 7 nell’àmbito di ciascun mese del calendario e a 96 per ogni anno solare. Tali giorni – che devono essere preventivamente comunicati dal datore – possono sovrapporsi ad eventuali periodi di riposo stabiliti dalla legislazione vigente, mentre sono necessariamente aggiuntivi rispetto al periodo minimo di ferie di cui all’articolo 4.


I giorni liberi in esame devono essere locali,  cioè consistere ciascuno in un periodo di 24 ore, il cui inizio è determinato alla stregua dell’orario locale.


 Il comma 2 dell’articolo 5 – prosegue il relatore – prevede che i contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possano stabilire le modalità di fruizione dei suddetti giorni liberi.


Ai sensi dell’articolo 6, il datore deve fornire, su richiesta delle autorità competenti, informazioni sui criteri di programmazione e sui consuntivi dell’attività di volo del personale in oggetto.


I commi 1e3 dell’articolo 7 prevedono, per il medesimo personale, una valutazione gratuita – iniziale e periodica – dello stato di salute, svolta nel rispetto del segreto medico. Riguardo alle modalità, alle cadenze temporali ed agli organismi competenti all’effettuazione delle visite, il comma 3 fa rinvio alle vigenti norme, relative alle mansioni specifiche in esame.


Tali disposizioni sono stabilite dal regolamento per la navigazione aerea, di cui al regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni, per le categorie summenzionate del personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo. Non è chiaro invece, ad avviso del relatore, a quali norme si faccia riferimento per quanto la terza categoria, costituita dal personale addetto ai servizi complementari di bordo. Appare opportuna una ridefinizione di tale profilo, in modo tale da tenere in ogni caso conto che il personale in oggetto svolge spesso anche lavoro notturno.


Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, nonché alle norme, ivi richiamate, di cui all’articolo 15 del citato decreto legislativo n. 66 del 2003, il personale di volo che abbia problemi di salute, aventi nesso riconosciuto con la prestazione anche di lavoro notturno, è assegnato ad un lavoro diurno in volo o a terra per il quale sia idoneo, se esistente e disponibile.


I contratti collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative definiscono le modalità di applicazione delle disposizioni in esame ed individuano le soluzioni nel caso in cui l’assegnazione suddetta non risulti applicabile.


Ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 7 – prosegue il relatore – il personale in esame ha diritto ad un livello di tutela della salute e della sicurezza adeguato alla natura dell’attività ed il datore deve assicurare i servizi ed i mezzi di prevenzione e protezione idonei a tal fine.


L’articolo 8reca l’apparato sanzionatorio. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2e3 appaiono conformi a quelle stabilite dall’articolo 18-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2003 per le violazioni delle corrispondenti fattispecie della disciplina generale in materia di orario di lavoro.


Si rileva, tuttavia, che, nel comma 1 del presente articolo 8, appare errato il richiamo del comma 2 dell’articolo 3 dello schema, atteso che  andrebbe inserito, in suo luogo, un riferimento al comma 1 del medesimo articolo 3.


Il comma 4 commina sanzioni penali per l’ipotesi di impiego di personale senza il rispetto delle visite mediche, iniziali e periodiche, di cui all’articolo 7, commi 1 e 3, contemplando pene identiche a quelle previste dal citato articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003  per le omologhe violazioni della disciplina generale sulle visite mediche dei lavoratori notturni.


L’articolo 9specifica che dal provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 


            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


  Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (n. 493)


(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)


 


Il presidente ZANOLETTI (UDC) rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame viene adottato ai sensi della legge comunitaria n. 306 del 2003, che nell’allegato B reca, tra l’altro, l’indicazione della direttiva 2002/74/CE del 23 settembre 2002, di modifica della direttiva 80/987/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.


La direttiva 80/987/CEE, attuata in Italia con il decreto legislativo 27 gennaio1992, n. 80, prevede l’obbligo per gli Stati membri di adottare garanzie da parte di organismi pubblici per assicurare il pagamento dei crediti retributivi concernenti un determinato periodo; garanzie per il pagamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro alle forme obbligatorie di previdenza; nonché misure di tutela dei diritti dei lavoratori alle prestazioni di vecchiaia e per i superstiti previste dai regimi di previdenza complementare.


La direttiva prevedeva inoltre la facoltà per il legislatore nazionale di limitare a determinati periodi la garanzia delle retribuzioni e di stabilire determinati massimali, nonché di escludere alcune categorie di lavoratori. Essa è stata modificata con la direttiva 2002/74/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, che, nell’intento di offrire maggiore tutela ai lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro, ha obbligato gli Stati membri ad istituire un organismo atto a garantire ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti eventualmente non pagati, ampliando l’ambito soggettivo di riferimento della tutela, estendendola in ogni caso e senza eccezioni ai lavoratori a tempo parziale, ai lavoratori aventi un rapporto di lavoro a tempo determinato ed ai rapporti di lavoro interinale; dando  facoltà agli Stati membri di ampliare l’ambito oggettivo della tutela, estendendola a situazioni di insolvenza ulteriori rispetto a quelle che sfociano in procedure liquidatorie, come, ad esempio, la cessazione di fatto dei pagamenti in forma permanente; dettando disposizioni specifiche per i casi di insolvenza delle imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri; nonché dando ad essi maggiore libertà nell’individuazione del periodo di lavoro rispetto al quale è previsto l’intervento dell’organismo di garanzia, il quale a sua volta deve  assicurare il pagamento anche delle indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro.


In attuazione della direttiva 80/987/CEE, il decreto legislativo n. 80 del 1992, aveva pertanto previsto l’intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982 per il pagamento dei crediti di lavoro degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, nel caso di insolvenza del datore di lavoro. Il Fondo di garanzia era appunto già stato istituito dall’articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982 come strumento destinato a sostituirsi al datore di lavoro nelle ipotesi di insolvenza determinatesi a seguito della sottoposizione del datore ad alcune procedure concorsuali, con conseguente surrogazione del Fondo negli stessi diritti spettanti al lavoratore nei confronti del datore di lavoro.


Per quanto concerne l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione della direttiva comunitaria, si ricorda che il citato decreto legislativo n. 80 si applica già a tutti i lavoratori dipendenti: l’ambito applicativo è pertanto già riferito anche ai rapporto di lavoro a tempo parziale, determinato o interinale di cui al 6° Considerando della Direttiva 2002/74/CE. Pertanto, essendo l’ordinamento interno già conforme,  non è necessario recepire con ulteriori e specifiche disposizioni l’estensione del campo di applicazione della direttiva 80/987/CEE a tutti i lavoratori subordinati, senza alcuna eccezione dovuta alla particolare tipologia del rapporto o contratto di lavoro.


Passando ad esaminare nel dettaglio gli articoli di cui si compone lo schema all’esame, il Presidente osserva che con l’articolo 1 dello schema di decreto legislativo all’esame si aggiunge un nuovo comma 2-bis all’articolo 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992, estendendo l’ambito applicativo dell’intervento del Fondo di garanzia ai crediti di lavoro – diversi dal trattamento di fine rapporto – dei lavoratori dipendenti di imprese transnazionali – con attività sul territorio di almeno due Stati membri -, che siano state sottoposte a procedura concorsuale in altro Stato membro secondo il cui diritto sono state costituite, a condizione che il soggetto interessato abbia prestato la sua attività in modo abituale in Italia. Si ricorda che i crediti garantiti dal decreto legislativo n. 80 sono solo ed esclusivamente quelli derivanti da un rapporto di lavoro subordinato, diversida quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, con riferimento agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Viene così recepito, con riferimento ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di TFR, il disposto dell’articolo 8-bis della direttiva 80/987/CEE, introdotto dall’articolo 1 della Direttiva 2002/74/CE, il quale stabilisce, nel caso di insolvenza di un’impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, che l’organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori sia quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro.


L’articolo 2, mediante l’aggiunta di un nuovo comma 4-bis all’articolo 2 della legge n. 297 del 1982, estende l’ambito applicativo dell’intervento del Fondo di garanzia al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti di imprese transnazionali  – con attività sul territorio di almeno due Stati membri -, che siano state sottoposte a procedura concorsuale in altro Stato membro secondo il cui diritto sono state costituite, a condizione che il soggetto interessato abbia prestato la sua attività in modo abituale in Italia.


Viene così recepito, con riferimento al trattamento di fine rapporto, il disposto dell’articolo 8-bis della direttiva 80/987/CEE, introdotto dall’articolo 1 della Direttiva 2002/74/CE, il quale stabilisce, nel caso di insolvenza di un’impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, che l’organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori sia quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro.


Si consideri che l’articolo 1 della Direttiva 2002/74/CE ha modificato anche l’articolo 3 della direttiva 80/987/CEE , prevedendo espressamente che gli organismi di garanzia assicurino anche il pagamento delle indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro.


L’articolo 3 dello schema di decreto legislativo all’esame prevede, al comma 1, l’obbligo di notificare alla Commissione Europea ad agli altri Stati membri i tipi di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nell’ambito applicativo del decreto legislativo n. 80 del 1992 e le eventuali successive modifiche.


Il comma 2 stabilisce il principio che le disposizioni recate dallo schema in esame saranno applicate alle procedure concorsuali aperte in data successiva a quella di entrata in vigore del provvedimento.


L’articolo in esame recepisce il disposto dell’articolo 2 della Direttiva 2002/74/CE, che al paragrafo 1 prevede l’applicazione delle norme allo stato di insolvenza dei datori di lavoro intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dagli Stati membri, ed al paragrafo 2 l’obbligo di comunicazione alla Commissione delle norme di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.


 


Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


 


 


La seduta termina alle ore 15,35.

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