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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)


322ª Seduta 


 


Presidenza del Presidente


ZANOLETTI 


 


            Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.       

La seduta inizia alle ore 15.


 


 


IN SEDE REFERENTE 


(122) TOMASSINI.  –  Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica  


(266) RIPAMONTI.  –  Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ ambito dell’ attivita’ lavorativa  


(422) MAGNALBO’.  –  Norme per contrastare il fenomeno  del mobbing  


(870) COSTA.  –  Norme per contrastare il fenomeno del mobbing  


(924) BATTAFARANO ed altri.  –  Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ ambito dell’ attivita’ lavorativa  


(986) TOFANI ed altri.  –  Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro  


(1242) MONTAGNINO.  –  Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ ambito dell’ attivita’ lavorativa  


(1280) Tommaso SODANO ed altri.  –  Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro  


(1290) EUFEMI ed altri.  –  Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro  


(2420) BERGAMO.  –  Tutela dalle pratiche di mobbing  


(3253) D’IPPOLITO.  –  Introduzione nel codice penale del reato di violenza morale in ambito lavorativo  


(3255) MAGNALBO’.  –  Norme per contrastare il fenomeno del mobbing  


– e petizione n. 799 ad essi attinente


(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)


 


            Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.


 


      Il relatore alla Commissione TOFANI (AN) illustra uno schema di testo unificato, contenente alcune modifiche ed integrazioni rispetto a quello precedentemente elaborato dal Comitato ristretto, e pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta del 1° febbraio. Il relatore fa presente che il nuovo articolato è stato da lui predisposto sulla base dei suggerimenti informalmente prospettati dall’Esecutivo: su tali modifiche non è stato però possibile raggiungere la piena unanimità dei consensi in seno al Comitato ristretto, che, peraltro, in una recente seduta, ha preso atto dell’intenzione del relatore di presentare un nuovo schema di testo unificato.


 


            Il sottosegretario SACCONI prende brevemente la parola manifestando la propria condivisione rispetto al testo testé illustrato dal relatore.


 


Il presidente ZANOLETTI propone quindi di assumere come testo base per il prosieguo dei lavori il testo unificato testé illustrato dal relatore, e di fissare quale termine finale per la presentazione degli emendamenti lunedì 4 luglio, alle ore 17.


 


La Commissione conviene.


 


            Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


 


 


 


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 


 


Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (n. 491)


(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e invio) 


 


      Il presidente ZANOLETTI, sostituendo temporaneamente il relatore Tofani, che ha dovuto assentarsi per concomitanti improrogabili impegni istituzionali, riferisce sul provvedimento in titolo, evidenziando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire la direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.


Nell’attuale ordinamento, per tali agenti fisici, oltre agli obblighi generali, posti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di valutazione del rischio e di adozione di misure di prevenzione e protezione, si applicano l’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, che rimanda ai provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuire l’intensità degli “scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi” – derivanti da lavorazioni – nonché l’articolo 33 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 303 e la voce 48 dell’allegata tabella, che prevedono, tra l’altro, per i lavoratori che, impiegando utensili ad aria compressa o ad asse flessibile, siano sottoposti a vibrazioni o scuotimenti, una visita medica iniziale e periodica, con cadenza annuale. Si applicano altresì alcune norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, concernente l’attuazione di diverse direttive comunitarie “relative alle macchine.


Passando agli esami degli articoli, si evidenzia che l’articolo 1 dello schema di decreto legislativo definisce il campo di applicazione. In particolare, il comma 2 prevede che le norme del medesimo provvedimento siano applicate ai settori particolari, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con la procedura stabilita dallo stesso articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626.


L’articolo 2definisce le vibrazioni meccaniche oggetto dello schema di decreto, precisando che le stesse sono costituite da quelle trasmesse al sistema mano-braccio, che possono provocare soprattutto disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari, nonché da quelle trasmesse al corpo intero, che possono comportare, in particolare, lombalgie e traumi del rachide.


L’articolo 3 fissa, per le vibrazioni così definite, i valori limite di esposizione e i valori d’azione.


L’articolo 4richiede che il datore valuti, nell’ambito dei relativi obblighi generali di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, i rischi derivanti da esposizioni a vibrazioni. Il datore è altresì tenuto alla misurazione dei livelli di queste ultime, qualora le relative informazioni non siano disponibili presso le banche dati dell’ISPESL, delle regioni o direttamente presso i produttori o fornitori.


Sia la valutazione dei rischi sia l’eventuale misurazione dei livelli devono essere programmate ed effettuate ad intervalli idonei da personale adeguatamente qualificato, nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 626, e successive modificazioni; i relativi risultati sono riportati nel documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 4 citato, comma 2, del decreto legislativo n. 626. Il datore deve aggiornare la valutazione dei rischi periodicamente, in particolare qualora vi siano stati significativi mutamenti – per i profili di sicurezza in oggetto – o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo richiedano.


In base all’articolo 5,concernente le misure di prevenzione e protezione, il datore ha l’obbligo di eliminare o di ridurre al minimo i rischi in esame e, in ogni caso, di rispettare i valori limite di esposizione, di elaborare ed attuare, nell’ipotesi di superamento dei valori di azione, un programma di misure tecniche od organizzative, al fine di ridurre al minimo l’esposizione ed i rischi e, infine, di adottare, nel caso di superamento dei valori limite di esposizione, interventi immediati, ai fini del ripristino dell’osservanza dei medesimi limiti, e di modificare le misure di prevenzione e protezione in modo da evitare una nuova violazione.


            L’articolo 6stabilisce il contenuto delle informazioni e della formazione da garantire ai lavoratori esposti ai rischi in esame.


L’articolo 7 prevede che, per i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori di azione, si applichi il regime di sorveglianza sanitaria, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 626. Qualora il medico competente riscontri, in un soggetto, anomalie imputabili alle vibrazioni, il datore opera una revisione della valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione e dispone una visita medica straordinaria per tutti i lavoratori che abbiano subito un’esposizione simile.


I lavoratori sottoposti alla sorveglianza sanitaria debbono essere registrati in una cartella sanitaria e di rischio, in cui sono riportati, tra l’altro, i valori di esposizione individuali, comunicati dal datore tramite il servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 8.


L’articolo 9prevede che l’organo di vigilanza territorialmente competente possa concedere, a condizione che si intensifichi la sorveglianza sanitaria, deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione per i settori della navigazione marittima ed aerea, qualora sussistano particolari circostanze, nonché nell’ipotesi di attività lavorative in cui l’esposizione sia abitualmente inferiore ai valori di azione.


Le deroghe sono concesse per un periodo massimo di quattro anni; esse devono intendersi rinnovabili, anche in conformità alle previsioni dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2002/44/CE oggetto di recepimento.


L’articolo 10 prevede che gli adeguamenti tecnici dell’allegato I del decreto in esame, derivanti da nuove norme comunitarie, siano effettuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, emanato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


L’articolo 11 reca la cosiddetta clausola di cedevolezza, rispetto alle competenze legislative delle regioni e delle province autonome.


L’articolo 12, commi 1 e 2, commina sanzioni penali a carico del datore e, in alcune fattispecie, del dirigente per le violazioni degli obblighi di cui al precedente articolo 4, commi da 1 a 3 e da 5 a 8. Il successivo comma 3 reca una sanzione penale per il medico competente, in caso di omessa comunicazione al datore di anomalie riscontrate in lavoratori ed imputabili a vibrazioni.


Si ricorda che gli obblighi di assicurare le informazioni e la formazione di cui al precedente articolo 6 sono sanzionati penalmente ai sensi degli articoli 21, 22, 89, comma 2, e 90 del decreto legislativo n. 626, e successive modificazioni.


Inoltre, le violazioni, da parte del medico competente, degli obblighi summenzionati relativi alla cartella sanitaria e di rischio – di cui all’articolo 8 – sono anch’esse sanzionate penalmente, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d), e dell’articolo 92 del decreto legislativo n. 626, e successive modificazioni.


L’articolo 13prevede cheil decreto in esame entri in vigore il 6 luglio 2005, consentendo, tuttavia, in alcuni casi, una decorrenza successiva dell’obbligo di rispetto dei valori limite di esposizione di cui all’articolo 3.


Tali termini speciali concernono l’ipotesi in cui le attrezzature siano state messe a disposizione dei lavoratori prima del 6 luglio 2007 ed esse non consentano la conformità ai limiti summenzionati; per tale fattispecie, la decorrenza è posta al 6 luglio 2010, nonché il settore agricolo e forestale, per il quale si stabilisce il termine del 6 luglio 2014.


 


            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


 


 


Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/79/CE del Consiglio, relativa all’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association  (IACA) (n. 489)


(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell’esame e rinvio)  


 


Riprende l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 21 giugno scorso.


 


      Poiché non vi sono richieste di intervento, il presidente ZANOLETTI dichiara chiusa la discussione.


 


            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


 


 


Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/86/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (n. 490)


(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell’esame e rinvio)  


 


Riprende l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 21 giugno scorso.


 


      Il senatore TREU (Mar-DL-U), intervenendo nel dibattito, sottolinea preliminarmente che la disciplina contemplata all’articolo 3, comma 2, lettera b) dello schema di decreto – in base alla quale i membri della delegazione speciale di negoziazione debbono essere eletti tra i componenti delle rappresentanze sindacali – riveste carattere transitorio, coerentemente anche a quanto previsto all’articolo 3, comma 2, lettera b) dell’avviso comune siglato dalle parti sociali in data 2 marzo 2005. Alla luce di tale quadro complessivo, sarebbe opportuno lasciare per il momento impregiudicata l’individuazione di una disciplina a regime in ordine a tale aspetto o, alternativamente, demandare la determinazione della stessa alle parti sociali, eventualmente prevedendo che, qualora le stesse non addivengano ad un accordo in merito a tale profilo, continuerà ad applicarsi la normativa transitoria prefigurata dal sopracitato avviso comune.


 


            Il relatore alla Commissione MORRA (FI) valuta preferibile la prima delle due opzioni prefigurate dal senatore Treu, prospettando quindi l’opportunità che non venga per il momento individuata alcuna disciplina a regime, relativamente alla designazione dei componenti delle rappresentanze sindacali.


 


            Poiché non vi sono altre richieste di intervento, il presidente ZANOLETTI dichiara chiusa la discussione in ordine allo schema di decreto legislativo in titolo.


 


            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


 


 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (n. 493)


(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell’esame e rinvio)  


 


Riprende l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 21 giugno scorso.


 


      Poiché non vi sono richieste di intervento, il presidente ZANOLETTI dichiara chiusa la discussione.


 


 


Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


 


 


La seduta termina alle ore 15,30.


 



 


SCHEMA DI TESTO UNIFICATO  PREDISPOSTO DAL RELATORE


PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 122-266-422-870-924-986-1242-1280-1290-2420-3253-3255


 


 


Articolo 1.


(Definizione ed ambito di applicazione)


 


1.La presente legge ha la finalità di dettare i principi fondamentali in tema di mobbing, intendendosi per tale la violenza o persecuzione psicologica, come definita dal comma 2. Sono fatte salve le competenze delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento agli interventi socio-sanitari in materia.


2. Si intende per violenza o persecuzione psicologica ogni atto o comportamento adottati dal datore di lavoro, dal committente, dall’utilizzatore ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da superiori  ovvero da colleghi di pari grado o di grado inferiore, con carattere sistematico, intenso e duraturo, finalizzati a danneggiare l’integrità psico-fisica della lavoratrice o del lavoratore. Gli atti o comportamenti devono esseri idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore.


3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le tipologie di lavoro, pubblico e privato, indipendentemente dalla loro natura, nonché dalla mansione svolta e dalla qualifica ricoperta.


 


 


Articolo 2.


(Attività di prevenzione e di accertamento. Codici antimolestie)


 


1. I datori di lavoro o i committenti, pubblici o privati, ovvero gli utilizzatori ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e le rappresentanze sindacali adottano tutte le iniziative necessarie, intese a prevenire e a contrastare i fenomeni di violenza e di persecuzione psicologica di cui all’articolo 1, comma 2.


2. Qualora siano denunciati, da parte di singoli o di gruppi di lavoratori, atti o comportamenti di cui all’articolo 1, comma 2, il datore di lavoro, il committente o l’utilizzatore ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sentite le rappresentanze sindacali e ricorrendo, ove ne ravvisi la necessità, a forme di consultazione dei lavoratori dell’area interessata,  provvede tempestivamente all’accertamento dei fatti denunciati e predispone misure idonee per il loro superamento.


3. I soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno la facoltà di adottare codici antimolestie e, in particolare, codici volti alla prevenzione degli atti e comportamenti di cui all’articolo 1, comma 2,  anche mediante procedure di carattere conciliativo e tecniche incentivanti.


 


 


 


 


Articolo 3.


(Attività di informazione)


 


1. I datori di lavoro o i committenti, pubblici o privati,  ovvero gli utilizzatori ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e le rappresentanze sindacali pongono in essere iniziative di informazione periodica sulle fattispecie di cui all’articolo 1, comma 2.


2. I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dall’orario di lavoro, nei limiti di cinque ore su base annuale, per discutere riguardo alle violenze ed alle persecuzioni psicologiche di cui all’articolo 1, comma 2. Le riunioni sono indette e si svolgono con le modalità e con le forme di cui all’articolo 20 della legge  20 maggio 1970, n. 300.


 


 


Articolo 4.


(Potere di disposizione)


 


1. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta, nei confronti dei soggetti che pongono in essere gli atti o comportamenti di cui all’articolo 1, comma 2, il provvedimento di disposizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.


2. La mancata ottemperanza alla disposizione, emanata ai sensi del comma 1, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. Nei confronti dei lavoratori la mancata ottemperanza di cui al primo periodo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 600,00.


 


 


Articolo 5.


(Tutela giudiziaria)


 


1. Qualora vengano posti in essere atti o comportamenti definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, di organizzazioni sindacali, il tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro, nei cinque giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina al responsabile del comportamento denunziato, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo, dispone la rimozione degli effetti degli atti illegittimi, stabilisce le modalità di esecuzione della decisione e determina in via equitativa la riparazione pecuniaria dovuta al lavoratore per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Contro tale decisione è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione davanti al tribunale, che decide in composizione collegiale, con sentenza immediatamente esecutiva, la quale determina altresì in via equitativa la riparazione pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della medesima. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. L’efficacia esecutiva del provvedimento di cui al primo periodo non può essere revocata fino alla sentenza del tribunale che definisce il giudizio instaurato ai sensi del secondo periodo.


2. Qualora dagli atti o comportamenti di cui all’articolo 1, comma 2, derivi un pregiudizio per il lavoratore, quest’ultimo ha diritto al risarcimento dei danni, ivi compresi quelli non patrimoniali, da far valere in sede di giudizio di cognizione ordinaria. Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni.


3. Le variazioni nelle qualifiche, nelle mansioni e negli incarichi ed i trasferimenti che costituiscano atti o comportamenti di cui all’articolo 1, comma 2, nonché le dimissioni determinate dai medesimi atti o comportamenti sono impugnabili ai sensi dell’articolo 2113 del codice civile, secondo, terzo e quarto comma, fatto salvo il risarcimento dei danni ai sensi del comma 2 del presente articolo.


4. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per il personale di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.


5. E’ fatta salva la competenza delle consigliere e dei consiglieri di parità ai sensi dell’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.


 


 


Articolo 6.


(Pubblicità del provvedimento del giudice)


 


1. Su istanza della parte interessata, il giudice può disporre che della sentenza di accoglimento ovvero di rigetto di cui all’articolo 5venga data informazione, a cura del datore di lavoro, del committente o dell’utilizzatore ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,mediante lettera ai lavoratori interessati, per unità produttiva o amministrativanella qualesi sia manifestato il caso di violenza o persecuzione psicologica, oggetto dell’intervento giudiziario, omettendo il nome della persona che ha subito tali azioni.


 


 


 


 


Articolo 7.


(Norme finanziarie)


 


1. Gli obblighi derivanti dagli articoli 2 e 3 a carico delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro o di committenti, trovano applicazione esclusivamente nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.


2. Dall’attuazione dei medesimi articoli 2 e 3 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 


 


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