70ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE DELIBERANTE
(1614) TREU e PETERLINI. – Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari
(Discussione e rinvio)
Il relatore BOBBA (Ulivo) introduce la discussione, evidenziando preliminarmente che il disegno di legge in titolo si propone di chiarire in quali termini ed entro quali limiti i deputati ed i senatori possono avvalersi dell’opera di collaboratori, per l’espletamento delle loro funzioni.
In particolare, il provvedimento stabilisce che il rapporto dei collaboratori ha natura fiduciaria, e che ad esso si applica la disciplina privatistica del contratto di lavoro, come peraltro ha chiarito la Corte di Cassazione, con la sentenza 26 maggio 1998, n. 5234, nella quale si è precisato che è demandata all’autorità giudiziaria ordinaria la cognizione del rapporto di lavoro instaurato tra un parlamentare ed il suo collaboratore.
Con riferimento alla qualificazione del rapporto, il disegno di legge in discussione può contribuire anche a fornire risposte concrete ad una domanda di trasparenza sempre più diffusa in seno all’opinione pubblica: nel caso di specie, infatti, si tratta di disporre di una disciplina legale in grado di prevenire il rischio che il delicato compito di collaborazione con i parlamentari si svolga in condizioni di incertezza giuridica.
Nel merito – prosegue il relatore – il disegno di legge si compone di un solo articolo: con il comma 1 si prevede che i parlamentari possano avvalersi di personale esterno alle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in qualità di collaboratori, per le attività connesse all’esercizio delle loro funzioni. Il comma 2 chiarisce che al rapporto di lavoro dei collaboratori si applica la disciplina privatistica in materia di rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione ovvero di lavoro autonomo.
Il relatore ricorda, a tale proposito, che già il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 16 marzo 1987 ha dato le opportune specificazioni al fine dell’inquadramento previdenziale dei collaboratori dei parlamentari, e che in base a tale norma l’INPS ha poi adottato un apposito codice contributivo, che rende possibile per i parlamentari instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il proprio collaboratore.
Il comma 3 si sofferma sulla durata del rapporto, precisando che, salvo un diverso accordo tra le parti, i contratti regolati dal comma 2 hanno durata pari a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati, e sono rinnovabili. Il secondo periodo dello stesso comma dispone la risoluzione di diritto del contratto, nel caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla durata della legislatura. Con il comma 4 – prosegue il relatore – si precisa infine che i rapporti di lavoro dei collaboratori dei parlamentari non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori stessi e le amministrazioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.
Occorre infine valutare l’opportunità di disciplinare nel disegno di legge in titolo anche i casi di utilizzo da parte del parlamentare di dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti, attraverso l’istituto del distacco.
Si apre la discussione generale.
Il senatore TOFANI (AN) prospetta l’opportunità di richiedere al Presidente del Senato l’assegnazione del disegno di legge in titolo, in sede consultiva, anche alla Commissione giustizia, in relazione alle disposizioni riguardanti, in particolare, la durata e le modalità di risoluzione dei contratti dei collaboratori dei parlamentari.
Il presidente ZUCCHERINI, riservandosi di sottoporre al presidente Treu la richiesta avanzata dal senatore Tofani, osserva tuttavia che il disegno di legge in titolo si limita a disciplinare le modalità con cui i contratti già previsti dalla legislazione vigente si applicano ai collaboratori dei parlamentari.
Il senatore VIESPOLI(AN), nel riservarsi di intervenire eventualmente in maniera più ampia in una fase successiva della discussione generale, segnala il contrasto tra la natura fiduciaria del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari, sancita dal comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge in discussione, e la disposizione contenuta nel comma 3 dello stesso articolo che, nel commisurare la durata dei contratti a quella del mandato, non prevede espressamente la possibilità di interrompere il rapporto stesso in un momento anteriore, qualora venga meno la relazione fiduciaria tra parlamentare e collaboratore.
A tale proposito, il rinvio, contenuto nel comma 2 dell’articolo 1, ai contratti di collaborazione di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – la durata dei quali viene correlata, ai sensi dell’articolo 67 del predetto decreto, ai tempi di realizzazione del progetto – appare non pienamente compatibile con l’apposizione di un termine coincidente con la fine del mandato parlamentare, considerato che il rapporto di collaborazione non può essere concluso se non con l’esaurirsi del progetto o della fase di esso in ragione del quale il rapporto stesso è stato instaurato. Pertanto, il venir meno del vincolo fiduciario – per ragioni non identificabili con la giusta causa – non sembrerebbe idoneo a motivare la risoluzione anticipata del contratto di collaborazione.
Il presidente ZUCCHERINI osserva che, considerato il carattere fiduciario del rapporto in discussione, allo stesso non risulta applicabile la disciplina relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, analogamente a quanto avviene per i dipendenti dei partiti politici.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,45.

























