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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Senato

100ª Seduta (antimeridiana) 

 


Presidenza del Presidente


TREU 


 


            Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.     

 


            La seduta inizia alle ore 12,35.


 


 


  IN SEDE REFERENTE 


(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, approvato dalla Camera dei deputati


(Esame e rinvio) 


 


Il presidente TREU ricorda che con la seduta odierna ha inizio l’esame del disegno di legge n. 1903, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. Ricorda altresì che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008, e dà quindi la parola al relatore, per l’esposizione preliminare.


 


Introduce l’esame il relatore alla Commissione ROILO (PD-Ulivo), il quale ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, trasmesso dalla Camera dei deputati, dà attuazione al Protocollo su previdenza, lavoro e competitività stipulato il 23 luglio scorso tra il Governo e le parti sociali: esso  concerne, quindi, una serie di materie, che vanno dalla previdenza, al mercato del lavoro, agli ammortizzatori sociali, alla competitività, all’inclusione sociale, in un’ottica di crescita e di equità. L’intesa contempla infatti un complesso di interventi, intesi a considerare le istanze economiche e sociali sia dei lavoratori sia delle imprese, nonché l’esigenza di rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale nell’attuale contesto, contraddistinto da un’accelerazione della concorrenza in una situazione di crescente internazionalizzazione dei mercati. Nell’ambito di tali finalità, l’accordo è volto altresì allo sviluppo di tutte le potenziali risorse del sistema produttivo italiano ed al pieno inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti più svantaggiati, quali i giovani, i lavoratori precari, le donne, le persone con disabilità.


            Entrando quindi nel merito dell’articolo unico di cui si compone il disegno di legge in titolo, il relatore fa presente che i commi da 1 a 24 recano varie misure in materia previdenziale: in particolare, con i commi 1 e 2 si interviene sui requisiti previsti, a decorrere dal 2008, ai sensi della legge n. 243 del 2004, per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. Per quanto riguarda le pensioni di anzianità, il provvedimento in esame prevede una maggiore gradualità nell’innalzamento del requisito dell’età anagrafica per l’accesso ai trattamenti, a decorrere dal 2008.


A tale proposito, il relatore ricorda che, con la disciplina introdotta dalla legge n. 243 del 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2008, fermo restando il requisito di un’anzianità contributiva di 35 anni, viene innalzato di tre anni il requisito dell’età anagrafica – da 57 a 60 anni di età per i lavoratori dipendenti e da 58 a 61 anni di età per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS – e successivi elevamenti sono previsti, fino ad arrivare, a regime, a decorrere dal 2014, al requisito di 62 anni per i lavoratori dipendenti e di 63 anni per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Invece, con le modifiche introdotte dal disegno di legge n. 1903, fermo restando il suddetto requisito di anzianità contributiva, si dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un innalzamento di un solo anno del requisito anagrafico  – da 57 a 58 anni di età per i lavoratori dipendenti e da 58 a 59 anni di età per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS – e, successivamente, si prevedono ulteriori innalzamenti fino ad arrivare a regime, a decorrere dal 2013, al requisito di una “quota” – data dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva – pari a 97, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 61 anni, per i lavoratori dipendenti; e pari a 98, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 62 anni, per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.


Di conseguenza, la nuova disciplina renderebbe più favorevole la posizione di coloro che matureranno i requisiti per il pensionamento di anzianità nel periodo immediatamente successivo al 31 dicembre 2007, con un vantaggio che via via diminuisce per coloro i quali conseguono negli anni successivi il requisito anagrafico richiesto per accedere ai trattamenti.


           Di particolare rilievo, inoltre, appare la delega di cui al comma 3, per l’introduzione di una specifica disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti, la quale permetta ai lavoratori rientranti in determinate categorie  – lavoratori impegnati nelle mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999; lavoratori subordinati notturni, come definiti in base ai criteri del decreto legislativo n. 66 del 2003; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone – di accedere al pensionamento con un requisito anagrafico ridotto di tre anni, fermi restando un limite minimo pari a 57 anni di età, il requisito di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento. Ai fini in esame, la disciplina di delega stabilisce, alla lettera c) del comma 3, anche i limiti minimi dei periodi di svolgimento delle attività usuranti sopra richiamate.


Un’altra rilevante misura in materia di pensionamento – prosegue il relatore –  è costituita dalla definizione, ai commi 4 e 5, di una nuova disciplina della decorrenza dei trattamenti per i lavoratori che accedano al pensionamento di anzianità anticipato con 40 anni di contribuzione o al pensionamento di vecchiaia, con l’introduzione anche per tali fattispecie del meccanismo delle decorrenze – le cosiddette “finestre” – già attualmente vigente.


Riguardo alle altre disposizioni stabilite dal complesso dei commi da 1 a 24, il relatore segnala quindi: una delega, al comma 6,  per assicurare l’obiettivo dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento anche nei regimi previdenziali che contemplino requisiti diversi rispetto a quelli previsti nell’assicurazione generale INPS per i lavoratori dipendenti; la razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali pubblici, con lo scopo di ridurre i costi di gestione attraverso un più efficiente impiego delle risorse, ai commi da 7 a 9; ai sensi del comma 10, l’incremento – a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fatta salva l’eventuale applicazione del meccanismo di cui al comma 11 – di 0,09 punti percentuali dell’aliquota contributiva pensionistica, in ogni regime gestito da enti previdenziali pubblici, e dell’aliquota per il computo delle prestazioni  – o della quota di prestazione – nell’ambito del sistema contributivo; l’istituzione, ai commi 12 e 13, di una commissione per la riformulazione dei criteri di determinazione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo delle pensioni nell’ambito del suddetto sistema contributivo,  riformulazione che deve, tra l’altro, far salvo il rispetto degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo nonché delle procedure previste a livello europeo; una prima rideterminazione, in via diretta e con effetto dal 1° gennaio 2010, dei medesimi coefficienti, con la quale si diminuisce la loro misura attuale, ai sensi del comma 14; la riduzione da dieci a tre anni della cadenza periodica della revisione dei suddetti coefficienti, al comma 15; una delega, ai commi 17 e 18, per l’introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS nonché del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi soggetti al riequilibrio di quest’ultimo Fondo; la sospensione, al comma 19, della rivalutazione automatica, per l’anno 2008, per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte i trattamenti minimi INPS, fatta salva l’applicazione normale del meccanismo fino a concorrenza della somma del suddetto multiplo del minimo INPS e della quota stessa di rivalutazione automatica; l’estensione, ai commi da 20 a 22, dei periodi temporali da prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici relativi all’esposizione all’amianto, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende già interessate dagli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento, in particolare, ai periodi di esposizione fino alla data di avvio dell’attività di bonifica o fino al termine ultimo del 2 ottobre 2003; la previsione, ai commi 23 e 24,  di un recupero del potere di acquisto degli indennizzi per danno biologico corrisposti dall’INAIL, tramite un incremento straordinario degli stessi indennizzi, per i quali  la normativa vigente non prevede un meccanismo di adeguamento automatico degli importi. L’incremento di cui ai commi predetti è inoltre subordinato all’eventuale attivazione delle risorse, secondo i criteri e la procedura di cui all’articolo 1, comma 780, della legge n. 296 del 2006.


Proseguendo la sua esposizione, il relatore passa ad illustrare i successivi commi da 25 a 29,  recanti misure in materia di ammortizzatori sociali. Più specificamente, i commi da 25 a 27 intervengono in materia di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali – elevando sia la durata temporale della stessa sia la percentuale di commisurazione alla retribuzione – e di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, incrementando la percentuale di commisurazione alla retribuzione ed elevando il limite massimo di durata del trattamento.  I suddetti interventi non riguardano l’indennità ordinaria di disoccupazione per gli operai agricoli e i trattamenti speciali di disoccupazione relativi ai medesimi, oggetto delle disposizioni di cui ai commi da 55 a 57. Il comma 27 interviene poi sulla  misura degli aumenti annuali del trattamento  ordinario o straordinario di integrazione salariale, dell’indennità di mobilità e dell’indennità ordinaria di disoccupazione, garantendo l’integrale adeguamento degli incrementi alla variazione annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.


I commi 28 e 29 pongono una delega al Governo per la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali. Tra i princìpi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega, il relatore richiama l’attenzione in particolare sul principio di delega riguardante le armonizzazioni di alcune tipologie di prestazione e la connessione degli ammortizzatori sociali con le politiche attive per il lavoro,  anche tramite il potenziamento dei servizi per l’impiego .


           I commi da 30 a 54 – prosegue quindi il relatore – recano norme in materia di occupazione e di mercato del lavoro: con i commi da 30 a 33 è conferita al Governo la delega legislativa ad emanare norme  per il riordino della disciplina in materia di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione e di apprendistato. Tra i relativi princìpi e i criteri direttivi, si ricordano: lo sviluppo delle sinergie tra servizi pubblici per l’impiego ed agenzie private; la programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell’invecchiamento attivo; l’elevamento del tasso di occupazione stabile, in particolare di quello delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni; l’incentivazione dei contratti a tempo parziale con un numero elevato di ore di lavoro e la riduzione della competitività, mediante un aggravio contributivo, per quelli con un numero di ore settimanali inferiore a 12; la promozione dell’inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili; l’individuazione di standard nazionali e requisiti minimi in materia di formazione nei contratti di apprendistato.


           Dopo avere dato conto dei contenuti del comma 34, concernente il rifinanziamento di alcune attività di formazione professionale, il relatore si sofferma sui commi da 35 a 38, relativi all’occupazione delle persone con disabilità. Tali disposizioni prevedono, tra l’altro: la semplificazione della procedura per l’erogazione dell’assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili, aventi una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74 per cento; una specifica tipologia di convenzione, diretta ad agevolare l’inserimento lavorativo delle persone disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo; la concessione al datore di lavoro di un contributo per l’assunzione di soggetti disabili, volto a coprire una parte del costo retributivo di tali lavoratori.


           Con i commi da 39 a 43 si modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine. Tra l’altro, si specifica che il contratto di lavoro dipendente è di regola a tempo indeterminato e si introduce  – con esclusione delle attività stagionali e delle altre eventualmente individuate dalle parti sociali – un limite massimo – pari a 36 mesi – per la durata complessiva dell’eventuale serie di rapporti a termine facenti capo allo stesso datore, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un  contratto ed un altro. In deroga a tale limite, si consente, tuttavia, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato, stipulato secondo una speciale procedura che si svolge presso la direzione provinciale del lavoro. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata massima di quest’ulteriore contratto. Si stabiliscono altresì alcuni princìpi di priorità in favore dei lavoratori a termine, con riferimento ad alcune tipologie di assunzione da parte dello stesso datore.


Il comma 44 concerne il contratto di lavoro a tempo parziale. Tra l’altro, si interviene sulla disciplina delle “clausole flessibili o elastiche”, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro o – limitatamente ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto – alla variazione in aumento della durata della prestazione, subordinando la validità delle clausole alla previsione delle stesse da parte dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si stabilisce altresì un beneficio di priorità per alcuni soggetti, che abbiano un familiare bisognoso di particolare cura ed assistenza, qualora il datore proponga ai dipendenti a tempo pieno la trasformazione del rapporto in uno a tempo parziale.


Il comma 45 abroga la figura del lavoro intermittente: mediante tale contratto, che può essere a tempo indeterminato o a termine, un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente.


Il comma 46 sopprime la possibilità che il contratto di somministrazione di lavoro – cioè, il contratto tra agenzia somministratrice e soggetto utilizzatore – sia a tempo indeterminato, mentre i commi da 47 a 50 recano norme specifiche sulle prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, anche al fine di contrastare il lavoro irregolare o sommerso.


I commi da 51 a 53 riguardano alcuni profili del settore edile, relativi all’eventuale riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale e ad alcuni obblighi ed esoneri in materia di collocamento e mercato del lavoro.


I commi da 55 a 66 – prosegue il relatore – recano misure di varia natura relativamente alle imprese ed ai lavoratori del settore agricolo, prevedendo, tra l’altro: modifiche della normativa in materia di disoccupazione per gli operai agricoli, al fine di rendere omogenee le discipline relative all’indennità ordinaria di disoccupazione e ai trattamenti speciali di disoccupazione, con riferimento alla misura e alla durata delle provvidenze erogate; la concessione, in via sperimentale, per l’anno 2008 e limitatamente ad alcune aree del territorio nazionale, di un incentivo in favore dei datori di lavoro agricolo, costituito da un credito d’imposta complessivo per ciascuna giornata di lavoro ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell’anno precedente; un meccanismo volto ad incentivare, nel settore agricolo, contraddistinto da un’alta percentuale di infortuni sul lavoro, il rispetto della normativa relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori e l’innalzamento del livello della sicurezza medesima; la destinazione di una parte, pari a 0,3 punti percentuali, dell’aliquota contributiva relativa all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, dovuta dai datori di lavoro agricolo, al finanziamento delle attività di formazione professionale; modifiche della disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali; modifiche delle disposizioni relative alla compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole.


Il relatore passa quindi ad illustrare le  norme in materia di competitività, di cui ai commi da 67 a 71: in primo luogo, con l’istituzione di un apposito Fondo, da una parte, si rende interamente sia pensionabile sia imponibile ai fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale la quota di retribuzione – di cui siano incerti la corresponsione o l’ammontare – erogata a titolo di premio di produttività, qualità o competitività e, dall’altra, invece, si concede uno sgravio contributivo per la medesima quota di retribuzione; tale intervento normativo è completato dalla previsione di misure – relative, tuttavia, al solo 2008 – per ridurre l’imposizione fiscale a carico del lavoratore, con riferimento a tale quota di retribuzione. Inoltre, si sopprime il contributo aggiuntivo per il ricorso al lavoro straordinario.


I commi da 72 a 75 recano disposizioni in favore dei giovani, sul piano finanziario e retributivo: sotto il profilo finanziario, si prevede l’istituzione di appositi fondi per consentire finanziamenti agevolati in favore dei giovani, con riferimento alle finalità di compensare la discontinuità dei redditi derivante dallo svolgimento di attività intermittenti e di sviluppare attività innovative ed imprenditoriali. Relativamente all’aspetto retributivo, vengono stanziate apposite risorse per l’integrazione dei compensi spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti per attività di ricerca in ambito universitario.


I commi da 76 a 80 recano ulteriori misure in materia previdenziale: in particolare, si rende più ampia la possibilità di cumulare i periodi assicurativi relativi a diverse gestioni pensionistiche – cosiddetta totalizzazione -, riducendo da sei a tre anni il limite minimo di durata del singolo periodo assicurativo, ai fini del cumulo dello stesso. Inoltre, si introducono norme volte a rendere più agevole il riscatto del periodo dei corsi di studio universitario, permettendo una rateizzazione più ampia dei relativi versamenti, senza l’applicazione di interessi, e rendendo possibile il riscatto anche per i soggetti che non abbiano ancora iniziato l’attività lavorativa e che, quindi, non siano iscritti ad alcuna gestione previdenziale.


Si aumentano, inoltre, le aliquote contributive pensionistiche e quelle per il computo del relativo trattamento per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995: tali aliquote sono stabilite al 24 per cento  per il 2008, al 25 per cento per il 2009 e al 26 per cento a decorrere dal 2010, per gli iscritti che siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie, mentre sono stabilite al 17 per cento, a decorrere dal 2008, per gli altri iscritti. Si intende così assicurare a tali lavoratori una pensione più adeguata e, nello stesso tempo, avvicinare il costo delle collaborazioni a quello del lavoro dipendente.


Il comma 81 pone una delega al Governo per la revisione della normativa in materia di occupazione femminile. Tra i princìpi e i criteri direttivi, si segnalano: la definizione di incentivi mirati a sostenere i regimi di orario flessibile e a favorire l’aumento dell’occupazione femminile; l’estensione della durata dei congedi parentali e l’incremento della relativa indennità; il potenziamento dei servizi per l’infanzia e per gli anziani non autosufficienti.


Il comma 82 introduce la possibilità, per i soggetti che svolgano esclusivamente attività non retribuite in ambito familiare e che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, di effettuare contribuzioni saltuarie, anziché fisse, alle forme di previdenza complementare; il successivo comma 83 amplia l’estensione della tutela prevista per le lavoratrici dipendenti in materia di maternità alle lavoratrici iscritte alla suddetta gestione separata INPS, che non siano iscritte anche ad altre forme pensionistiche obbligatorie.


Il comma 84 prevede, per l’anno 2008, nel limite di 20 milioni di euro, una disciplina più favorevole per le indennità ordinarie di disoccupazione relative ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato.


Dopo avere dato conto del contenuto dei  commi da 85 a 89, recanti varie norme in materia di lavoro portuale, il relatore si sofferma, in conclusione, sui commi da 90 a 93, concernenti la procedura per l’esercizio delle deleghe, nei quali sono poste alcune norme finanziarie, e sul  comma 94, nel quale si precisa che la nuova disciplina, fatte salve alcune eccezioni, entra in vigore il 1° gennaio 2008.


 


            Il  PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di giovedì 6 dicembre.


 


            Conviene la Commissione.


 


            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


 


 


            La seduta termine alle ore 13.




 


101ª Seduta (pomeridiana) 


 


Presidenza del Presidente


TREU 


 


            Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.      


 


            La seduta inizia alle ore 14,35


 


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 


Relazione concernente l’individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero del lavoro  e della previdenza sociale, per l’anno 2007 (n. 199)


(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 16 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Esame e rinvio)  


 


      Introduce l’esame la relatrice alla Commissione ALFONZI (RC-SE), la quale ricorda preliminarmente che la legge finanziaria per il 2006, all’articolo 1, commi 15 e 16, ha istituito un fondo per i trasferimenti correnti alle imprese nell’ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero, e ha previsto la presentazione annuale, da parte dei Ministeri stessi, di una relazione volta a dare conto della destinazione delle disponibilità dei rispettivi fondi. Relativamente al Dicastero del lavoro, il decreto 29 dicembre 2006 – concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 – ha previsto nell’ambito dell’U.P.B. 1.1.5.4. del Centro di responsabilità amministrativa “Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro”, il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese, imputato al capitolo 1158, che per l’anno 2007 reca uno stanziamento totale di 26.602.001,69 euro, da ripartire tra diverse tipologie di interventi.


Tra le finalizzazioni per le quali viene ripartito il predetto fondo, vanno citate innanzitutto quelle relative allo stanziamento previsto dall’articolo 11, comma 5 del decreto legge n. 299 del 1994, convertito dalla legge n. 451 dello stesso anno, nell’ambito del  fondo da destinare ad interventi di sostegno all’occupazione, di cui all’articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tale stanziamento, che è destinato ad incrementare le disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata, è preordinato al finanziamento di iniziative di ricerca, qualificazione e formazione di risorse umane orientate alle esigenze delle attività produttive, ed ammonta a 20.684.000,96 euro, per l’esercizio finanziario in corso. Tale somma risulta notevolmente inferiore rispetto allo stanziamento iniziale – previsto dalla decreto-legge n. 299 del 1994, convertito dalla legge n. 451 del 1994 – pari a circa 26 milioni di euro.


La ripartizione delle dotazioni di bilancio del Fondo di cui all’articolo 1, comma 15, della legge n. 266 del 2005, assegnate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale – prosegue la relatrice – riguarda altresì per un ammontare pari a 3.054.000,63 euro, gli incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa, di cui all’articolo 20 della legge n.  266 del 1997 –  recante interventi urgenti per l’economia – il quale in particolare introduce uno sgravio contributivo pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratti di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione.


Infine, una quota pari a 2.864.000,10 euro viene destinata a favore di politiche per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, di cui all’articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, che stabilisce il rimborso totale o parziale da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di oneri finanziari connessi a progetti di azioni positive in tale materia, attuati da datori di lavoro pubblici e privati, centri di formazione professionale accreditati, associazioni e organizzazioni sindacali nazionali e territoriali.


La legge finanziaria 2007 – osserva la relatrice – ha effettuato una consistente diminuzione delle risorse destinate ad azioni positive per le pari opportunità, determinando, in fase attuativa, difficoltà relativamente al finanziamento dei progetti presentati in tale ambito: su tale punto, di particolare rilievo, occorrerebbe acquisire la valutazione del Ministro delle pari opportunità.


 


Il PRESIDENTE concorda con la necessità prospettata per ultimo dalla relatrice.


 


            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


 


 


            La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa  alle ore 15.10.


 


 


  IN SEDE REFERENTE 


(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, approvato dalla Camera dei deputati


(Seguito dell’esame e rinvio)  


 


            Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.


 


Il senatore SACCONI (FI)  svolge preliminarmente alcune considerazioni sull’opportunità che l’esame in Assemblea del disegno di legge in titolo possa svolgersi in tempi adeguati alla sua rilevanza e abbia inizio prima della conclusione in terza lettura dell’iter legislativo del disegno di  legge finanziaria per il 2008; a suo avviso, infatti, la stretta connessione tra i due predetti provvedimenti – sotto il profilo delle disposizioni di copertura del disegno di legge n. 1903, contenute  nel disegno di legge finanziaria – vincola la sola votazione finale del provvedimento attuativo del Protocollo sul welfare, che non potrebbe intervenire se non  successivamente all’approvazione definitiva della manovra di finanza pubblica per il 2008.


            E’ tuttavia proprio il profilo attinente alla copertura finanziaria della disciplina contenuta nel disegno di legge n. 1903 che suscita le maggiori perplessità, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, poiché la spesa aggiuntiva ragionevolmente prevedibile nel prossimo decennio in conseguenza dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia previdenziale risulta sensibilmente superiore – nella misura di quattro o cinque volte –  a quella indicata  dall’Esecutivo, come è già stato sottolineato autorevolmente, di recente,  dal Presidente dell’INPS e dal direttore generale di Confindustria, e come emerge anche da uno studio scientifico promosso dalla Fondazione Craxi e dalla Associazione Giovane Italia, effettuato da esperti in materia e trasmesso alle organizzazioni internazionali e agli organi comunitari competenti in merito ai profili in questione.


            Lo scostamento sopra evidenziato deriva dall’erronea valutazione degli oneri finanziari derivanti dalla disciplina di deroga prevista a favore dei lavoratori che svolgono attività usuranti, il cui ambito applicativo è stato definito in maniera puntuale nell’ambito del disegno di legge in questione, in modo tale da includere tra i potenziali fruitori del regime di pensionamento anticipato ivi previsto – attraverso il riferimento ai lavori “seriali” – una larga parte dei lavoratori del settore manifatturiero.


Per quel che concerne poi il lavoro notturno, va evidenziato che il riferimento ai criteri di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003 –  introdotto in prima lettura dalla Camera dei deputati – pur essendo utile al fine di circoscrivere la nozione della tipologia lavoristica di cui trattasi, non risulta tuttavia sufficiente ad eliminare il rischio di un’eventuale estensione della platea dei potenziali beneficiari, anche in conseguenza di possibili comportamenti collusivi delle parti in sede di stipulazione dei contratti collettivi, ai quali fa rinvio la normativa vigente. Sempre in riferimento ai lavori usuranti, l’eliminazione del limite numerico dei fruitori del regime pensionistico privilegiato su base annua –  previsto dal Protocollo e non recepito dal disegno di legge in titolo – pone le premesse per un incremento della spesa difficilmente controllabile, poiché sanziona l’introduzione di un vero e proprio diritto soggettivo, con tutte le conseguenza pregiudizievoli di tale scelta sul piano dell’equilibrio economico e finanziario del sistema previdenziale. Il mantenimento  di un limite numerico avrebbe quanto meno comportato la necessità di sottoporre al vaglio del Parlamento le eventuali conseguenze finanziarie derivanti da un suo superamento.


Anche la definizione di lavoro usurante andrebbe poi rimeditata: a tale proposito, uno studio effettuato dall’Università di Venezia sull’argomento, ha efficacemente smentito alcuni luoghi comuni in materia, mettendo in luce una tendenziale incidenza positiva dell’attività lavorativa sull’aspettativa di vita dei prestatori.


            Risulta poi del tutto inaccettabile l’aumento del prelievo contributivo relativamente ai contratti di collaborazione a progetto, che inevitabilmente finirà per  far transitare una larga percentuale di tali rapporti nell’area del lavoro sommerso, non espletando peraltro taluna incidenza positiva sull’ammontare della prestazione previdenziale spettante ai collaboratori. La scelta effettuata nel disegno di legge in titolo, peraltro, è del tutto diversa, nelle sue motivazioni di fondo, da quella operata nella scorsa legislatura, quando l’Esecutivo di centro destra opportunamente attuò un allineamento delle aliquote contributive dei contratti di collaborazione a progetto  a quelle dei lavoratori autonomi operanti nel settore del commercio e dell’artigianato, in conseguenza dell’inquadramento di tali rapporti di collaborazione nell’area del lavoro autonomo. 


            L’integrazione gestionale degli enti previdenziali, prefigurata nell’ambito del provvedimento in esame, non solo sarà di difficile attuazione, attesa le significative differenze strutturali tra INPDAP e INPS, ma non è neanche in grado di determinare alcuna riduzione significativa delle spese nel lungo periodo, come peraltro ha evidenziato anche la Ragioneria dello Stato.


            La riduzione dei requisiti anagrafici per il pensionamento, introdotta dal disegno di legge in titolo, si pone inoltre in  controtendenza rispetto alle scelte adottate in ambito europeo in conseguenza dell’aumento di aspettativa di vita, tutte orientate nella direzione dell’elevazione dell’età media di pensionamento. Le argomentazioni addotte dalle forze politiche di centro-sinistra rispetto all’eliminazione del cosiddetto “scalone”, volte a sottolineare l’esigenza di una maggiore gradualità dell’incremento dell’età per il pensionamento, risultano scarsamente convincenti, se si considera che anche la legge n. 335 del 1995 ha introdotto, a suo tempo, rilevanti elementi di discontinuità, senza i quali non è possibile incidere in maniera significativa sulla spesa previdenziale. Rispetto alla disciplina contenuta nella legge n. 243 del 2004, va poi evidenziato che l’Esecutivo di centro-destra tra le due opzioni astrattamente prospettabili, ossia quella di anticipare immediatamente l’innalzamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento e quella di differire l’elevazione dell’età pensionabile al 1° gennaio 2008, scelse di orientare le proprie scelte verso la seconda delle due soluzioni alternative prefigurate, al fine di garantire ai lavoratori interessati un congruo periodo necessario per ridefinire i propri progetti di vita. Peraltro la prospettiva sottesa all’eliminazione del cosiddetto “scalone” non solo è suscettibile di attivare incontrollate dinamiche di spesa corrente, perniciose per l’equilibrio dei conti pubblici, ma si pone anche in contraddizione con le politiche di welfare to work, riproducendo le erronee politiche di anticipazione dell’uscita dal lavoro promosse dalle forze politiche di centro-sinistra anche in riferimento ad altre situazioni, tra le quali vanno citati, a titolo esemplificativo, i provvedimenti assunti recentemente in tal senso dal Governo riguardo ai dipendenti della FIAT.


            Le disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 276 del 2003, contemplate nel disegno di legge in titolo – prosegue il senatore Sacconi – non intaccano l’impianto fondamentale della riforma del mercato del lavoro attuata nella passata legislatura. Sotto questo profilo, lo stesso referendum promosso dalle forze sindacali, nel ratificare a larga maggioranza il Protocollo del 23 luglio 2007, ha indirettamente riconosciuto la validità di quella normativa, contraddicendo le tesi sostenute in proposito da talune organizzazioni sindacali e da talune forze politiche della sinistra radicale, orientate nella direzione della cancellazione integrale di essa.


            Ciò premesso, è innegabile che le disposizioni in materia di mercato del lavoro contenute nel disegno di legge in titolo costituiscono un significativo e preoccupante passo indietro rispetto alla riforma varata nel 2003. Il Protocollo del 23 luglio 2007 ignora completamente le logiche e le esigenze dell’economia dei servizi, e rivela una propensione industrialista – non a caso non è stato sottoscritto dalle organizzazioni del commercio e dell’artigianato – che è alla radice di scelte molto discutibili, come quelle che irrigidiscono la disciplina dei contratti a termine, penalizzano i rapporti di lavoro a tempo parziale di breve durata e conducono alla cancellazione del lavoro intermittente, salvo poi frettolose e imprecise correzioni dell’ultimo momento. Nel caso del lavoro intermittente, infatti, il comma 47 dell’articolo 1 introduce una deroga, per consentire lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, dove l’esigenza di ricorrere a tale tipologia di lavoro è particolarmente avvertita, ma trascura il settore della ristorazione – non riconducibile a quello del turismo – nel quale il lavoro intermittente risulta egualmente necessario, essendo ravvisabili picchi di attività in taluni giorni della settimana. In questa area occupazionale, peraltro, è del tutto prevedibile che la soppressione del rapporto di lavoro intermittente finisca con l’incentivare il ricorso al lavoro nero, che l’introduzione di tale tipologia contrattuale aveva invece inteso contrastare.


            L’eliminazione dell’istituto dello staff leasing, anch’essa prospettata dal disegno di legge in esame, non solo si pone in contrasto con il Protocollo siglato dalle parti sociali – come hanno evidenziato i vertici sia della  CISL sia della Confindustria – ma risulta altresì ispirata da ragioni di tipo meramente ideologico, che non tengono in alcun conto il fatto che la soppressione di tale istituto implica anche la perdita delle garanzie ad esso connesse, sul piano della formazione e degli ammortizzatori sociali.


            Per quel che concerne l’apprendistato, il disegno di legge n. 1903 reca una disciplina che risulta incostituzionale non solo per la genericità dei criteri e dei principi di delega, ma anche per l’approccio centralistico rispetto ai profili formativi attinenti al contratto di apprendistato, incompatibili con il riparto di competenze tra Stato e Regioni.


Va poi evidenziato che l’interpretazione prospettata dal Ministero del lavoro – a seguito di interpello della FIOM – atto a precludere la possibilità di una determinazione “percentualizzata” della retribuzione dell’apprendista, non solo è suscettibile di ledere il principio dell’autonomia contrattuale, ma si pone altresì in contraddizione con la valenza formativa del rapporto di apprendistato,  che non può non determinare una tendenziale riduzione della soglia salariale minima.


            Anche la disciplina di delega inerente al mercato del lavoro risulta vaga e generica, riproponendo non solo un anacronistico primato del collocamento pubblico, in luogo del rapporto dinamico e competitivo introdotto nella passata legislatura, tra soggetti pubblici e privati, ma anche l’obsoleto modello del Sistema informativo del lavoro, caratterizzato da un monopolio della rete pubblica, che inopportunamente supera l’innovativa  disciplina introdotta dalla legge n. 30 in merito alla borsa del lavoro, ispirata anche per questo profilo a logiche di sinergia tra pubblico e privato, di efficienza e di competitività.


            Per quel che concerne gli ammortizzatori sociali è condivisibile l’aumento dell’indennità di disoccupazione introdotto dal disegno di legge n. 1903 – che si pone in linea di continuità con le scelte operate in tale ambito dal precedente Governo – mentre risulta del tutto incongrua l’ unificazione degli istituti di integrazione al reddito prefigurata nella norma di delega di cui al comma 28 dell’articolo 1, che si pone in contraddizione con l’esigenza di raccordare un pilastro pubblico di tipo universalistico, basato sull’indennità di disoccupazione, ad un secondo pilastro a base mutualistica e rimesso quanto più possibile all’autonomia delle parti, per quanto riguarda altre forme di sostegno del reddito. Risulta invece apprezzabile la disposizione volta ad ampliare la possibilità del riscatto degli anni di laurea ai fini previdenziali.


            L’oratore conclude il proprio intervento, ribadendo un giudizio del tutto negativo sul disegno di legge in titolo che, fatta salva qualche singola disposizione condivisibile, segna un complessivo arretramento della normativa in materia previdenziale e sul mercato del lavoro, rispetto alle soluzioni adottate nella passata legislatura, con grave pregiudizio per i conti pubblici.


 


Il senatore NOVI (FI), nel richiamarsi ai dati contenuti in un recente documento del Servizio Studi della Banca d’Italia che esamina le politiche sociali poste in essere tra il 2000 e il 2005, osserva che le cifre riguardanti la misura degli incentivi, gli interventi di sostegno al reddito e i trattamenti di disoccupazione dimostrano inequivocabilmente che nel periodo considerato –  nel quale un esecutivo di centro destra è succeduto ad esecutivi di centro sinistra – la spesa per il welfare ha avuto, comparativamente, un andamento più sostenuto con l’avvento al governo della coalizione di centro-destra. Nel corso della passata legislatura, infatti, sono stati posti in essere importanti interventi di carattere sociale: basti, a questo proposito, ricordare l’estensione della cassa integrazione guadagni alle piccole imprese del settore tessile e dell’abbigliamento, che ne erano prima escluse.


Anche in altri interventi relativi al sistema produttivo, i governi di centro-sinistra si sono costantemente caratterizzati per i privilegi accordati alla grande industria del Nord e ai grandi gruppi bancari e assicurativi: le misure fiscali adottate dal Governo in carica per ridefinire le aliquote dell’IRES e dell’IRAP vanno in questa direzione, e, di converso, penalizzano la piccola e la media impresa, ovvero la componente più vitale e competitiva – anche sul piano  internazionale – del tessuto produttivo italiano. Vi è forse, per questo aspetto, un limite dell’opposizione di centro-destra, che non ha saputo, nel corso di questi ultimi mesi, sollecitare un serio raffronto con le politiche sociali adottate nella precedente legislatura, per valorizzarne la sostanziale differenza rispetto a scelte come quelle contenute nel disegno di legge all’esame, che non sono in grado di sostenere alcuna seria e duratura politica di sviluppo economico e sociale.


Sulla legge n. 30 e sul decreto legislativo n. 276 del 2003, poi, è stata condotta una vera e propria campagna di disinformazione: secondo l’attuale maggioranza questa disciplina è stato il principale veicolo di diffusione della flessibilità e del precariato all’interno del mercato del lavoro, mentre, in realtà, si è trattato di una riforma che ha consentito di far rientrare nella sfera della legalità molti rapporti irregolari e, al tempo stesso, ha fornito efficaci strumenti per contrastare il precariato. A riprova di tale affermazione, è sufficiente considerare che proprio delle disposizioni sulle collaborazioni a progetto introdotte dal decreto legislativo n. 276 si è avvalso il Ministro del lavoro, per avviare, di recente, la stabilizzazione dei lavoratori dei call center.


Sul versante previdenziale – prosegue  il senatore Novi – le disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo introducono correttivi che, nel rendere più difficile l’accesso al pensionamento di vecchiaia attraverso l’introduzione, per tale fattispecie, del sistema di decorrenze delle cosiddette “finestre”, penalizza in particolare le lavoratrici. Sul piano fiscale, poi, il Protocollo del 23 luglio ha incoraggiato una politica discriminatoria e punitiva verso i ceti medio-bassi – che ha condotto, tra l’altro, alla cancellazione della no tax area  introdotta dal governo di centro-destra per favorire i redditi meno elevati – ispirata dalla componente dell’attuale maggioranza che fa capo alla sinistra più radicale, e per effetto della quale il Governo sta registrando una verticale caduta di credibilità e di consenso.


 


            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


 


            La seduta termina alle ore 15,50.

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