27ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE REFERENTE
(62) TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica
(434) COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing
(453) PEDICA. – Modifica dell’articolo 586 del codice penale e altre disposizioni per la tutela dei lavoratori contro gli atti di violenza psichica nei luoghi di lavoro
(856) MONGIELLO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro
(Esame congiunto e rinvio)
La relatrice GHEDINI (PD) illustra congiuntamente i disegni di legge in titolo, che concernono la tutela dei lavoratori dagli atti di violenza o persecuzione morale e psicologica, segnalando preliminarmente che gli studi sul tema prendono le mosse in Svezia all’inizio degli anni ’80 dalla ricerca dello psicologo Leymann, che tratteggia per la prima volta le caratteristiche epidemiologiche, descrivendone gli effetti sulla salute ed indicando le prime misure preventive. Nel 2001 il Parlamento Europeo ha emanato una risoluzione in cui esortava gli Stati membri a rivedere e, se del caso, a completare la legislazione vigente sotto il profilo della lotta contro il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nonché a verificare ed uniformare la definizione della fattispecie del mobbing. Fra i Paesi dell’Unione, la Svezia (dal 1993) e la Francia (dal 2002) dispongono di una normazione specifica in materia.
Dopo aver ricordato gli studi effettuati nel 2003 dall’OMS – anche in collaborazione con ISPESL – e dall’ILO, volti a definire il fenomeno ed a suggerire misure per la prevenzione ed il contrasto, la relatrice sottolinea alcune recenti inziative assunte a livello comunitario dalle parti sociali. Ricorda infine che nel 2001 l’INAIL ha istituito un Comitato scientifico su malattie psichiche e psicosomatiche da stress e disagio lavorativo, compreso il mobbing,che ha operato per la produzione di Linee Guida per il riconoscimento come malattia professionale. Le indicazioni emerse sono state recepite nell’ambito del decreto ministeriale 27 aprile 2004, che elenca le malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ricomprendendovi il disturbo dell’adattamento cronico ed il disturbo post traumaticocronico da stressderivanti da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro (costrittività organizzative). Nota inoltre che, dal punto di vista epidemiologico, secondo un monitoraggio effettuato dall’ISPESL, sarebbero circa un milione e mezzo i lavoratori italiani vittime di mobbing su 21 milioni di occupati, e che il fenomeno risulta più presente nel Nord, e colpisce maggiormente le donne e gli addetti della pubblica amministrazione.
La relatrice fa quindi presente l’assenza in Italia di una disciplina specifica, osservando che le vigenti disposizioni che operano in favore della tutela della salute fisica e psicologica dei lavoratori fanno riferimento ai precetti costituzionali (artt. 32, 35 e 42), ad alcune disposizioni del codice civile e del codice penale, all’articolo 13 della legge n. 300 del 1970 e alle norme contenute nella legge n. 123 del 2007 e nel decreto legislativo n. 81 del 2008, che disciplinano l’intera materia della prevenzione dai rischi e della tutela della salute nei luoghi di lavoro. In materia esistono poi alcune leggi regionali, che operano sul piano della conoscenza, della informazione-formazione, del supporto alla prevenzione e dell’assistenza, in varie forme, alle vittime.
La relatrice si richiama quindi alla giurisprudenza di merito ed in particolare alla recentissima sentenza n. 24293 della Sezione Lavoro della Cassazione, che propone un orientamento difforme rispetto al precedente in merito ai requisiti necessari ai fini del diritto al risarcimento. In sintesi, fino a quest’ultima deliberazione, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini del diritto al risarcimento, aveva ritenuto necessaria la sussistenza di un danno di natura psico-fisica, pur se non implicante la menomazione dell’idoneità a produrre reddito. La recente sentenza prevede invece che possa essere configurata come mobbing, e dare dunque luogo al diritto al risarcimento del danno, anche la violazione di diritti del lavoratore, fra cui quello alla valorizzazione della professionalità ed alla progressione di carriera.
La relatrice passa quindi a svolgere una dettagliata disamina comparativa dei disegni di legge, evidenziando che nessuno di essi affronta il problema della prova che, assunta la natura della fattispecie, potrebbe considerarsi rilevante.
Dopo aver rilevato che l’impianto del disegno di legge n. 856, contenendo la più ampia descrizione del fenomeno e contemplando la più vasta strumentazione, potrebbe forse essere assunto come punto di riferimento, ritiene comunque utile effettuare sulla materia un supplemento istruttorio, anche attraverso audizioni di esperti, onde chiarire le criticità alle quali dare soluzione e gli ambiti entro i quali più opportunamente debba orientarsi il procedimento legislativo.
Il presidente GIULIANO, ringraziata la relatrice per l’ampia e dettagliata esposizione, conviene sull’esistenza in materia di divergenze giurisprudenziali, ricordando che in passato la fattispecie veniva ricondotta alla figura della violenza psichica o morale. Nel sottolineare altresì gli aspetti relativi alle difficoltà probatorie, conviene dunque sull’opportunità di effettuare in materia i necessari approfondimenti, attraverso un programma di audizioni.
Dichiara quindi aperta la discussione generale, rinviandone lo svolgimento alla prossima seduta.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
(392) BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche
(550) COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica
(918) NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo – cieche
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 ottobre scorso.
Il presidente GIULIANO ricorda che in tale occasione la relatrice Biondelli ha illustrato un testo unificato dei disegni di legge, adottato dalla Commissione come testo base, e che, scaduto ieri alle ore 12 il termine per la proposizione degli emendamenti, sono state presentate due proposte di modifica.
La senatrice CARLINO (IdV) e la relatrice BIONDELLI (PD) danno quindi ragione, rispettivamente, degli emendamenti 1.1, finalizzato a correggere un refuso, e 2.1.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN° 392, 550, 918
Art. 1
CARLINO
Sostituire le parole : “12 aprile 2004” con le seguenti: “1 aprile 2004”.
Art. 2
2.1
La Relatrice
Sostituire l’articolo 2 con il seguente:
“Art. 2.
1. Ai fini di cui all’articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da minorazione combinata della vista e dell’udito totale o parziale, sia congenita sia acquisita, che comporta particolari limitazioni all’autonomia personale, all’orientamento e alla mobilità, nonché all’accesso all’informazione e alla comunicazione.”


























