55ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(1342) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Riferisce il presidente relatore GIULIANO (PdL) il quale, nell’evidenziare preliminarmente che il decreto-legge n. 200 si inserisce nel quadro di un programma di semplificazione, informatizzazione e classificazione della legislazione, ricorda che già l’articolo 107 della legge finanziaria 2001 aveva previsto la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un fondo finalizzato a finanziare un’attività di riordino normativo ed a favorire la ricerca e la consultazione gratuita delle leggi da parte dei cittadini.
Passa quindi ad illustrare il contenuto dei singoli articoli del decreto-legge, sottolineando che l’articolo 1, oggetto di modificazioni durante l’esame da parte della Camera dei deputati, reca nuove disposizioni organizzative aventi ad oggetto le attività di informatizzazione e classificazione della normativa vigente, al fine di realizzare una banca dati pubblica e gratuita di tale normativa. L’articolo 2, comma 1, dispone invece l’abrogazione delle disposizioni elencate nell’Allegato 1. Si tratta di circa 29.000 atti normativi di rango primario adottati tra il 1861 e il 1947; risalenti, cioè, al periodo antecedente l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. L’abrogazione ha efficacia a decorrere dal 16 dicembre 2009. Durante l’esame dell’altro ramo del Parlamento il novero degli atti da abrogare è stato sostanzialmente modificato: sia con l’espunzione dall’Allegato 1 di diversi atti, che, quindi, restano in vigore, sia con l’introduzione di nuovi atti oggetto di abrogazione. Il comma 1-ter, introdotto dalla Camera, prevede che il Ministro per la semplificazione normativa trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno 2009, una relazione motivata sull’impatto ordinamentale delle abrogazioni prefigurate dal comma 1, con riguardo ai settori di competenza dei singoli Dicasteri. Tale previsione, ad avviso del Presidente relatore, sarebbe volta a promuovere, prima che si verifichi l’effetto abrogativo, una fase di rimeditazione per eventuali interventi correttivi. Il successivo comma 2 demanda ad un atto ricognitivo del Governo l’individuazione delle disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate, in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi abrogati dal comma 1. L’articolo 3 espunge alcuni atti normativi di rango primario, elencati in parte nell’Allegato 2 e in parte nel comma 1-bis (inserito dalla Camera), dall’elenco dei provvedimenti che, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, dovevano intendersi abrogati a decorrere dal 22 dicembre 2008. Nell’esprimere apprezzamento per i contenuti e le finalità del provvedimento, il Presidente relatore propone conclusivamente di formulare, per quanto di competenza, parere favorevole.
Il senatore ROILO (PD) , atteso che al testo originario sono state apportate alla Camera dei deputati anche modifiche proposte dalla sua parte, annuncia che il suo Gruppo si asterrà dal voto.
Previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, il presidente relatore GIULIANO (PdL) mette quindi ai voti la sua proposta di parere favorevole, che è approvata a maggioranza.
IN SEDE REFERENTE
(1310) CASTRO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di azione di regresso dell’INAIL
(Esame e rinvio)
Introducendo l’esame, il presidente relatore GIULIANO (PdL) osserva che ildisegno di legge modifica l’àmbito di applicazione dell’azione di regresso verso le persone civilmente responsabili da parte degli istituti che gestiscono l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A tale proposito, rileva preliminarmente che secondo la vigente disciplina, contenuta negli articoli 10, 11 e 131 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, l’applicazione del regime assicurativo comporta l’esonero dalla responsabilità civile per il datore di lavoro, ad eccezione dei casi in cui per il fatto dal quale sia derivato l’infortunio o la malattia professionale sia stata emessa condanna penale. In quest’ultima ipotesi, la responsabilità civile sussiste per tutti i soggetti condannati, nonché, in ogni caso, per il datore, qualora l’infortunio o la malattia siano derivati da fatto imputabile a coloro che il datore medesimo abbia incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro. Da tale fattispecie di responsabilità civile sono esclusi i casi di reato perseguibili in base a querela della persona offesa. Da questo regime di responsabilità civile conseguono sia il diritto della persona offesa al risarcimento per la quota di danno eventualmente eccedente la misura riconosciuta dal regime assicurativo obbligatorio, sia l’azione di regresso da parte dell’istituto assicuratore per le somme pagate e per le spese accessorie. La novella proposta dal disegno di legge n. 1310 è intesa innanzitutto ad ampliare l’esonero dall’azione di regresso, prevedendo un’esclusione per i casi di condanna per fatti che abbiano comportato inabilità inferiori al 16 per cento. Tuttavia l’esonero non opererebbe per le ipotesi di infortuni o malattie collettivi né qualora gli infortuni o le malattie si ripetano nell’arco di tre anni un determinato numero di volte, variabile in relazione all’organico dell’azienda. La fattispecie di esonero introdotta concerne soltanto l’azione di regresso da parte dell’istituto assicuratore, e non il diritto al risarcimento ulteriore del danno, diritto che viene esplicitamente fatto salvo. Il disegno di legge in esame specifica altresì che, ove applicabile, l’azione di regresso è obbligatoria, con responsabilità diretta del dirigente della struttura competente dell’istituto assicuratore. Il Presidente relatore segnala infine che, come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge, la proposta è intesa da un lato ad ampliare l’esonero dal regresso per gli eventi meno gravi e, dall’altro, a garantire l’effettivo ricorso all’azione di regresso da parte dell’istituto assicuratore, in base ad un “comportamento uniforme” che non si riscontra nella realtà attuale. Si riserva conclusivamente ulteriori considerazioni in sede di replica, preannunciando altresì che la complessità della materia renderà opportuno il ricorso ad audizioni.
Si apre la discussione generale.
I senatori MORRA (PdL), SPADONI URBANI (PdL), STANCANELLI (PdL) e PICHETTO FRATIN (PdL) dichiarano di condividere pienamente i contenuti del disegno di legge e le finalità cui è volto.
Il senatore ROILO (PD) concorda con la proposta di procedere ad una serie di audizioni, che a suo avviso dovrebbero ricomprendere i rappresentanti dell’INAIL, dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché delle parti sociali.
Il presidente relatore GIULIANO (PdL) prende atto del concorde orientamento di svolgere una serie di audizioni informali.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(998) LUSI ed altri. – Indennizzo del danno biologico nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fatto proprio dal Gruppo del Partito Democratico ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Rinvio del seguito dell’esame)
Il presidente GIULIANO avverte di aver ricevuto dal senatore Lusi, primo firmatario del disegno di legge, la richiesta di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento, essendo egli impegnato in una missione istituzionale per conto del Senato e desiderando presenziare alle varie fasi di esame. Ritiene opportuno accedere a tale cortese richiesta, disponendo pertanto il rinvio ad altra seduta del seguito dell’esame del provvedimento.
(36) PETERLINI e PINZGER. – Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che in tale occasione il relatore Morra aveva suggerito l’ipotesi di svolgere una indagine conoscitiva sulle forme pensionistiche complementari e che la proposta aveva raccolto il consenso dei senatori Treu e Castro, oltre che l’apprezzamento del senatore Peterlini, primo firmatario del disegno di legge. Al fine di avviare la procedura di cui all’articolo 48 del Regolamento, sollecita pertanto i senatori ad indicare tempestivamente i soggetti da ascoltare, in modo da stilare il programma dell’indagine.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(1009) Massimo GARAVAGLIA. – Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali
(1060) GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni
(1180) TREU ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso.
Il relatore PICHETTO FRATIN (PdL), nel riportarsi alle considerazioni espresse in sede di illustrazione dei provvedimenti, propone di assumere come testo base per il prosieguo dell’esame il disegno di legge n. 1060, che reputa il più articolato ed organico.
Il presidente GIULIANO rammenta che l’iniziativa a sua firma ripropone quella da lui già presentata alla Camera dei deputati nel corso della XIII Legislatura ed è dunque in qualche modo anche quella più risalente nel tempo. Osserva inoltre che si tratta di un’iniziativa legislativa da intendersi comunque aperta e scevra da orientamenti di carattere pregiudiziale.
La Commissione delibera quindi di adottare il disegno di legge n. 1060 come testo base per il prosieguo dell’esame, al quale andranno dunque riferite le eventuali proposte di modifica. Delibera altresì di procedere ad un ciclo di audizioni informali sulla materia, a partire dai soggetti direttamente coinvolti.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,10.

























