MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 2009
103ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Viespoli.
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: “Recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego” (n. 112)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 9 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)
La relatrice SPADONI URBANI (PdL), nell’introdurre l’esame, segnala preliminarmente che lo schema di decreto legislativo intende recepire la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Tale direttiva costituisce una “rifusione”, che abroga i precedenti atti in materia. Il complesso delle disposizioni riguarda la parità di trattamento in materia di remunerazione; l’accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; le condizioni di lavoro; i regimi professionali – anche facoltativi – di sicurezza sociale, integrativi o sostitutivi, nei quali rientrano altresì, ai fini in esame, tutte le forme pensionistiche relative ai dipendenti pubblici, anche qualora facciano parte di un regime pensionistico generale. Lo schema di decreto legislativo è inteso pertanto ad adeguare l’ordinamento interno alle modifiche operate dalla suddetta direttiva di rifusione.
L’articolo 1 dello schema reca novelle al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006. Riguardo alle disposizioni generali, si specifica tra l’altro che il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici in favore del sesso sottorappresentato.
Le novelle agli articoli da 8 a 10 del decreto legislativo n. 198 modificano la disciplina del Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In merito alla funzione generale del Comitato, viene così precisato che l’attività di promozione nell’ambito della competenza statale, della rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza riguarda anche le forme pensionistiche complementari collettive. Viene inoltre modificata la composizione dell’organo, incrementando il numero dei componenti designati da alcune parti sociali e prevedendo che, in caso di ritardo nelle designazioni, il Comitato possa essere costituito sulla base di quelle pervenute, fatta salva la successiva integrazione. Ai compiti specifici dell’organo vengono aggiunti l’elaborazione di iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere la parità di trattamento, nonché il dialogo con le organizzazioni non governative che abbiano un legittimo interesse al conseguimento dell’obiettivo della parità in oggetto e lo scambio di informazioni disponibili in materia con gli organismi europei omologhi.
La relatrice si sofferma quindi sulle novelle recate dagli articoli 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 198, che riguardano la figura delle consigliere e dei consiglieri di parità, precisando che già il testo vigente dell’articolo 12 prevede la nomina di una consigliera o un consigliere di parità a livello nazionale, regionale e provinciale, nonché di un supplente. Le novelle dispongono che il supplente agisca su mandato del titolare ed abrogano il limite di rinnovo per una sola volta del mandato quadriennale delle consigliere e dei consiglieri. Riguardo all’attività di tale figura, specificano che le funzioni promozionali e di garanzia concernono anche il principio di parità nelle forme pensionistiche complementari collettive ed introducono per la consigliera o consigliere nazionale i compiti dello svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e della pubblicazione di relazioni indipendenti e di raccomandazioni nella medesima materia.
In merito ai permessi e all’indennità, le novelle non modificano – fatta eccezione per il termine dilatorio di preavviso dell’astensione dal lavoro – le norme riguardanti la consigliera o consigliere nazionale e quelle concernenti i permessi retribuiti per le consigliere e i consiglieri regionali e provinciali (permessi previsti, naturalmente, per l’ipotesi in cui i soggetti in esame siano lavoratrici e lavoratori dipendenti). Viene, invece, soppresso l’istituto degli ulteriori permessi non retribuiti per le consigliere e i consiglieri regionali e provinciali, in relazione ai quali è attualmente corrisposta un’indennità; quest’ultima viene sostituita da un’indennità mensile, spettante anche nel caso in cui i soggetti siano lavoratori autonomi o liberi professionisti, ai quali la normativa vigente attribuisce, invece, un’indennità rapportata al numero di ore di attività prestata come consigliera o consigliere.
Le novelle agli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 198 e successive modificazioni specificano, tra l’altro, che costituisce discriminazione anche ogni trattamento meno favorevole subito in ragione dello stato di gravidanza, oppure di maternità o di paternità, anche adottive, o in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti, o in conseguenza del rifiuto opposto ad atti di molestie o di molestie sessuali ovvero in conseguenza della sottomissione ai medesimi atti.
Riguardo alle novelle relative agli articoli da 27 a 30 del decreto legislativo n. 198, la relatrice segnala l’estensione esplicita del divieto di ogni forma di discriminazione alle promozioni professionali. Richiama quindi l’attenzione della Commissione sulla disposizione che inserisce nel decreto legislativo n. 198 un articolo 30-bis, che introduce la disciplina sul divieto di discriminazione (diretta o indiretta) nelle forme pensionistiche complementari collettive.
Passa quindi ad illustrare le novelle agli articoli 36, 37, 38 e 41 del decreto legislativo n. 198, e successive modificazioni, nonché l’inserimento di un articolo 41-bis. Le modifiche principali appaiono consistere in un più completo richiamo dei divieti di discriminazione stabiliti dalle norme sostanziali, in un inasprimento delle sanzioni penali e nell’estensione della tutela giurisdizionale contro i comportamenti pregiudizievoli posti in essere nei confronti di qualsiasi persona (anche terza), quale reazione ad un’attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici. La novella all’articolo 42 del decreto legislativo specifica poi che le azioni positive possono avere anche lo scopo di valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile. La relatrice si sofferma quindi sul contenuto dell’articolo, che inserisce un articolo 50-bis nel decreto legislativo n. 198, in base al quale i contratti collettivi di lavoro possono prevedere misure specifiche – ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi – per la prevenzione delle forme di discriminazione, e, in particolare, delle molestie e delle molestie sessuali. Osserva poi che l’articolo 3 sopprime una limitazione vigente, secondo la quale alle riunioni della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna può essere invitato la consigliera o il consigliere nazionale di parità solo qualora si discuta di questioni che coinvolgano materie di competenza della consigliera o consigliere medesimo. Dopo essersi soffermata sull’articolo 4, che prevede che alle riunioni del Comitato per l’imprenditoria femminile possa essere invitato la consigliera o il consigliere nazionale di parità, passa all’articolo 5, che disciplina gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro per le pari opportunità, segnalando che esso richiama l’articolo 35-bis del decreto legislativo n. 198, articolo che non risulta esistente.
Nell’esprimere grande apprezzamento per il contenuto dell’Atto, si riserva conclusivamente di formulare una proposta di parere in sede di replica.
Il presidente GIULIANO ringrazia la relatrice per l’ampia illustrazione e rinvia il seguito dell’esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1691) Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 16 settembre scorso.
Il PRESIDENTE (PdL) relatore ricorda che nella precedente seduta, dopo aver illustrato i contenuti e le finalità del disegno di legge, ha proposto alla Commissione di esprimere un parere favorevole. Ricorda altresì che nella precedente occasione si è aperta la discussione generale con interventi del senatore Roilo e della senatrice Carlino, la quale in particolare ha chiesto chiarimenti in ordine alla destinazione specifica dei nuovi Sottosegretari e agli oneri complessivi annui riferiti al trattamento spettante ai componenti aggiuntivi del Governo, per i quali andrebbe specificato se provengano da fondi già stanziati per la tutela della salute pubblica, per le politiche del lavoro e per le politiche sociali.
Il sottosegretario VIESPOLI sottolinea che il provvedimento ha la finalità di istituire nuovamente il Ministero della salute e di incrementare il numero complessivo dei Sottosegretari di Stato, senza peraltro precisarne la destinazione ad alcun dicastero. Sull’opportunità dello “spacchettamento” dell’attuale Ministero del welfare c’è stato un lungo dibattito, anche preliminarmente alla costituzione dell’Esecutivo attualmente in carica. Il disegno di legge è dunque una riorganizzazione essenzialmente di natura funzionale ed operativa, e riassegna al Ministero dell’economia alcune funzioni sue proprie.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE (PdL) relatore, conferma la propria precedente proposta di parere favorevole.
Il senatore ROILO (PD) annuncia voto di astensione: pur condividendo l’opportunità della creazione di un Dicastero della salute distinto da quello del lavoro, nutre forti perplessità sul ruolo rilevante attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze in materia sanitaria, aspetti che non ritiene sufficientemente chiariti dall’intervento del rappresentante del Governo, nonché sul numero e la destinazione dei nuovi Sottosegretari.
Anche la senatrice CARLINO (IdV) dichiara voto di astensione, ritenendo non soddisfacente la risposta del rappresentante del Governo alle perplessità da lei precedentemente sollevate.
Il voto favorevole del gruppo PDL è invece annunciato dal senatore CASTRO (PdL), che giudica il provvedimento istituzionalmente razionale ed organizzativamente adeguato.
Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE (PdL) relatore mette ai voti la proposta di parere favorevole, che è approvata a maggioranza.
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni” (n. 82)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 24 giugno scorso.
Il PRESIDENTE (PdL) relatore ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere osservazioni alla Commissione affari costituzionali; ricorda altresì che nella precedente seduta ha svolto la relazione introduttiva e si è aperta la discussione generale.
Il senatore NEROZZI (PD) sottolinea che il provvedimento dà luogo a innumerevoli perplessità, di carattere sia generale che specifico. Segnala innanzitutto che il Ministro Brunetta anche di recente ha fortemente offeso la sua parte politica e la sinistra in generale, evidenziando che ciò pone un problema di correttezza dei rapporti istituzionali e politici, oltre che di rispetto delle persone. Peraltro i dati macroeconomici resi recentemente disponibili, già da lui anticipati in altra sede, e comunque provenienti da fonti del Ministero dell’economia, si confermano esatti, diversamente da quelli dichiarati dal Ministro Brunetta. Evidenzia quindi che sull’atto di Governo in esame la Conferenza Stato-Regioni ha espresso un grave punto di dissenso, che non può essere ignorato in sede parlamentare e che porrà problemi in sede di deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tanto premesso, reputa che lo schema di decreto legislativo in esame sia destinato a stravolgere la Pubblica Amministrazione e che lo sforzo costruttivo condotto in Parlamento ai tempi della adozione della legge delega ne risulti completamente snaturato. Giudica inoltre farraginosi e complessi i processi di trasparenza, avanzando forti critiche sulla discrezionalità della scelta della dirigenza e sui meccanismi della contrattazione. Il provvedimento contribuirà dunque a rendere ancora più ingovernabile il settore pubblico: invita pertanto a formulare osservazioni negative e a dare il giusto risalto alle perplessità espresse dalla Conferenza Stato-Regioni, ribadendo l’esigenza di procedere con il consenso di tutti gli attori istituzionali, per non creare ulteriori diversità e sfascio nel Paese.
La senatrice BIONDELLI (PD) ritiene opportuno sollevare anche in questa sede un punto specifico, da lei già posto nel corso delle riunioni della Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, vale a dire quello relativo ai poteri e alla durata del mandato dei direttori generali delle ASL, che reputa la fonte dei maggiori problemi di quel settore. Ritiene infatti che il mandato dei direttori andrebbe limitato ad uno soltanto, per renderli più liberi di agire rispetto alle istanze politiche. Diversamente, non ci si sottrarrà al rischio di nomine da parte loro di soggetti non meritevoli.
La senatrice CARLINO (IdV), nel richiamarsi alle osservazioni già evidenziate dal senatore Nerozzi, esprime la propria contrarietà nei confronti dell’atto n. 82, non condividendone lo spirito e la stessa idea del Ministro che l’efficienza dipenda dagli sforzi degli individui, piuttosto che dalle norme di legge, dai modelli amministrativi, dagli obiettivi e dalla distribuzione delle risorse. Lascia agli atti della Commissione un documento da lei redatto che evidenzia i punti di dissenso sui singoli articoli dello schema.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE (PdL) relatore da lettura di una bozza di osservazioni, favorevoli con rilievi, da lui predisposta (vedi allegato). Avverte inoltre che nella mattina di oggi, insieme alla senatrice Ghedini, ha ricevuto i Presidenti di due associazioni di persone diversamente abili, FISH e FAND, i quali hanno sottolineato il particolare disagio nel quale versano i soggetti portatori di disabilità appartenenti al pubblico impiego, atteso il blocco delle assunzioni nell’amministrazione pubblica recentemente disposto. Per queste ragioni ha ritenuto di inserire nel parere uno specifico invito a voler valutare tali situazioni, ricorrendo eventualmente il Ministro ad una interpretazioni autentica della norma di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 78, convertito dalla legge n. 102 del 2009.
Dopo una breve richiesta di chiarimenti su tale ultimo punto, richiesta dal senatore LONGO (PdL), nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti lo schema di parere da lui proposto, che è approvato a maggioranza.
IN SEDE DELIBERANTE
(392) BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche
(550) COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica
(918) NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo – cieche
(Discussione congiunta e approvazione)
Il PRESIDENTE ricorda che l’esame congiunto dei disegni di legge si è già concluso in sede referente con l’accoglimento di un testo unificato dei disegni di legge, dei quali la Commissione ha richiesto il trasferimento alla sede deliberante, concesso dalla Presidenza del Senato il 10 settembre scorso. Propone pertanto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte, ivi compresa l’acquisizione dei pareri e di assumere come testo base quello accolto in sede referente (pubblicato nell’allegato al resoconto della seduta del 22 aprile scorso), nonché di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.
La Commissione concorda.
Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, presente il prescritto numero di senatori, la Commissione, con distinte votazioni, approva all’unanimità i singoli articoli del testo unificato, nonché il testo nel suo complesso, intitolato “Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche”.
Il PRESIDENTE ringrazia particolarmente la relatrice Biondelli per lo sforzo profuso al fine di condurre alla conclusione l’iter un testo grandemente atteso dalle categorie interessate ed esprime particolare apprezzamento per il voto bipartisan che si è oggi registrato nella Commissione.
La seduta termina alle ore 16,15.
OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 82
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che esso appare prevalentemente riferito ai profili dell’impiego pubblico, non rientranti nell’ambito della propria competenza;
nota che esso opera una revisione di vari profili della normativa sul pubblico impiego, allo scopo di migliorare l’organizzazione del lavoro pubblico, di garantire elevati livelli qualitativi dei servizi, di premiare i più meritevoli, accentuando la selettività nell’attribuzione di incentivi economici e di carriera, di rafforzare autonomia, poteri e responsabilità dei dirigenti, di contrastare fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo;
apprezza le misure introdotte, che ritiene efficaci anche al fine di ridurre le attuali sperequazioni tra lavoro privato e lavoro pubblico, caratterizzato da retribuzioni in genere più elevate del primo, a parità di responsabilità;
apprezza altresì le disposizioni, contenute nel Titolo IV, che novellano in più parti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di disciplina della contrattazione collettiva, dirigenza e procedimenti disciplinari;
reputa rispondente innanzitutto a principi di equità e di semplificazione amministrativa l’estensione al pubblico impiego dell’obbligo – già previsto per il settore privato – di invio per via telematica della certificazione medica all’INPS (da parte del medico o della struttura sanitaria), prevista dal capoverso 55-septies contenuto nell’articolo 67.
Tanto premesso, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l’esigenza di un intervento legislativo nel quadro della riorganizzazione della pubblica amministrazione che consenta di incentivare, per i ricercatori universitari, il ricorso a procedure di mobilità (piuttosto che al reclutamento esterno), soprattutto nei casi in cui vi siano specifiche esigenze didattiche e scientifiche coerenti con i nuovi percorsi formativi. In particolare, l’attenzione è da porre su quei ricercatori di ruolo presso Atenei, Scuole o Centri di ricerca che necessitino di una migliore utilizzazione nella didattica, in considerazione dei modificati apporti dei diversi settori scientifico-disciplinari a seguito della riforma. Si invita inoltre, sempre a tale proposito, ad individuare procedure di mobilità interamente gratuite per l’Ateneo di destinazione, con oneri a carico dell’Ateneo, della Scuola o dell’Amministrazione cedenti, ed eventualmente del MIUR.
La Commissione coglie altresì l’occasione per richiamare in maniera accorata l’attenzione della Commissione di merito, nonché del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione sul difficile percorso di inclusione sociale delle persone con disabilità, atteso che l’estensione anche alle liste speciali del blocco delle assunzioni nella Pubblica amministrazione, disposto con l’obiettivo del contenimento della spesa dall’articolo 7 del decreto-legge n. 78, convertito dalla legge n. 102 del 2009, viene attualmente interpretato da diverse Amministrazioni come comprendente anche le persone diversamente abili.

























